Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.745/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_745/2012

Sentenza del 12 giugno 2013

Corte di diritto penale

Composizione
Giudici federali Mathys, Presidente,
Schneider, Eusebio,
Cancelliera Ortolano Ribordy.

Partecipanti al procedimento
Ministero pubblico del Cantone Ticino, viale S. Franscini 3, 6500 Bellinzona,
ricorrente,

contro

A.________,
patrocinata dall'avv. Rocco Taminelli,
opponente.

Oggetto
Grave infrazione alle norme della circolazione stradale,

ricorso in materia penale contro la sentenza emanata il 21 novembre 2012 dalla
Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
Con decreto di accusa del 29 marzo 2010, il Procuratore pubblico ha
riconosciuto A.________ autrice colpevole di grave infrazione alle norme della
circolazione stradale, proponendone la condanna alla pena pecuniaria di 15
aliquote giornaliere di fr. 250.--, sospesa condizionalmente per un periodo di
prova di 3 anni, nonché alla multa di fr. 500.--, fissando a 5 giorni la pena
detentiva sostitutiva in caso di mancato pagamento. In breve, le veniva
rimproverato di avere, il 16 maggio 2009 sull'autostrada A2 in territorio di
X.________, ove vige il limite di 120 km/h, circolato alla velocità di 157 km/h
(dedotto il margine di tolleranza), accertata dalla polizia mediante veicolo
inseguitore munito di apparecchio Multavision.

B.
Statuendo sull'opposizione interposta dall'accusata a suddetto decreto, con
sentenza del 3 maggio 2012 il Presidente della Pretura penale ha confermato
l'imputazione di grave violazione alle norme della circolazione stradale. Ha
quindi condannato A.________ alla pena pecuniaria di 15 aliquote giornaliere di
fr. 330.--, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni, nonché
alla multa di fr. 500.--, fissando a 2 giorni la pena detentiva sostitutiva in
caso di mancato pagamento.

C.
Con sentenza del 21 novembre 2012, accogliendo l'appello presentato da
A.________, la Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (CARP)
l'ha prosciolta dall'imputazione di grave infrazione alle norme della
circolazione stradale, accordandole un'indennità giusta l'art. 429 CPP pari a
fr. 4'200.--.

D.
Il Procuratore pubblico insorge al Tribunale federale con ricorso in materia
penale, postulando l'annullamento della sentenza della CARP e, in via
principale, la conferma del giudizio di primo grado, subordinatamente, il
rinvio della causa all'autorità cantonale di ultima istanza per nuovo giudizio.

Invitati a esprimersi sul ricorso, A.________, protestate spese e ripetibili,
propone di dichiarare irricevibile il ricorso, subordinatamente, di
respingerlo, mentre l'autorità cantonale è rimasta silente.

Diritto:

1.
La decisione impugnata, di carattere finale (art. 90 LTF), è stata pronunciata
in una causa in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF), da un'autorità di ultima
istanza cantonale che ha statuito su ricorso (art. 80 LTF). La legittimazione
del ricorrente è data (art. 81 cpv. 1 lett. b n. 3 LTF). Il ricorso è
tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) ed è sotto i citati aspetti ammissibile.

2.
La velocità imputata all'opponente è stata rilevata mediante l'apparecchio
Multavision 408493, la cui attendibilità è stata verificata con l'ausilio del
ricettore GPS GARMIN 76 METAS 89048. Quest'ultimo strumento è stato sottoposto
all'esame dell'Ufficio federale di metrologia e di accreditamento (divenuto
lstituto federale di metrologia; METAS), che in data 17 novembre 2005 ha
rilasciato il certificato di verificazione.

