Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.506/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_506/2012

Sentenza del 12 febbraio 2013
Corte di diritto penale

Composizione
Giudici federali Mathys, Presidente,
Eusebio, Jacquemoud-Rossari,
Cancelliera Ortolano Ribordy.

Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Rocco Taminelli,
ricorrente,

contro

1. Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio
16, 6901 Lugano,
2. B.B.________ e C.B.________,
3. D.B.________,
4. E.B.________,
tutti e quattro patrocinati dall'avv. Cesare Lepori,
opponenti.

Oggetto
Tentato omicidio per dolo eventuale;

ricorso in materia penale contro la sentenza emanata
il 15 giugno 2012 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone
Ticino.

Fatti:

A.
Con sentenza del 28 ottobre 2011 la Corte delle assise criminali ha dichiarato
A.________ autore colpevole di lesioni gravi, per avere, a X.________ verso le
ore 23.35 del 28 gennaio 2011, intenzionalmente messo in pericolo la vita di
B.B.________ e avergli causato infermità, malattia mentale e incapacità
permanente al lavoro, nonché di omissione di soccorso per avere, nelle stesse
circostanze di luogo e tempo, omesso di prestargli aiuto dopo averlo gravemente
ferito e posto in imminente pericolo di morte. Lo ha invece prosciolto, in
relazione a questi fatti, dall'imputazione di tentato omicidio intenzionale.
A.________ è inoltre stato riconosciuto autore colpevole di rapina, lesioni
semplici ripetute, furto d'uso, grave infrazione alle norme della circolazione
stradale, guida in stato di inattitudine, elusione di provvedimenti per
accertare l'incapacità alla guida, violenza o minaccia contro le autorità e i
funzionari, nonché infrazione e contravvenzione alla legge sugli stupefacenti.
Riconosciutagli una lieve scemata imputabilità, la Corte delle assise criminali
lo ha quindi condannato alla pena detentiva di sette anni, da dedursi il
carcere preventivo sofferto. Il giudizio sulle pretese civili degli accusatori
privati è stato demandato al giudice unico giusta l'art. 126 cpv. 4 CPP.

B.
Il Procuratore pubblico e gli accusatori privati hanno impugnato il giudizio di
prime cure limitatamente alla condanna per lesioni gravi e omissione di
soccorso. In accoglimento dei relativi appelli, con sentenza del 15 giugno
2012, la Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (CARP), per
i fatti del 28 gennaio 2011, ha riconosciuto A.________ autore colpevole di
tentato omicidio intenzionale. Tenuto anche conto della condanna di prima
istanza per gli altri reati non oggetto di contestazione, la CARP gli ha
inflitto, riconosciuto a suo favore uno stato di lieve scemata imputabilità,
una pena detentiva di dieci anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto,
nonché una multa di fr. 100.--, fissando a un giorno la pena detentiva
sostitutiva in caso di mancato pagamento. Ha inoltre ordinato un trattamento
psicoterapeutico ambulatoriale ai sensi dell'art. 63 CP, da eseguirsi già in
sede di espiazione della pena.

C.
In breve, la condanna per tentato omicidio intenzionale si fonda sui fatti,
sostanzialmente non contestati, seguenti:
Il 28 gennaio 2011, verso le ore 19.00/20.00, dopo aver bevuto diverse birre,
A.________ è rientrato nell'albergo di X.________ dove soggiornava in quei
giorni. Verso le ore 22.00, si è recato con un altro ospite della struttura al
bar F.________. Alle ore 23.30 circa, i due hanno lasciato l'esercizio pubblico
intenzionati a ritornare al loro alloggio. Imboccata la strada, il compagno,
scorta nella piazza poco distante una coppia che si teneva per mano e si
scambiava qualche bacio, si è lasciato sfuggire una rozza osservazione sulle
grazie della donna. Volto lo sguardo nella stessa direzione, A.________ ha
riconosciuto G.________, con la quale aveva concepito una figlia nel corso di
una burrascosa relazione sentimentale, iniziata nel febbraio 2010 e conclusasi
nel novembre dello stesso anno per la forte gelosia di questi, che ha comunque
continuato a incontrarla.

