Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 490/2012
Zurück zum Index II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2012
Retour à l'indice II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2012



Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

9C_490/2012 {T 0/2}

Sentenza del 30 gennaio 2013
II Corte di diritto sociale

Composizione
Giudici federali Kernen, Presidente,
Borella, Glanzmann,
cancelliere Grisanti.

Partecipanti al procedimento
C.________, Italia,
patrocinato da Unia Ticino e Moesa,
ricorrente,

contro

A.________, Italia,
opponente,

Fondazione LPP X.________,
rappresentata da AXA Pension Solutions SA,

Oggetto
Previdenza professionale,

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
del 2 maggio 2012.

Fatti:

A.
Con giudizio del 4 febbraio 2011, cresciuto in giudicato il 18 febbraio
seguente, il Tribunale Civile di V.________ (Italia), accogliendo la domanda
congiunta dei coniugi, ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto nel 1984
da C.________ e A.________, entrambi cittadini italiani residenti in Italia.
Per quanto concerne gli aspetti previdenziali, il giudizio ha omologato la
convenzione che prevedeva "l'assegnazione alla Sig.ra A.________ del 50%
(cinquanta per cento) del secondo pilastro (prestazione d'uscita aumentata
degli averi di libero passaggio del sistema previdenziale elvetico) comprensivo
di interessi, cumulato in costanza di matrimonio, ordinando alla Società
datrice di lavoro del Sig. C.________ di dare esecuzione al provvedimento. La
Sig.ra A.________ provvederà a gestire e/o investire la suddetta somma in
favore dei due figli nella misura del 50% (cinquanta per cento) ciascuno".

B.
Con istanza del 6 luglio 2011 C.________ si è rivolto al Tribunale d'appello
del Cantone Ticino chiedendo il riconoscimento della pronuncia del Tribunale
Civile di V.________ per l'esecuzione del riparto del capitale previdenziale.

Ammessa l'esecutività della decisione del Tribunale italiano e accertata
l'esistenza di una prestazione di uscita di fr. 45'747.15, cui si aggiungevano
i capitali prelevati per il finanziamento dell'abitazione primaria (fr.
30'877.05 + fr. 31'772.30), il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha
quantificato in fr. 108'396.50 il capitale previdenziale di C.________
suscettibile di essere ripartito. Richiamata inoltre la (vincolante) chiave di
ripartizione stabilita dal giudice del divorzio, i giudici cantonali hanno
fissato in fr. 54'198.25 (50% di fr. 108'396.50), oltre interessi compensativi
dal 18 febbraio 2011, l'importo da versare dall'istituto di previdenza dell'ex
marito (Fondazione LPP X.________) a favore di A.________ su un conto di libero
passaggio da aprirsi a suo nome presso la Fondazione Istituto collettore LPP
(pronuncia del 2 maggio 2012).

C.
C.________ ha inoltrato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale al quale chiede, previa concessione dell'effetto sospensivo,
l'annullamento della pronuncia cantonale.
Facendo particolare riferimento ai prelievi anticipati, A.________ ribadisce di
rinunciare al versamento della parte in suo favore degli averi di previdenza
cumulati dal suo ex marito in costanza di matrimonio poiché si ritiene tacitata
dalla somma ottenuta dalla vendita della casa che a suo tempo era stata
finanziata con detti averi. L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha
per contro rinunciato a determinarsi.

Diritto:

1.
Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione
del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Per contro, in linea
di principio, il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico
sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1
LTF); può scostarsene solo se è stato svolto in violazione del diritto ai sensi
dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario (art. 105
cpv. 2 LTF; DTF 134 V 53 consid. 4.3 pag. 62), e a condizione che
l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante
sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF).

2.
Il ricorrente fa valere tra le altre cose l'esistenza di motivi di rifiuto ai
sensi dell'art. 27 della legge federale sul diritto internazionale privato
(LDIP; RS 291) che osterebbero a suo giudizio al riconoscimento della decisione
del Tribunale Civile di V.________.

