Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.689/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_689/2012

Sentenza del 3 aprile 2013
Corte di diritto penale

Composizione
Giudici federali Mathys, Presidente,
Eusebio, Denys,
Cancelliera Ortolano Ribordy.

Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Luca Gandolfi,
ricorrente,

contro

Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino,
opponente.

Oggetto
Infrazione alle norme della circolazione stradale;
arbitrio, viaggio ufficiale urgente;

ricorso in materia penale contro la sentenza emanata
il 10 ottobre 2012 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone
Ticino.

Fatti:

A.
Con risoluzione dell'8 maggio 2009 la Sezione della circolazione ha inflitto a
A.________ una multa di fr. 200.--, perché il 5 dicembre 2008 a Lugano, alla
guida della vettura targata xxx, non ha osservato una segnalazione semaforica
rossa indicante "fermata", si è inoltrato in un'intersezione e ha colliso con
un autoveicolo sopraggiungente da destra.

B.
Adito da A.________, con sentenza del 21 novembre 2011 il Presidente della
Pretura penale ne ha respinto il ricorso. Dopo aver ritenuto accertata la
mancata osservanza della segnalazione semaforica da parte dell'imputato, il
giudice ha rifiutato di riconoscergli il beneficio della giustificazione
dell'art. 100 n. 4 LCStr, in quanto, malgrado si trattasse di una corsa
ufficiale urgente, il conducente A.________ non aveva usato la prudenza imposta
dalle circostanze.

C.
Con sentenza 6B_6/2012 del 31 maggio 2012, il Tribunale federale ha dichiarato
inammissibile il ricorso in materia penale con cui A.________ impugnava la
decisione del Presidente della Pretura penale, siccome questa autorità non
costituiva un tribunale superiore ai sensi dell'art. 80 cpv. 2 LTF.

D.
Dopo aver ottenuto una restituzione del termine ricorsuale, A.________ è
insorto innanzi alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino
(CARP). Con giudizio del 10 ottobre 2012, la CARP ha respinto l'appello e
confermato la condanna dell'appellante alla multa di fr. 200.-- per infrazione
alle norme della circolazione stradale.

E.
A.________ si aggrava al Tribunale federale con ricorso in materia penale,
postulando l'annullamento della sentenza dell'ultima autorità cantonale.

Non è stato ordinato uno scambio di scritti.

Diritto:

1.
Secondo il ricorrente, i fatti alla base del giudizio impugnato sarebbero stati
accertati in modo manifestamente inesatto e in violazione del principio in
dubio pro reo. L'accertamento relativo alla mancata osservanza da parte
dell'insorgente della segnalazione semaforica rossa si fonderebbe sulla
dichiarazione del conducente dell'altro veicolo coinvolto nella collisione, che
non sarebbe però suffragata da altri elementi oggettivi. In assenza di
ulteriori prove o indizi concreti, non sarebbe pertanto possibile ascrivere
l'infrazione al ricorrente senza violare il principio in dubio pro reo.

1.1 Nella misura in cui suddetto principio è invocato quale regola di
valutazione delle prove, la censura non ha portata distinta da quella di
arbitrio (v. DTF 138 V 74 consid. 7).

1.2 Giova premettere che qualora, come in concreto, la procedura dibattimentale
di primo grado concerna esclusivamente contravvenzioni, nell'ambito
dell'appello i fatti possono essere censurati solo se il loro accertamento
risulta manifestamente inesatto o si fonda su una violazione del diritto (art.
398 cpv. 4 CPP). Trattasi delle medesime condizioni poste dall'art. 97 cpv. 1
LTF per i ricorsi al Tribunale federale (sentenza 6B_362/2012 del 29 ottobre
2012 consid. 5.2). La nozione di "manifestamente inesatto" corrisponde a quella
di arbitrio (v. DTF 137 II 353 consid. 5.1; sulla nozione di arbitrio v. DTF
137 I 58 consid. 4.1.2). La CARP dispone dunque di un potere d'esame analogo a
quello del Tribunale federale chiamato a statuire su di un ricorso per
violazione del divieto dell'arbitrio. Secondo costante giurisprudenza, adito
con un gravame fondato sull'art. 9 Cost. e avente per oggetto la decisione di
un'autorità di ultima istanza che pure fruisce di una cognizione ristretta, il
Tribunale federale non si limita a esaminare sotto l'aspetto dell'arbitrio se
l'autorità di ricorso lo abbia commesso; in altri termini, non vi è la
cosiddetta duplice limitazione del potere di esame (Willkür im Quadrat). Il
Tribunale federale esamina liberamente la questione di sapere se l'autorità
cantonale ha ammesso, rispettivamente negato a torto una violazione del divieto
dell'arbitrio (DTF 125 I 492 consid. 1a/cc; 116 III 70 consid. 2b).

