Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 231/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

9C_231/2012 {T 0/2}

Sentenza del 24 agosto 2012
II Corte di diritto sociale

Composizione
Giudici federali U. Meyer, Presidente,
Borella, Pfiffner Rauber,
cancelliere Grisanti.

Partecipanti al procedimento
A.________, patrocinato dall'avv. Beni Dalle Fusine,
ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione invalidità
del Cantone Ticino,
Via Gaggini 3, 6500 Bellinzona,
opponente.

Oggetto
Assicurazione per l'invalidità,

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
del 21 febbraio 2012.

Fatti:

A.
A.________, nato nel 1963 e già attivo quale operaio di produzione presso la
E.________ SA, l'11 gennaio 2011 ha formulato una domanda di prestazioni AI.
Dopo avere adottato alcune misure di intervento tempestivo e aver prospettato
un aiuto al collocamento, l'Ufficio AI del Cantone Ticino (UAI) ha acquisito
agli atti una perizia pluridisciplinare allestita il 6 maggio 2011 dal Servizio
X.________ su incarico dell'assicuratore malattia per la perdita di guadagno,
dalla quale risultava una piena capacità lavorativa dell'assicurato in attività
sostitutive rispettose di alcuni limiti funzionali e una inabilità lavorativa
ridotta di un terzo - per diminuzione di rendimento a causa di alcune
limitazioni di natura reumatologica - nella professione abituale. Preso atto di
tali conclusioni, l'UAI ha negato all'interessato il diritto a una rendita per
carenza di invalidità di grado pensionabile (decisione del 19 agosto 2011,
preavvisata il 9 giugno 2011).

B.
L'assicurato si è aggravato al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
al quale ha chiesto - per motivi di ordine formale e sostanziale -
l'annullamento della decisione dell'UAI nonché il riconoscimento di una rendita
intera d'invalidità previo eventuale allestimento di una perizia
ortopedico-psichiatrica. Per pronuncia del 21 febbraio 2012 la Corte cantonale,
statuendo per giudice unico, ha respinto il ricorso e confermato
sostanzialmente la decisione amministrativa.

C.
A.________ ha presentato ricorso al Tribunale federale con il quale ribadisce
la richiesta di rendita intera e in via subordinata postula il rinvio degli
atti all'UAI per nuovi accertamenti e nuova decisione.

Non sono state chieste osservazioni al gravame.

Diritto:

1.
Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione
del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Il Tribunale federale
applica d'ufficio il diritto (art. 106 cpv. 1 LTF; cfr. tuttavia l'eccezione
del cpv. 2) e non è pertanto vincolato né dagli argomenti sollevati nel ricorso
né dai motivi addotti dall'autorità precedente. Nondimeno, in considerazione
delle esigenze di motivazione di cui all'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, esso esamina
di principio unicamente le censure sollevate; non è tenuto, come lo è invece
un'autorità di prima istanza, ad esaminare tutte le questioni giuridiche
possibili, se queste non gli vengono (più) riproposte (DTF 133 II 249 consid.
1.4.1 pag. 254, 545 consid. 2.2). Per il resto, il Tribunale federale fonda la
sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF)
e vi si può scostare solo qualora questo accertamento sia avvenuto in modo
manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF
(art. 105 cpv. 2 LTF). A prescindere dai casi in cui tale inesattezza sia
lampante (DTF 134 V 53 consid. 4.3 pag. 62; 133 IV 286 consid. 6.2. pag. 288 in
fine), la parte che intende contestare i fatti accertati dall'autorità
inferiore deve spiegare, in maniera circostanziata, per quale motivo ritiene
che le condizioni di una delle citate eccezioni previste all'art. 105 cpv. 2
LTF sarebbero realizzate; in caso contrario non si può tener conto di uno stato
di fatto diverso da quello posto a fondamento della decisione impugnata (cfr.
DTF 133 II 249 consid. 1.4.3 pag. 254 con riferimento).

2.
In via preliminare il ricorrente contesta il giudizio impugnato per motivi di
ordine formale. Egli lamenta una violazione dei suoi diritti di partecipazione
alla procedura, così come sarebbero stati precisati nella recente sentenza DTF
137 V 210. Osserva in particolare che avendo ricevuto la perizia del Servizio
X.________ soltanto in sede giudiziaria cantonale, né l'UAI né i periti del
Servizio X.________ hanno potuto esprimersi sulle obiezioni di natura medica da
lui sollevate in quel contesto.