2.1 A prescindere dalle contestazioni sollevate, delle quali si dirà, per
quanto occorra, nel prosieguo, la LDIP contempla disposizioni relative alla
competenza indiretta per le regolamentazioni previdenziali, le quali sono di
conseguenza suscettibili di essere di norma riconosciute in Svizzera. In
dottrina le opinioni divergono però intorno alla questione se l'art. 65 LDIP,
regolante il riconoscimento di decisioni straniere in materia di divorzio o
separazione, riguardi solo il riconoscimento della pronunzia del divorzio
oppure anche dei suoi effetti accessori (per una panoramica delle varie tesi
cfr. DTF 130 III 336 consid. 2.2 pag. 339). Contrariamente a quanto avviene per
altre conseguenze accessorie del divorzio la LDIP non prevede norme speciali
per gli aspetti previdenziali. D'altro canto la compensazione della previdenza
non si identifica né con il contributo di mantenimento né con il regime dei
beni. A differenza del primo, essa non dipende dalla situazione economica dopo
il divorzio. Contrariamente al secondo, è sottratta alla libera disposizione
dei coniugi; a ciò si aggiunge che la divisione della prestazione di uscita
avviene solo in caso di divorzio ma non anche di scioglimento del matrimonio
per altra causa (DTF 130 III 336 consid. 2.2 pag. 339). Il Tribunale federale
ha lasciato indecisa la questione dell'applicabilità dell'art. 65 LDIP in
simili casi. Il tema non necessita comunque di particolari approfondimenti
(nemmeno) nella fattispecie dal momento che - come hanno rilevato a ragione i
giudici di prime cure - la competenza del Tribunale Civile di V.________
sarebbe ugualmente data in virtù delle disposizioni generali (art. 25 segg.
LDIP), e più precisamente dell'art. 26 (lett. a) LDIP. Inoltre la decisione
straniera è pacificamente cresciuta in giudicato il 18 febbraio 2011 (cfr. art.
25 lett. b LDIP).

2.2 Resta da verificare a questo punto se non ricorrano - come eccepisce il
ricorrente - motivi di rifiuto giusta l'art. 27 LDIP che ostano al
riconoscimento in Svizzera del giudizio di divorzio straniero (art. 25 lett. c
LDIP). Secondo l'art. 27 LDIP non è segnatamente riconosciuta in Svizzera la
decisione straniera il cui riconoscimento sia manifestamente incompatibile con
l'ordine pubblico svizzero (cpv. 1). Altrimenti, eccezion fatta per i motivi
indicati al cpv. 2 che però non sono invocati dall'insorgente e che non
ricorrono in concreto, la decisione straniera non può essere riesaminata nel
merito (cpv. 3).

