Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 721/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

9C_721/2012 {T 0/2}

Sentenza del 24 ottobre 2012
II Corte di diritto sociale

Composizione
Giudici federali U. Meyer, Presidente,
Borella, Kernen,
cancelliere Grisanti.

Partecipanti al procedimento
C._________, patrocinata dall'avv. Marco Probst,
ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, via Gaggini 3, 6500
Bellinzona,
opponente.

Oggetto
Assicurazione per l'invalidità,

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
del 24 luglio 2012.

Fatti:

A.
C._________ nata nel 1961 e già titolare di un salone da parrucchiera, il 21
ottobre 2008 ha presentato una domanda di prestazioni AI lamentando le
conseguenze invalidanti di un infortunio occorsole il 31 luglio 2007.

L'Ufficio AI del Cantone Ticino (UAI) ha esperito gli accertamenti del caso e
ha affidato in particolare al Servizio X.________ il compito di svolgere una
perizia pluridisciplinare (psichiatrica a cura del dott. J.________,
reumatologica a cura del dott. B.________ e neurologica a cura del dott.
K.________). Posta la diagnosi (con influenza sulla capacità lavorativa) di
sindrome mista ansioso-depressiva (ICD-10 F41.2), sindrome somatoforme da
dolore persistente (ICD-10 F45.4) e sindrome dolorosa residua multifattoriale a
livello del bacino, degli arti inferiori e della colonna vertebrale (con/su
pregressa frattura dell'anello pelvico con frattura dei rami ischio e
ileo-pubico a destra, frattura dell'osso sacro a destra ed apertura
dell'articolazione sacroiliaca sinistra [31 luglio 2007], pregresso avvitamento
sacroiliaco destro [9 agosto 2007], ipercaptazione a livello delle due
articolazioni sacroiliache distali della sinfisi pubica e possibili irritazione
della radice S2 a destra), i periti del Servizio X.________ hanno nel loro
referto del 10 gennaio 2011 valutato globalmente l'assicurata inabile al lavoro
in maniera completa nella sua attività abituale di parrucchiera dal 31 luglio
2007, ma comunque abile al 55% dal 1° agosto 2008 (un anno dopo l'infortunio)
in attività sostitutive leggere rispettose di alcuni limiti funzionali. Su
questa base l'UAI ha attribuito all'interessata una rendita intera
limitatamente al periodo 1° luglio - 31 ottobre 2008, dal 1° novembre 2008 (tre
mesi dopo l'accertato miglioramento dello stato di salute) il grado
d'invalidità essendo "solo" del 37% (decisione del 6 gennaio 2012 preavvisata
il 20 settembre 2011).

B.
C._________ patrocinata dallo Studio B.C. Consulenze/Rappresentanze, ha
deferito la decisione al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino al
quale ha sostanzialmente chiesto, in via principale, il riconoscimento di una
rendita intera dal 1° luglio 2008 e, in via subordinata, l'allestimento di una
perizia medica pluridisciplinare, rispettivamente, il rinvio della causa
all'amministrazione per ulteriori accertamenti e nuova decisione.

Per pronuncia del 24 luglio 2012 la Corte cantonale ha respinto il ricorso e
confermato integralmente la decisione amministrativa.

C.
C._________, ora patrocinata dall'avv. Probst, si è aggravata al Tribunale
federale al quale postula, in via principale, di annullare il giudizio
cantonale e di riconscerle almeno una mezza rendita dal 1° novembre 2008. In
via subordinata chiede di retrocedere l'incarto all'UAI per nuovi accertamenti
medici ed economici e per nuova decisione. In ogni caso chiede di essere
ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio. Dei
motivi si dirà, per quanto occorra, nei considerandi.

Non sono state chieste osservazioni al gravame.

Diritto:

1.
1.1 Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per
violazione del diritto conformemente agli art. 95 e 96 LTF. Il Tribunale
federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore
(art. 105 cpv. 1 LTF). Può scostarsi da questo accertamento solo qualora esso
sia avvenuto in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario (DTF 134 V 53
consid. 4.3 pag. 62), oppure in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95
LTF (art. 105 cpv. 2 LTF). Salvo i casi in cui tale inesattezza sia lampante
(cfr. DTF 133 IV 286 consid. 6.2 pag. 288 in fine), la parte ricorrente che
intende contestare i fatti accertati dall'autorità inferiore deve spiegare, in
maniera circostanziata, per quale motivo ritiene che le condizioni di una delle
eccezioni previste dall'art. 105 cpv. 2 LTF sarebbero realizzate; in caso
contrario non si può tener conto di uno stato di fatto diverso da quello posto
a fondamento della decisione impugnata (cfr. DTF 133 II 249 consid. 1.4.3 pag.
254 con riferimento).

