Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 293/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

9C_293/2012 {T 0/2}

Sentenza del 22 agosto 2012
II Corte di diritto sociale

Composizione
Giudici federali U. Meyer, Presidente,
Borella, Kernen,
cancelliere Grisanti.

Partecipanti al procedimento
G.________,
ricorrente,

contro

Cassa di compensazione Medisuisse, Oberer Graben 37, 9000 San Gallo,
opponente.

Oggetto
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti,

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
del 29 febbraio 2012.

Fatti:

A.
Il 9 novembre 2006 G.________, nata P.________ (1959), ha contratto matrimonio
con F._________. Dall'unione non sono nati figli. Per contro il marito ha avuto
figli (ormai adulti) dal primo matrimonio i quali non hanno però vissuto in
economia domestica con G.________. Il 26 settembre 2011 è deceduto F.________.

Con domanda del 4 ottobre 2011 G.________ ha chiesto alla cassa di
compensazione Medisuisse l'erogazione di una rendita vedovile. Con decisione
del 27 ottobre 2011, sostanzialmente confermata il 22 dicembre successivo in
seguito all'opposizione dell'interessata, la cassa di compensazione ha respinto
la richiesta di prestazione per il motivo che la richiedente non era stata
sposata almeno cinque anni con il defunto marito, come invece prescritto dalla
legge, bensì "solo" 4 anni 10 mesi e 18 giorni.

B.
Osservando che il termine di cinque anni non era adempiuto per soli pochi
giorni e invocando di conseguenza una applicazione della legge secondo un
giudizio di giustizia ed equità, G.________ si è aggravata al Tribunale delle
assicurazioni del Cantone Ticino e ha chiesto il riconoscimento della rendita.
Statuendo per giudice unico, la Corte cantonale ha respinto il ricorso per
pronuncia del 29 febbraio 2012.

C.
L'interessata ha presentato ricorso al Tribunale federale al quale ribadisce la
richiesta di prima sede. Dei motivi si dirà, per quanto occorra, nei
considerandi.

Non sono state chieste osservazioni al gravame.

Diritto:

1.
Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione
del diritto conformemente agli art. 95 e 96 LTF. Il Tribunale federale fonda la
sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF).
Può scostarsi da questo accertamento solo qualora esso sia avvenuto in modo
manifestamente inesatto, ovvero arbitrario (DTF 134 V 53 consid. 4.3 pag. 62),
oppure in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2
LTF).

2.
Nei considerandi della querelata pronuncia, cui si rinvia, l'autorità
giudiziaria cantonale ha correttamente esposto come per l'art. 24 cpv. 1 LAVS
le vedove abbiano diritto a una rendita vedovile se, al momento della morte del
coniuge, non hanno figli o affiliati ai sensi dell'art. 23, ma hanno compiuto i
45 anni e sono state sposate durante almeno cinque anni, ritenuto che - ipotesi
non realizzantesi nella fattispecie - se una vedova si è sposata più volte, si
tiene conto, ai fini del computo, della durata complessiva dei diversi
matrimoni.

3.
Nel caso di specie il primo giudice ha pacificamente accertato che la
ricorrente non vantava, ancorché per poche settimane, una durata del matrimonio
di almeno cinque anni. Alla luce (pure) della giurisprudenza federale in
materia, egli ha concluso di non potersi scostare dal chiaro tenore letterale
del disposto e di non potere ammettere la richiesta di rendita. Quanto
all'obiezione che l'istituzione di termini o date possa nel singolo caso, come
quello in esame, condurre a casi di rigore, il giudice di prime cure ha
ricordato che dette scelte permettono comunque di evitare contestazioni e
difficoltà di accertamento.

4.
La valutazione della Corte cantonale dev'essere pienamente confermata. Per
quanto dura essa possa effettivamente apparire, non vi è infatti possibilità di
fare astrazione del mancato adempimento di "appena 43 giorni di unione
coniugale" e di derogare così a una condizione legale per permettere
all'insorgente di ottenere la rendita vedovile. A prescindere da quelle che
possano risultare le effettive condizioni economiche dell'interessata - la
quale sembrerebbe peraltro essersi autoesclusa, nonostante fosse erede
legittimaria (art. 471 cifra 3 CC), dalla successione ereditaria del defunto
marito -, l'interpretazione letterale dell'art. 24 cpv. 1 LAVS, oltre a essere
conforme alla costante prassi di questa Corte (cfr. DTF 115 V 77; SVR 2010 AHV
n. 2 pag. 3 [9C_521/2008] consid. 7; VSI 2001 pag. 200 segg.), risponde a
evidenti esigenze di certezza del diritto e di parità di trattamento. Come già
avuto modo di affermare in DTF 115 V 77, il senso di un limite temporale
stabilito per legge è infatti proprio quello di operare delle distinzioni e di
creare chiarezza. Tale esigenza è rilevabile in tutti gli ambiti del diritto e
trova espressione in molte leggi. I casi di rigore inevitabilmente connessi
all'istituzione di simili limiti temporali devono essere messi in conto
nell'interesse della certezza del diritto e della parità di trattamento. Ne
discende che la durata del matrimonio di almeno cinque anni è tassativa. La
norma non si presta a una interpretazione estensiva come pretende la
ricorrente. Non soccorre l'insorgente neppure il richiamo all'art. 12 Cost.. A
prescindere dalla (dubbia) pertinenza del richiamo, nella fattispecie non
risultano ipotizzabili più interpretazioni che giustificherebbero, se del caso,
di accordare la preferenza al risultato che meglio si concilia con la
Costituzione. Per il resto, il Tribunale federale è obbligato ad applicare le
leggi federali (art. 190 Cost.).

5.
Ne segue la reiezione del gravame. Le spese seguono la soccombenza (art. 66
cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico della ricorrente.

3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e
all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 22 agosto 2012

In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Meyer

Il Cancelliere: Grisanti