In collera, toltosi la giacca e abbandonatala per terra, si è lanciato per
raggiungere i due: mentre la donna si è data alla fuga, il suo accompagnatore,
ignaro, ha continuato tranquillamente il suo cammino, deciso a seguirla.
Raggiuntolo, senza nemmeno lasciargli il tempo di capire cosa stesse
succedendo, A.________ lo ha afferrato con il braccio sinistro per la camicia
(o la giacca) all'altezza del collo, ciò che gli ha permesso di trattenerlo
costantemente evitando che si sottraesse ai suoi colpi e di prendere con
precisione la mira, lo ha colpito violentemente con almeno tre pugni e un
calcio e lo ha sbattuto, sempre con estrema violenza, contro il muro di un
edificio. La vittima non ha accennato alcun tentativo di difesa. Sul posto è
poi sopraggiunto il compagno, che, inserendosi tra di loro, ha allontanato
l'aggressore, strappandolo con forza dall'uomo e ponendo provvisoriamente
termine al pestaggio. Sembrato quasi stordito dai colpi, B.B.________ è rimasto
praticamente immobile a guardare A.________, che cercava di liberarsi dalla
presa dell'amico per avventarsi nuovamente contro di lui, ed è poi ripartito
lentamente, barcollando, in direzione della piazza.
Ripreso il fiato, A.________, seguito al passo dal compagno, si è rimesso a
rincorrere B.B.________ e, raggiuntolo, lo ha aggredito di nuovo in modo ancora
più brutale che in precedenza: dapprima gli ha sferrato un calcio al capo, con
una forza tale da farsi male al piede, poi lo ha colpito al ginocchio e, quando
l'aggredito era già a terra carponi, gli ha inferto un altro calcio nella zona
del costato con una violenza tale da farlo sobbalzare da terra per poi ricadere
a peso morto sulla pancia senza più muoversi. Anche questa volta la carica è
stata interrotta dal compagno, che dopo averlo afferrato per il braccio lo ha
allontanato, per poi scappare entrambi: mentre A.________ si è diretto verso
l'albergo, il compagno è tornato sui suoi passi per sincerarsi delle condizioni
della vittima. Appena quest'ultimo è rientrato nella sua camera d'albergo
A.________, ancora furioso, lo ha raggiunto e, inveendo contro la ex compagna,
gli ha manifestato l'intenzione di uccidere con l'ausilio di suo fratello in
ogni caso la donna; affermazioni ribadite alcune ore dopo in alcuni messaggi a
lei inviati. Non ha abbozzato il minimo pensiero o preoccupazione per l'uomo da
lui così violentemente percosso.

Il 29 gennaio 2011, alle ore 01.00, A.________ è stato arrestato dalla polizia.
Dal controllo del tasso alcolemico tramite etilometro, effettuato alle ore
03.25, è risultato un tenore dello 0,63 o/oo.

Nel frattempo, B.B.________, sanguinante da orecchie e naso, è stato soccorso
da cinque ragazzi giunti sulla piazza, che hanno allertato la Croce Verde. A
seguito dell'aggressione, sulla sua persona sono state constatate numerose e
importanti lesioni: frattura cranica frontale bilaterale, temporale bilaterale,
parietale sinistra, del seno mascellare a destra, fratture multiple dei seni
frontali e delle pareti delle orbite bilateralmente, delle cellule etmoidali,
ematoma intrassiale frontale destro, multiple zone di sanguinamento focale
intraparenchimale, importante edema cerebrale, prevalentemente in sede
frontale, ematoma dei seni frontali, sfenoidale e mascellare destro, frontale
bilaterale e frattura dell'omero destro. Ha concretamente corso il rischio di
morire. Il suo stato è tale da aver spinto i medici a considerarlo incapace di
intendere e di volere, sicché, con decisione del 26 settembre 2011 è stato
posto sotto tutela ai sensi del vecchio art. 369 CC. Vista l'irreversibilità
del suo stato di salute è collocato presso una casa per anziani.

D.
A.________ si aggrava al Tribunale federale con ricorso in materia penale,
postulando l'annullamento della sentenza della CARP e l'integrale conferma del
giudizio di primo grado.

Non è stato ordinato uno scambio di scritti.

Diritto:

1.
Presentato dall'imputato (art. 81 cpv. 1 LTF) e diretto contro una decisione
finale (art. 90 LTF) resa in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF) da un
tribunale superiore che ha statuito su ricorso (art. 80 LTF), il gravame è di
massima ammissibile, perché interposto nei termini legali (art. 100 cpv. 1 LTF)
e nelle forme richieste (art. 42 cpv. 1 LTF).

2.
Il ricorrente rimprovera alla Corte cantonale una violazione del diritto per
averlo riconosciuto colpevole di tentato omicidio per dolo eventuale. Non vi
sarebbero elementi per affermare che potesse prevedere le conseguenze dei suoi
pugni e del calcio inferti quando la vittima era ancora in piedi. Non l'avrebbe
mai colpita in zone vitali una volta caduta al suolo, dimostrando con ciò di
non aver avuto alcun intento omicida o anche solo accettato un esito letale.
Peraltro la CARP avrebbe omesso di considerare che, a causa dell'alcol
ingerito, la sua capacità di rendersi conto appieno delle conseguenze dei suoi
atti sarebbe stata certamente alterata. Infine, l'insorgente rileva di non aver
preso alcun tipo di provvedimento volto a evitare un perseguimento,
evidenziando che l'aggressione si sarebbe svolta nelle immediate vicinanze
dell'edificio occupato dalla polizia comunale.

2.1 Si rende colpevole di omicidio intenzionale ai sensi dell'art. 111 CP
chiunque intenzionalmente uccide una persona. Secondo la giurisprudenza,
sussiste il tentativo (art. 22 CP) qualora l'autore realizzi tutti gli elementi
soggettivi dell'infrazione e manifesti la sua intenzione di commetterla, senza
che siano adempiuti integralmente quelli oggettivi (DTF 137 IV 113 consid.
1.4.2 pag. 115 e rinvii). Il tentativo presuppone sempre un comportamento
intenzionale, il dolo eventuale è però sufficiente (sentenza 6B_246/2012 del 10
luglio 2012 consid. 1.1.1). Giusta l'art. 12 cpv. 2 CP, commette con intenzione
un crimine o un delitto chi lo compie consapevolmente e volontariamente. Basta
a tal fine che l'autore ritenga possibile il realizzarsi dell'atto e se ne
accolli il rischio. La seconda frase dell'art. 12 cpv. 2 CP definisce la
nozione di dolo eventuale (DTF 133 IV 9 consid. 4), che sussiste laddove
l'agente ritiene possibile che l'evento o il reato si produca e, cionondimeno,
agisce, poiché prende in considerazione l'evento nel caso in cui si realizzi,
lo accetta pur non desiderandolo (DTF 137 IV 1 consid. 4.2.3).

In mancanza di confessioni, il giudice può, di regola, dedurre la volontà
dell'interessato fondandosi su indizi esteriori e regole d'esperienza. Può
desumere la volontà dell'autore da ciò che questi sapeva, laddove la
possibilità che l'evento si produca era tale da imporsi all'autore, di modo che
si possa ragionevolmente ammettere che lo abbia accettato (DTF 133 IV 222
consid. 5.3 pag. 226). Tra gli elementi esteriori, da cui è possibile dedurre
che l'agente ha accettato l'evento illecito nel caso che si produca, figurano
in particolare la gravità della violazione del dovere di diligenza e la
probabilità, nota all'autore, della realizzazione del rischio. Quanto più grave
è tale violazione e quanto più alta è la probabilità che tale rischio si
realizzi, tanto più fondata risulterà la conclusione che l'agente, malgrado i
suoi dinieghi, aveva accettato l'ipotesi che l'evento considerato si
realizzasse (DTF 135 IV 12 consid. 2.3.2; 134 IV 26 consid. 3.2.2 e rinvii).
Altri elementi esteriori rivelatori possono essere il movente dell'autore e il
modo nel quale egli ha agito (DTF 130 IV 58 consid. 8.4; 125 IV 242 consid.
3c).

Il discrimine tra dolo eventuale e negligenza cosciente può rivelarsi delicato,
poiché in entrambi i casi l'autore ritiene possibile che l'evento o il reato si
produca. La differenza si opera quindi al livello della volontà e non della
coscienza. Vi è negligenza, e non dolo, qualora l'autore, per un'imprevidenza
colpevole, agisce presumendo che l'evento, che ritiene possibile, non si
realizzi. Vi è per contro dolo eventuale quando l'autore ritiene possibile che
tale evento si produca e, ciononostante, agisce, poiché lo prende in
considerazione nel caso in cui si realizzi, accettandolo pur non desiderandolo
(DTF 133 IV 1 consid. 4.1, 9 consid. 4.1; 130 IV 58 consid. 8.3).

Ciò che l'autore sapeva, voleva o ha preso in considerazione sono questioni di
fatto, che vincolano di principio questa Corte, tranne quando i fatti sono
stati accertati in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario (DTF 137 III
226 consid. 4.2 pag. 234; sulla nozione di arbitrio v. DTF 137 I 58 consid.
4.1.2), o in violazione del diritto (v. art. 105 LTF). È per contro una
questione di diritto, quella di sapere se, sulla base dei fatti accertati, la
conclusione circa l'esistenza del dolo eventuale sia giustificata (DTF 138 V 74
consid. 8.4.1).

2.2 La CARP ha rilevato che quanto accaduto la sera in questione deriva da
un'unica volontà delittuosa dell'autore, perché è solo grazie all'intervento
del suo compagno, che lo ha letteralmente strappato dalla vittima, se
l'aggressione si è svolta in due fasi. La valutazione dei fatti andava dunque
effettuata nel loro complesso.

I giudici cantonali hanno dapprima accertato la consapevolezza dell'insorgente
dell'effetto devastante dei suoi colpi, essendo notorio che la testa è una
delle parti del corpo più sensibili e delicate, che i colpi inferti al capo
possono cagionare non solo gravi danni alla salute, ma addirittura il decesso e
che i rischi di provocare la morte accrescono con l'amplificarsi della forza
con cui viene colpita la vittima, rispettivamente con il moltiplicarsi dei
colpi. Il ricorrente si è dunque coscientemente assunto il rischio di causare
la morte. La CARP ha in seguito evidenziato l'estrema potenza e violenza dei
colpi assestati intenzionalmente quasi tutti alla testa. Dopo un primo
violentissimo attacco, il ricorrente si è nuovamente accanito sulla vittima,
malgrado fosse già frastornata e più inerme di prima, rivelando così sia di non
essere ancora soddisfatto del risultato lesivo dei suoi gesti sia un'inconsueta
determinazione nel voler punire l'accusatore privato, la cui unica colpa era
quella di essere uscito con la sua, a quel momento, ex compagna. Per la Corte
cantonale, da questo suo perseverare si poteva arguire che la lezione che aveva
in mente di impartirgli consisteva in un pestaggio, che andava oltre il
semplice ferimento dell'antagonista, finalizzato piuttosto al suo abbattimento.
I giudici hanno quindi rilevato il divario esistente tra l'insorgente e la
vittima: il primo giovane, alto, di corporatura atletica e robusta, frutto di
un'intensa attività fisica, pratico della violenza; la seconda in là con gli
anni, non alta e piuttosto minuta. Nell'ambito della valutazione delle sue
intenzioni, la CARP ha ritenuto significativo che il ricorrente ha abbandonato
senza alcuna remora l'accusatore privato dopo averlo malmenato al punto da
ridurlo inerme al suolo, disinteressandosi completamente della sua sorte,
benché avesse compreso di averlo ferito seriamente. Ha osservato come sia
altrettanto sintomatico che non ha mai espresso una parola di pentimento per
quanto fatto o di compassione per la vittima. Infine, i propositi di morte
proferiti e reiterati una volta rientrato in albergo indicavano che
l'insorgente aveva preso e continuava a prendere in considerazione l'idea di
causare la morte di chi per sventura si mette sulla sua strada, intralciandone,
per motivi diversi, gli intendimenti. Alla luce di tutti questi elementi, la
CARP ha concluso che il ricorrente ha coscientemente assunto e accettato il
rischio di provocare la morte della vittima, agendo quindi con dolo eventuale.