1.2 Nell'ambito dell'accertamento dei fatti e della valutazione delle prove il
giudice di merito dispone di un ampio potere di apprezzamento. Per censurare un
asserito accertamento arbitrario dei fatti o un'asserita valutazione arbitraria
delle prove non è sufficiente che il ricorrente critichi semplicemente la
decisione impugnata o che contrapponga a quest'ultima un proprio accertamento o
una propria valutazione, per quanto essi siano sostenibili o addirittura
preferibili. Egli deve dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o
la valutazione delle prove da lui criticati sarebbero manifestamente
insostenibili o in chiaro contrasto con la situazione di fatto, si fonderebbero
su una svista manifesta o contraddirebbero in modo urtante il sentimento di
giustizia e di equità (DTF 125 I 166 consid. 2a pag. 168; 125 II 10 consid. 3a
pag. 15; 124 I 310 consid. 5a pag. 316; 124 V 137 consid. 2b pag. 139 e
riferimenti).

2.
Dinanzi al Tribunale federale, nuovi fatti e nuovi mezzi di prova possono
essere addotti soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore
(art. 99 cpv. 1 LTF). La memoria ricorsuale deve esporre le ragioni per cui la
condizione di cui all'art. 99 LTF sarebbe adempiuta (DTF 133 III 393 consid. 3
pag. 395). Un fatto è segnatamente nuovo se non è stato allegato davanti
all'autorità precedente (Bernard Corboz, Commentaire de la LTF, 2009, n. 13
all'art. 99). Ora, come si avrà modo di vedere anche in seguito, il ricorso in
esame contiene tutta una lunga serie di nuove allegazioni ed eccezioni di fatto
che non sono state addotte in sede giudiziaria cantonale dal precedente
patrocinatore. Per il resto, l'atto ricorsuale non espone i motivi per cui il
giudizio cantonale avrebbe dato adito all'allegazione di tali nuovi fatti. Ne
discende che le nuove allegazioni (ed eccezioni) di fatto sollevate con il
ricorso federale non possono essere prese in considerazione.

3.
Nei considerandi dell'impugnata pronuncia, l'autorità cantonale di ricorso ha
già esposto le norme disciplinanti la materia, rammentando in particolare i
presupposti e l'estensione del diritto alla rendita (art. 28 LAI), il metodo
ordinario di confronto dei redditi per la determinazione del grado d'invalidità
di assicurati esercitanti un'attività lucrativa (art. 16 LPGA), i compiti del
medico ai fini di tale valutazione e il valore probatorio generalmente
riconosciuto ai referti medici fatti allestire da un tribunale o
dall'amministrazione conformemente alle regole di procedura applicabili (DTF
125 V 256 consid. 4 pag. 261, 351 consid. 3b/ee pag. 353; cfr. pure DTF 137 V
210; 135 V 465). A tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata
adesione, non senza tuttavia ribadire che le condizioni (art. 17 LPGA) e gli
effetti temporali (art. 88a OAI; v. DTF 109 V 125) della riduzione o
soppressione di una rendita in caso di prima assegnazione retroattiva
decrescente o temporanea si valutano in analogia all'ipotesi di revisione (DTF
131 V 164; 125 V 413 consid. 2d pag. 417 ; SVR 2006 IV n. 13 [I 628/01] consid.
5). Pertanto, una riduzione o soppressione può essere adottata quando le
circostanze di fatto (di natura valetudinaria e/o economica) rilevanti per il
diritto alla rendita si sono modificate in maniera considerevole (cfr. DTF 130
V 343 consid. 3.5 pag. 349 con riferimenti).

4.
4.1 Nella misura in cui contesta la valutazione dell'incapacità lavorativa
operata dal primo giudice (per il periodo successivo al 31 luglio 2008),
l'insorgente censura un giudizio su una questione di fatto che, in quanto tale,
vincola per principio questo Tribunale (DTF 132 V 393 consid. 3.2 pag. 398
seg.). Rappresenta ugualmente una questione di fatto la problematica a sapere
se la (in)capacità lavorativa si sia modificata in maniera determinante in un
dato periodo (sentenze 9C_413/2008 del 14 novembre 2008 consid. 1.3, 9C_270/
2008 del 12 agosto 2008 consid. 2.2 e I 865/06 del 12 ottobre 2007 consid. 4
con riferimenti).

