Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 330/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

9C_330/2012 {T 0/2}

Sentenza del 7 settembre 2012
II Corte di diritto sociale

Composizione
Giudici federali U. Meyer, Presidente,
Borella, Glanzmann,
cancelliere Grisanti.

Partecipanti al procedimento
T.________, patrocinata dall'avv. Brenno Canevascini,
ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione invalidità
del Cantone Ticino, via Gaggini 3, 6500 Bellinzona,
opponente.

Oggetto
Assicurazione per l'invalidità,

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
del 5 marzo 2012.

Fatti:

A.
T.________ docente di scuola elementare, il 15 maggio 2006 è rimasta vittima di
una aggressione ad opera del suo ex marito, a seguito della quale ha riportato
una commozione cerebrale, un colpo di frusta con distorsione cervicale nonché
contusioni al polso, al braccio e alla spalla sinistri che le hanno causato una
incapacità lavorativa (in alternanza: piena e parziale del 50 %) fino al 30
maggio 2010. Il 28 aprile 2010 l'interessata ha formulato una domanda di
prestazioni AI facendo valere la persistenza di disturbi vestibolari,
cervicalgie ed emicranie. Esperiti gli accertamenti del caso, tra i quali
figura tra l'altro una perizia del Servizio X.________ che l'ha dichiarata
abile al lavoro nella misura dell'85 % a partire dal 31 maggio 2010, l'Ufficio
AI del Cantone Ticino (UAI) ha respinto la richiesta per il motivo che
l'assicurata non adempiva l'anno di attesa con incapacità minima ed
ininterrotta del 40 % necessario per l'ottenimento di una rendita (decisione
del 24 giugno 2011, preavvisata il 31 marzo 2011).

B.
T.________ si è aggravata al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
al quale ha chiesto il riconoscimento di una rendita per un grado d'invalidità
del 50 %. Con pronuncia del 5 marzo 2012 la Corte cantonale ha confermato la
decisione amministrativa e ha respinto il ricorso.

C.
L'interessata ha presentato ricorso al Tribunale federale al quale ribadisce in
via principale la domanda di prima sede e chiede in via subordinata di rinviare
la causa all'istanza precedente per complemento istruttorio e nuova decisione.
Dei motivi si dirà, per quanto occorra, nei considerandi.

Non sono state chieste osservazioni al gravame.

Diritto:

1.
1.1 Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per
violazione del diritto conformemente agli art. 95 e 96 LTF. L'accertamento dei
fatti determinanti può invece essere censurato unicamente se è avvenuto in modo
manifestamente inesatto, ovvero arbitrario (DTF 134 V 53 consid. 4.3 pag. 62),
oppure in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e se l'eliminazione
del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1
LTF).

1.2 Per giurisprudenza invalsa, l'arbitrio non si realizza già qualora la
soluzione proposta con il ricorso possa apparire sostenibile o addirittura
preferibile a quella contestata; il Tribunale federale annulla la pronunzia
criticata solo se il giudice del merito ha emanato un giudizio che appare - e
ciò non solo nella motivazione bensì anche nell'esito - manifestamente
insostenibile, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivo
di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in
contraddizione urtante con il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 132
III 209 consid. 2.1 pag. 211 con rinvii). Per quanto concerne più in
particolare l'apprezzamento delle prove e l'accertamento dei fatti, il giudice
incorre nell'arbitrio se misconosce manifestamente il senso e la portata di un
mezzo di prova, se omette senza valida ragione di tener conto di un elemento di
prova importante, suscettibile di modificare l'esito della vertenza, oppure se
ammette o nega un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o
interpretandoli in modo insostenibile (DTF 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9).

2.
Nei considerandi dell'impugnata pronuncia, cui si rinvia, l'autorità
giudiziaria cantonale ha già esposto le disposizioni legali e i principi
giurisprudenziali disciplinanti la materia, rammentando in particolare i
presupposti e l'estensione del diritto alla rendita (art. 28 LAI), il sistema
di confronto dei redditi di assicurati esercitanti un'attività lucrativa (art.
16 LPGA), i compiti del medico e il valore probatorio attribuito a questi
referti nell'ambito dell'accertamento dell'invalidità (DTF 125 V 256 consid. 4
pag. 261, 351 consid. 3b/ee pag. 353; sul momento determinante cfr. inoltre DTF
129 V 222; 128 V 174).

A tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione, non senza
tuttavia sottolineare che per l'art. 28 cpv. 1 LAI l'assicurato ha diritto a
una rendita se la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le
mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante
provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili (lett. a), se ha avuto
un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40 % in media durante un anno
senza notevole interruzione (lett. b) e se al termine di questo anno è invalido
(art. 8 LPGA) almeno al 40 % (lett. c). Infine, giusta l'art. 29 cpv. 1 LAI il
diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui
l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art.
29 cpv. 1 LPGA.

3.
3.1 In sostanza, l'assicurata lamenta il fatto che le istanze precedenti hanno
attribuito pieno valore probatorio alle conclusioni degli esperti incaricati
dal Servizio X.________, preferendo in particolare la loro valutazione a quella
dei suoi curanti dott. B.________ e M.________ che le hanno invece attestato
una incapacità lavorativa residua del 50 % nella sua professione di docente.

3.2 Nella misura in cui contesta la valutazione dell'incapacità lavorativa
operata dal primo giudice, il quale facendo uso del proprio potere
d'apprezzamento delle prove, ha ritenuto maggiormente attendibili le
conclusioni del Servizio X.________ e ha concluso per una capacità lavorativa
complessiva dell'85 % dal 31 maggio 2010 nella sua professione abituale a
dipendenza di limitazioni (non cumulabili) di natura reumatologica (valutabili
nella misura del 10 %, per la necessità di effettuare brevi pause a causa
dell'assunzione di posizioni statiche prolungate) e neurologica (quantificabili
nel 15 % a causa delle cefalee), l'insorgente censura un giudizio su una
questione di fatto che, in quanto tale, vincola per principio questo Tribunale
(DTF 132 V 393 consid. 3.2 pag. 398 seg.).

3.3 Orbene, questa conclusione non lede alcuna norma di diritto federale né
risulta da un accertamento manifestamente errato o incompleto dei fatti o da un
apprezzamento arbitrario delle prove (sul concetto cfr. DTF 134 V 53 consid.
4.3 pag. 62; 133 III 393 consid. 7.1 pag. 398). Le censure ricorsuali si
esauriscono perlopiù in una - tenuto conto del potere di esame limitato di cui
dispone il Tribunale federale - inammissibile critica appellatoria
dell'accertamento compiuto dal giudice di prime cure. Per contro esse non
mettono in evidenza elementi concreti che permettano di qualificatamente
dubitare dell'attendibilità della perizia eseguita dagli specialisti medici
esterni all'amministrazione e di rendere così arbitrario l'apprezzamento delle
prove operato dall'istanza precedente (DTF 137 V 210 consid. 1.3.4 pag. 227;
cfr. pure sentenza 8C_426/2011 del 29 settembre 2011 consid. 8.4 con
riferimenti).
3.3.1 In particolare non è sufficiente a rendere manifestamente inesatto
l'accertamento del primo giudice la valutazione (personale) della ricorrente
secondo cui la sindrome vertiginosa la limiterebbe sia nelle attività
scolastiche (segnatamente per le difficoltà a girarsi mentre cammina per
controllare i suoi allievi) sia in quelle extra-scolastiche (per
l'impossibilità di presenziare in locali bui e quindi di partecipare a
concerti, sfilate, cinema o film in classe). A prescindere dalla pertinenza
della censura (soprattutto in relazione alle limitazioni per le attività
extra-scolastiche), essa si basa su un apprezzamento personale che non può
certamente sostituire la valutazione specialistica dell'esperto in
otorinolaringoiatria incaricato dal Servizio X.________. Il dott. J.________,
dopo avere effettuato un esame clinico e avere riscontrato una ipofunzione
vestibolare periferica bilaterale più marcata a destra e una vertigine
d'origine multifattoriale, ha infatti concluso per una piena abilità lavorativa
nell'attività esercitata come pure in altre attività (compresa quella di
casalinga) che non richiedano un buon equilibrio. Egli ha così chiaramente
lasciato intendere di non considerare - malgrado le perplessità espresse
dall'insorgente - la professione di docente di scuola elementare un'attività
per la quale sia indispensabile tale requisito. Non è dunque vero che la
perizia del Servizio X.________ non avrebbe preso in considerazione i disturbi
causati dalla sindrome vertiginosa. "Semplicemente" essa non ha attribuito loro
valore invalidante. Tale conclusione non è arbitraria anche perché è avvalorata
dalla ulteriore constatazione che i disturbi in parola avrebbero presentato una
evoluzione piuttosto favorevole grazie alla somministrazione di una più
adeguata cura farmacologica. Nemmeno la perizia può dirsi contraddittoria per
avere riportato nell'anamnesi le dichiarazioni soggettive dell'assicurata in
merito alla frequenza e la durata delle sue crisi vertiginose. La valutazione
delle conseguenze sulla capacità lavorativa non si fonda infatti (solo) sulle
constatazioni anamnestiche bensì (anche e soprattutto) su quelle obiettive e
cliniche.
3.3.2 Neppure le divergenti valutazioni dei medici curanti sono tali da rendere
qualificatamente errato il giudizio del primo giudice. La ricorrente si
richiama in particolare alle valutazioni del dott. B.________ - in parte
irricevibili poiché posteriori alla data del giudizio impugnato (art. 99 cpv. 1
LTF; Ulrich Meyer/Johanna Dormann, in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz,
2a ed. 2011, n. 43 ad art. 99 LTF) - le quali però, oltre a non provenire da
uno specialista della disciplina in questione (essendo egli internista), non si
confrontano - per quanto accertato in maniera più che sostenibile dal giudice
di prime cure - con le conclusioni del perito del Servizio X.________, non
pongono diagnosi essenzialmente divergenti né espongono un quadro clinico e gli
effettivi limiti funzionali (eccezion fatta per la segnalata necessità di
beneficiare di un riposo pomeridiano regolare). Quanto ai certificati del
curante specialista M.________, l'istanza precedente ha accertato in conformità
agli atti che essi - oltre a non porre una vera diagnosi ma limitandosi a
riferire di episodi di vertigine - nemmeno hanno attestato, per il periodo
litigioso (successivo al 30 maggio 2010) una inabilità - ancorché minima -
duratura e permanente dal momento che fanno "unicamente" stato di una
cinquantina di giorni di inabilità nello spazio di quasi cinque anni. Inutile è
inoltre il richiamo ai referti medici facenti riferimento al periodo (non
litigioso) precedente al 30 maggio 2010.
3.3.3 Né sono infine atte a stravolgere l'esito della valutazione giudiziaria
cantonale le ulteriori considerazioni personali in merito agli effetti
collaterali dovuti all'assunzione di grandi quantità di farmaci e alla
questione - prettamente medica, scaturita dopo ponderata discussione collegiale
fra tutti gli esperti interessati, la quale di principio non può essere rimessa
in discussione dal giudice (v. sentenza del Tribunale federale delle
assicurazioni I 338/01 del 4 settembre 2001, in RDAT I-2002 n. 72 pag. 485
consid. 2b), tanto meno in assenza di convincente smentita specialistica -
della denegata cumulabilità delle limitazioni riscontrate dai periti del
Servizio X.________ in ambito reumatologico e neurologico.