Ciò non toglie che spetta alla parte ricorrente dimostrare, con
un'argomentazione conforme ai dettami dell'art. 106 cpv. 2 LTF (sugli stessi v.
DTF 137 V 57 consid. 1.3 pag. 60), che le motivazioni addotte dall'autorità
cantonale per ammettere, rispettivamente negare il carattere arbitrario del
giudizio di primo grado sono sbagliate. Essa non può limitarsi a ripetere
quanto già esposto in sede cantonale, bensì deve confrontarsi criticamente con
la motivazione della decisione impugnata, pena l'inammissibilità del gravame
per carente motivazione (sentenza 6B_696/2011 del 6 marzo 2012 consid. 2.1).

1.3 La CARP non ha ravvisato arbitrio nella valutazione delle prove operata dal
giudice di prima istanza, che ha dato credito alla versione dei fatti fornita
dall'altro conducente. Essa ha in particolare spiegato che il grado di
alcolemia su questi riscontrata non ne inficiava le dichiarazioni, perché non
era tale da impedirgli di riconoscere e distinguere i segnali luminosi e che
alla sua affermazione perentoria di essere transitato con il semaforo indicante
luce verde, si opponeva la semplice supposizione del ricorrente di aver
impegnato l'intersezione ancora con luce semaforica gialla.

Sulla scorta di questi elementi è a ragione che la CARP ha negato l'arbitrio.
Benché entrambi siano stati interrogati una sola volta, le affermazioni
dell'altro protagonista della collisione sono state effettivamente univoche e
sicure, contrariamente a quelle dell'insorgente. Quest'ultimo in un primo tempo
si è detto convinto che giunto all'incrocio il semaforo era sull'arancione per
poi, poco dopo, nel corso del medesimo interrogatorio, affermare di non saper
con che colore è transitato. Sicché, è in modo sostenibile che il primo giudice
ha concluso che se il semaforo poteva essere su luce gialla quando il
ricorrente l'ha guardato avvicinandosi al crocevia, lo stesso era commutato sul
rosso al momento in cui, alcuni secondi dopo, egli si è immesso
nell'intersezione. L'accertamento della mancata osservanza della segnalazione
semaforica da parte del ricorrente non poggia dunque in modo acritico sulla
sola dichiarazione dell'altro protagonista della collisione, ma anche su quelle
del ricorrente stesso. Ininfluente al riguardo appare l'obiezione ricorsuale
secondo cui, anche volendo seguire questa conclusione, sarebbe poco probabile
che l'altro conducente sia passato con luce semaforica verde alla velocità
dichiarata di 40/45 km/h, atteso che di regola occorrono alcuni secondi prima
che il semaforo dell'altra corsia passi sul verde. L'insorgente disattende così
che in materia penale ognuno risponde delle proprie azioni e omissioni:
l'eventuale comportamento antigiuridico altrui non discrimina, né attenua la
responsabilità per una violazione di prescrizioni imputabili a propria colpa.

In simili circostanze, malgrado il tasso alcolemico riscontrato sull'altro
conducente, il giudice poteva ritenere sufficienti gli indizi disponibili per
accertare che l'insorgente non ha osservato la segnalazione semaforica rossa e
ha quindi violato l'art. 27 cpv. 1 LCStr.

2.
Il ricorrente lamenta una violazione dell'art. 100 n. 4 LCStr, nella misura in
cui la CARP non ha ritenuto adempiuti i presupposti per una sua applicazione.

