Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 439/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_439/2012

Sentenza del 1° ottobre 2012
II Corte di diritto sociale

Composizione
Giudici federali U. Meyer, Presidente,
Borella, Pfiffner Rauber,
cancelliere Grisanti.

Partecipanti al procedimento
D.________, patrocinato dall'avv. Cesare Lepori,
ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, via Gaggini 3, 6500
Bellinzona,
opponente.

Oggetto
Assicurazione per l'invalidità,

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
del 18 aprile 2012.

Fatti:

A.
D.________, nato nel 1966, soffre da anni (1993) di sclerosi multipla e
beneficia di diverse prestazioni dell'AI, tra le quali una rendita intera.

Nel mese di settembre 2008 l'interessato ha trasferito il proprio domicilio da
X.________ a Y.________ andando ad abitare nella casa acquistata il 4 luglio
precedente dalla compagna G.________, già P.________ (dal nome del precedente
marito), con la quale si è poi sposato il 10 ottobre dello stesso anno. Tra il
2008 e il 2010 la casa è stata ampiamente ristrutturata. Il 1° dicembre 2010
D.________ ha chiesto all'Ufficio AI del Cantone Ticino (UAI) l'assunzione
delle spese affrontate per le modifiche architettoniche dovute alla sua
invalidità, per un totale di fr. 46'000.-. Esperiti gli accertamenti, tra i
quali una valutazione a cura della Consulenza sui mezzi ausiliari per persone
andicappate (FSCMA), l'UAI ha respinto la richiesta per decisione del 2 maggio
2011. Rilevando che l'assicurato non aveva proceduto a una ricerca di una
abitazione adeguata al suo stato di salute prima dell'acquisto e della
ristrutturazione della casa (fondo n. Z.________ RFD di Y.________) di
proprietà della moglie, l'amministrazione ha stabilito che egli non poteva
addossare all'AI le conseguenze finanziarie di una scelta personale non
rispettante il principio dell'obbligo di ridurre il danno. A ciò si aggiungeva
che lo stato di salute dell'assicurato non era al momento tale da imporre gli
adattamenti effettuati a titolo preventivo, ma potevano tutt'al più
giustificarsi in futuro a dipendenza dell'evoluzione della patologia.

B.
D.________ si è aggravato al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino,
al quale ha chiesto il riconoscimento delle spese di adattamento. Confermando
l'operato dell'amministrazione, la Corte cantonale ha respinto il ricorso con
pronuncia del 18 aprile 2012.

C.
L'assicurato ha presentato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale con cui ribadisce le richieste di primo grado. Dei motivi si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi.

L'UAI propone la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale delle
assicurazioni sociali non si è determinato.

Diritto:

1.
Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione
del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Per contro, in linea
di principio, il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico
sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1
LTF); può scostarsene solo se è stato svolto in violazione del diritto ai sensi
dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario (art. 105
cpv. 2 LTF; DTF 134 V 53 consid. 4.3 pag. 62), e a condizione che
l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante
sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF).

2.
Nei considerandi dell'impugnata pronuncia l'autorità giudiziaria cantonale ha
diffusamente esposto le norme che regolano il riconoscimento di mezzi ausiliari
da parte dell'assicurazione per l'invalidità. Ciò vale in particolare per le
disposizioni e i principi disciplinanti il diritto a mezzi ausiliari dell'AI
(art. 21 LAI) e la competenza del Consiglio federale e del Dipartimento
federale dell'interno a emanare l'elenco dei mezzi ausiliari (art. 21 cpv. 4
LAI in relazione con gli art. 14 OAI e 2 OMAI [RS 831.232.51]; cfr. DTF 131 V 9
consid. 3.4.2 seg. pag. 14). Ugualmente corretto è il riferimento al principio
dell'autointegrazione ("Selbsteingliederung") quale espressione del principio
dell'obbligo di ridurre il danno valido nel diritto delle assicurazioni sociali
(DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28 con rinvii) come pure al fatto che
l'assegnazione di mezzi ausiliari è subordinata alle condizioni generali
dell'art. 8 LAI (idoneità, necessità ed efficacia integrativa; cfr. DTF 133 V
257 consid. 3.2 pag. 258 con riferimenti). Anche nell'ambito dei mezzi
ausiliari, l'assicurazione per l'invalidità non copre la totalità dei costi
causati dall'invalidità. La legge intende unicamente garantire l'integrazione
nella misura necessaria ma anche sufficiente nel singolo caso. Inoltre il
successo prevedibile del provvedimento integrativo deve trovarsi in un rapporto
ragionevole con i suoi costi (art. 8 cpv. 1 LAI; DTF 134 I 105 con riferimenti
a DTF 131 V 9 consid. 3.6 pag. 19; 130 V 163 consid. 4.3.3 pag. 173; 121 V 258
consid. 2c). Anche per l'ambito abitativo, l'AI non indennizza tutte le spese
supplementari dovute all'andicap, ma solo determinati provvedimenti elencati in
maniera esaustiva (DTF 131 V 9 consid. 3.4.2 pag. 14; 121 V 258 consid. 2b pag.
260; 104 V 88 consid. 3d). Ciò che è di massima conforme alla legge e alla
Costituzione (DTF 134 I 105).

