Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.476/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_476/2012

Sentenza del 3 aprile 2013
Corte di diritto penale

Composizione
Giudici federali Mathys, Presidente,
Eusebio, Jacquemoud-Rossari,
Cancelliera Ortolano Ribordy.

Partecipanti al procedimento
A.A.________,
patrocinato dall'avv. Mario Postizzi,
ricorrente,

contro

Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16,
6901 Lugano,
opponente.

Oggetto
Falsità in documenti; arbitrio, presunzione di innocenza, violazione del
principio accusatorio,

ricorso in materia penale contro la sentenza emanata
il 30 maggio 2012 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone
Ticino.

Fatti:

A.
Con decreto di accusa del 29 dicembre 2010, il Procuratore pubblico ha
riconosciuto A.A.________ autore colpevole di conseguimento fraudolento di una
falsa attestazione e di falsità in documenti, in relazione a un contratto di
affitto datato 27 novembre 2002 e a un contratto di locazione datato 22
novembre 2002, proponendone la condanna alla pena pecuniaria di 75 aliquote
giornaliere di fr. 220.--, per complessivi fr. 16'500.--, sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di due anni, e alla multa di fr.
1'500.--.

B.
Interposta opposizione al decreto d'accusa, gli atti sono stati trasmessi alla
Pretura penale per il dibattimento. Con giudizio del 1° giugno 2011, il
Presidente della Pretura penale ha riconosciuto A.A.________ autore colpevole
di falsità in documenti, per avere, nel settembre 2010, allestito, ovvero fatto
allestire, un contratto di locazione datato 22 novembre 2002 tra la ditta
B.________SA e C.________, riportante la falsa firma di quest'ultimo, facendone
altresì uso producendolo al Ministero pubblico in occasione dell'interrogatorio
del 23 settembre 2010. Lo ha per contro prosciolto da tutte le altre
imputazioni. A.A.________ è quindi stato condannato alla pena pecuniaria di 35
aliquote giornaliere di fr. 170.--, per complessivi fr. 5'950.--, sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di due anni, alla multa di fr.
1'000.--, nonché al pagamento di parte delle tasse e spese di giustizia.

C.
Adita con appelli del Procuratore pubblico e di A.A.________, con sentenza del
30 maggio 2012 la Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino
(CARP) ha respinto il primo e accolto il secondo limitatamente
all'estromissione dall'incarto di registrazioni clandestine. La CARP ha
sostanzialmente confermato il giudizio di prima istanza: ha riconosciuto
A.A.________ autore colpevole di falsità in documenti "in relazione
all'allestimento del contratto di locazione datato 22 novembre 2002" e lo ha
condannato alla pena pecuniaria di 35 aliquote giornaliere di fr. 170.--, per
complessivi fr. 5'950.--, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di
due anni, nonché alla multa di fr. 1'000.--, fissando a sei giorni la pena
detentiva sostitutiva in caso di mancato pagamento, ponendo a suo carico parte
delle tasse e spese di giudizio.

D.
A.A.________ si aggrava al Tribunale federale con ricorso in materia penale,
postulando, con protesta di tasse, spese e ripetibili, principalmente il suo
proscioglimento, subordinatamente l'annullamento della sentenza dell'ultima
istanza cantonale, limitatamente alla sua condanna per falsità in documenti e
alle pene pronunciate, nonché il rinvio della causa alla CARP per nuovo
giudizio.

Non è stato ordinato uno scambio di scritti.

Diritto:

1.
Presentato dall'imputato, le cui conclusioni sono state disattese (art. 81 cpv.
1 LTF), diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF) resa in materia
penale (art. 78 cpv. 1 LTF) da un tribunale cantonale superiore che ha
giudicato su ricorso (art. 80 LTF), il gravame è di massima ammissibile, perché
interposto nei termini legali (art. 100 cpv. 1 e 46 cpv. 1 lett. b LTF) e nelle
forme richieste (art. 42 cpv. 1 LTF).

