Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 499/2012
Zurück zum Index II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2012
Retour à l'indice II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2012


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

9C_499/2012 {T 0/2}

Sentenza del 27 maggio 2013
II Corte di diritto sociale

Composizione
Giudici federali Kernen, Presidente,
Borella, Glanzmann,
cancelliere Grisanti.

Partecipanti al procedimento
Helsana Assicurazioni SA,
Servizio Giuridico, 6501 Bellinzona,
ricorrente,

contro

F.________, Italia, patrocinato dall'avv. Nadir Guglielmoni,
opponente,

Oggetto
Assicurazione contro le malattie,

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
del 14 maggio 2012.

Fatti:

A.
A.a F.________ ha lavorato alle dipendenze della C._______ SA in qualità di
muratore dal 1° settembre 2007 e in quanto tale è stato assicurato contro la
perdita di guadagno in caso di malattia presso Helsana Assicurazioni SA grazie
a un contratto di assicurazione collettiva d'indennità giornaliera secondo la
LAMal (Helsana Business Salary). Il 21 maggio 2010 il datore di lavoro ha
disdetto per il 31 luglio 2010 il rapporto di lavoro, il quale però, a causa di
una inabilità per malattia del dipendente dal 21 luglio 2010, si è protratto
fino al 31 ottobre 2010.
A.b Non avendo l'assicurato comprovato l'esistenza di un ulteriore danno dopo
tale data, Helsana ha stabilito che, dal 1° novembre 2010, le indennità di
malattia sarebbero state corrisposte in base a quanto l'assicurato avrebbe
potuto percepire (50% del salario) in Italia secondo il trattamento speciale
previsto per i lavoratori frontalieri italiani in Svizzera caduti in
disoccupazione (decisione su opposizione 14 giugno 2011).

B.
F.________ si è aggravato al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
al quale ha chiesto di annullare il provvedimento di Helsana nonché di
riconoscergli, dal 1° novembre 2010, (piene) indennità giornaliere di malattia
sulla base dell'ultimo salario percepito (nel 2010) prima dell'inizio del caso
assicurativo.

Esperiti gli accertamenti del caso, la Corte cantonale ha accolto per pronuncia
del 14 maggio 2012 il ricorso nel senso che, annullata la decisione impugnata,
ha stabilito che le indennità giornaliere cui aveva (eventualmente) diritto
l'interessato a partire dal 1° novembre 2010 andavano calcolate - conformemente
alle condizioni generali di assicurazione cui rinviava il contratto in esame -
sullo stipendio del 100% al momento dell'incapacità lavorativa e non su altre
basi come invece aveva deciso l'assicuratore malattia. Il primo giudice ha però
soggiunto che il riconoscimento del diritto alle indennità dal 1° novembre 2010
era solo teorico, la sua effettività essendo subordinata all'adempimento delle
ulteriori condizioni contrattuali e in particolare all'accertamento di una
incapacità lavorativa, rispettivamente di guadagno, di almeno il 25% che doveva
ancora essere oggetto di valutazione da parte del Tribunale amministrativo
federale (nell'ambito della parallela procedura AI avviata dall'assicurato)
oppure della Cassa malati.

C.
Helsana Assicurazioni SA ha inoltrato ricorso in materia di diritto pubblico al
Tribunale federale al quale chiede di annullare la pronuncia cantonale e di
ristabilire la decisione su opposizione del 14 giugno 2011.

F.________ ha proposto la reiezione del gravame nei limiti della sua
ricevibilità, mentre l'Ufficio federale della sanità pubblica ha rinunciato a
determinarsi.

D.
Con decreto del 17 settembre 2012 il giudice dell'istruzione della II Corte di
diritto sociale ha sospeso la procedura fino a conclusione della procedura AI.

E.
Confermando la decisione 18 luglio 2011 dell'Ufficio AI per gli assicurati
residenti all'estero, il Tribunale amministrativo federale ha negato
all'assicurato il diritto a una rendita AI per mancanza di incapacità di lavoro
(giudizio del 21 febbraio 2013). Con sentenza di data odierna (9C_267/2013) la
II Corte di diritto sociale ha respinto il ricorso di F.________ contro tale
pronuncia.

Diritto:

1.
Con la resa della sentenza 9C_267/2013 il motivo per la sospensione della causa
qui in esame è decaduto. La procedura va pertanto riattivata.

2.
Il Tribunale federale verifica d'ufficio e con pieno potere di esame la sua
competenza e le (altre) condizioni di ammissibilità dei gravami che gli vengono
sottoposti (DTF 139 V 42 consid. 1 pag. 44 con riferimenti).