2.3 Secondo la giurisprudenza, la riserva dell'ordine pubblico è una clausola
d'eccezione, la cui applicazione in materia di riconoscimento ed esecuzione di
decisioni straniere (cfr. 27 cpv. 1 LDIP) è più restrittiva che nell'ambito di
applicazione diretta del diritto straniero giusta l'art. 17 LDIP (DTF 136 V 57
consid. 5.4 pag. 63). Il riconoscimento della decisione straniera è la regola.
Dalla stessa non bisogna scostarsi senza validi motivi. Infatti, allo stadio
del riconoscimento e dell'esecuzione di decisioni straniere, l'autorità
svizzera si trova confrontata con rapporti giuridici definitivamente acquisiti
all'estero e occorre evitare nella misura del possibile la creazione di
rapporti giuridici claudicanti (DTF 126 III 101 consid. 3b pag. 107 seg.).
L'ordine pubblico svizzero è violato dal riconoscimento di una decisione
straniera quando la stessa offende il sentimento svizzero di giustizia in
maniera intollerabile, contravvenendo a principi fondamentali dell'ordine
giuridico svizzero con il quale si rivela totalmente incompatibile (DTF 136 V
57 consid. 5.4 pag. 63; 126 III 101 consid. 3b pag. 108 con riferimenti). Una
semplice differenza con la soluzione prevista dal diritto svizzero non è
sufficiente a giustificare l'applicazione dell'eccezione dell'ordine pubblico (
DTF 126 III 101 consid. 3b pag. 108). Più in particolare con riferimento alla
materia qui in esame, il fatto che in base alla sentenza estera uno dei coniugi
ottenga prestazioni superiori o inferiori a quelle che gli spetterebbero
secondo il diritto svizzero non fonda ancora una violazione dell'ordine
pubblico (DTF 136 V 57 consid. 5.4 pag. 63; Thomas Geiser, Grenzüberschreitende
Sachverhalte im Vorsorgeausgleich, in: Rumo-Jungo/Pichonnaz [ed.], Berufliche
und freiwillige Vorsorge in der Scheidung, Zurigo 2010 pag. 115; sul tema cfr.
pure Audrey Leuba, Le partage de la prévoyance professionnelle dans un contexte
de divorce international, Jusletter del 25 giugno 2012, pag. 8). Una violazione
qualificata del diritto imperativo svizzero implicante una violazione
dell'ordine pubblico materiale è per contro ipotizzabile se una
regolamentazione rinvia la divisione a un'epoca successiva al divorzio oppure
ordina lo "splitting" del rapporto di previdenza tra i coniugi (DTF 134 III 661
consid. 4.2 pag. 666; 130 III 336 consid. 2.4 pag. 340).

2.4 Fatte queste premesse, la valutazione con la quale i giudici cantonali
hanno per l'essenziale negato l'esistenza di motivi di rifiuto ai sensi
dell'art. 27 cpv. 1 LDIP non è contraria al diritto e dev'essere pienamente
confermata. Come giustamente rilevato dalla Corte cantonale, infatti, la
regolamentazione della compensazione delle aspettative previdenziali era
suscettibile di essere riconosciuta quanto meno per gli aspetti che potevano
essere stabiliti dal Tribunale Civile di V.________. In mancanza, in quella
sede, di un coinvolgimento degli istituti di previdenza interessati e di una
loro dichiarazione di attuabilità che li vincolasse (art. 280 e 281 CPC; sul
principio della cosiddetta ripresa controllata degli effetti di una
regolamentazione estera v. DTF 130 III 336), il giudice italiano del divorzio
poteva infatti sicuramente fissare la chiave di ripartizione e stabilire il
principio e la proporzione della divisione (l'assegnazione alla ex moglie del
50% del "secondo pilastro" accumulato dall'insorgente), anche se tale soluzione
non coincideva necessariamente in pieno con quella prevista dal diritto
svizzero (cfr. Basile Cardinaux, Jugements de divorce étrangers: compensation
de la prévoyance au niveau international, in Prévoyance professionnelle suisse,
2011 n. 8, pag. 87). Va poi ricordato all'insorgente - il quale anche in questa
sede invoca, in termini peraltro alquanto vaghi, una possibile affiliazione
della ex moglie a un istituto di previdenza di cui tenere conto, dimenticando
però che le proporzioni della ripartizione sono imperativamente fissate nella
procedura di divorzio poiché detto giudice, in caso di rinuncia totale o
parziale di una parte al diritto alla prestazione d'uscita, verifica se una
corrispondente previdenza per la vecchiaia e per l'invalidità sia altrimenti
garantita (DTF 132 V 337; RtiD II-2010 pag. 232 [9C_943/2008] consid. 2) - che
con tale ripartizione il giudice del divorzio aveva omologato le conclusioni
(comuni) sottopostegli per approvazione dagli stessi (ex) coniugi i quali,
assistiti dai loro legali, si erano chiaramente riferiti al sistema
previdenziale elvetico. Da ultimo, ma non per ultimo, il ricorrente non solo
non spiega, ma nemmeno pretende che l'accertamento dei primi giudici in merito
alla volontà del giudice italiano di suddividere unicamente il capitale
pensionistico accumulato dall'ex marito sarebbe manifestamente insostenibile,
ovvero arbitrario.