2.
Il ricorrente si duole della violazione del principio dell'immutabilità
dell'atto d'accusa e di quello accusatorio, in dispregio delle applicabili
disposizioni del CPP. L'atto d'accusa si sarebbe limitato a prospettargli il
reato di falsità in documenti in relazione all'allestimento del contratto di
locazione datato 22 novembre 2002, senza che fosse specificato, né poi
accertato in sede di dibattimento, dove, come e quando egli avrebbe agito. La
stessa CARP avrebbe del resto ammesso l'impossibilità di stabilire quando il
reato sia stato commesso, nel settembre 2010 o prima, ritenendo la questione
irrilevante ai fini del giudizio di condanna. Essendo già insostenibile e in
urto con l'art. 350 CPP indicare che il reato potrebbe essere stato consumato
prima del settembre 2010, ossia in un periodo non coperto dall'atto d'accusa,
l'insorgente evidenzia che l'elemento temporale rivestirebbe un'importanza
fondamentale per la tesi accusatoria. Secondo l'accusa e i giudici, infatti,
egli avrebbe allestito o fatto allestire un documento con firma non autentica
nell'imminenza dell'interrogatorio presso il Ministero pubblico, in un contesto
dunque ove solo il ricorrente, a esclusione di terzi, avrebbe avuto un
interesse a confezionare un falso.

2.1 Nella misura in cui l'insorgente si duole della violazione del principio
accusatorio in relazione all'atto di accusa, il gravame si rivela
inammissibile, perché solo la sentenza della CARP, quale pronunzia
dell'autorità cantonale di ultima istanza, può essere oggetto di ricorso in
questa sede (art. 80 LTF). Benché affermi di aver formulato la contestazione
già dinanzi ai tribunali cantonali, dalla decisione impugnata non risulta - e
invero nemmeno dal verbale del dibattimento di primo grado e dal ricorso in
appello - che abbia sollevato la questione nelle forme richieste, segnatamente
a titolo pregiudiziale o incidentale (v. art. 339 cpv. 2 lett. a in relazione
all'art. 379 CPP; sentenza 6B_129/2012 del 10 luglio 2012 consid. 1.2 e 1.3).
Ma anche se la CARP avesse omesso di pronunciarsi in merito, il ricorrente
avrebbe dovuto lamentare un diniego di giustizia e indicare dove precisamente
ha sollevato la censura. Peraltro, contrariamente a quanto affermato nel
ricorso, il contenuto del decreto d'accusa, emesso il 29 dicembre 2010 e quindi
precedentemente all'entrata in vigore del CPP unificato, doveva rispondere alle
esigenze delle pertinenti norme cantonali di procedura e ai principi
giurisprudenziali dedotti dalla Costituzione. Il Tribunale federale esamina la
violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e
intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura
(art. 106 cpv. 2 LTF). Non invocando il ricorrente norme convenzionali o
costituzionali, il gravame va esaminato limitatamente alla censura della
scorretta applicazione da parte della CARP dell'art. 350 cpv. 1 CPP.

2.2 Il decreto d'accusa imputava all'insorgente, tra l'altro, falsità in
documenti "per avere, a Lugano, nel settembre 2010, allestito, ovvero fatto
allestire, un contratto di locazione datato 22 novembre 2002 tra la ditta
B.________SA e C.________ riportante la falsa firma di quest'ultimo, facendone
altresì uso producendolo al Ministero pubblico in occasione dell'interrogatorio
del 23 settembre 2010". Il Presidente della Pretura penale lo ha condannato per
aver compiuto il reato nelle circostanze descritte in detto decreto divenuto
atto di accusa a dipendenza dell'opposizione (art. 356 cpv. 1 secondo periodo
CPP). Malgrado nella motivazione della sentenza la CARP ritenga il ricorrente
colpevole di falsità in documenti in relazione all'allestimento e al
conseguente utilizzo di detto documento (v. sentenza impugnata pag. 41 e 42),
nel dispositivo ne menziona esclusivamente la relazione all'allestimento. Come
rettamente sollevato nel gravame, egli non è dunque stato condannato in ragione
dell'utilizzo del documento.

2.3 Giusta l'art. 350 cpv. 1 CPP, il giudice è vincolato ai fatti descritti
nell'atto di accusa, ma non alla relativa qualificazione. La norma riflette uno
degli aspetti essenziali del principio accusatorio sancito dall'art. 9 CPP,
ossia quello dell'immutabilità. L'atto d'accusa definisce e delimita l'oggetto
del processo e del giudizio; le informazioni ivi contenute (v. art. 325 cpv. 1
CPP) devono permettere all'imputato di sapere precisamente quali fatti gli sono
rimproverati, di modo che possa esercitare adeguatamente i suoi diritti di
difesa (sentenza 6B_684/2007 del 26 febbraio 2008 consid. 3.3). Imprecisioni
sulle indicazioni temporali sono ammissibili, purché per l'accusato non
sussistano dubbi sul comportamento addebitatogli (sentenze 6B_320/2010 del 7
giugno 2010 consid. 2.3, 6B_233/2010 del 6 maggio 2010 consid. 2.3).

Nella fattispecie, l'atto d'accusa collocava temporalmente il reato nel
settembre 2010. La CARP non ha tuttavia ritenuto possibile stabilire con
certezza quando l'infrazione sia stata commessa, se proprio nel mese indicato
dall'accusa o prima. Ciò posto, la Corte non ha mutato il quadro dei fatti, nel
cui ambito l'insorgente è stato giudicato, né la qualifica del reato: gli
accertamenti della CARP e le sue motivazioni non esulano dal contesto sul quale
il Procuratore pubblico ha fondato l'accusa. Il comportamento addebitatogli era
peraltro sufficientemente preciso per permettere all'imputato di difendersi
adeguatamente: veniva indicato in modo inequivocabile sia il documento
incriminato sia la firma ritenuta falsa. Il ricorrente non spiega, né
d'altronde si scorge quale influsso la "dilatazione temporale" operata dai
giudici cantonali abbia avuto sull'esercizio dei suoi diritti di difesa, né in
che modo l'abbia eventualmente impedito o limitato. In particolare non adduce,
né rende lontanamente plausibile che in un periodo precedente il mese di
settembre 2010 terze persone avrebbero eventualmente avuto un interesse ad
allestire il documento in parola e neppure pretende che avrebbe potuto o voluto
proporre ulteriori prove al riguardo. Non si ravvisa pertanto un'inosservanza
dell'art. 350 CPP. Per il resto, l'insorgente non lamenta una violazione del
diritto di essere sentito giusta l'art. 29 cpv. 2 Cost. o di un altro diritto
costituzionale.

3.
Il ricorrente lamenta arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione
delle prove. Rileva l'assenza di una perizia calligrafica sulla firma ritenuta
falsa, considerata una prova indispensabile per giudicare il caso. Il
"preavviso di perizia", redatto dalla polizia cantonale, non rivestirebbe
carattere peritale, perché la difesa non sarebbe stata coinvolta nel suo
allestimento, non ci sarebbe stato alcun avvertimento giusta l'art. 184 cpv. 2
lett. f CPP e la stessa CARP l'avrebbe considerata come una semplice prova
senza valore di perizia. L'insorgente avrebbe peraltro sempre respinto le
indicazioni ivi contenute e contestato la sua concludenza. Il citato preavviso
formulerebbe d'altronde solo un'ipotesi e non potrebbe essere considerato una
"prova stretta" e inequivocabile, imprescindibile per accertare la falsità
della firma. L'esame dell'autenticità, continua il ricorrente, dovrebbe fornire
conclusioni di verosimiglianza confinante alla certezza o di altissima
verosimiglianza e non semplici ipotesi. Per ribaltare la presunzione di
autenticità di un documento occorrerebbe un vero intervento peritale, inteso ad
approfondire il contestato preavviso, tanto più che nello stesso era indicata
la possibilità di una "datazione dell'inchiostro" entro un termine ragionevole.
Simile verifica si sarebbe imposta nel rispetto del principio della verità
materiale. L'insorgente sostiene dunque l'inesistenza di accertamenti probatori
riguardanti l'imputazione. Le contrarie considerazioni della CARP sul
"preavviso di perizia" e le relative conclusioni sarebbero pertanto arbitrarie.