2.1 Secondo l'art. 89 cpv. 1 LTF è legittimato a ricorrere soltanto chi è
particolarmente toccato dalla decisione impugnata (lett. b) e ha un interesse
degno di protezione, di natura giuridica o fattuale (DTF 135 II 243 consid.
1.2; 133 I 286 consid. 2.2 pag. 290), al suo annullamento o alla sua modifica
(lett. c). Secondo la giurisprudenza relativa al previgente art. 85 lett. a OG
(DTF 116 Ia 359 consid. 2a), applicabile anche nel quadro della LTF (sentenza
1C_161/2007 del 18 febbraio 2008 consid. 1.2), il Tribunale federale esamina le
censure sollevate unicamente se il ricorrente ha un interesse pratico e attuale
alla loro disamina, rispettivamente all'annullamento dell'atto impugnato. È
dato un interesse degno di protezione se l'esito della procedura è suscettibile
di influenzare la situazione fattuale o giuridica del ricorrente (DTF 133 II
409 consid. 1.3 pag. 413 con riferimenti). L'interesse - pratico e attuale -
non deve sussistere soltanto al momento dell'inoltro del ricorso, bensì anche
quando è pronunciata la sentenza (DTF 136 II 101 consid. 1.1 pag. 103; cfr.
pure Steinmann, in Basler Kommentar zum Bundesgerichtsgesetz, 2a ed. 2011, n.
74 all'art. 89). Questa esigenza garantisce, nell'interesse dell'economia
processuale, che il Tribunale federale statuisca su questioni concrete e non
soltanto teoriche (DTF 136 I 274 consid. 1.3 pag. 276 seg.).

2.2 Nel caso di specie - a seguito della sentenza 9C_267/2013 - il ricorrente
non dispone più di un interesse pratico e attuale alla disamina delle sue
censure. La valutazione 23 marzo 2011 dello psichiatra dott. P.________ del
Servizio X.________, sulla quale si sono essenzialmente poggiate le autorità
giudiziarie nella procedura AI, ormai diventata definitiva, ha in effetti
escluso l'esistenza di una incapacità lavorativa, attuale o pregressa, per i
motivi di natura psichiatrica indicati dai medici curanti a giustificazione
dell'interruzione del lavoro da parte dell'assicurato dopo il suo
licenziamento. Il che significa che l'interesse a un giudizio sul diritto
teorico alle indennità giornaliere controverse (dopo il 31 ottobre 2010) è
venuto a cadere. Il giudice di prime cure ha infatti ricordato come l'eventuale
diritto alle prestazioni fosse in ogni caso subordinato all'effettiva esistenza
di una incapacità lavorativa. Esistenza che è ora stata esclusa - anche per il
periodo in esame - in ambito AI. In questo modo non sussiste più un interesse
degno di protezione a una decisione del Tribunale federale sulla questione
(giuridica) trattata dalla Corte cantonale. Pur non essendo tecnicamente
divenuto privo di oggetto (art. 32 cpv. 2 LTF), il ricorso si rivela
inammissibile.

3.
Poiché l'interesse degno di protezione è venuto o cadere, il Tribunale federale
decide sommariamente sulle spese giudiziarie tenendo conto dello stato delle
cose prima del verificarsi del motivo che ha terminato la lite (art. 71 LTF in
relazione con l'art. 72 PC; cfr. sentenza 1C_63/2009 del 7 ottobre 2009 consid.
2). Le spese giudiziarie vengono di conseguenza stabilite in funzione
dell'esito presumibile del processo, sulla base di una rapida valutazione degli
atti e senza inutile dispendio (DTF 125 V 373 consid. 2a pag. 374). Ora, la
questione trattata dal Tribunale cantonale e sottoposta per esame al Tribunale
federale è identica a quella recentemente verificata dalla Corte giudicante
nella sentenza 9C_24/2013 del 25 marzo 2013 che ha visto peraltro coinvolto
proprio l'assicuratore qui ricorrente. In quella occasione è stato deciso che
se il datore di lavoro pronuncia il licenziamento prima che il lavoratore
diventi inabile al lavoro per malattia, la perdita di guadagno indennizzabile
corrisponde (al termine della scadenza contrattuale) tutt'al più alla perdita
dell'indennità di disoccupazione ma non a quella del salario, salvo che la
persona interessata sia in grado di dimostrare che senza l'inabilità al lavoro
avrebbe trovato con ogni verosimiglianza un posto nuovo, concretamente definito
(sentenza citata consid. 4.2). Questa conclusione si sarebbe imposta -
indipendentemente dalla questione relativa all'incapacità lavorativa - con ogni
verosimiglianza anche nel presente contesto, sicché l'opponente deve farsi
carico delle spese giudiziarie. L'assicuratore ricorrente non ha per contro
diritto a ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF; cfr. sentenza citata 9C_24/2013
consid. 7).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
La procedura 9C_499/2012 è riattivata.

2.
Il ricorso è inammissibile.

3.
Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico dell'opponente.

4.
Non si assegnano ripetibili.

5.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e
all'Ufficio federale della sanità pubblica.

Lucerna, 27 maggio 2013

In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Kernen

Il Cancelliere: Grisanti

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben