Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.449/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_449/2012

Sentenza del 27 settembre 2012
Corte di diritto penale

Composizione
Giudice federale Eusebio, Giudice unico,
Cancelliera Ortolano Ribordy.

Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,

contro

Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16,
6901 Lugano,
opponente.

Oggetto
Grave infrazione alle norme della circolazione stradale,

ricorso in materia penale contro la sentenza emanata il
6 luglio 2012 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.

Considerando:
che, con sentenza del 6 luglio 2012, la Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello del Cantone Ticino (CRP), quale autorità di reclamo a mente dell'art.
393 cpv. 1 lett. b CPP, ha pronunciato l'irricevibilità del reclamo interposto
da A.________ contro la decisione del 22 giugno 2012, con cui il Giudice della
Pretura penale ha dichiarato definitivamente valida la sentenza contumaciale
del 24 maggio 2012;
che, riassumendo, la CRP ha rilevato che A.________ non contestava di essere
stato regolarmente citato a un nuovo dibattimento di primo grado, non adduceva
giustificazioni per la sua mancata comparizione, né lamentava la violazione
delle norme sul nuovo giudizio, ma proponeva un'argomentazione di merito
sull'infrazione imputatagli;
che, con scritto redatto in tedesco, A.________ si aggrava al Tribunale
federale, dichiarando di ricorrere contro la sentenza della Pretura penale;
che non sono state chieste osservazioni;
che giusta l'art. 54 cpv. 1 LTF di regola il procedimento si svolge nella
lingua della decisione impugnata, che in concreto è l'italiano;
che il ricorso in materia penale al Tribunale federale può essere interposto
contro le decisioni delle autorità cantonali di ultima istanza (art. 80 cpv. 1
LTF);
che, di conseguenza, in questa sede l'unica sentenza impugnabile è il giudizio
della CRP e l'oggetto d'esame è circoscritto alla questione di sapere se la
Corte cantonale abbia violato il diritto nel dichiarare irricevibile il reclamo
inoltratole dal ricorrente;
che l'insorgente, che non formula conclusioni, discute nel merito il reato di
cui è stato riconosciuto colpevole nelle forme contumaciali, senza confrontarsi
minimamente con le argomentazioni della CRP, né spiegare perché
l'irricevibilità del reclamo da essa pronunciata violerebbe il diritto ai sensi
degli art. 95 seg. LTF (v. art. 42 cpv. 1 e 2 LTF);
che difettando di una topica motivazione sull'oggetto di contestazione in
questa sede, il ricorso dev'essere dichiarato manifestamente inammissibile e
può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 LTF;
che le spese giudiziarie sono poste a carico del ricorrente secondo soccombenza
(art. 66 cpv. 1 primo periodo LTF);

per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione al ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami
penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 27 settembre 2012

In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero

Il Giudice unico:

La Cancelliera:

Eusebio Ortolano Ribordy