4.2 A ben vedere, le censure ricorsuali si esauriscono in gran parte, come già
sopra accennato, in una inammissibile esposizione di (eccezioni di) fatti nuovi
(così ad esempio in relazione alla contestazione dei limiti funzionali rilevati
dal Servizio Y.________ dell'UAI nel rapporto d'esame clinico del 12 ottobre
2009) o di fatti che comunque non trovano riscontro nella pronuncia impugnata.
Contrariamente a quanto addotto nel ricorso, la Corte cantonale si è ad esempio
fondata per il suo giudizio essenzialmente sul parere del Servizio X.________ e
non sulle annotazioni precedenti del Servizio Y.________. Né risulta da alcuna
parte che le conclusioni del Servizio X.________ - al quale il servizio
dell'UAI aveva deciso il 1° settembre 2010 di affidare l'incarico di chiarire
la situazione medica proprio per la persistente incertezza intorno alla residua
capacità lavorativa dell'assicurata - sarebbero state influenzate dalla
valutazione del Servizio Y.________, il quale il 12 ottobre 2009 aveva stimato
al 40% la limitazione di rendimento della ricorrente. Sempre inammissibilmente
per la prima volta in sede federale l'insorgente sostiene poi che i periti del
Servizio X.________ - i quali invece hanno concluso per una abilità lavorativa
globale del 55% - avrebbero dovuto cumulare i singoli tassi di incapacità
rilevati in ambito psichiatrico (20%) e in ambito reumatologico e ortopedico
(40-50%; sulla competenza, prettamente medica, di esprimersi sulla cumulabilità
o meno delle varie limitazioni e sulle esigue possibilità di correzione da
parte del giudice delle assicurazioni sociali cfr. in ogni caso RDAT I-2002 n.
72 pag. 485 consid. 2b [I 338/01]).

4.3 Ma anche a prescindere da queste molte riserve legate all'ammissibilità
delle censure sollevate, la conclusione della Corte cantonale che ha confermato
l'operato dell'amministrazione in merito al miglioramento (dal 1° agosto 2008)
della capacità lavorativa residua in attività sostitutive leggere non lede
alcuna norma di diritto federale né risulta da un accertamento manifestamente
errato o incompleto dei fatti o da un apprezzamento arbitrario delle prove. Non
è così in particolare (qualificatamente) censurabile il fatto che il tasso di
abilità lavorativa residua del 55% scaturisca dalla media delle limitazioni
massime riscontrate in ambito reumatologico (40-50%). È sufficiente al riguardo
il rilievo che per consolidata giurisprudenza se un rapporto medico quantifica
il grado della (in)capacità lavorativa entro due limiti di valore è corretto di
norma fondarsi sul valore medio per evitare delle disparità di trattamento
risultanti da questo genere di valutazione (consid. 4.2 non pubblicato in DTF
137 V 71 ma in SVR 2011 IV n. 69 pag. 207 [9C_280/2010]). Quanto al rimprovero
mosso all'istanza precedente di avere commesso un palese abuso del potere di
apprezzamento per avere dato per scontata l'esistenza di professioni
(segnatamente di impiegata in un call center) esigibili dal profilo medico
nelle quali, alternando in particolare la posizione (seduta ed eretta), potere
mettere a frutto la capacità lavorativa residua, l'assicurata sembra
dimenticare che tale valutazione non soltanto è stata sostenuta dal perito
reumatologo (dott. B.________) incaricato dal Servizio X.________, ma si fonda
anche sulle conclusioni tratte dai consulenti in integrazione professionale -
meglio di chiunque altro in grado di emettere una simile valutazione (v. RtiD
II-2008 pag. 274 [9C_13/2007] consid. 4.3) - sulla scorta degli accertamenti
medici in atti. Consulenti (S._________ e L.________) i quali, oltre a ciò,
hanno pure proposto quale possibile attività sostitutiva quella di operaia
generica, ad esempio presso una ditta farmaceutica. Anche per questa ragione,
la valutazione del primo giudice appare quantomeno sostenibile, ritenuto che le
professioni (leggere e ripetitive, poco qualificate) indicate sono esercitabili
senza necessariamente mettere in atto particolari misure di reintegrazione
professionale (cfr. per analogia sentenze 9C_673/2009 del 14 aprile 2010
consid. 6.2, 9C_753/2008 del 26 ottobre 2009 consid. 3.5 e U 463/00 del 28
ottobre 2003 consid. 3.3).

