Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.559/2012
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Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_559/2012 Sentenza del 24 settembre 2012 Corte di diritto penale Composizione Giudice federale Schneider, Giudice unico, Cancelliera Ortolano Ribordy. Partecipanti al procedimento A.________, ricorrente, contro Procura pubblica dei Grigioni, Sennhofstrasse 17, 7001 Coira, opponente. Oggetto Contravvenzione alla legge sulle armi, ricorso in materia penale contro il decreto emanato il 7 giugno 2012 dalla Seconda Camera penale del Tribunale cantonale dei Grigioni. Considerando: che con decreto del 7 giugno 2012 la Seconda Camera penale del Tribunale cantonale dei Grigioni non è entrata nel merito del reclamo inoltrato da A.________ contro il decreto di stralcio emanato il 26 aprile 2012 dalla Procura pubblica, perché manifestamente tardivo; che con scritto datato 7 agosto 2012 A.________ ha interposto ricorso al Tribunale federale, sollecitando l'assunzione di ulteriori prove sul reato rimproveratogli, di cui contesta la realizzazione; che non sono state chieste osservazioni; che il ricorso in materia penale al Tribunale federale può essere interposto contro le decisioni delle autorità cantonali di ultima istanza (art. 80 cpv. 1 LTF); che, di conseguenza, in questa sede può essere impugnato unicamente il decreto del Tribunale cantonale dei Grigioni; che, giusta l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, il ricorrente deve motivare il suo gravame spiegando in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto, pena l'inammissibilità (art. 108 LTF); che l'insorgente deve quindi confrontarsi con i considerandi della decisione contestata (DTF 138 I 171 consid. 1.4); che, nella fattispecie, discutendo nel merito la sua condanna, il ricorrente adduce motivazioni senza legame con il decreto impugnato e non spiega per quali ragioni le considerazioni dell'autorità precedente relative alla tardività del suo reclamo sarebbero contrarie al diritto; che, difettando di una topica motivazione sull'oggetto di contestazione in questa sede, il ricorso dev'essere dichiarato manifestamente inammissibile e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 LTF; che si può eccezionalmente rinunciare a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 secondo periodo LTF); per questi motivi, il Giudice unico pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Non si prelevano spese giudiziarie. 3. Comunicazione alle parti e alla Seconda Camera penale del Tribunale cantonale dei Grigioni. Losanna, 24 settembre 2012 In nome della Corte di diritto penale del Tribunale federale svizzero Il Giudice unico: Schneider La Cancelliera: Ortolano Ribordy