3.1 La CARP ha ritenuto prive di consistenza le esposte censure. Ha rilevato
che, sulla base di un serio e puntuale esame, il rapporto della polizia
scientifica ha evidenziato numerose divergenze tra la firma apposta sul
contratto di locazione, oggetto di imputazione, e quelle autentiche di
confronto. Le discordanze del resto erano ravvisabili anche a una verifica
superficiale. Per la CARP quindi, a prescindere dalla sfumatura del termine
"ipotesi" utilizzata nel rapporto, la conclusione sulla falsità della firma a
cui giunge la polizia scientifica è sufficientemente fondata. Pur non
trattandosi di una vera e propria perizia, alla prova non poteva di conseguenza
essere negato valore indiziante.

3.2 Dalla sentenza impugnata risulta in modo inequivocabile che il "preavviso
di perizia calligrafica di firme" della polizia scientifica cantonale non è
stato considerato alla stregua di una perizia ai sensi degli art. 182 segg.
CPP, bensì unicamente come una prova indiziante la falsità della firma in
parola, a lato di altre, quali segnatamente due concludenti deposizioni in
giudizio, nonché la tempistica e le modalità con cui il contestato contratto è
stato prodotto agli atti del procedimento. Si tratta di sapere se, nello
specifico, si imponeva l'allestimento di una perizia, come preteso nel ricorso.
Giusta l'art. 182 CPP, il pubblico ministero e il giudice fanno capo a uno o
più periti quando non dispongono delle conoscenze e capacità speciali
necessarie per accertare o giudicare un fatto. La norma lascia
all'apprezzamento dell'autorità penale, nell'ambito della valutazione delle
prove, la decisione sulla necessità di una perizia, riservati i casi in cui
un'altra disposizione ne esige l'assunzione (v. ad esempio art. 20 CP; JOËLLE
VUILLE, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 22 ad
art. 182 CPP; NIKLAUS SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung,
Praxiskommentar, 2009, n. 3 ad art. 182 CPP; MARIANNE HEER, in Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 7 ad art. 182 CPP).
Nella fattispecie, nessuna disposizione specifica obbligava le autorità a
ricorrere all'ausilio di un perito, ciò che del resto nemmeno il ricorrente
pretende. La questione attiene pertanto unicamente alla valutazione
(anticipata) delle prove, esaminabile dal Tribunale federale sotto il ristretto
profilo dell'arbitrio (DTF 136 I 229 consid. 5.3; sulla nozione di arbitrio v.
DTF 137 I 58 consid. 4.1.2).

3.3 Il ricorrente non contesta che il criticato preavviso di perizia
costituisca una prova validamente raccolta, né che la polizia scientifica
disponga delle competenze necessarie per esaminare l'autenticità di una firma.
Non lo ritiene tuttavia concludente, in quanto si limita a sostenere l'ipotesi
di falsificazione. Si diffonde nell'etimologia e nel significato del termine
ipotesi, senza confrontarsi con il contenuto del citato preavviso e la
metodologia utilizzata. Risulta che ai fini della sua formulazione sono state
esaminate un totale di 46 firme autentiche, in originale e in copia,
sottoscritte in un periodo compreso tra il 1989 e il 2006, rilevate le loro
caratteristiche principali costanti nel tempo e quindi confrontate con la firma
contestata. Secondo l'esposto, da subito il raffronto fa emergere una
sostanziale divergenza nelle caratteristiche generali, nonché in quelle di
dettaglio e lo studio dei segni impercettibili (segni difficilmente
riscontrabili e riproducibili da parte di un falsario) evidenzia peculiarità
delle firme autentiche totalmente mancanti nella firma oggetto dell'esame e
tali da far concludere che quest'ultima sia una falsificazione a mano libera. A
fronte di questo articolato esame, l'ipotesi sostenuta dal suo autore nelle
conclusioni del rapporto non costituisce una semplice congettura o
supposizione, ma il risultato di un attento e approfondito esame. Il preavviso
in questione non appare incompleto, poco chiaro o contraddittorio e nemmeno
inesatto. Sicché la CARP ha ritenuto senza arbitrio sufficientemente fondata la
conclusione cui giunge la polizia scientifica e riconosciuto valore probatorio
al preavviso di perizia. Di transenna si può rilevare che, pur non avendo alcun
obbligo di iniziativa sugli accertamenti contestati, l'insorgente né ha chiesto
l'allestimento di una perizia né l'interrogatorio dell'autore del preavviso.

