Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.6/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_6/2012

Sentenza del 31 maggio 2012
Corte di diritto penale

Composizione
Giudici federali Mathys, Presidente,
Eusebio, Denys,
Cancelliera Ortolano Ribordy.

Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Luca Gandolfi,
ricorrente,

contro

Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino,
opponente.

Oggetto
Infrazione alle norme della circolazione; arbitrio,
diritto di essere sentito, ecc.,

ricorso in materia penale contro la sentenza emanata il 21 novembre 2011 dal
Presidente della Pretura penale del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
Con decisione dell'8 maggio 2009, la Sezione della circolazione ha inflitto a
A.________ una multa di fr. 200.-- per infrazione alle norme della circolazione
stradale.

B.
Adito dal contravventore, il Presidente della Pretura penale del Cantone Ticino
ha respinto il ricorso avverso la risoluzione dell'autorità di prima istanza
con sentenza del 21 novembre 2011.

C.
A.________ impugna questo giudizio con ricorso in materia penale al Tribunale
federale, postulandone l'annullamento e, subordinatamente, il rinvio della
causa all'autorità inquirente per un'eventuale nuova disamina.

Non è stato chiesto uno scambio di scritti.

Diritto:

1.
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con pieno potere d'esame la sua
competenza (art. 29 cpv. 1 LTF) e l'ammissibilità del rimedio esperito (DTF 137
III 417 consid. 1).

1.1 Presentato tempestivamente dal contravventore, le cui conclusioni sono
state disattese e diretto contro una decisione finale resa in materia penale,
il ricorso è di massima ammissibile sotto il profilo degli art. 78, 81, 90 e
100 per effetto dell'art. 46 LTF.

1.2 Resta da esaminare se il ricorso in materia penale sia ammissibile alla
luce dell'art. 80 LTF. La decisione oggetto di ricorso è stata resa il 21
novembre 2011: alla fattispecie trova pertanto applicazione l'art. 80 cpv. 2
LTF nella versione giusta l'allegato II/5 della legge federale del 19 marzo
2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (RU 2010
3267), in vigore dal 1° gennaio 2011 (art. 132 cpv. 1 LTF; DTF 137 IV 340
consid. 2.2.1).
1.2.1 Secondo l'art. 80 cpv. 1 LTF, il ricorso è ammissibile segnatamente
contro le decisioni delle autorità cantonali di ultima istanza. I Cantoni
istituiscono tribunali superiori quali autorità cantonali di ultima istanza,
che giudicano su ricorso. Sono fatti salvi i casi in cui, secondo il nuovo CPP,
un giudice dei provvedimenti coercitivi o un altro giudice si pronuncia quale
istanza cantonale unica (art. 80 cpv. 2 LTF). Il termine transitorio accordato
ai Cantoni per adeguare la loro legislazione alle esigenze dell'art. 80 cpv. 2
LTF è scaduto con l'entrata in vigore il 1° gennaio 2011 del CPP unificato
(art. 130 cpv. 1 LTF; RU 2010 1881).
1.2.2 Il Tribunale federale ha avuto modo di definire la nozione di "tribunale
superiore" nella DTF 135 II 94 consid. 4.1, che seppure riferita all'art. 86
cpv. 2 LTF non differisce però da quella dell'art. 80 cpv. 2 LTF. Il
riconoscimento del carattere "superiore" di un tribunale è subordinato al fatto
che esso abbia giurisdizione su tutto il territorio cantonale e non sia
sottoposto a nessun'altra autorità giudiziaria. In questo contesto, non è solo
determinante che l'istanza giudiziaria in questione decida quale ultima istanza
cantonale nell'ambito considerato, bensì che un ricorso a un'istanza cantonale
superiore contro una sua decisione sia escluso in tutti gli ambiti che le
competono (v. pure sentenze 2C_557/2009 del 26 aprile 2010 consid. 3, in RtiD
II-2010 pag. 90; 1C_346/2009 del 6 novembre 2009 consid. 4.3).
1.2.3 Nella fattispecie, la sentenza è stata pronunciata dal Presidente della
Pretura penale, che ha statuito su ricorso contro una decisione della Sezione
della circolazione emanata prima dell'entrata in vigore del CPP. Il giudizio
impugnato è stato reso in applicazione della previgente legge ticinese del 19
dicembre 1994 di procedura per le contravvenzioni (vLPContr/TI) nella versione
in vigore sino al 31 dicembre 2010, secondo quanto disposto dall'art. 453 cpv.
1 CPP.

