Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 279/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

9C_279/2012 {T 0/2}

Sentenza del 22 maggio 2012
II Corte di diritto sociale

Composizione
Giudice federale U. Meyer, Presidente,
cancelliere Grisanti.

Partecipanti al procedimento
S._________,
ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, Via Ghiringhelli 15a,
6500 Bellinzona,
opponente.

Oggetto
Assicurazione per l'invalidità,

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
del 29 febbraio 2012.

Visto:
il ricorso del 27 marzo 2012 (timbro postale) contro il giudizio del 29
febbraio 2012 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino,
lo scritto del 29 marzo 2012 con il quale, per ordine del Presidente,
l'interessato è stato informato che l'atto di ricorso, per essere ricevibile,
deve contenere le conclusioni e i motivi per i quali egli ritiene di poter
chiedere un altro giudizio,
l'indicazione in detto scritto secondo cui queste condizioni di ricevibilità
non sembravano essere soddisfatte e l'avviso che il vizio poteva essere sanato
entro il termine, non prorogabile, di ricorso indicato nel querelato giudizio,
l'atto complementare del 12 aprile 2012,

considerando:
che secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il ricorso deve contenere, tra le altre
cose, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in
modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto,
che nel caso di specie il ricorso non soddisfa queste esigenze formali minime
poiché non spiega in quale misura l'accertamento del primo giudice sarebbe
stato svolto in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario (DTF 134 V 53
consid. 4.3 pag. 62), o in violazione del diritto (art. 97 cpv. 1 LTF),
che in effetti, senza confrontarsi adeguatamente con l'insieme degli elementi
considerati dalla precedente istanza, il ricorrente si limita a criticare in
maniera appellatoria - e dunque inammissibile, oltre che infondata - la
pronuncia impugnata e non dimostra perché la conclusione dei primi giudici
sarebbe manifestamente insostenibile,
che per il resto egli allega fatti e mezzi di prova nuovi inammissibili (art.
99 cpv. 1 LTF) ed esulanti dal limite temporale che definisce il potere di
esame di questa Corte (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220),
che, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1
lett. b LTF, il ricorso dev'essere di conseguenza dichiarato irricevibile,
che in applicazione dell'art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF, non si prelevano
spese giudiziarie,

per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Non si prelevano spese giudiziarie.

3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e
all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 22 maggio 2012

In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Meyer

Il Cancelliere: Grisanti