Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 745/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_745/2012

Sentenza del 30 aprile 2013
II Corte di diritto sociale

Composizione
Giudici federali Kernen, Presidente,
Borella, Gianella Brioschi, giudice supplente,
cancelliere Grisanti.

Partecipanti al procedimento
Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, Via Gaggini 3, 6500
Bellinzona,
ricorrente,

contro

O.________,
patrocinato da Organizzazione Cristiano-Sociale Ticinese, Piazza Centrale 1,
6710 Biasca,
opponente.

Oggetto
Assicurazione per l'invalidità,

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
del 23 luglio 2012.

Fatti:

A.
Con decisione 14 agosto 1996 l'Ufficio AI del Cantone Ticino (UAI) ha posto
O.________ - nato nel 1952, già attivo professionalmente dal 1971 al 1992 - al
beneficio di una mezza rendita d'invalidità (per un grado d'invalidità del 50%)
con effetto dal 1° agosto 1993 per un danno alla colonna vertebrale, alla
spalla sinistra e alla gamba destra. L'interessato dal giugno 1996 lavora per
la ditta E.________ SA quale autista con una capacità lavorativa ridotta al 50%
per diminuzione del rendimento. La mezza rendita è stata successivamente
confermata con comunicazioni 3 aprile 2000, 28 luglio 2004 e 10 settembre 2007.

Al termine di una nuova procedura di revisione avviata nel 2010 - dopo aver
esperito gli accertamenti medici che hanno oggettivato uno stato di salute
invariato rispetto alla prima assegnazione di rendita - l'UAI ha rilevato che
dal lato economico era subentrato un aumento salariale notevole. Accertato un
grado d'invalidità del 40%, l'amministrazione ha ridotto da metà a un quarto la
rendita d'invalidità (decisione del 6 gennaio 2012, preavvisata il 13 settembre
2011).

B.
L'assicurato si è aggravato al Tribunale delle assicurazioni del Cantone
Ticino, il quale per pronuncia del 23 luglio 2012 ha accolto il gravame e
ripristinato il diritto a una mezza rendita d'invalidità. Accertato per il 2011
un reddito da invalido di fr. 39'000.- (fr. 3'000.- x 13) e un reddito da
valido di fr. 83'291.-, la Corte cantonale ha stabilito un tasso d'invalidità
del 53%.

C.
L'UAI ha presentato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, al quale, previa concessione dell'effetto sospensivo, chiede in via
principale l'annullamento del giudizio cantonale e il rinvio degli atti
all'autorità giudiziaria cantonale per complemento istruttorio, mentre in via
subordinata postula l'annullamento di detto giudizio e la conferma della
decisione 6 gennaio 2012. Dei motivi si dirà, per quanto occorra, nei
considerandi.

O.________ propone la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale delle
assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi.

Diritto:

1.
Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione
del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Per contro, il
Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità
inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) e vi si può scostare solo qualora questo
accertamento sia avvenuto in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario (
DTF 134 V 53 consid. 4.3 pag. 62), o in violazione del diritto ai sensi
dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF). Salvo i casi in cui tale inesattezza
sia lampante (cfr. DTF 133 IV 286 consid. 6.2 pag. 288 in fine), la parte
ricorrente che intende contestare i fatti accertati dall'autorità inferiore
deve spiegare, in maniera circostanziata, per quale motivo ritiene che le
condizioni di una delle eccezioni previste dall'art. 105 cpv. 2 LTF sarebbero
realizzate; in caso contrario non si può tener conto di uno stato di fatto
diverso da quello posto a fondamento della decisione impugnata (cfr. DTF 133 II
249 consid. 1.4.3 pag. 254 con riferimento).

2.
Controverso in questa sede è sapere se vi sia stato un aumento della capacità
di guadagno dell'assicurato che giustifichi la riduzione della rendita
d'invalidità da metà a un quarto.

