Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.645/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_645/2012

Sentenza del 27 maggio 2013
Corte di diritto penale

Composizione
Giudici federali Schneider, Giudice presidente,
Eusebio, Denys,
Cancelliera Ortolano Ribordy.

Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Rocco Taminelli,
ricorrente,

contro

Ministero pubblico della Confederazione, Taubenstrasse 16, 3003 Berna,
opponente.

Oggetto
Truffa (art. 146 cpv. 1 CP); arbitrio,

ricorso in materia penale contro la sentenza emanata
il 13 gennaio 2012 dalla Corte penale del Tribunale penale federale.

Fatti:

A.
A.________ era proprietario di un'imbarcazione, denominata xxx, assicurata
dalla società B.________AG in rappresentanza anche di altre assicurazioni.
Scontento della barca e dopo aver tentato invano di venderla, allo scopo di
intascare il risarcimento assicurativo nel giugno 2004 si è rivolto a
C.________, affinché ne organizzasse la distruzione dietro un compenso di fr.
650'000.--, pari al 10 % del valore del natante.

L'imbarcazione è stata incendiata il 24 novembre 2004 a Y.________, in Spagna.
Il medesimo giorno, informato telefonicamente dal responsabile del porto
dell'accaduto, A.________ ha immediatamente annunciato l'evento alla
B.________AG, dimostrando profondo avvilimento. Dopo ulteriori contatti, il 2
dicembre 2004 egli ha inoltrato un formale annuncio di sinistro.

Al fine di delucidare le circostanze e l'origine dell'incendio, B.________AG ha
richiesto perizie a diversi esperti, con i quali A.________ ha collaborato
senza riserve. Pur evidenziando la natura dolosa del sinistro, il rapporto
investigativo conclusivo rilevava l'assenza di indizi sul coinvolgimento
dell'assicurato. Malgrado un "brutto presentimento" nei confronti di
A.________, dopo vari solleciti del suo patrocinatore del tempo, il 2 giugno
2005 B.________AG, versato all'assicurato un anticipo di fr. 50'000.-- in data
12 gennaio 2005, ha pagato fr. 6'396'496.-- sul conto dello studio del legale,
somma poi trasferita all'interessato.

B.
Con atto d'accusa del 28 giugno 2011, il Ministero pubblico della
Confederazione (MPC) ha deferito A.________ al Tribunale penale federale con le
accuse di truffa, istigazione ad incendio intenzionale e riciclaggio di denaro.

Con sentenza del 13 gennaio 2012, la Corte penale del Tribunale penale federale
(TPF) ha riconosciuto A.________ autore colpevole di truffa e di ripetuto
riciclaggio di denaro, lo ha prosciolto da un capo d'imputazione concernente
quest'ultimo reato, ha abbandonato il procedimento relativamente all'accusa di
istigazione ad incendio intenzionale per intervenuta prescrizione e lo ha
condannato a una pena detentiva di due anni, da dedursi il carcere preventivo
sofferto, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, al
pagamento di fr. 26'949.-- a titolo di spese procedurali, nonché al rimborso
alla Confederazione di fr. 88'340.-- per l'indennità da questa dovuta al
difensore d'ufficio. Il TPF ha infine svincolato la cauzione a suo tempo
fornita, impiegandola a copertura delle spese procedurali, restituendo al
condannato il saldo, comprensivo degli interessi maturati.

C.
Avverso questa sentenza A.________ si aggrava al Tribunale federale con ricorso
in materia penale, postulando il suo proscioglimento da ogni accusa.

Diritto:

1.
Presentato dall'imputato, che ha partecipato alla procedura dinanzi alla
precedente istanza e le cui conclusioni sono state disattese (art. 81 cpv. 1
lett. a e b n. 1 LTF), diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF) resa
in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF) dalla Corte penale del TPF (art. 80 cpv.
1 LTF), il ricorso in materia penale, tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF), è di
massima ammissibile.