2.3 Invano il ricorrente contesta la sua consapevolezza sui rischi letali dei
suoi colpi. La CARP, fondandosi sia sull'ammissione dello stesso sia sui suoi
numerosi precedenti penali, costituiti in buona parte da atti di violenza
fisica e di prevaricazione, ha ritenuto di poter concludere, invero non in modo
manifestamente inesatto, che l'unica attività da lui appresa è quella di
picchiatore, in cui vanta una buona specializzazione. L'insorgente obietta di
non aver mai causato in passato lesioni anche solo di una certa gravità con
pugni e calci e ritiene che quanto da lui stesso affermato andrebbe
relativizzato a causa della sua propensione alla menzogna, alla disonestà e
alla manipolazione, attestata nella perizia psichiatrica. Questa
argomentazione, invero appellatoria, volta a contestare un accertamento
fattuale (v. supra consid. 2.1 in fine), è lungi dal dimostrarne
l'arbitrarietà. Sia come sia, lo stesso ha esplicitamente dichiarato, con una
punta di orgoglio, di non aver mai frequentato corsi di box o di kick boxing,
ma di aver imparato a picchiare da solo nella vita. Se la perizia rileva
effettivamente una sua inclinazione alla menzogna, precisa altresì che il
ricorrente "mente sapendo di mentire per ottenere un vantaggio sul momento" (v.
sentenza impugnata pag. 63). Atteso che dalla sua affermazione non poteva
trarre alcun giovamento, non si vede perché dovrebbe essere relativizzata.
Peraltro, gli stessi fatti qui in giudizio dimostrano che sapeva bene come
picchiare una persona. Egli disattende poi che la CARP ha accertato la sua
consapevolezza sui rischi insiti nei violenti colpi al capo, fondandosi
pertinentemente anche su fatti notori (v. al proposito sentenza 1P.419/1999 del
29 settembre 1999 consid. 2b) e sulle ulteriori dichiarazioni da lui
rilasciate, in cui ha riconosciuto i pericoli di lesioni gravi e di decesso
derivanti da pedate violente, nonché ammesso di aver percosso la vittima
"abbastanza" violentemente. Neppure il tasso alcolemico al momento dei fatti,
calcolato a 1,43 o/oo , era tale da scalfire la sua capacità di rendersi conto
delle conseguenze dei suoi atti. Secondo la giurisprudenza, infatti, di regola
un'alcolemia inferiore al 2 o/oo non comporta da sola alcuna diminuzione della
responsabilità (DTF 122 IV 49 consid. 1b pag. 50). Di questo elemento comunque,
contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, la CARP ha tenuto conto al
momento di commisurare la pena (v. sentenza impugnata pag. 77).