3.
Nei considerandi dell'impugnata pronuncia, l'autorità giudiziaria cantonale ha
già correttamente esposto le norme e i principi giurisprudenziali disciplinanti
la materia, rammentando in particolare i presupposti e gli effetti della
revisione di una rendita in seguito a una modifica del diritto (art. 17 LPGA;
art. 88a e 88bis OAI; sui termini temporali di confronto v. pure DTF 133 V 108
). A tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione, non
senza ribadire che per procedere alla revisione di una rendita d'invalidità
occorre che il grado d'invalidità abbia subito una notevole modifica (art. 17
cpv. 1 LPGA). A differenza di quanto prescritto dall'art. 17 cpv. 2 LPGA per le
altre prestazioni durevoli, l'art. 17 cpv. 1 LPGA non esige in relazione alla
revisione di una rendita d'invalidità una modifica notevole dello stato di
fatto, ma (solo) una modifica notevole del grado d'invalidità. Questa modifica
può risiedere sia in un cambiamento dello stato di salute sia in una modifica
della componente lucrativa (DTF 133 V 545 consid. 6.1-6.3 pag. 546 segg.).

4.
4.1 Nel caso in esame, accertati un grado (invariato e incontestato) di
incapacità lavorativa (50%) in attività adeguata e un reddito da valido
ugualmente non (più) contestato di fr. 82'641.- per il 2010 e di fr. 83'291.-
per il 2011, la Corte cantonale ha prudenzialmente stabilito in fr. 3'000.-
mensili il reddito da invalido dell'assicurato ritenendo che il salario (più
elevato) versato dalla E.________ SA non corrispondesse al reale rendimento
dell'opponente, come del resto aveva segnalato lo stesso datore di lavoro in
data 7 ottobre 2011. Quanto alla precedente dichiarazione con cui la E.________
SA aveva affermato il 12 ottobre 2010 che il salario versato corrispondeva
invece all'effettivo rendimento del lavoratore, il giudice cantonale non l'ha
ritenuta sufficiente per ignorare non solo le successive precisazioni, ma anche
e soprattutto il precedente comportamento dell'amministrazione. La quale, al
momento delle revisioni svolte nel 2000 e nel 2004, aveva sostanzialmente
ammesso che i salari allora versati erano più elevati rispetto all'effettivo
rendimento e aveva di conseguenza accettato di riconoscere quale reddito da
invalido gli importi (inferiori) di fr. 2'700.- (per il 2000) e di fr. 3'000.-
(per il 2004). Posto come il datore di lavoro avesse il 7 ottobre 2011
quantificato in fr. 2'800.- il salario mensile corrispondente all'effettivo
rendimento per il 2011, l'autorità giudiziaria cantonale ha prudenzialmente
preso in considerazione l'importo di fr. 3'000.- che, moltiplicato per 13
mensilità e contrapposto al reddito senza invalidità, portava a ritenere un
grado d'invalidità del 53% giustificante il mantenimento della mezza rendita.

4.2 Dal canto suo l'UAI censura l'accertamento del reddito da invalido
considerato dal Tribunale cantonale. Adduce un accertamento manifestamente
erroneo dei fatti rilevanti a causa di un'istruttoria incompleta. Secondo
l'amministrazione, infatti, il salario da invalido di fr. 3'000.- estrapolato
dall'autorità giudiziaria cantonale non sarebbe mai stato menzionato in alcuna
occasione, né dal datore di lavoro, né dall'assicurato, né tantomeno
dall'Ufficio AI. Evidenzia inoltre che il reddito da invalido conseguito
dall'assicurato - e rivisto il 20 febbraio 2012 sulla base delle indicazioni
fornite dal datore di lavoro in data 13 gennaio 2012 all'addetto agli
assicurati - per il 2010 è di fr. 48'372.40 e per il 2011 di fr. 46'048.75.
Invoca di conseguenza un grado d'invalidità del 41% (per il 2010)
rispettivamente del 45% (per il 2011).

5.
5.1 Le regole legali e giurisprudenziali relative al modo di effettuare il
confronto dei redditi, comprese quelle riguardanti l'applicazione dei dati
statistici dell'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari, sono questioni
di diritto. In questo ambito, la determinazione dei due redditi di confronto
costituisce una questione di diritto se si fonda sull'esperienza generale della
vita; rappresenta per contro un accertamento di fatto nella misura in cui si
fonda su un apprezzamento concreto delle prove (cfr. DTF 132 V 393 consid. 3.3
pag. 399).