Sebbene la sua giurisdizione si estenda sull'intero territorio del Cantone
Ticino (v. art. 39 cpv. 1 della legge ticinese del 10 maggio 2006
sull'organizzazione giudiziaria, LOG/TI; RL 3.1.1.1) e, secondo il pertinente
diritto previgente, in materia contravvenzionale le sue decisioni siano
definitive (v. art. 14 cpv. 2 vLPContr/TI e vecchio art. 41 cpv. 3 LOG/TI), la
Pretura penale non può essere considerata un "tribunale superiore". Infatti,
giusta l'art. 63 cpv. 2 LOG/TI, in vigore fino al 31 dicembre 2010, le relative
decisioni rese in base all'art. 41 cpv. 1 e 2 LOG/TI, pure in vigore fino al 31
dicembre 2010, potevano essere impugnate dinanzi alla Corte di cassazione e di
revisione penale del Tribunale d'appello. Un ricorso a un'istanza cantonale
superiore contro i giudizi della Pretura penale non era pertanto escluso in
tutti gli ambiti di sua competenza. D'altra parte, neppure nell'ipotesi in cui
un caso analogo a quello in esame fosse soggetto al nuovo CPP, la Pretura
penale si pronuncerebbe quale istanza cantonale unica ai sensi dell'art. 80
cpv. 2 terza frase LTF: una sua decisione in materia di contravvenzioni sarebbe
infatti impugnabile mediante appello alla Corte di appello e di revisione
penale del Tribunale d'appello (v. art. 398 CPP e nuovo art. 63 cpv. 2 LOG/TI).

In tali circostanze, il ricorso in materia penale non può essere esaminato nel
merito.

1.3 L'avversato giudizio indica quale rimedio giuridico esperibile il ricorso
in materia penale al Tribunale federale. Seppure in effetti le decisioni
emanate su ricorso dalla Pretura penale durante il periodo transitorio
accordato dall'art. 130 cpv. 1 LTF potevano essere contestate direttamente
davanti al Tribunale federale, per quelle posteriori ciò non è più il caso (v.
supra consid. 1.2.1 e sentenza 6B_746/2011 del 28 novembre 2011; v. anche per
il ricorso in materia civile, art. 75 cpv. 2 LTF, DTF 137 III 238).

L'indicazione errata dei rimedi di diritto contenuta nella sentenza impugnata
non può avere per effetto di creare una via diretta di ricorso al Tribunale
federale, altrimenti non immediatamente aperta.

1.4 Benché il ricorrente non l'abbia formulato, si giustifica esaminare se
l'impugnativa sia ammissibile quale ricorso sussidiario in materia
costituzionale. Giusta l'art. 113 LTF, il Tribunale federale giudica i ricorsi
in materia costituzionale interposti contro le decisioni cantonali di ultima
istanza, laddove non sia ammissibile il ricorso ordinario secondo gli art.
72-89 LTF. L'art. 114 LTF dichiara applicabili per analogia le disposizioni del
capitolo 3 concernenti le autorità cantonali inferiori, richiamando unicamente
gli art. 75 e 86 LTF, senza menzionare l'art. 80 LTF. Se per alcuni autori si
tratta di una svista del legislatore (KARL SPÜHLER, Kurzkommentar zum
Bundesgerichtsgesetz, 2006, n. 1 ad art. 114 LTF; YVES DONZALLAZ, Loi sur le
Tribunal fédéral: commentaire, 2008, n. 4557 pag. 1638; BJP 2007 n. 240), per
altri l'omissione sarebbe volontaria, atteso che in ambito penale il ricorso
sussidiario non avrebbe alcuna portata, non sussistendo eccezioni alla
ricevibilità di un ricorso in materia penale (JEAN-MAURICE FRÉSARD, in
Commentaire de la LTF, 2009, n. 2 ad art. 114 LTF e n. 26 ad art. 113 LTF;
HANSJÖRG SEILER, Bundesgerichtsgesetz (BGG), 2007, n. 2 ad art. 114 LTF e n. 14
ad art. 113 LTF; GIOVANNI BIAGGINI, in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz,
2a ed. 2011, n. 2 ad art. 114 LTF e n. 29 ad art. 113 LTF). Nonostante questa
divergenza di opinioni, è comunque possibile dedurre dalla dottrina che il
mancato richiamo dell'art. 80 LTF in relazione alle autorità inferiori non
implica la rinuncia all'esigenza di un tribunale superiore quale condizione di
ammissibilità di un ricorso sussidiario in materia costituzionale e nemmeno
sono ravvisabili motivi plausibili per farlo. Sicché il gravame in esame si
appalesa inammissibile anche volendolo convertire in un ricorso ai sensi degli
art. 113 segg. LTF.

2.
In virtù del diritto federale (art. 80 cpv. 2 e 130 cpv. 1 LTF), il caso
dell'insorgente andava previamente sottoposto al giudizio di un tribunale
superiore. Tenuto conto delle competenze cantonali in materia di organizzazione
dei tribunali (art. 123 cpv. 2 Cost.), non appartiene al Tribunale federale
ovviare a questa situazione. Spetta piuttosto al Cantone adeguare il sistema
dei mezzi d'impugnazione alle esigenze della LTF. A titolo abbondanziale, va
nondimeno rilevato che, in assenza dei necessari adattamenti legislativi,
l'art. 80 cpv. 2 LTF può fondare direttamente la competenza di un tribunale
superiore (v. DTF 133 IV 267 consid. 3; 123 II 231 consid. 7).

3.
Ne segue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Considerata la particolarità della causa, si rinuncia a prelevare spese
giudiziarie (art. 66 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Non si prelevano spese giudiziarie.

3.
Comunicazione alle parti e al Presidente della Pretura penale del Cantone
Ticino.

Losanna, 31 maggio 2012

In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Mathys

La Cancelliera: Ortolano Ribordy