2.1. La CARP ha rilevato che, al momento dei fatti in esame, era in vigore
l'ordinanza del 28 novembre 2008 sugli strumenti di misurazione della velocità
(RS 941.261), che disciplina, tra l'altro, le procedure per il mantenimento
della stabilità di misurazione degli strumenti impiegati per i controlli della
velocità (v. art. 1 lett. c dell'ordinanza citata). Considerato che l'art. 6
cpv. 2 lett. b di detta normativa dispone che, dopo la verificazione iniziale,
gli strumenti di misurazione per l'esame ufficiale degli indicatori di velocità
siano sottoposti a verificazioni successive biennali, i giudici cantonali hanno
ritenuto che il GPS, allorquando è stato impiegato in data 3 giugno 2008 per
verificare il Multavision 408493, era al beneficio di un certificato di
verificazione scaduto da oltre sei mesi, inidoneo quindi a provarne
l'affidabilità. La CARP ha concluso che l'apparecchio Multavision e, di
riflesso, lo stesso rilevamento della velocità in giudizio non potessero essere
considerati attendibili, sicché ha prosciolto l'accusata, mancando prove
sufficientemente attendibili sulla velocità con cui circolava.

2.2. Il ricorrente lamenta la violazione del diritto federale nella misura in
cui la CARP avrebbe fondato il suo giudizio unicamente sull'art. 6 cpv. 2 lett.
b dell'ordinanza sugli strumenti di misurazione della velocità, omettendo di
considerare e applicare il cpv. 3 della medesima disposizione, secondo cui il
METAS può, per singoli tipi di strumenti, prolungare i termini delle
verificazioni successive. L'insorgente ritiene che il METAS avrebbe per
l'appunto prolungato i termini in relazione al menzionato apparecchio GPS,
avendo attestato la validità della relativa verificazione fino al 30 novembre
2009, come si evince dal certificato agli atti. Ne seguirebbe che l'apparecchio
in questione era perfettamente conforme alle disposizioni legali quanto a
verifiche periodiche di affidabilità, così come l'apparecchio Multavision.
Ritenendo una validità biennale della verificazione del GPS, la CARP avrebbe
valutato in modo inesatto le prove, segnatamente il certificato di
verificazione, che appunto ne attesta una validità quadriennale.

3.

3.1. Sulla base della delegazione di competenza contenuta nell'art. 106 cpv. 1
LCStr, il Consiglio federale ha emanato l'ordinanza sul controllo della
circolazione stradale (OCCS; RS 741.013). L'art. 9 OCCS prevede segnatamente
che, per controllare la velocità, vadano impiegati nella misura del possibile
ausili tecnici (cpv. 1 lett. a), incaricando l'Ufficio federale delle strade
(USTRA) di disciplinare d'intesa con il METAS l'esecuzione e la procedura come
pure i requisiti dei sistemi e dei tipi di misurazione nonché i margini tecnici
di tolleranza (cpv. 2 lett. a e b). In merito alle procedure e ai sistemi di
misurazione l'USTRA, nella sua ordinanza del 22 maggio 2008 concernente l'OCCS
(OOCCS-USTRA; RS 741.013.1), ha in particolare precisato che le esigenze in
materia di procedure e sistemi di misurazione e di apparecchi accessori cui
viene fatto ricorso nel quadro di controlli della circolazione stradale per
l'accertamento ufficiale di fatti, l'immissione sul mercato di detti sistemi e
apparecchi, nonché i controlli seguenti sono retti dall'ordinanza del 15
febbraio 2006 sugli strumenti di misurazione (OStrM; RS 941.210) e in eventuali
ordinanze concernenti lo strumento di misurazione specifico (art. 3 cpv. 1
OOCCS-USTRA). Nelle sue istruzioni del 22 maggio 2008 concernenti i controlli
di polizia della velocità e la sorveglianza della fase rossa dei semafori nella
circolazione stradale (http://www.ustra.admin.ch sotto Documentazione/
Legislazione/Prescrizioni), l'USTRA dichiara applicabile anche l'ordinanza del
Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) sugli strumenti per la
misurazione ufficiale della velocità nella circolazione stradale (n. I.1 delle
istruzioni), normativa ormai abrogata dall'ordinanza del 28 novembre 2008 del
DFGP sugli strumenti di misurazione per i controlli della velocità e la
sorveglianza della fase rossa ai semafori nella circolazione stradale (in
seguito: OStrMV; RS 941.261). Suddette istruzioni disciplinano inoltre i
rilevamenti mobili della velocità mediante un veicolo inseguitore ai sensi
dell'art. 6 lett. c OOCCS-USTRA (n. III.10; sulla valenza per il giudice penale
di simili istruzioni v. sentenza 6B_129/2010 del 10 giugno 2010 consid. 2, in
JdT 2010 I 579).