2.1 Giusta l'art. 100 n. 4 LCStr, che costituisce una lex specialis per
rapporto all'art. 14 CP (sentenza 6B_288/2009 del 13 agosto 2009 consid. 3.3),
nei viaggi ufficiali urgenti, il conducente di un veicolo del servizio
antincendio, del servizio sanitario, della polizia o delle dogane che ha usato
gli speciali segnalatori prescritti e la prudenza imposta dalle particolari
circostanze non è punibile per avere violato le norme e le misure speciali
concernenti la circolazione. Affinché sia esclusa l'illiceità della violazione
delle norme della circolazione stradale (v. sentenza 6S.162/2003 del 4 agosto
2003 consid. 3.1), devono essere riunite quattro condizioni cumulative:
l'ufficialità del viaggio, l'urgenza, l'utilizzo degli speciali segnalatori e
il rispetto della prudenza imposta dalle circostanze.

Secondo la giurisprudenza, il viaggio ufficiale è definito urgente (cosiddetta
corsa d'emergenza) se effettuato per permettere l'intervento il più rapido
possibile del servizio antincendio, di quello sanitario, della polizia o delle
dogane, al fine di salvare vite umane, scongiurare un pericolo per la sicurezza
o l'ordine pubblico, preservare importanti beni materiali o inseguire
fuggitivi. La nozione di urgenza va interpretata in modo restrittivo. Decisiva
al riguardo è la possibilità che già una minima perdita di tempo rischi di
aumentare sensibilmente lesioni a beni giuridicamente protetti, esposti a
pericolo (sentenza 6B_20/2009 del 14 aprile 2009 consid. 4.4.1; v. pure
Promemoria del DATEC del 6 giugno 2005 sull'uso delle luci blu e degli
avvisatori a due suoni alternati, n. 1, http://www.astra.admin.ch).

2.2 In concreto, dopo aver rilevato che il ricorrente stava effettuando una
corsa ufficiale con gli speciali segnalatori azionati, la CARP ne ha negato il
carattere urgente. La centrale d'intervento aveva comunicato all'insorgente la
segnalazione della gerente di un bar relativa a un furto subito, i cui
probabili autori potevano ancora trovarsi nell'esercizio pubblico. Per i
giudici cantonali, essendo il reato già consumato, l'arrivo degli agenti della
polizia nulla avrebbe potuto al riguardo. Nemmeno appariva urgente l'intervento
per fermare gli autori sia perché l'entità della refurtiva non poteva che
ritenersi ridotta, trattandosi di un furto in un bar, sia perché la possibile
presenza in loco degli autori era del tutto teorica e ipotetica, atteso che
nulla si sapeva della loro identità. Sicché, conclude la CARP, non solo non
c'erano dei ladri in fuga, ma essi neanche erano stati identificati.

2.3 Poiché occorre mostrarsi rigorosi nell'ammettere l'urgenza (v. supra
consid. 2.1), la conclusione dei giudici cantonali non viola l'art. 100 n. 4
LCStr. L'intervento della polizia non poteva infatti preservare un bene
giuridicamente protetto, a prescindere dalla sua importanza, che già risultava
leso, come peraltro nemmeno il ricorrente pretende. Egli tuttavia sostiene che
l'urgenza fosse riconducibile alla possibile presenza in loco degli autori, al
rischio che commettessero altri reati e all'eventualità concreta di poterli
individuare e fermare. Come già osservato dalla CARP, anche in quest'ambito
occorre però rispettare il principio della proporzionalità (v. sentenza 6S.162/
2003 del 4 agosto 2003 consid. 3.1). Atteso che in concreto non sussistevano
rischi per la vita umana, né per la sicurezza e l'ordine pubblico e considerato
che la presenza dei ladri nel bar, di cui non si conoscevano il numero e i
connotati, fosse solo ipotetica, la corsa ufficiale non poteva definirsi
urgente.

Non essendo adempiuto il presupposto dell'urgenza, necessario all'applicazione
dell'art. 100 n. 4 LCStr, risulta superfluo esaminare le censure ricorsuali
relative al rispetto della prudenza imposta dalle circostanze, già negato dal
giudice di prime cure. Al proposito, è il caso di rilevare che, contrariamente
a quanto preteso nel ricorso, la conclusione del Presidente della Pretura
penale non è riconducibile unicamente al contestato ritardo nell'azionare gli
avvisatori acustici, ma anche e soprattutto, tenuto conto del fondo bagnato,
della pioggia e della scarsa visibilità, all'eccessiva velocità (40 km/h) al
momento di impegnare l'intersezione.