2.1 Nella misura in cui l'insorgente intende ancora, come in sede cantonale,
invocare una violazione del suo diritto di essere sentito per essersi potuto
pronunciare sulla perizia del Servizio X.________ soltanto in sede giudiziaria
cantonale, il ricorso è (manifestamente) infondato. Egli era infatti
perfettamente a conoscenza dell'esistenza del referto peritale del Servizio
X.________ già in sede amministrativa. Tale referto era infatti stato acquisito
dall'UAI oltre ad essere ugualmente stato discusso e posto a fondamento della
presa di posizione 3 giugno 2011 dell'assicuratore malattia, regolarmente
comunicatagli. Orbene, per realizzare il proprio diritto alla consultazione
degli atti, la parte interessata deve chiedere di poterne prendere visione (v.
DTF 132 V 387 consid. 6.2 pag. 391). Ciò che però A.________, malgrado fosse a
conoscenza dell'esistenza (e di alcuni contenuti essenziali) del referto e
potesse in ogni tempo consultarlo, ha domandato solo dopo la notifica della
decisione, su intervento del suo patrocinatore. A ciò si aggiunge che la sua
domanda di consultazione del referto del Servizio X.________, formulata ormai
in fase ricorsuale, è stata pienamente soddisfatta in sede giudiziaria
cantonale, l'assicurato avendo potuto fare valere tutte le sue ragioni dinanzi
alla Corte cantonale, dotata di pieno potere cognitivo in merito sia
all'accertamento dei fatti sia all'applicazione del diritto.

2.2 L'argomentazione ricorsuale va inoltre ugualmente disattesa laddove rileva
una incompatibilità della decisione impugnata con la più recente prassi in
materia di diritti di partecipazione. A prescindere dalla novità della
contestazione, l'ipotesi che l'operato dell'amministrazione non sia (ex post)
conforme alle più recenti direttive fissate dalla DTF 137 V 210 non significa
ancora che il giudizio impugnato debba per questo motivo essere annullato. In
virtù della prassi vigente all'epoca in cui il referto del Servizio X.________
era stato allestito, l'assicurato non doveva infatti potere preventivamente
prendere posizione sulle domande peritali né tantomeno doveva necessariamente
avere la facoltà di sottoporre quesiti supplementari, come invece pretende ora
la DTF 137 V 210 consid. 3.4.2.6 pag. 256. Per il resto, la pronuncia impugnata
è formalmente conforme alla giurisprudenza. L'esame complessivo degli aspetti
determinanti e la presa in considerazione delle censure ricorsuali dimostra che
il giudizio cantonale, nel basarsi sugli elementi probatori esistenti, e in
particolare sulla perizia del Servizio X.________ raccolta in conformità agli
standard precedenti, non è contraria al diritto federale (cfr. ad esempio
sentenza 9C_575/2011 del 12 ottobre 2011 consid. 4.2).

3.
Nel merito, l'autorità giudiziaria cantonale ha correttamente esposto le norme
e i principi disciplinanti la materia, ricordando in particolare le condizioni
alle quali è subordinato il riconoscimento di una rendita d'invalidità (art. 4
cpv. 1 e 28 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 LPGA) e il valore probatorio
generalmente riconosciuto ai referti medici fatti allestire da un tribunale o
dall'amministrazione conformemente alle regole di procedura applicabili (DTF
125 V 256 consid. 4 pag. 261, 351 consid. 3b/ee pag. 353). A tale esposizione
può essere fatto riferimento e prestata adesione.

4.
4.1 Per giurisprudenza, gli accertamenti dell'autorità giudiziaria di ricorso
in merito al danno alla salute, alla capacità lavorativa dell'assicurato e
all'esigibilità di un'attività professionale - nella misura in cui quest'ultimo
giudizio non si fonda sull'esperienza generale della vita - costituiscono
questioni di fatto che possono essere riesaminate dal Tribunale federale
soltanto alle severe condizioni sopra esposte (consid. 1; DTF 132 V 393 consid.
3.2 pag. 398). Lo stesso vale anche per la valutazione medica delle risorse
psichiche residue di una persona assicurata (cfr. sentenza 9C_1013/2008 del 23
dicembre 2009 consid. 4.1).

4.2 Ciò significa che di per sé l'accertamento del primo giudice in merito alla
capacità lavorativa residua dell'assicurato può essere ritenuto manifestamente
inesatto e venir corretto solo nella misura in cui l'istanza inferiore dovesse
essere incorsa nell'arbitrio, vietato dall'art. 9 Cost. (cfr. DTF 134 V 53
consid. 4.3 pag. 62; 133 III 393 co su 7.1 pag. 398). Per quanto concerne in
particolare l'apprezzamento delle prove, il giudice incorre nell'arbitrio se
misconosce manifestamente il senso e la portata di un mezzo di prova, se omette
senza valida ragione di tener conto di un elemento di prova importante,
suscettibile di modificare l'esito della vertenza, oppure se ammette o nega un
fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in
modo insostenibile (DTF 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9).