4.4 La decisione del giudice cantonale di attribuire pieno valore probatorio
alle conclusioni della perizia del Servizio X.________ risulta infine anche
sostenibile perché meglio tiene conto della differenza, a livello probatorio,
tra mandato di cura e mandato peritale (cfr., tra le tante, sentenza 9C_151/
2011 del 27 gennaio 2012 consid. 5.1 con riferimenti). Alla ricorrente va
d'altronde ricordato che il solo fatto che uno o più medici curanti (in casu:
il dott. O._________ che peraltro nemmeno è specialista delle disciplline
mediche in esame) esprimano un'opinione contraddittoria non è sufficiente a
rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o
dall'amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (cfr. ad esempio sentenza
9C_482/2008 del 18 maggio 2008 consid. 3.3 con riferimenti). Per il resto,
neppure può dirsi arbitrario l'apprezzamento del Tribunale cantonale delle
assicurazioni per non avere ravvisato nei rapporti 6 ottobre 2011 della clinica
Z.________ (dott.ssa S._________) e 15 novembre 2011 del dott. A.________ - che
peraltro nemmeno si esprimono sull'entità invalidante dei disturbi - elementi
nuovi (rispetto a quelli già rilevati in sede Servizio X.________) suscettibili
di stravolgere il giudizio. Anche qui è sufficiente il rilievo che sia i
disturbi urinari analizzati dalla dott.ssa S._________ sia i dolori evidenziati
dal dott. A.________ sono stati presi in considerazione dai periti del Servizio
X.________. Per quanto precede, l'istanza giudiziaria cantonale poteva pertanto
senza arbitrio procedere a un apprezzamento anticipato delle prove e rinunciare
ai complementi istruttori chiesti dalla ricorrente (DTF 131 I 153 consid. 3
pag. 157).

5.
La ricorrente censura quindi per la prima volta in sede federale, e dunque una
volta di più in maniera inammissibile (art. 99 cpv. 1 LTF), anche gli
accertamenti relativi ai redditi di riferimento. Ciò vale per la contestazione
del reddito senza invalidità di fr. 42'598.- ritenuto - sulla base del reddito
aziendale tassato nei tre anni precedenti l'insorgenza del danno alla salute -
dall'UAI e confermato dal primo giudice, per la contestata riduzione dell'8%
per attività leggere - ritenuta troppo esigua dalla ricorrente - del reddito
base da invalida per tenere conto delle particolarità personali e professionali
del caso (DTF 126 V 75), per l'accertamento stesso del reddito base da invalida
(calcolato sulla base dei dati salariali elaborati dall'Ufficio federale di
statisica per attività semplici e ripetitive), e infine per la contestata
mancata verifica, da parte delle istanze precedenti, di un eventuale gap
salariale tra il reddito percepito da valida e la media dei guadagni
conseguibili in Svizzera nel settore specifico dei titolari di un salone di
parrucchiere.

6.
Ne discende che il ricorso dev'essere respinto nei limiti della sua
ammissibilità e che la pronuncia cantonale dev'essere confermata. In
considerazione delle particolari circostanze del caso, della situazione
economica della ricorrente (al beneficio di prestazioni assistenziali) come
pure del fatto che le sue conclusioni non risultavano a priori prive di
probabilità di successo, l'istanza tendente alla concessione dell'assistenza
giudiziaria e del gratuito patrocinio va accolta (art. 64 LTF). La ricorrente
viene però resa attenta che qualora fosse più tardi in grado di pagare, sarà
tenuta a risarcire la cassa del Tribunale (art. 64 cpv. 4 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
Alla ricorrente viene concessa l'assistenza giudiziaria.

3.
Non si prelevano spese giudiziarie.

4.
L'Avvocato Marco Probst, Lugano, viene designato patrocinatore della ricorrente
per la procedura innanzi al Tribunale federale. La Cassa del Tribunale gli
verserà un'indennità di fr. 2800.-.

5.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e
all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 24 ottobre 2012

In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Meyer

Il Cancelliere: Grisanti