Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 23/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

9C_23/2012 {T 0/2}

Sentenza del 30 gennaio 2012
II Corte di diritto sociale

Composizione
Giudice federale U. Meyer, Presidente,
cancelliere Grisanti.

Partecipanti al procedimento
M._________, patrocinata dall'avv. Andrea Bersani,
ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, Via Ghiringhelli 15a,
6500 Bellinzona,
opponente.

Oggetto
Assicurazione per l'invalidità,

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
del 22 dicembre 2011.

Considerando:
che per decisione 29 settembre 2011 (preavvisata il 10 giugno 2011) l'Ufficio
AI del cantone Ticino (UAI) ha ridotto per via di revisione, da intera a un
quarto, la rendita d'invalidità fin lì versata a M._________,
che l'UAI con detta decisione ha nel contempo anche tolto l'effetto sospensivo
a un eventuale ricorso,
che l'assicurata si è aggravata al Tribunale delle assicurazioni del Cantone
Ticino al quale ha chiesto di ripristinare il diritto alla rendita intera come
pure l'effetto sospensivo del suo ricorso,
che il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni ha respinto
la richiesta di restituzione dell'effetto sospensivo con decreto del 22
dicembre 2011,
che M._________ ha presentato ricorso al Tribunale federale al quale chiede di
annullare il predetto decreto e di concedere l'effetto sospensivo al ricorso
pendente presso l'istanza precedente,
che non sono state chieste osservazioni al gravame,
che le decisioni concernenti l'effetto sospensivo sono decisioni incidentali
che possono essere impugnate solo alle condizioni dell'art. 93 LTF,
che, per i motivi che seguono, può restare indecisa la questione di sapere se
nel caso di specie la decisione impugnata è suscettibile di causare un
pregiudizio irreparabile (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF),
che infatti decisioni riguardanti l'effetto sospensivo configurano delle
decisioni in materia di misure cautelari ai sensi dell'art. 98 LTF (Seiler/von
Werdt/Güngerich, Bundesgerichtsgesetz [BGG], 2007, n. 7 ad art. 98 LTF), contro
le quali il ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti
costituzionali,
che giusta l'art. 106 cpv. 2 LTF, il Tribunale federale esamina la violazione
di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale
soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura,
che in difetto di una siffatta censura debitamente motivata non si può entrare
nel merito del ricorso,
che in questo caso le esigenze poste alla motivazione del ricorso sono
particolarmente rigorose, perché l'art. 106 cpv. 2 LTF rimanda, per analogia,
alle condizioni che vigevano per il vecchio ricorso di diritto pubblico secondo
l'art. 90 cpv. 1 lett. b OG, ovvero al cosiddetto "Rügeprinzip" (DTF 133 III
638 consid. 2 pag. 639),
che secondo tale prassi l'atto di ricorso deve, pena l'inammissibilità, esporre
in maniera concisa i diritti costituzionali o i principi giuridici violati e
precisare in che cosa consista la loro violazione,
che di conseguenza non spetta al Tribunale federale verificare d'ufficio se la
decisione impugnata è pienamente conforme al diritto e all'equità, esso potendo
esaminare unicamente le censure d'ordine costituzionale invocate e debitamente
motivate nell'atto di ricorso (v. sentenze 9C_478/2008 del 16 dicembre 2008 e
9C_498/2007 del 29 ottobre 2007),
che nel caso di specie la ricorrente non allega minimamente né tanto meno
motiva una violazione di diritti costituzionali,
che già solo per questo motivo il ricorso è inammissibile,
che pertanto il ricorso può essere evaso secondo la procedura semplificata
dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF,
che le spese seguono la soccombenza (art. 65 cpv. 4 lett. a e 66 cpv. 1 LTF),

per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 200.- sono poste a carico della ricorrente.

3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e
all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 30 gennaio 2012

In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Meyer

Il Cancelliere: Grisanti