3.
Oggetto del contendere è la questione se il ricorrente abbia diritto
all'assunzione, da parte dell'UAI, delle spese per le modifiche architettoniche
approntate sul fondo n. Z.________ RFD di Y.________ per l'importo di fr.
46'000.-.

3.1 Il Tribunale cantonale ha accertato in maniera vincolante che prima del
trasloco l'assicurato abitava in un appartamento che non necessitava di
adattamenti architettonici. Inoltre ha pacificamente constatato che egli
neppure aveva dovuto lasciare l'appartamento per motivi di spazio. In
considerazione di questi aspetti come pure (e soprattutto) della vicinanza
temporale tra l'acquisto della casa da parte della sua partner - che già nel
giugno 2007 il ricorrente definiva nei confronti dell'UAI la sua "compagna di
vita" - e la data del matrimonio, i giudici di prime cure hanno ritenuto
ragionevolmente esigibile che, prima di procedere all'acquisto e alla
importante ristrutturazione, la coppia cercasse una soluzione abitativa consona
alle condizioni fisiche dell'assicurato. Dal momento che la scelta di
trasferirsi in una casa non idonea era stata concordata dai futuri coniugi, i
giudici cantonali hanno concluso che questi ultimi non potevano, anche
interpretando la normativa in esame conformemente alla Costituzione (art. 14
Cost.), fare ricadere sull'AI - in violazione dell'obbligo di ridurre il danno
- le conseguenze finanziarie di una scelta operata per motivi personali.

3.2 Il ricorrente contesta questa valutazione. Da un lato la ritiene contraria
al diritto fondamentale dell'allora sua compagna, con la quale ancora non era
sposato al momento dell'acquisto, di poter scegliere liberamente la propria
abitazione. Dall'altro considera la soluzione adottata dai giudici cantonali
contraria al suo diritto di vivere con la propria moglie. Poiché quest'ultima
era già proprietaria di una casa, non vi era motivo a suo giudizio che egli
cercasse una soluzione abitativa più adatta al suo stato di salute. Anche la
sua situazione finanziaria di beneficiario di una rendita intera AI suggeriva
di trasferirsi presso l'abitazione della moglie perché ciò gli permetteva di
ridurre l'onere per il suo appartamento.

