Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 740/2012
Zurück zum Index II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2012
Retour à l'indice II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2012



Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_740/2012

Sentenza del 22 ottobre 2012
II Corte di diritto sociale

Composizione
Giudici federali U. Meyer, Presidente,
Borella, Glanzmann,
cancelliere Grisanti.

Partecipanti al procedimento
M.________, patrocinata dall'avv. Costantino Delogu,
ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, via Gaggini 3, 6500
Bellinzona,
opponente.

Oggetto
Assicurazione per l'invalidità,

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
del 7 agosto 2012.

Fatti:

A.
M.________, nata nel 1959, da ultimo attiva in qualità di ristoratrice presso
la trattoria gestita dal marito, il 26 marzo 2007 ha presentato una domanda di
prestazioni AI lamentando le conseguenze invalidanti di una sclerosi multipla,
parestesie, stanchezza totale, difficoltà visiva, difficoltà a parlare e blocco
degli arti.

L'Ufficio AI del Cantone Ticino (UAI) ha esperito gli accertamenti del caso e
ha affidato in particolare al Servizio accertamento medico di X.________ (SAM)
il compito di svolgere una perizia pluridisciplinare. Dopo un primo referto del
16 maggio 2008 accertante una inabilità lavorativa del 25% nella precedente
attività di ristoratrice e nulla come casalinga, il SAM ha reso, su incarico
dell'UAI, una nuova perizia (psichiatrica [dott. A.________], reumatologica
[dott. R.________], neurologica [dott. O.________] e oftalmologica [dott.ssa
F.________]), aggiornata il 14 febbraio 2011. In essa, dopo avere in
particolare posto la diagnosi (con influsso sulla capacità lavorativa) di
depressione di media gravità (ICD-10 F 32.1) scaturita dal prolungamento di
sindrome da disadattamento con disturbi emozionali, tratti lavoro-dipendenti di
personalità e cheratocono all'occhio destro e incipiente a sinistra (con/su:
miopia e astigmatismo miopico bilaterale nonché sospetta nevrite retrobulbare
all'occhio destro), i periti hanno accertato un peggioramento per l'aspetto
psichiatrico rispetto alla valutazione del 16 maggio 2008 e hanno ritenuto (da
inizio aprile 2010) l'assicurata abile al lavoro nella misura del 55% (presenza
durante tutto il giorno, ma con rendimento ridotto) nella sua attività di
esercente e in altre attività confacenti rispettose di alcuni limiti
oftalmologici e sempre pienamente capace al lavoro come casalinga. Su tale
base, l'UAI ha stabilito un grado d'invalidità del 4% - 5% dal maggio 2007
(trascorso l'anno di attesa) sino a marzo 2010 e del 30% dal 1° aprile 2010. Di
conseguenza, oltre a non ritenere date le premesse per una riqualifica
professionale, l'amministrazione ha respinto anche il diritto a una rendita
(decisione 14 novembre 2011, preavvisata il 19 settembre 2011).

B.
M.________ si è aggravata al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
al quale ha chiesto, in via principale, il riconoscimento di una rendita intera
e, in via subordinata, il rinvio della causa all'amministrazione per
complemento istruttorio. Esperiti i propri accertamenti, la Corte cantonale,
statuendo per giudice unico, ha respinto il ricorso (pronuncia del 7 agosto
2012). Dopo avere confermato l'accertamento dell'UAI in merito al grado di
incapacità lavorativa residua, il giudice di prime cure ha accertato i redditi
di riferimento, stabilendo in fr. 39'712.- quello (incontestato) da valida per
l'anno 2010 e in fr. 52'887.95 - ottenuto sulla base dei valori statistici
risultanti dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS; TA1;
categoria 4; donne) edita dall'Ufficio federale di statistica - quello base da
invalida sempre per il 2010. Aderendo alla decisione dell'UAI di applicare una
deduzione del 5% a quest'ultimo valore per tenere conto di "svantaggi salariali
derivanti da contingenze particolari", il primo giudice ha fissato il reddito
da invalida (tenuto conto del grado di capacità lavorativa residua del 55%) in
fr. 27'633.95 che contrapposto al reddito senza invalidità (di fr. 39'712.-)
conduceva a un tasso di invalidità del 30%. In via abbondanziale ha infine
rilevato che il tasso di invalidità sarebbe comunque stato insufficiente anche
qualora si fosse - per pura ipotesi di lavoro - ammessa una ulteriore riduzione
per eventuale gap salariale.

C.
M.________ ha presentato ricorso al Tribunale federale al quale postula il
riconoscimento di una rendita AI. Dei motivi si dirà, per quanto occorra, nei
considerandi.

Non sono state chieste osservazioni al gravame.

Diritto:

1.
1.1 Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per
violazione del diritto conformemente agli art. 95 e 96 LTF. Il Tribunale
federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore
(art. 105 cpv. 1 LTF). Può scostarsi da questo accertamento solo qualora esso
sia avvenuto in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario (DTF 134 V 53
consid. 4.3 pag. 62), oppure in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95
LTF (art. 105 cpv. 2 LTF). Salvo i casi in cui tale inesattezza sia lampante
(cfr. DTF 133 IV 286 consid. 6.2 pag. 288 in fine), la parte ricorrente che
intende contestare i fatti accertati dall'autorità inferiore deve spiegare, in
maniera circostanziata, per quale motivo ritiene che le condizioni di una delle
eccezioni previste dall'art. 105 cpv. 2 LTF sarebbero realizzate; in caso
contrario non si può tener conto di uno stato di fatto diverso da quello posto
a fondamento della decisione impugnata (cfr. DTF 133 II 249 consid. 1.4.3 pag.
254 con riferimento).