5.
Nella misura in cui contesta la valutazione dell'incapacità lavorativa residua
(di un terzo, per ridotto rendimento, nell'attività abituale e nulla in
attività sostitutiva rispettosa di alcuni limiti funzionali) operata dal primo
giudice nell'esercizio del libero apprezzamento delle prove riservatogli per
legge, il ricorrente censura un giudizio su una questione di fatto che, di
massima, vincola questo Tribunale.

5.1 Orbene, questa conclusione non lede nessuna norma di diritto federale, né
risulta da un accertamento manifestamente errato o incompleto dei fatti o da un
apprezzamento arbitrario delle prove. Il ricorrente si limita a criticare in
maniera appellatoria - e pertanto inammissibile (cfr. ad esempio sentenza
9C_339/2007 del 5 marzo 2008 consid. 5.2.3 con riferimento) - le decisioni
delle precedenti autorità, opponendo la propria versione personale a quella dei
medici (specialisti) intervenuti. Non spiega per quali ragioni la pronuncia
impugnata si fonderebbe su accertamenti di fatto manifestamente arbitrari -
cosa che egli peraltro nemmeno pretende - o violerebbe altrimenti il diritto. A
ben vedere nemmeno si confronta con alcuni elementi topici della motivazione
del primo giudice. In particolare non spiega perché la valutazione di
quest'ultimo di non considerare nell'ambito della presente procedura i referti
del dott. B._________ del 15 settembre 2001, siccome successivi alla decisione
amministrativa che delimita temporalmente il potere di esame del giudice delle
assicurazioni sociali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220; 121 V 362 consid.
1b pag. 366), sarebbe manifestamente inesatta o contraria al diritto. Senza
dimenticare che le istanze precedenti avevano comunque già rilevato - senza
arbitrio e sullo sfondo di una situazione leggermente peggiorata a livello
cervicale ma invariata a livello lombare - l'assenza in tali referti di
elementi clinici di accompagnamento come pure di una conclusione sulla capacità
lavorativa.

5.2 Manifestamente infondate, oltre che di dubbia ricevibilità, sono inoltre le
censure rivolte avverso le conclusioni di natura psichiatrica. Nella misura in
cui non rinvia - in maniera inammissibile, poiché la motivazione dev'essere
contenuta nell'atto di ricorso - a quanto esposto in sede giudiziaria
cantonale, omettendo del tutto di esprimersi sui motivi posti a fondamento
della pronuncia impugnata, l'insorgente si limita infatti ad estrapolare dal
suo più ampio contesto singoli passaggi del rapporto 16 novembre 2011 della
dott.ssa K.________ che non sono comunque atti a stravolgere l'apprezzamento
del giudice di prime cure né tanto meno a renderlo arbitrario, anche perché -
come accertato conformemente agli atti dalla Corte cantonale - provengono da un
medico generalista e quindi non specialista della disciplina in esame il quale
nemmeno ha posto una diagnosi secondo un sistema di classificazione
riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396). Contrariamente a quanto
pretende il ricorso, l'assenza di una diagnosi secondo un sistema di
classificazione riconosciuto non può per contro e di tutta evidenza
relativizzare la valutazione della specialista psichiatra (dott.ssa S._______)
incaricata dal Servizio X.________ e posta a fondamento del giudizio impugnato.
Non avendo infatti riscontrato elementi clinici significativi per un disturbo
dell'umore o d'ansia, essa non era (logicamente) nemmeno in grado di porre una
relativa diagnosi.

5.3 Infine il rapporto 27 febbraio 2012 del Centro medico Y._________ e il
certificato 7 marzo 2012 del dott. M.________ prodotti in questa sede non
possono essere considerati poiché posteriori al giudizio impugnato e riferiti a
un tema processuale già trattato dall'istanza precedente (cfr. anche Ulrich
Meyer/Johanna Dormann, in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2a ed. 2011,
n. 43 ad art. 99 LTF).

5.4 Per quanto precede, il primo giudice poteva senza arbitrio ugualmente
considerare la situazione medica chiara e non necessitante di accertamenti
completivi, l'incarto contenendo già le indicazioni necessarie ai fini
decisionali (DTF 122 V 157 consid. 1d pag. 162). Nulla ostava di conseguenza a
che egli procedesse a un apprezzamento anticipato delle prove e rinunciasse
all'esecuzione di un complemento peritale (cfr. DTF 131 I 153 consid. 3 pag.
157; 124 I 208 consid. 4a pag. 211), che ancor meno si giustifica in questa
sede. Per il resto, il calcolo dell'invalidità è stato determinato in
conformità alla giurisprudenza e non è in quanto tale contestato in sede
federale. Ne discende la conferma della pronuncia impugnata. Le spese seguono
la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e
all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 24 agosto 2012

In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Meyer

Il Cancelliere: Grisanti