Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 831/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

9C_831/2012 {T 0/2}

Sentenza del 14 dicembre 2012
II Corte di diritto sociale

Composizione
Giudice federale U. Meyer, Presidente,
cancelliere Grisanti.

Partecipanti al procedimento
V._________, Italia, patrocinato da Anna Maria Mungo,
ricorrente,

contro

Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, avenue Edmond-Vaucher 18,
1203 Ginevra,
opponente.

Oggetto
Assicurazione per l'invalidità,

ricorso contro il giudizio del Tribunale amministrativo federale, Corte III,
del 24 agosto 2012.

Visto:
il ricorso 6 ottobre 2012 (timbro postale) avverso il giudizio del 24 agosto
2012 del Tribunale amministrativo federale, Corte III, che, stando
all'attestazione postale, è stato consegnato il 3 settembre 2012 all'allora
patrocinatore di V._________,

considerando:
che il ricorso non è stato depositato entro il termine di 30 giorni prescritto
dall'art. 100 cpv. 1 LTF e scaduto - in applicazione degli art. 44-48 LTF - il
3 ottobre 2012,
che di conseguenza il gravame si rivela tardivo,
che a tale conclusione nulla muta la circostanza addotta dal ricorrente secondo
cui il mancato rispetto del termine ricorsuale sarebbe dovuto al comportamento
del precedente patrocinatore, il quale, trasmettendo copia della busta
d'intimazione della pronuncia impugnata su cui era indicata la data del 7
settembre 2012, avrebbe fatto credere che la notificazione della stessa,
determinante per il computo del termine ricorsuale, fosse avvenuta in quella
data,
che a prescindere dal fatto che sulla succitata busta non è in realtà riportata
la data di notifica, bensì solo il termine di deposito entro il quale ritirare
l'invio alla posta ("Zur Abholung am Postschalter gemeldet Frist bis 7. Sep.
2012"), giova precisare che anche nell'ipotesi in cui il mancato rispetto del
termine ricorsuale fosse eventualmente dovuto al comportamento di persone
ausiliari, quali erano i membri del Patronato che rappresentava gli interessi
dell'insorgente dinanzi al Tribunale amministrativo federale, tale agire
andrebbe nondimeno ascritto al ricorrente (DTF 114 Ib 67 consid. 2 e 3 pag. 69
seg.; cfr. pure sentenza 1B_604/2012 del 22 ottobre 2012),
che per il resto l'insorgente non può seriamente contestare l'avvenuta regolare
notifica, il 3 settembre 2012, della pronuncia impugnata al precedente
patrocinatore per il solo fatto che quest'ultimo, rinunciando all'ulteriore
prosieguo della causa, avrebbe cessato l'ufficio di rappresentante,
che in effetti, finché la revoca del mandato da parte del mandante o la
rinuncia da parte del mandatario non sono manifestate, l'autorità
amministrativa o giudiziaria comunicano con il rappresentante, essendo pertanto
la data di notifica al mandatario a essere di principio determinante per il
computo del termine di ricorso (cfr. art. 37 LTAF in relazione con l'art. 11
cpv. 3 PA; SVR 2007 BVG n. 28 pag. 99, B 142/05, consid. 3.1; cfr. pure SVR
2012 IV n. 39 pag. 147. 9C_85/2011, consid. 4.2; RAMI 1997 n. U 288 pag. 442
consid. 2b),
che, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1
lett. a LTF, il ricorso dev'essere di conseguenza dichiarato irricevibile,
che visto l'art. 66 cpv. 1 e 3 LTF, le spese giudiziarie, ridotte, devono
essere poste a carico del ricorrente,

per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 300.- sono poste a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale, Corte III, e
all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 14 dicembre 2012

In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Meyer

Il Cancelliere: Grisanti