4.
Nella misura in cui il ricorrente sembra invocare una violazione della sua vita
familiare, tutelata dall'art. 14 Cost. e dall'art. 8 CEDU, occorre ricordare
che da tale diritto fondamentale non scaturisce un diritto diretto a
prestazioni statali che rendano possibile l'esercizio della vita familiare (DTF
134 I 105 consid. 6 pag. 110; 120 V 1 consid. 2a pag. 4). Per il resto,
nell'assicurazione per l'invalidità vale il principio generale secondo il quale
la persona assicurata, prima di avanzare pretese, deve intraprendere da sola
tutto quanto le è ragionevolmente possibile per limitare al massimo le
conseguenze della propria invalidità (DTF 113 V 28 consid. 4a con riferimenti).
Questo principio dell'autointegrazione è una emanazione dell'obbligo di ridurre
il danno. Dalla persona assicurata si possono tuttavia pretendere solo
provvedimenti esigibili alla luce delle circostanze oggettive e soggettive del
singolo caso. Dal richiedente la prestazione ci si possono così attendere quei
provvedimenti che metterebbe in atto una persona ragionevole trovantesi nella
medesima situazione, ma priva dell'aiuto finanziario dell'AI. Secondo
giurisprudenza, nel definire le esigenze che si possono porre a titolo di
riduzione del danno, l'amministrazione non può lasciarsi condurre
esclusivamente dall'interesse pubblico a una gestione parsimoniosa ed economica
dell'assicurazione, ma deve ugualmente prendere in considerazione in maniera
adeguata i diritti costituzionalmente garantiti del richiedente. Nessuno dei
due interessi contrapposti prevale a priori e in maniera generale sull'altro.
Orientativamente si può però affermare che le esigenze all'obbligo di ridurre
il danno sono tanto più rigorose quanto maggiori sono le sollecitazioni alle
quali è sottoposta l'assicurazione per l'invalidità. Ciò si avvera segnatamente
nel caso in cui la rinuncia a misure suscettibili di ridurre il danno
determinerebbe l'erogazione di una rendita oppure originerebbe una
riqualificazione professionale fondamentalmente nuova. In siffatta ipotesi, il
trasferimento o il mantenimento del domicilio o del luogo di lavoro possono
costituire, anche in chiave costituzionale, un provvedimento esigibile dal
profilo dell'obbligo di ridurre il danno. Se invece si tratta di assegnare o
adattare singole prestazioni integrative nell'ambito di situazioni e attività
costituzionalmente tutelate, il richiamo all'obbligo di ridurre il danno deve
avvenire con maggior prudenza. Sono riservati i casi in cui le misure prese
dall'assicurato risultano, alla luce delle circostanze concrete, irragionevoli
o addirittura abusive (DTF 113 V 22 consid. 4d pag. 32 seg.; cfr. pure sentenza
8C_48/2010 del 20 settembre 2010 consid. 4). Di regola l'obbligo di ridurre il
danno non giustifica un obbligo di cambiamento di domicilio (DTF 119 V 255
consid. 2 pag. 259).

5.
5.1 Il tema dell'obbligo di ridurre il danno è una questione di diritto e in
quanto tale può essere riesaminata liberamente dal Tribunale federale alla luce
degli accertamenti - di principio vincolanti - compiuti dalla Corte cantonale
(v. sopra, consid. 1 e consid. 3.1). Benché la chiesta presa a carico delle
spese per le modifiche architettoniche ai sensi della cifra 14.04 Allegato OMAI
non configuri una sollecitazione maggiore dell'AI (v. sopra, consid. 4) poiché
non riguarda una prestazione durevole (cfr. sentenza citata 8C_48/2010 consid.
5.1), la valutazione dei giudici cantonali va comunque pienamente condivisa.