2.
Il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 146 CP. Il TPF avrebbe valutato,
sulla base di un accertamento fattuale lacunoso e arbitrario, il comportamento
delle assicurazioni in modo parziale e limitato ed escluso una loro concolpa.
Secondo l'insorgente, nel risarcire il danno, le assicurazioni avrebbero
dimostrato una leggerezza non meritevole di tutela. Nonostante la natura dolosa
del sinistro fosse nota sin dall'inizio e l'emanazione nei loro confronti di un
ordine di sequestro della documentazione contrattuale relativa al natante, esse
avrebbero comunque versato il risarcimento, senza esperire ulteriori verifiche
o esigere chiarimenti. In particolare l'ordine di sequestro, che ipotizzava il
reato di truffa, sarebbe stato sufficiente a far sorgere un grave sospetto a
carico del ricorrente. Benché contrattualmente fosse stato possibile negare il
risarcimento, quanto meno sino alla fine dell'inchiesta penale, B.________AG ha
corrisposto la controprestazione assicurativa. In simili circostanze, conclude
l'insorgente, la concolpa della vittima sarebbe tale da escludere l'astuzia.

2.1 Si rende colpevole di truffa giusta l'art. 146 cpv. 1 CP, chiunque, per
procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una
persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma
subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al
patrimonio proprio o altrui.

Sotto il profilo oggettivo, il reato presuppone segnatamente un inganno astuto.
Secondo la giurisprudenza, vi è astuzia non solo quando l'autore si avvale di
un edificio di menzogne, di maneggi fraudolenti o di una messa in scena, ma
anche laddove si limiti a fornire delle false informazioni la cui verifica non
è possibile, è difficile o non è ragionevolmente esigibile, oppure se il
truffatore dissuade la vittima dall'effettuare una verifica o prevede, date le
circostanze, che essa rinuncerà a farlo in virtù segnatamente di un particolare
rapporto di fiducia (DTF 133 IV 256 consid. 4.4.3). Il carattere astuto non
dipende dal buon esito dell'inganno. È invece determinante sapere se per
l'autore l'inganno non era, o solo difficilmente, rilevabile dalla vittima,
tenuto conto dei mezzi di verifica di cui questa disponeva (DTF 135 IV 76
consid. 5.2 pag. 79).

L'astuzia tuttavia va negata, qualora la vittima poteva difendersi dando prova
di un minimo di attenzione o evitare l'errore con un minimo di prudenza.
Nemmeno è però necessario che la vittima abbia dato prova della più grande
diligenza e adottato tutte le misure di prudenza possibili. Non si tratta
quindi di sapere se la vittima abbia fatto tutto ciò che poteva per evitare di
essere ingannata. L'astuzia va negata solo quando la vittima è corresponsabile
del danno, per non aver osservato le misure elementari che si imponevano. Di
conseguenza, la tutela penale non decade in presenza di una qualsiasi
negligenza della vittima, ma solo di una leggerezza tale da relegare in secondo
piano il comportamento truffaldino dell'autore. Soltanto eccezionalmente quindi
la corresponsabilità della vittima esclude la punibilità penale del truffatore.
Per determinare se l'autore ha agito con astuzia e se la vittima ha omesso di
adottare elementari misure di prudenza, non ci si deve domandare come avrebbe
reagito all'inganno una persona ragionevole ed esperta, bensì occorre prendere
in considerazione la situazione concreta della vittima, così come l'autore la
conosce e la sfrutta (DTF 135 IV 76 consid. 5.2 pag. 80 seg.; 128 IV 18 consid.
3a e rinvii).

2.2 La censura del ricorrente verte sulla pretesa corresponsabilità delle
assicurazioni e non tanto sull'adempimento degli elementi costitutivi
(oggettivi e soggettivi) della truffa, segnatamente quello dell'inganno. Dalla
sentenza impugnata risulta che egli ha architettato un castello di menzogne, di
simulazioni e di dissimulazioni, recitando convincentemente la parte della
vittima di un danno pretesamente cagionato da ignoti, che si è premurato di non
essere in Spagna al momento dell'incendio, creandosi un alibi all'estero, e che
tra lui e B.________AG esisteva un rapporto di fiducia sviluppatosi su più
lustri, avendo l'insorgente sempre assicurato i suoi natanti tramite
quest'ultima, di cui era stato a un certo momento il cliente più importante,
fino allora senza problema alcuno.

