Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 804/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

9C_804/2012 {T 0/2}

Sentenza del 26 ottobre 2012
II Corte di diritto sociale

Composizione
Giudice federale U. Meyer, Presidente,
cancelliere Grisanti.

Partecipanti al procedimento
T.________,
ricorrente,

contro

Easy Sana Assicurazione Malattia SA, Servizio giuridico, Rue du Nord 5, 1920
Martigny,
opponente.

Oggetto
Assicurazione contro le malattie,

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
del 24 agosto 2012.

Visto:
il ricorso del 1° ottobre 2012 (timbro postale) contro il giudizio del 24
agosto 2012 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino,

considerando:
che giusta l'art. 54 cpv. 1 LTF, il procedimento si svolge in una delle lingue
ufficiali (tedesco, francese, italiano, rumantsch grischun), di regola nella
lingua della decisione impugnata (in concreto: italiana),
che di conseguenza si giustifica - tenuto anche conto del fatto che il
ricorrente, da anni residente in Ticino, ha già dato prova di capirne la lingua
- di redigere la sentenza in italiano, benché il ricorso sia stato steso in
tedesco, come era diritto dell'insorgente,
che secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il ricorso deve contenere, tra le altre
cose, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in
modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto,
che nel caso di specie il ricorso non soddisfa queste esigenze formali minime
poiché non contiene alcuna conclusione né spiega in quale misura l'accertamento
del primo giudice sarebbe stato svolto in modo manifestamente inesatto, ovvero
arbitrario (DTF 134 V 53 consid. 4.3 pag. 62), oppure in violazione del diritto
(art. 97 cpv. 1 LTF),
che, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1
lett. b LTF, il ricorso dev'essere di conseguenza dichiarato irricevibile,
che in applicazione dell'art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF, non si prelevano
spese giudiziarie,

per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Non si prelevano spese giudiziarie.

3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e
all'Ufficio federale della sanità pubblica.

Lucerna, 26 ottobre 2012

In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Meyer

Il Cancelliere: Grisanti