3.2. Giusta l'art. 24 cpv. 1 primo periodo OStrM, durante l'intero periodo
d'utilizzazione di uno strumento di misurazione, gli organi d'esecuzione
competenti secondo l'ordinanza specifica concernente lo strumento ne esaminano
periodicamente la stabilità di misurazione. L'allegato 7 della medesima
ordinanza disciplina le procedure per il mantenimento della stabilità di
misurazione (art. 24 cpv. 2 OStrM), mentre le procedure applicabili a ogni
strumento sono stabilite dalle ordinanze specifiche concernenti gli strumenti
di misurazione, che determinano anche la frequenza con cui la stabilità di
misurazione va esaminata (art. 24 cpv. 3 OStrM). L'OStrMV, entrata in vigore il
31 marzo 2009, regola segnatamente le procedure per il mantenimento della
stabilità di misurazione degli strumenti di misurazione per il controllo
ufficiale della velocità nella circolazione stradale rispettivamente per
l'esame ufficiale degli indicatori di velocità secondo l'art. 55 dell'ordinanza
del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali
(art. 1 e 2 OStrMV). Giusta l'art. 6 cpv. 2 OStrMV, gli strumenti di
misurazione per i controlli della velocità devono essere sottoposti alla
verificazione successiva ogni anno (lett. a), mentre quelli per l'esame
ufficiale degli indicatori di velocità ogni due anni (lett. b). Il METAS può
tuttavia, per singoli tipi, prolungare o abbreviare tali termini, se le
caratteristiche metrologiche degli strumenti utilizzati lo consentono o lo
esigono (art. 6 cpv. 3 OStrMV).

3.3. In concreto, il certificato di verificazione del ricettore GPS GARMIN 76 è
stato rilasciato in data 17 novembre 2005, sotto l'egida dell'ordinanza del 1°
marzo 1999 sugli strumenti per la misurazione ufficiale della velocità nella
circolazione stradale (OSMV; RU 1999 1388, 2006 4197), abrogata dall'OStrMV (v.
art. 7 OStrMV). Secondo l'art. 4 OSMV, gli strumenti per misurare la velocità
dovevano essere verificati annualmente (cpv. 1), mentre quelli per l'esame
ufficiale di indicatori di velocità ogni due anni (cpv. 2), l'allora Ufficio
federale di metrologia (METAS) potendo tuttavia anticipare o posticipare il
termine della successiva verificazione oppure rinunciarvi, se le
caratteristiche metrologiche del tipo di costruzione lo permettevano o lo
esigevano (cpv. 3). Dunque, anche sotto la vecchia normativa, come in quella
attuale, gli strumenti di misurazione dovevano essere sottoposti a
verificazione successiva con frequenza annuale rispettivamente biennale. Il
certificato precitato attesta la validità della verificazione fino al 30
novembre 2009, ossia per una durata di quattro anni. Se ne deve dedurre che le
caratteristiche metrologiche dell'apparecchio permettevano di posticipare il
termine per la verificazione successiva.

3.4. L'OStrMV contiene un'unica disposizione transitoria (art. 8), che non
disciplina chiaramente la sorte degli strumenti di misurazione che beneficiano
di un certificato di verificazione rilasciato sotto l'egida del vecchio diritto
per una durata più estesa rispetto a quella ordinaria. L'art. 8 cpv. 2 OStrMV
precisa unicamente che gli strumenti di misurazione ammessi secondo il diritto
previgente possono essere sottoposti alla verificazione successiva anche dopo
la scadenza dell'ammissione (sulla nozione di ammissione v. art. 4 lett. d
OStrM).