2.3 Secondo gli accertamenti del TPF, ricevuto l'annuncio di sinistro,
B.________AG si è subito attivata per ottenere le spiegazioni e i necessari
chiarimenti sull'accaduto, designando non solo un legale spagnolo per seguire i
risvolti dell'inchiesta penale in loco, ma anche vari esperti di incontestata
competenza. Solo dopo la conclusione della missione degli organi investigativi
da essa incaricati, la chiusura dell'inchiesta in Spagna e a seguito dei
pressanti solleciti dell'allora legale dell'insorgente, il danno è stato
risarcito. Malgrado il "brutto presentimento" nei confronti del ricorrente, sul
quale il gravame insiste, il rapporto investigativo del 3 aprile 2005 rilevava
l'inesistenza del benché minimo sospetto a suo carico. Certo, il 3 maggio
successivo, il MPC ha ordinato il sequestro della documentazione relativa al
contratto assicurativo dell'imbarcazione incendiata, tuttavia, come
riconosciuto dal ricorrente medesimo, la procedura era aperta per titolo di
truffa e per altri reati contro ignoti. Sicché a ragione il TPF ha negato che
potesse trattarsi di un elemento atto a stabilire la falsità delle
dichiarazioni sino ad allora rilasciate dall'assicurato, che tra l'altro, al
fine di chiarire le circostanze e l'origine dell'incendio, aveva collaborato
senza riserve con gli investigatori. Non risultando esplicitamente un
coinvolgimento dell'insorgente, il gruppo assicurativo era del resto
contrattualmente tenuto a risarcire il danno patito (v. sentenza 6B_705/2008
del 13 dicembre 2008 consid. 2.4.1), come evidenziato anche dall'autorità
precedente.

Invano il ricorrente lamenta arbitrio a questo riguardo, adducendo che il
contratto avrebbe permesso di rifiutare il risarcimento sino alla fine
dell'inchiesta. Infatti, in modo del tutto sostenibile, il TPF ha ritenuto che
la clausola delle condizioni generali d'assicurazione invocata dalla difesa (in
concreto l'art. 9 lett. e CGA) non troverebbe applicazione nel caso concreto.
Essa prevede la facoltà dell'assicuratore di risarcire solo parzialmente o di
differire il risarcimento in pendenza di un'inchiesta di polizia o penale
avviata in seguito al sinistro a carico dell'assicurato, del conducente o di
altri membri della direzione dell'imbarcazione, sino alla crescita in giudicato
dell'abbandono del procedimento o del proscioglimento delle menzionate persone.
Nella fattispecie però l'indagine era stata avviata formalmente contro ignoti,
di modo che, riconoscendo un obbligo contrattuale al risarcimento, il TPF non
ha commesso alcun arbitrio (sulla nozione di arbitrio v. DTF 138 I 49 consid.
7.1).

Ciò posto, la mancata richiesta dell'ente assicuratore di completazione degli
accertamenti da parte dell'autorità spagnola risulta ininfluente sull'esito del
procedimento. Infatti anche volendo tener conto che B.________AG non ha dato
seguito all'invito del suo legale iberico di postulare la riapertura del caso
in Spagna, l'insorgente non pretende, e d'altronde nulla indica, che in caso
affermativo essa avrebbe potuto smascherare l'inganno. Peraltro, con la sua
argomentazione egli disattende che per ammettere la truffa non è necessario che
la vittima abbia intrapreso tutto ciò che poteva per evitare di essere
ingannata (v. consid. 2.1).

Contrariamente alla tesi ricorsuale, non vi è stata leggerezza della vittima,
tale da escludere il carattere astuto dell'inganno architettato
dall'insorgente. La sua condanna per titolo di truffa non viola dunque il
diritto federale.

3.
Il ricorrente non formula alcuna specifica censura in punto all'imputazione di
riciclaggio di denaro, di cui postula il proscioglimento unicamente in funzione
del preteso inadempimento della truffa, quale reato a monte. Come visto, la sua
condanna per quest'ultima infrazione è conforme al diritto. Non v'è dunque
ragione di soffermarsi oltre su questo punto.

4.
Ne segue che il ricorso dev'essere respinto.

Le spese giudiziarie sono poste a carico del ricorrente, secondo soccombenza
(art. 66 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 4'000.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico della
Confederazione e alla Corte penale del Tribunale penale federale.

Losanna, 27 maggio 2013

In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero

Il Giudice presidente: Schneider

La Cancelliera: Ortolano Ribordy

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