Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 483/2012
Zurück zum Index II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2012
Retour à l'indice II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2012



Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_483/2012

Sentenza del 2 luglio 2012
II Corte di diritto sociale

Composizione
Giudice federale U. Meyer, Presidente,
cancelliere Grisanti.

Partecipanti al procedimento
E.________, Italia, patrocinato dalla Federazione Utenti Sanità Pubblica UCM,
ricorrente,

contro

Helsana Assicurazioni SA,
via Nizzola 1b, 6500 Bellinzona,
opponente.

Oggetto
Assicurazione contro le malattie,

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
del 14 maggio 2012.

Visto:
il ricorso del 6 giugno 2012 (timbro postale) contro il giudizio del 14 maggio
2012 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino,

considerando:
che secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il ricorso deve contenere, tra le altre
cose, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in
modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto,
che il ricorso può criticare i fatti rilevati soltanto se questi sono stati
accertati in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario (DTF 134 V 53
consid. 4.3 pag. 62), o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e
se l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del
procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF),
che l'accertamento - qui controverso - del danno alla salute, della capacità
lavorativa dell'assicurato e dell'esigibilità di un'attività professionale (DTF
132 V 393 consid. 3.2 pag. 398) configura una questione di fatto che può dunque
essere controllata da questo Tribunale solo in maniera molto limitata,
che nel caso di specie il ricorso non soddisfa le esigenze formali necessarie
poiché non spiega in quale misura l'accertamento del primo giudice sarebbe
stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto (art.
97 cpv. 1 LTF),
che in effetti il ricorrente si limita in sostanza a criticare in maniera
appellatoria - e dunque inammissibile - la pronuncia impugnata e a ribadire la
propria opinione, senza spiegare perché la conclusione del primo giudice in
merito al grado di capacità lavorativa residua sarebbe manifestamente
insostenibile,
che, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1
lett. b LTF, il ricorso dev'essere di conseguenza dichiarato irricevibile,
che in applicazione dell'art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF, non si prelevano
spese giudiziarie,

per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Non si prelevano spese giudiziarie.

3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e
all'Ufficio federale della sanità pubblica.

Lucerna, 2 luglio 2012

In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Meyer

Il Cancelliere: Grisanti