5.2 Vista la vicinanza tra i due eventi (l'acquisto della casa, il 4 luglio
2008, e il matrimonio, il 10 ottobre 2008), che non possono essere considerati
separatamente come invece pretende l'insorgente poiché temporalmente e
funzionalmente connessi tra loro, i giudici di prime cure potevano senza
arbitrio ritenere che il primo, benché formalmente intrapreso dalla compagna,
sia stato concordato dai futuri coniugi in vista del secondo. Questa
conclusione si giustifica anche alla luce dell'esperienza generale della vita
che normalmente vede i futuri sposi maturare nel tempo la decisione e
l'organizzazione delle nozze, tre mesi rientrando ragionevolmente in questo
periodo. A ciò si aggiunge, per quanto evidenziato dallo stesso Tribunale
cantonale delle assicurazioni, che nel loro scritto del 1° dicembre 2010
all'amministrazione i coniugi si riferivano al fondo n. Z.________ RFD di
Y.________ come alla "nostra abitazione che abbiamo appena acquistato".
L'insorgente non può ora relativizzare queste affermazioni e mettere in dubbio
l'accertamento della Corte cantonale che non solo non è arbitrario - cosa che
peraltro nemmeno il ricorrente pretende - ma è anzi conforme agli atti. Sempre
in maniera vincolante - e incontestata - l'autorità giudiziaria di primo grado
ha inoltre rilevato che l'assicurato non aveva cercato, prima dell'acquisto del
fondo in parola, una diversa soluzione abitativa adeguata al suo stato di
salute. Di conseguenza, il fatto che i coniugi abbiano scelto di andare ad
abitare in una casa "vecchia" di 40 anni - e per giunta pagata a un prezzo di
tutto rispetto (fr. 1'200'000.- tra prezzo di acquisto [fr. 700'000.-] e costi
di ristrutturazione [fr. 500'000.-]) - necessitante di importanti modifiche
architettoniche che tenessero conto della particolare situazione valetudinaria
(futura) del ricorrente, senza prima avere cercato una soluzione abitativa
maggiormente consona, rende dal profilo assicurativo irragionevole il
comportamento di quest'ultimo. L'assicurato non può pretendere che la
collettività si faccia carico delle conseguenze finanziarie di questa libera
scelta personale (cfr. per analogia anche la sentenza 9C_916/2010 del 20 giugno
2011 nonché la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 55/02 del
15 luglio 2002). Nulla impediva infatti - in assenza di indizi di senso
contrario - ai coniugi di trovare una soluzione abitativa (di paragonabile
valore) confacente alla loro particolare situazione personale che non rendesse
necessario l'intervento finanziario dell'AI e che ugualmente permettesse
all'insorgente di ridurre l'onere per il suo precedente appartamento. In tali
circostanze, egli non può validamente prevalersi di una violazione del suo
diritto al rispetto della vita familiare e/o del diritto alla libera scelta
dell'abitazione.

5.3 Ad ogni modo, anche a prescindere dalle considerazioni che precedono, il
ricorso sarebbe comunque destinato all'insuccesso in ragione di un altro
motivo. La richiesta di mezzi ausiliari deve soddisfare i requisiti generali di
idoneità, necessità ed efficacia integrativa previsti dall'art. 8 LAI.
Necessità e idoneità che in particolare devono realizzarsi anche sotto
l'aspetto temporale (cfr. SILVIA BUCHER, Eingliederungsrecht der
Invalidenversicherung, pag. 76 segg.). Ora, il ricorrente rileva in sostanza
che la decisione di apportare direttamente le modifiche architettoniche
nell'ambito della ristrutturazione generale dell'immobile, anziché (sottinteso)
rimandarle nel tempo, comporterebbe un minor costo anche per l'AI poiché tali
modifiche si renderebbero comunque, prima o poi, necessarie in considerazione
dell'evoluzione negativa della patologia di cui soffre. La Corte cantonale non
ha esaminato la questione della necessità per l'assicurato di beneficiare già
adesso delle misure richieste. Nondimeno l'interessato - come del resto anche
la FSCA, la quale in occasione del suo rapporto del 2 dicembre 2010 ha avuto
modo di constatare una certa sicurezza nella deambulazione, l'assenza di mezzi
ausiliari come pure il fatto che l'interessato guida ancora l'automobile - dà
atto nel suo ricorso che ciò non si impone ancora allo stadio attuale (v. pag.
6: "ci si chiede quindi se [...] a questo punto all'assicurato non fosse quasi
convenuto [...] attendere e apportare le modifiche in questione solo al
momento, certo ma futuro, in cui ne avesse avuto davvero bisogno"). Ciò
significa che la domanda di mezzi ausiliari in esame non soddisfa il requisito
della necessità temporale e andrebbe pertanto respinta anche per questo motivo.
Il ricorrente non può per contro in nome di un ipotetico vantaggio economico -
consistente nel minor costo che la messa in atto delle modifiche
architettoniche già al momento della riattazione generale dell'immobile,
anziché in un momento successivo, avrebbe permesso di realizzare - giustificare
l'assunzione di una misura che appare sì (altamente) verosimile in un futuro
più o meno prossimo ma che al tempo stesso, proprio per questa incertezza e per
gli imprevisti della vita come pure dei progressi tecnici (oltre che, si spera,
medici), rischia di divenire (almeno in parte) obsoleta se non addirittura
inutile.

6.
Ne segue che il ricorso dev'essere respinto. Le spese seguono la soccombenza e
sono poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e
all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 1° ottobre 2012

In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Meyer

Il Cancelliere: Grisanti