2.5 Per converso, il Tribunale cantonale delle assicurazioni non poteva
giustamente riconoscere le ulteriori pattuizioni omologate - incompatibilmente
con l'ordinamento giuridico elvetico - dal giudice del divorzio italiano. Il
datore di lavoro del marito - inabilitato a questo genere di operazione - non
poteva infatti provvedere al versamento della quota alla ex moglie la quale, da
parte sua, in assenza - come rilevato in maniera incontestata dai giudici di
prime cure - delle necessarie condizioni (cfr. art. 5 cpv. 1 LFLP; sulla
rilevanza del diritto applicabile all'istituto di previdenza per la
regolamentazione dei suoi rapporti con gli assicurati [e i suoi coniugi] cfr.
Geiser, op. cit., pag. 117), non poteva disporre direttamente, seppure a
determinate condizioni, del capitale previdenziale assegnatole (cfr. Cardinaux,
op. cit., pag. 88). Ciò nondimeno, l'impossibilità di riconoscere,
limitatamente a questi aspetti (secondari), il giudizio di divorzio italiano
(cfr. sul tema pure Christophe Herzig, Anwendbares Recht bei einer
IPR-Scheidung, Jusletter del 3 settembre 2012, pag. 5), non ostava - come ha
ritenuto correttamente l'autorità giudiziaria di primo grado, la cui
valutazione non ha fatto l'oggetto di contestazione specifica - alla sua
esecutività per l'aspetto principale della determinazione della proporzione del
riparto. In tali condizioni la sentenza straniera non poteva neppure dirsi
lacunosa e non era suscettiva di completamento (v. DTF 134 III 661; Maya
Stutzer, Vorsorgeausgleich bei Scheidungen mit internationalem Konnex, in
FamPra.ch 2006 pag. 252 segg.; Leuba, op. cit., pag. 8 segg.; Cardinaux, op.
cit., pag. 88).

3.
3.1 La decisione straniera poteva dunque per l'essenziale essere riconosciuta e
dichiarata esecutiva in Svizzera (art. 28 LDIP). Ora, in caso di divorzio
pronunciato all'estero con ripartizione degli averi previdenziali, la
competenza territoriale del tribunale svizzero della previdenza professionale è
regolata dall'art. 73 cpv. 3 LPP (135 V 425 consid. 1.2 pag. 427). Considerato
il foro alternativo nella sede o nel domicilio svizzeri del convenuto o nel
luogo dell'azienda presso la quale l'assicurato fu assunto, il Tribunale
cantonale delle assicurazioni era - pacificamente - competente per dare
esecuzione alla decisione straniera ed effettuare il calcolo delle prestazioni.
Indipendentemente dal diritto applicabile al divorzio, esso poteva applicare il
diritto svizzero. In effetti, l'esecuzione della compensazione della previdenza
segue il diritto imperativo pubblico dello Stato nel quale si trovano i crediti
previdenziali (Cardinaux, Das Personenfreizügigkeitsabkommen und die
schweizerische berufliche Vorsorge: Grundlagen und ausgewählte Aspekte, 2007 n.
1599 pag. 696 seg.; Geiser, op. cit., pag. 117; Herzig, op. cit., pag. 5).

3.2 Il Tribunale cantonale ha accertato in maniera incontestata e vincolante
che al momento del matrimonio (nel 1984) l'insorgente non disponeva di averi
pensionistici e che alla data decisiva della crescita in giudicato della
pronuncia di divorzio (il 18 febbraio 2011; v. DTF 132 V 236 consid. 2.3 pag.
239) egli vantava presso la Fondazione LPP X.________ una prestazione d'uscita
divisibile di fr. 45'747.15. I primi giudici hanno inoltre pacificamente
rilevato che in corso di matrimonio erano stati effettuati due prelievi
anticipati di fr. 30'877.05 (la cui data non ha però potuto essere definita con
esattezza) e di fr. 31'772.30 (avvenuto il 3 febbraio 2005) per il
finanziamento (ammortamento del debito ipotecario) dell'abitazione primaria.