2.4 Giova ancora esaminare se il comportamento del ricorrente non possa
ricadere sotto l'art. 14 CP. Difatti, qualora l'urgenza ai sensi dell'art. 100
n. 4 LCStr non sia data, l'accusato può ancora invocare il motivo
giustificativo generale dell'atto permesso dalla legge giusta l'art. 14 CP.
Tuttavia, l'agente di polizia che nell'ambito dell'esercizio delle sue funzioni
viola la legge può avvalersi di questa norma, solo se ha agito nel rispetto del
principio della proporzionalità. In altre parole, il suo comportamento
dev'essere idoneo nonché necessario a raggiungere lo scopo perseguito e tra
quest'ultimo, da un lato, e il bene giuridico toccato nonché l'entità della sua
lesione, dall'altro, deve sussistere un rapporto ragionevole (sentenza 6B_20/
2009 del 14 aprile 2009 consid. 4.4.2).
Nella fattispecie, tra la violazione della norma della circolazione commessa e
lo scopo perseguito non sussiste un rapporto ragionevole. Infatti, il rispetto
della segnalazione semaforica costituisce, sotto il profilo della sicurezza,
una regola cardinale della circolazione stradale (sentenza 6S.162/2003 del 4
agosto 2003 consid. 3.2). Il ricorrente ha omesso di osservare una segnalazione
semaforica rossa, per rendersi più rapidamente sul luogo di un'infrazione.
Poiché non si trattava di una rapina, ma di un furto, per di più già consumato,
e tenuto conto dell'elevato pericolo che comporta il mancato rispetto delle
regole ordinarie di precedenza, il comportamento dell'insorgente si appalesa
sproporzionato allo scopo perseguito e meglio all'eventuale identificazione e
al possibile fermo degli autori, ipoteticamente ancora in loco, del furto.

3.
Il ricorrente sostiene poi che al momento dei fatti fosse fermamente convinto
che le condizioni per una corsa urgente fossero riunite.

Senza menzionarlo espressamente, egli invoca un errore indiretto sull'illiceità
ai sensi dell'art. 21 CP (v. al riguardo sentenza 6B_430/2007 del 17 marzo 2008
consid. 5.5). La censura, che già pone problemi di ammissibilità in ragione
della lacunosa motivazione (v. art. 42 cpv. 2 LTF), appare d'acchito infondata
nella misura in cui di questa convinzione non v'è traccia negli accertamenti
cantonali che vincolano questo Tribunale (v. art. 105 cpv. 1 LTF).

4.
L'insorgente chiede infine, in modo invero apodittico, di essere esentato da
pena in applicazione dell'art. 100 n. 1 LCStr.

Questa disposizione prevede l'esenzione da qualsiasi pena nei casi
particolarmente lievi. Secondo la giurisprudenza, che pone esigenze molto
elevate al riguardo, trattasi dei cosiddetti casi bagattella, in cui anche una
minima sanzione risulterebbe scioccante e inappropriata rispetto alla colpa
dell'autore (DTF 135 IV 130 consid. 5.3.4). Di regola, questa condizione non è
realizzata in presenza di una violazione di una regola fondamentale per la
sicurezza stradale (v. sentenza 6S.219/2005 del 24 giugno 2005 consid. 3), come
lo è il mancato rispetto della segnalazione semaforica (v. supra consid. 2.4).
A questo riguardo, benché la CARP abbia confermato il giudizio di prime cure in
punto alla condanna del ricorrente per una contravvenzione ai sensi dell'art.
90 cpv. 1 LCStr in combinazione con gli art. 27 cpv. 1 e 68 cpv. 1bis OSStr, ha
rilevato che la qualifica giuridica dei fatti peccasse di generosità, pur
rinunciando a un rinvio degli atti in considerazione del tempo trascorso e con
riferimento al divieto previsto dall'art. 391 cpv. 2 CPP.

Non si giustifica quindi esentare il ricorrente da pena.

5.
Ne segue che il gravame dev'essere respinto. Le spese giudiziarie seguono la
soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF) e sono quindi poste a carico del ricorrente.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 4'000.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione alle parti e alla Corte di appello e di revisione penale del
Cantone Ticino.

Losanna, 3 aprile 2013
In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Mathys

La Cancelliera: Ortolano Ribordy