4.
Anche senza tenere dunque conto delle più recenti conclusioni dell'assicuratore
infortuni - che ha comunque sospeso l'erogazione delle proprie prestazioni
sulla base di una perizia realizzata l'11 gennaio 2011 dell'Ospedale
universitario Y.________ concludendo, in assenza di limitazioni (oltre che del
necessario nesso causale, non di rilievo però ai fini del presente giudizio),
per la possibilità di un carico lavorativo del 100 % nell'attività di docente
di scuola elementare -, la valutazione del giudice cantonale appare certamente
sostenibile e va confermata senza necessità di procedere ad accertamenti
complementari, il fascicolo processuale contenendo già le indicazioni
necessarie ai fini decisionali (DTF 122 V 157 consid. 1d pag. 162). Nulla
ostava in effetti a che egli procedesse a un apprezzamento anticipato delle
prove e rinunciasse all'esecuzione di un complemento peritale (cfr. DTF 131 I
153 consid. 3 pag. 157; 124 I 208 consid. 4a pag. 211), che ancor meno si
giustifica in questa sede. Al ricorrente va del resto ricordato che la
giurisprudenza richiamata a pag. 14 del suo gravame per giustificare - già in
presenza di minimi dubbi riguardo alla loro attendibilità e concludenza - la
richiesta di una perizia giudiziaria si riferisce all'apprezzamento dei
rapporti interni all'assicurazione, ma non anche di quelli esterni, come si
avvera in concreto per le perizie commissionate dal Servizio X.________ (v. DTF
135 V 465 consid. 4.4 pag. 469 seg.). Con riferimento a queste ultime, questa
Corte ha d'altronde già avuto modo di affermare che il solo fatto che uno o più
medici curanti esprimano un'opinione contraddittoria non è sufficiente a
rimetterle in discussione e a imporre nuovi accertamenti (cfr. ad esempio
sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4 con riferimento).

5.
Ne segue la reiezione del ricorso. Le spese seguono la soccombenza (art. 66
cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico della ricorrente.

3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e
all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 7 settembre 2012

In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Meyer

Il Cancelliere: Grisanti