3.3 Come già in sede cantonale, il ricorrente rimprovera all'autorità
giudiziaria cantonale di non avere considerato ai fini della divisione soltanto
il capitale previdenziale di fr. 45'747.15 (accumulato successivamente al
secondo versamento del febbraio 2005), ma di avere anche tenuto conto dei due
prelievi anticipati. Ribadisce che con la vendita, il 6 ottobre 2005,
dell'abitazione lui e la ex moglie avrebbero ricavato un importo di Euro
320'000.- che di fatto includeva anche i due suddetti versamenti anticipati e
che è stato suddiviso a metà. In questo modo essi avrebbero già effettuato la
suddivisione della "quota parte dell'avere di vecchiaia LPP". A dimostrazione
di ciò rinvia alla dichiarazione 29 novembre 2011 della ex moglie con la quale
A.________ ha - anche in sede federale - sostanzialmente confermato questa
tesi.

3.4 Secondo l'art. 22 cpv. 2 LFLP la prestazione d'uscita da dividere
corrisponde alla differenza fra la prestazione d'uscita aumentata degli averi
di libero passaggio esistenti al momento del divorzio, da un lato, e la
prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al
momento della celebrazione del matrimonio, cui si aggiungono gli interessi
dovuti al momento del divorzio, dall'altro. Giusta l'art. 30c cpv. 6 LPP
allorché i coniugi divorziano - come nella fattispecie - prima dell'insorgenza
di un caso di previdenza, il versamento anticipato è considerato una
prestazione di libero passaggio ed è ripartito conformemente agli art. 122 e
123 CC, all'art. 280 del CPC e all'art. 22 LFLP. Ciò significa che il prelievo
anticipato per l'acquisto della proprietà di un'abitazione ad uso proprio - cui
va equiparato l'ammortamento (anche solo parziale) di un debito ipotecario
gravante su di essa (cfr. SVR 2006 BVG n. 7 pag. 25 [B 18/04] consid. 3; cfr.
pure sentenza 9C_840/2011 del 19 giugno 2012) - operato durante il matrimonio
va aggiunto - al suo valore nominale (cfr. DTF 128 V 230) e sempre che sussista
un obbligo di rimborso (art. 30d LPP) - alla prestazione d'uscita esistente
alla crescita in giudicato del divorzio (DTF 137 V 440 consid. 3.1 pag. 442;
137 III 49 consid. 3.2.3 pag. 53; 132 V 332 consid. 3 con riferimenti).
Contabilmente, in questi casi l'istituto di previdenza non presenta più nei
propri attivi la prestazione d'uscita dell'assicurato, bensì un credito nei
suoi confronti al rimborso del prelievo anticipato (Andrea Bäder Federspiel,
Wohneigentumsförderung und Scheidung, Zurigo 2008, pag. 307 n. 627). Per l'art.
30d cpv. 1 LPP, infine, l'importo prelevato dev'essere rimborsato
dall'assicurato o dai suoi eredi all'istituto di previdenza, segnatamente
qualora la proprietà dell'abitazione sia alienata (lett. a).

3.5 Il fatto che i coniugi abbiano venduto l'abitazione coniugale e abbiano
suddiviso il ricavato in parti uguali non consente da solo - in mancanza di
regolamentazione contraria adottata dal tribunale del divorzio (DTF 137 V 440)
- di escludere gli importi prelevati anticipatamente dal calcolo delle
prestazioni previdenziali da dividere. Già con la vendita nel 2005, infatti,
l'istituto di previdenza dell'insorgente ha acquistato nei confronti di
quest'ultimo un credito al rimborso dei prelievi effettuati. In assenza di un
rimborso effettivo o anche solo di un trasferimento dell'importo equivalente a
un istituto di libero passaggio allo scopo di reinvestire, entro un termine di
due anni, il ricavato nella proprietà della sua nuova abitazione (art. 30d cpv.
4 LPP), il ricorrente è rimasto debitore nei confronti dell'istituto di
previdenza.