1.2 Conformemente all'art. 42 LTF il ricorso deve contenere le conclusioni, i
motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in
modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto
(cpv. 2; DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245; 133 II 249 consid. 1.4.1 pag.
254). La parte ricorrente non può limitarsi a riproporre genericamente
argomenti giuridici già esposti dinanzi alle autorità cantonali, bensì deve
confrontarsi criticamente con i considerandi della decisione dell'autorità
inferiore che reputa lesivi del diritto (cfr. DTF 121 III 397 consid. 2a pag.
400).

2.
2.1 Nel contestare la valutazione dell'istanza precedente, la ricorrente si
limita in gran parte a riprendere testualmente le considerazioni espresse in
sede cantonale e non si confronta di riflesso, come dovrebbe, con le
argomentazioni sviluppate dal Tribunale cantonale. In questa misura il ricorso
pone evidenti problemi di ammissibilità (DTF 134 II 244). Ma anche laddove non
si esaurisce in una ripresa bella e semplice del gravame cantonale, l'atto
ricorsuale non spiega in quale misura l'apprezzamento del primo giudice in
merito al grado residuo di incapacità lavorativa dell'assicurata o
all'accertamento dei redditi di riferimento per la valutazione dell'invalidità
sarebbe arbitrario o comunque contrario al diritto (v. DTF 132 V 393).

2.2 Non basta così certamente a rendere qualificatamente errato l'accertamento
dell'autorità giudiziaria cantonale l'apodittica contestazione che il giudizio
impugnato avrebbe misconosciuto la portata e la concludenza degli atti medici
forniti dalla ricorrente e sarebbe così incorso nell'arbitrio o in una non
meglio precisata violazione del principio costituzionale dell'uguaglianza
giuridica (art. 8 Cost.; sull'obbligo, accresciuto, di motivazione di una
pretesa violazione di un diritto fondamentale cfr. art. 106 cpv. 2 LTF nonché
DTF 134 II 244 consid. 2.2 pag. 246 con riferimenti). La ricorrente dimentica
del resto che il primo giudice ha dettagliatamente spiegato i motivi che
l'hanno condotto ad attribuire pieno valore probatorio alle conclusioni,
motivate e convincenti, del SAM e a preferirle a quelle degli altri specialisti
intervenuti, le cui valutazioni non hanno effettivamente - come rilevato senza
il minimo arbitrio dal primo giudice - messo in evidenza elementi tali da fare
dubitare della loro attendibilità quantomeno per il periodo determinante in
esame (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220; 121 V 362 consid. 1b pag. 366). In
tali condizioni, l'insorgente non può nemmeno validamente rimproverare alla
Corte cantonale di avere violato il suo diritto di essere sentita per avere -
senza arbitrio - rinunciato alla messa in atto di ulteriori accertamenti
medici.

2.3 Lo stesso dicasi per la riduzione del 5% applicata dal primo giudice sul
reddito base da invalida per tenere conto delle particolarità professionali e
personali del caso (DTF 126 V 75). Per ammettere una valutazione
qualificatamente errata delle prove e dei fatti non è infatti sufficiente il
rimprovero mosso alla Corte cantonale di avere "sic et simpliciter" confermato
la riduzione operata dall'UAI. La contestazione ricorsuale, oltre a riproporre
(testualmente) i motivi di riduzione (lavoro a tempo parziale, età, impedimenti
funzionali ecc.) proposti in sede cantonale, si limita a invocare (una volta di
più copiando semplicemente il testo del ricorso cantonale) una riduzione
massima del 25% - chiaramente spropositata -, ma non spiega perché e in quale
misura l'istanza giudiziaria di primo grado avrebbe commesso un eccesso o un
abuso del potere di apprezzamento (v. DTF 137 V 71). In via abbondanziale si
osserva comunque che i motivi invocati dalla ricorrente per ulteriormente
ridurre il reddito base da invalida per motivi personali o professionali sono
già stati analizzati in dettaglio e scartati dall'amministrazione. L'UAI nel
suo rapporto agli atti del 14 settembre 2011 ha infatti (correttamente)
evidenziato come né le limitazioni funzionali (di cui si è già tenuto conto a
livello medico con la riduzione di rendimento), né l'età (v. ISS 2008, TA9) e
neppure il tasso di occupazione (che per le donne occupate a un tasso variabile
dal 50% al 74% si ripercuote anzi favorevolmente sul livello salariale; cfr.
ISS 2008) giustificassero una deduzione supplementare.

3.
Ne segue che il ricorso - nella limitatissima misura della sua ammissibilità -
dev'essere respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico della ricorrente.

3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e
all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 22 ottobre 2012

In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Meyer

Il Cancelliere: Grisanti