5.2 Per determinare il reddito da invalido (unico aspetto rimasto contestato in
sede federale) fa stato in primo luogo la situazione salariale concreta
dell'assicurato, a condizione che cumulativamente il rapporto di lavoro sia
particolarmente stabile, egli sfrutti in maniera completa e ragionevole la
capacità lavorativa residua, il reddito derivante dall'attività effettivamente
svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale (DTF 126 V 75 consid.
3b/aa pag. 76 con riferimenti). A quest'ultimo proposito va rilevato che per
determinare il reddito da invalido decisivo è il valore in denaro della
prestazione fornita. Se quindi l'assicurato riceve un salario più elevato (il
cosiddetto salario sociale), è determinante solo la parte che rappresenta la
retribuzione del suo effettivo rendimento. Non fanno dunque parte del reddito
da lavoro determinante per la valutazione dell'invalidità le componenti
salariali per le quali è dimostrato che il lavoratore a causa della limitata
capacità lavorativa non è in grado di fornire (alc)una controprestazione (cfr.
art. 25 cpv. 1 lett. b OAI). Secondo l'esperienza generale della vita è poco
verosimile che un datore di lavoro paghi per anni a un lavoratore invalido uno
stipendio senza che questi fornisca una (adeguata) controprestazione. La prova
dell'esistenza di un salario sociale è pertanto sottoposta a requisiti severi,
valendo il principio che i salari pagati equivalgono alla prestazione
lavorativa (DTF 117 V 8 consid. 2c/aa pag. 18; RCC 1980 pag. 321 consid. 2b;
cfr. pure sentenza 2A.236/2006 del 28 settembre 2006 consid. 5.4). Nell'ambito
dell'apprezzamento delle prove si deve pure considerare che i datori di lavoro
potrebbero essere interessati a dichiarare il versamento di un salario sociale.

6.
6.1 La pronuncia impugnata ha constatato che il datore di lavoro, nel
questionario del 16 settembre/12 ottobre 2010, oltre a indicare in fr. 3'276.-
lo stipendio mensile dell'assicurato dal 1° gennaio 2010 (per uno stipendio
orario di fr. 23.45), aveva pure risposto affermativamente alla domanda se il
salario indicato corrispondesse all'effettivo rendimento dello stesso. Dallo
stesso questionario risulta inoltre che nel 2008 l'interessato aveva percepito
un salario di fr. 51'168.05 (per 2'211 ore lavorate), nel 2009 fr. 50'739.65
(per 2'138 ore lavorate) e fino al 30 settembre 2010 fr. 34'566.30 (pari a
1'601 ore lavorate). A ciò si aggiungono i certificati di salario della ditta
E.________ SA con uno stipendio annuo dichiarato per il 2009 di fr. 53'305.25
lordi, corrispondenti a fr. 45'344.05 netti, e per il 2010 di fr. 52'779.50
lordi, corrispondenti a fr. 43'167.75 netti. Cifre riviste il 13 gennaio 2012
quando la datrice di lavoro ha confermato all'UAI che l'assicurato aveva
percepito per il 2010 un salario lordo di fr. 49'872.40 (e per il 2011 di fr.
47'548.75). Continuando con le cifre, i conteggi di salario del 2011 fanno
stato di un stipendio lordo, rispettivamente, di fr. 3'792.85 (gennaio), fr.
3'840.45 (febbraio), fr. 4'156.95 (marzo), fr. 3'865.65 (aprile), fr. 3'856.55
(maggio), fr. 3'832.75 (giugno) e fr. 3'811.05 (luglio).

La Corte cantonale ha pure ricordato che con lettera del 7 ottobre 2011, dopo
aver evidenziato le modifiche salariali intervenute tra il 2001 (salario
mensile di fr. 2'800.- più rimoborso spese di fr. 800.-) e il 2004 (salario
mensile di fr. 3'000.- più rimborso spese di fr. 200.-), la E.________ SA aveva
precisato che a partire dal 2007 erano stati riconosciuti gli aumenti salariali
imposti a livello contrattuale che andavano in parte a compensare la perdita
subita nel 2004 con la soppressione parziale del rimborso spese. Dopo avere
indicato che il salario mensile nel 2011 era di fr. 3'308.90 e il rimborso
spese era stato mantenuto a fr. 200.-, la datrice di lavoro ha aggiunto che il
salario reale rimaneva invariato e poteva essere quantificato in fr. 2'800.-.