3.6 Va del resto ricordato che il prelievo incrementa i beni matrimoniali
(Hans-Ulrich Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2a ed. 2012, pag. 435 n. 1181).
Ora, a seguito della vendita dell'abitazione e della suddivisione del ricavato
tra i coniugi spettava tutt'al più al ricorrente chiedere nell'ambito della
liquidazione del regime dei beni - dunque dinanzi al giudice del divorzio - una
eventuale compensazione per i prelievi effettuati in costanza di matrimonio
(cfr., per una simile fattispecie, sentenza 9C_353/2012 del 25 ottobre 2012
consid. 2.2.1). In mancanza di una tale rivendicazione, egli non poteva più
pretendere di sanare questa (eventuale) omissione nella fase esecutiva della
compensazione della previdenza. Ne discende quindi a ragione che in mancanza di
regolamentazione contraria del tribunale del divorzio, i prelievi anticipati
investiti nell'abitazione coniugale andavano aggiunti alla prestazione d'uscita
e divisi (cfr. DTF 137 V 440 consid. 3.5 pag. 444 seg.).

3.7 Nulla modifica al riguardo il fatto che A.________ abbia confermato
l'avvenuta ripartizione del capitale di previdenza per i due prelievi
anticipati. In realtà, poiché permaneva l'obbligo di rimborso dell'assicurato
nei confronti dell'istituto di previdenza, l'asserita suddivisione non
riguardava gli averi previdenziali bensì quelli matrimoniali. La Corte
cantonale ha di conseguenza pertinentemente evidenziato che l'esame in merito a
una eventuale rinuncia (anche solo parziale) alla divisione delle prestazioni
di uscita in caso di divorzio competeva tutt'al più al solo giudice del
divorzio (art. 280 cpv. 3 CPC) e non poteva avvenire dinanzi al giudice delle
assicurazioni sociali (cfr. SVR 2010 BVG n. 19 pag. 73 [9C_943/2008] consid. 2
e 4; DTF 132 V 337 consid. 2.3 pag. 342). Non è quindi per nulla vero, come
sostiene invece il ricorrente, che il Tribunale cantonale delle assicurazioni
non si sarebbe chinato sulla questione di sapere se e in che misura la vendita
dell'abitazione durante il matrimonio e la successiva divisione del ricavato
"venivano ad influire sulla compensazione delle aspettative previdenziali".
Semplicemente, i giudici di prime cure hanno - correttamente, per quanto appena
esposto - ritenuto ininfluente tale circostanza per l'esecuzione della
compensazione della previdenza secondo la (vincolante) chiave di ripartizione
stabilita dal giudice del divorzio.

4.
Per il resto, gli importi posti alla base del calcolo della prestazione
d'uscita non sono contestati in quanto tali e sono conformi agli atti.
Similmente la Corte cantonale ha accertato in maniera vincolante e incontestata
che gli averi di previdenza dell'insorgente presso la Fondazione LPP
X.________, ammontanti a fr. 56'171.90 (valuta 30 marzo 2012), erano
sufficienti a coprire il credito della ex moglie, interessi compensativi
compresi (per l'evenienza opposta cfr. DTF 135 V 324). Ne discende pertanto che
la pronuncia impugnata merita di essere confermata e il ricorso respinto. Le
spese seguono la soccombenza e sono poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv.
1 LTF). L'emanazione del presente giudizio rende priva d'oggetto la domanda di
effetto sospensivo.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e
all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 30 gennaio 2013

In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Kernen

Il Cancelliere: Grisanti