Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.756/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_756/2012

Sentenza del 18 febbraio 2013
Corte di diritto penale

Composizione
Giudice federale Schneider, Giudice unico,
Cancelliera Ortolano Ribordy.

Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,

contro

Direzione delle strutture carcerarie, casella postale 6277, 6901 Lugano,
opponente.

Oggetto
Sanzione disciplinare,

ricorso in materia penale contro la sentenza emanata
il 14 dicembre 2012 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.

Considerando:
che con decisione del 20 settembre 2012 la Divisione della giustizia ha
respinto il reclamo presentato da A.________ in relazione alla sanzione
disciplinare di quattro giorni di isolamento in cella di rigore pronunciata
dalla Direzione delle strutture carcerarie cantonali;
che contro questa decisione A.________ ha adito la Corte dei reclami penali del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP), che con sentenza del 14 dicembre
2012 ha dichiarato irricevibile il relativo reclamo, ritenendo improponibile
tale rimedio giuridico contro le decisioni in materia disciplinare;
che con scritti del 19 e 27 dicembre 2012 A.________ impugna il giudizio della
CRP e domanda l'effetto sospensivo;
che con lettera del 28 dicembre 2012 il Presidente della Corte di diritto
penale, rilevando che tali atti non sembravano adempiere le esigenze di
motivazione della LTF, ha informato l'insorgente della possibilità di
completare il suo gravame entro la scadenza del termine ricorsuale;
che il ricorrente non vi ha dato alcun seguito;
che non è stato ordinato uno scambio di scritti;
che giusta l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, oltre alle conclusioni e all'indicazione
dei mezzi di prova, il ricorso deve contenere i motivi nei quali la parte
ricorrente deve spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il
diritto (DTF 138 I 171 consid. 1.4);
che, in concreto, queste esigenze di motivazione sono del tutto disattese, in
quanto l'insorgente ribadisce la sua estraneità ai fatti all'origine della
contestata sanzione, senza minimamente confrontarsi con il motivo formale posto
a fondamento del giudizio impugnato, ovvero l'incompetenza della CRP a statuire
su reclami contro decisioni in materia disciplinare;
che inoltre il ricorrente non formula alcuna conclusione;
che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, sfugge a un
esame di merito e può essere deciso sulla base della procedura semplificata
dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;
che si può rinunciare a prelevare spese (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF);
che l'emanazione della presente sentenza rende priva di oggetto la domanda di
effetto sospensivo;

per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Non si prelevano spese giudiziarie.

3.
Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 18 febbraio 2013

In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero

Il Giudice unico: Schneider

La Cancelliera: Ortolano Ribordy