2.4 Quanto alla conclusione della Corte cantonale sull'esistenza del dolo
eventuale, essa risulta corretta e conforme al diritto federale. Percuotendo
violentemente e ripetutamente al capo la vittima, non solo il ricorrente ha
preso in considerazione il rischio di ucciderla, ma lo ha pure accettato. Ha
aggredito un uomo fisicamente a lui inferiore, di ben oltre il doppio dei suoi
anni, che peraltro non ha accennato alcun tipo di gesto difensivo subendo
passivamente i suoi colpi, che, non si vede come se non assestati
intenzionalmente, erano quasi tutti indirizzati alla testa e talmente duri e
forti da stordire la vittima. Ma al ricorrente ciò non è bastato, l'ha quindi
inseguita e le ha sferrato con determinazione brutale ulteriori violentissimi
calci. Oltre a percuotere una delle parti del corpo più sensibili come la
testa, l'insorgente ha impresso ai suoi colpi una forza eccezionale, prova ne
siano non solo l'indolenzimento e gonfiore accusati al piede dopo il calcio al
capo, ma anche le lesioni riscontrate sulla vittima, di cui soltanto due ossa
del cranio erano ancora intatte, tanto da impedire la ricostruzione della
calotta cranica con osso proprio. Colpendo con tale impeto la testa di una
persona, già indebolita e inebetita da una prima serie di percosse, la
probabilità che insorgessero lesioni potenzialmente mortali era talmente
elevata da doversi imporre al ricorrente. Si deve pertanto ragionevolmente
ammettere che egli abbia accettato un esito letale.

Irrilevante al riguardo appare l'obiezione ricorsuale secondo cui, una volta la
vittima caduta al suolo, non l'avrebbe più picchiata al capo, ma si sarebbe
"limitato" a darle un calcio al torace: è infatti stato accertato che non ha
smesso spontaneamente di colpirla. Significativa al proposito appare anche
l'impressione avuta dal compagno, ritenuto credibile dai giudici cantonali,
secondo cui se non lo avesse fermato l'insorgente avrebbe continuato a colpire
l'anziano (v. sentenza impugnata pag. 38). Peraltro, come già pertinentemente
osservato dalla CARP, per il dolo non è tanto determinante la posizione della
vittima (in piedi o per terra) al momento di essere colpita al capo, quanto
piuttosto la consapevolezza dell'autore, la parte del corpo a cui mira, la
(non) reazione della persona ai colpi, la loro violenza e la facilità con cui
vengono messi a segno. Elementi questi che in concreto depongono tutti per la
sussistenza del dolo eventuale. Il fatto poi che, pur sapendo di aver
gravemente ferito la vittima, l'insorgente l'abbia abbandonata a terra, da sola
e apparentemente priva di sensi, senza sincerarsi del suo stato, suggerisce che
non fosse sorpreso né turbato da quanto appena commesso come lo può essere una
persona che agisce precipitosamente senza scorgere al momento le conseguenze
dei suoi atti (v. sentenza 6B_246/2012 del 10 luglio 2012 consid. 1.3). Questo
elemento costituisce un ulteriore indizio a conferma che il ricorrente ha preso
in considerazione l'eventuale morte dell'accusatore privato e se ne è accollato
il rischio. Se è vero che l'insorgente non ha adottato alcun provvedimento
volto a evitare un perseguimento penale, si è comunque guardato bene dal
restare accanto alla vittima o dal tornare sui suoi passi come propostogli dal
compagno. Neanche rientrato in albergo ha mostrato la minima inquietudine per
l'uomo percosso, anzi, ha affermato di voler "ammazzare tutti".

Alla luce di tutti questi elementi (inconsistenza del movente, la parte del
corpo presa di mira, la violenza elevata con cui sono stati sferrati i colpi,
nonché la loro ripetizione, un secondo attacco contro una persona inerme che
neppure ha tentato di parare i colpi, il mancato interesse sulla sorte della
vittima), la CARP poteva concludere che il ricorrente ha accettato il rischio
di cagionare la morte della vittima, pur non desiderandola. La sua condanna per
tentato omicidio per dolo eventuale non viola il diritto federale.

3.
Ne segue che il ricorso dev'essere respinto.
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico del
ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF).

Non essendo stati invitati a esprimersi, agli opponenti non spetta nessuna
indennità per ripetibili della sede federale (art. 68 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Ministero pubblico e alla Corte
di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.

Losanna, 12 febbraio 2013

In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Mathys

La Cancelliera: Ortolano Ribordy