6.2 Da quanto sopra esposto, non appare in alcun modo provato con il rigore
richiesto dalla giurisprudenza che O.________ avrebbe percepito - nel periodo
in discussione - per il suo effettivo rendimento uno stipendio
"prudenzialmente" valutato dal Tribunale cantonale in soli fr. 3'000.- e che
quanto ricevuto in più costituirebbe un salario sociale. Anche i conteggi e i
certificati di salario rilasciati dalla ditta E.________ SA dimostrano del
resto che su tali pagamenti sono stati prelevati i contributi AVS/AI.
Discostandosi dall'insieme dei dati numerici risultanti dagli atti il primo
giudice ha ecceduto nel suo potere d'apprezzamento. L'interessato lavora
stabilmente (nessun atto medico ha indicato un peggioramento valetudinario e
nemmeno si possono dedurre significative assenze per malattia dal posto di
lavoro) dal 1996 quale autista utilizzando in modo ragionevole e completo la
sua residua capacità lavorativa. Anche per questo motivo non si capisce perché
si dovrebbe attribuire importanza eccessiva alla dichiarazione del 7 ottobre
2011 con cui il datore di lavoro, senza apparente ragione, ha indicato per tale
anno un salario mensile "reale" addirittura inferiore a quello del 2004. In
considerazione di tale situazione, deve valere il principio per cui i salari
pagati sono da ritenere equivalenti alle prestazioni lavorative fornite. Nulla
muta a tale conclusione il fatto che l'amministrazione, al momento delle
revisioni svolte nel 2000 e nel 2004, abbia accettato le precisazioni del
datore di lavoro e riconosciuto l'importo del salario da invalido a quel
momento di fr. 2'700.- (nel 2000) e di fr. 3'000.- (nel 2004) confermando il
grado d'invalidità del 50%. Tale situazione non si giustifica in ogni caso più,
anche in virtù delle contraddittorie dichiarazioni del datore di lavoro.

6.3 Si impone pertanto di rettificare l'accertamento del primo giudice e di
prendere in considerazione quale reddito da invalido quello effettivamente
versato all'opponente. Gli importi incontestati e riconosciuti a titolo di
guadagno senza invalidità (cfr. sopra consid. 4.1) vanno dunque raffrontati con
il reddito da invalido risultante - nell'ipotesi maggiormente favorevole per
l'assicurato - dal salario annuo comunicato il 13 gennaio 2012 dalla stessa
datrice di lavoro (fr. 49'872.40 per il 2010; fr. 47'548.75 per il 2011) e
ridotto dall'UAI, in virtù dell'art. 31 LAI, a, rispettivamente, fr. 48'372.40
per il 2010 e fr. 46'048.75 per il 2011. Ne discende, come ha rettamente
osservato l'Ufficio ricorrente, un grado d'invalidità, arrotondato (DTF 130 V
121), variante tra il 41% e il 45% che impone la riduzione della rendita, da
mezza a un quarto, con effetto dal primo giorno del secondo mese che è seguito
alla notifica della decisione (6 gennaio 2012) di revisione (art. 88bis cpv. 2
lett. a OAI).

7.
Ne segue che, in accoglimento del ricorso, il giudizio 23 luglio 2012 è
annullato e la decisione 6 gennaio 2012 dell'Ufficio AI è confermata. Le spese
seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico dell'opponente (art. 66
cpv. 1 LTF). L'emanazione del presente giudizio rende priva d'oggetto la
domanda di conferimento dell'effetto sospensivo formulata dal ricorrente.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è accolto. La sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone
Ticino del 23 luglio 2012 è annullata e la decisione dell'Ufficio
dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino del 6 gennaio 2012 confermata.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico dell'opponente.

3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e
all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 30 aprile 2013

In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Kernen

Il Cancelliere: Grisanti

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