3.4 Peraltro, come già accennato, il ricorrente disattende che la Corte
cantonale non ha qualificato il rapporto della scientifica decisivo ai fini del
giudizio e nemmeno si è fondata unicamente su questo mezzo di prova per
condannarlo. Oltre a constatare sia la difformità tra le firme autentiche e
quella oggetto di imputazione già sulla base di un esame superficiale sia
determinate incongruenze nello svolgimento dei fatti come da lui sostenuti,
essa si è in particolare richiamata alle dichiarazioni di un teste che curava
gli interessi dell'autore apparente della firma. Oltre a reputare non autentica
la firma, il teste ha spiegato, con riferimento anche alla procura generale
conferitagli, di non ritenere possibile che C.________ abbia condotto delle
trattative con i signori A.________ e concordato, nonché firmato il contratto
redatto in italiano, lingua che conosceva pochissimo. Al riguardo l'insorgente
nulla eccepisce. La CARP ha quindi forgiato il suo convincimento sulla base di
una serie di prove che, seppur singolarmente non risolutive, valutate
globalmente sono idonee a fondare in modo sostenibile la conclusione circa la
falsità della contestata firma. Disponendo di ulteriori indizi in questo senso,
i giudici cantonali potevano rinunciare a ordinare una perizia volta ad
approfondire l'ipotesi sostenuta nel rapporto della polizia scientifica. In
simili circostanze, ai fini del giudizio, senza voler sostanzialmente svuotare
di contenuto il principio della libera valutazione delle prove, quella peritale
in senso stretto pretesa nel ricorso non può essere considerata indispensabile.

4.
Secondo il ricorrente, la CARP avrebbe poi violato i principi del libero
apprezzamento delle prove e della presunzione di innocenza. Un libero
apprezzamento presupporrebbe un accertamento in concreto inesistente: a fronte
di un'imputazione relativa a una firma falsa si imporrebbe un accertamento
inequivocabile del fatto sostenuto. Inserendo, come fatto dalla CARP, il tema
del libero apprezzamento prima dell'accertamento, si intraprende un percorso
metodologicamente errato e dunque arbitrario. L'assenza di una prova
indispensabile, continua l'insorgente, costituirebbe anche una palese
violazione del principio della presunzione d'innocenza e del suo corollario "in
dubio pro reo": il generico richiamo a indizi nel processo di apprezzamento del
fatto non dovrebbe poter reggere in mancanza di una ricostruzione
inequivocabile, corretta e completa su un punto cruciale per applicare il
diritto penale materiale.

Con questa censura, il ricorrente in realtà ripropone quella di arbitrio per
l'assenza della prova da lui ritenuta indispensabile, ossia la perizia
calligrafica. Come esposto ai considerandi 3.3 e 3.4, la CARP poteva in modo
sostenibile rinunciare alla sua assunzione e forgiare la sua convinzione sui
mezzi di prova agli atti, segnatamente sul più volte citato preavviso, non
privo di forza probatoria. Per quanto concerne in particolare il principio "in
dubio pro reo", qui invocato quale regola di valutazione delle prove, va
rammentato che la massima non impone che l'amministrazione delle prove conduca
a una certezza assoluta di colpevolezza, semplici dubbi astratti e teorici non
essendo sufficienti, perché sempre possibili (v. DTF 127 I 38 consid. 2a e
rinvii). In concreto, da un'analisi complessiva e oggettiva delle prove
disponibili, non risultano i rilevanti e insopprimibili dubbi sulla falsità
della firma in questione, imponenti l'assunzione di ulteriori prove, né sulla
colpevolezza del ricorrente.

5.
Ne segue che, in quanto ammissibile, il ricorso dev'essere respinto. Le spese
processuali seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico del ricorrente
(art. 66 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico e alla
Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.

Losanna, 3 aprile 2013

In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Mathys

La Cancelliera: Ortolano Ribordy