3.5. La verificazione successiva costituisce un controllo inteso a verificare
che l'assemblaggio, lo stato e le caratteristiche metrologiche di un singolo
strumento di misurazione siano conformi alle prescrizioni, con particolare
riguardo al rispetto degli errori massimi tollerati (allegato 7 n. 1 OStrM;
sulla nozione di errori massimi tollerati v. art. 4 lett. f OStrM). Orbene gli
errori massimi tollerati degli strumenti di misurazione per l'esame degli
indicatori della velocità previsti dalla nuova normativa (allegato n. 3 OStrMV)
sono identici a quelli della precedente (allegato 2 n. 2 OSMV).

 Atteso che l'OStrMV non ha introdotto modifiche né dei termini delle
verificazioni successive degli strumenti di misurazione né degli errori massimi
tollerati, non vi sono ragioni per non ritenere applicabile alla fattispecie
l'art. 6 cpv. 3 OStrMV (corrispettivo dell'art. 4 cpv. 3 OSMV) invocato dal
ricorrente. Sicché, in assenza di altri elementi, all'epoca dei fatti
incriminati, il ricettore GPS GARMIN 76 poteva essere considerato uno strumento
di misurazione affidabile sia perché beneficiava di un valido certificato di
verificazione sia perché rispettoso degli errori massimi tollerati, aspetto
quest'ultimo peraltro confermato dallo stesso METAS nello scritto allegato al
ricorso.

Di transenna aggiungasi che uno strumento di misurazione non diventa
improvvisamente inutilizzabile trascorso il termine per la verificazione
successiva. Di regola infatti, qualora nessun fattore esteriore interferisca
sul suo funzionamento, lo strumento continua a fornire corretti risultati di
misurazione per un periodo assai lungo anche dopo la scadenza del termine di
verificazione (v. Christian BOCK, Messmittel im Strassenverkehr, in Jahrbuch
zum Strassenverkehrsrecht 2010, pag. 134 seg.).

3.6. La CARP ha quindi commesso arbitrio omettendo di considerare che il
certificato di verificazione del GPS era valido fino al 30 novembre 2009 e
violato il diritto per non aver considerato applicabile l'art. 6 cpv. 3 OStrMV.

4.
Visto quanto precede, l'impugnativa si rivela fondata. Conformemente alla
conclusione subordinata dell'insorgente, la decisione impugnata dev'essere
annullata e la causa rinviata alla CARP per nuovo giudizio, segnatamente per
l'esame delle ulteriori censure sollevate dall'opponente nel suo appello
cantonale. Ne consegue che il ricorso può essere solo parzialmente accolto.

Avendo agito nell'esercizio delle sue attribuzioni ufficiali, al ricorrente né
sono addossate spese giudiziarie né sono accordate ripetibili (art. 66 cpv. 4 e
art. 68 cpv. 3 LTF). Poiché in questa sede l'opponente risulta sostanzialmente
soccombente, si giustifica porre a suo carico ¾ delle spese giudiziarie,
rinunciando a prelevare l'importo corrispondente alla frazione residua (art. 66
cpv. 1 LTF). Per lo stesso motivo, non v'è luogo di riconoscere all'opponente
alcuna indennità a titolo di ripetibili (art. 68 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è parzialmente accolto. La sentenza impugnata è annullata. La causa
è rinviata all'autorità inferiore per nuova decisione. Per il resto, il ricorso
è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 1'500.-- sono poste a carico dell'opponente.

3.
Non si accordano ripetibili.

4.
Comunicazione alle parti e alla Corte di appello e di revisione penale del
Cantone Ticino.

Losanna, 12 giugno 2013

In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Mathys

La Cancelliera: Ortolano Ribordy

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