Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.309/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_309/2012

Sentenza del 16 luglio 2012
Corte di diritto penale

Composizione
Giudici federali Mathys, Presidente,
Eusebio, Jacquemoud-Rossari,
Cancelliere Gadoni.

Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Paolo Tamagni,
ricorrente,

contro

Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Ufficio del commercio e dei
passaporti,
casella postale 2170, 6501 Bellinzona,
opponente.

Oggetto
Contravvenzione alla legge federale contro la concorrenza sleale,

ricorso in materia penale contro la sentenza emanata
il 20 marzo 2012 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone
Ticino.

Fatti:

A.
Il 16 febbraio 2011 un ispettore dell'allora Ufficio dei permessi del
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino ha accertato che presso il
mobilificio B.________ SA di X.________ almeno il 20 % degli articoli, su un
migliaio tra divani, poltrone, armadi, tavoli, sedie, letti e altri articoli,
erano esposti con l'indicazione del prezzo esclusivamente in euro. L'ispettore
ha inoltre accertato che gli articoli proverrebbero dall'Italia e che sul banco
di ricezione all'entrata era posato un cartello con l'indicazione del cambio
euro-franchi giornaliero.

B.
Sulla base del rapporto di ispezione, con decreto di accusa del 22 aprile 2011
l'Ufficio del commercio e dei passaporti ha ritenuto A.________, responsabile
della B.________ SA, autore colpevole di contravvenzione alla legge federale
contro la concorrenza sleale, del 19 dicembre 1986 (LCSl; RS 241) e ne ha
proposto la condanna a una multa di fr. 500.--. L'interessato si è opposto al
decreto di accusa, che l'autorità amministrativa cantonale ha tuttavia
confermato, trasmettendo gli atti alla Pretura penale per il dibattimento.

C.
Statuendo sull'opposizione, con sentenza del 26 ottobre 2011 il Presidente
della Pretura penale ha riconosciuto A.________ autore colpevole di
contravvenzione alla LCSl, per avere permesso, quale responsabile della
B.________ SA, che nel mobilificio di X.________ il 20 % degli articoli esposti
in vendita il 16 febbraio 2011 recasse unicamente il prezzo in euro. L'imputato
è stato condannato a una multa di fr. 250.-- e al pagamento delle spese
processuali.

D.
Adita dall'imputato, con sentenza del 20 marzo 2012 la Corte di appello e di
revisione penale (CARP) ne ha respinto l'appello, confermando il giudizio di
primo grado.

E.
A.________ impugna la sentenza della CARP con un ricorso in materia penale al
Tribunale federale, chiedendo di annullarla e di proscioglierlo
dall'imputazione di contravvenzione alla LCSl, siccome il comportamento
rimproveratogli non sarebbe punibile. Il ricorrente fa valere la violazione
dell'art. 16 LCSl, dei principi della legalità, della separazione dei poteri e
della garanzia della libertà economica.
Non sono state chieste osservazioni sul gravame.

Diritto:

1.
Presentato dall'imputato, che ha partecipato alla procedura dinanzi alla
precedente istanza, le cui conclusioni sono state disattese (art. 81 cpv. 1
lett. a e b n. 1 LTF), e diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF) resa
in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF) da un'autorità di ultima istanza
cantonale (art. 80 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale, tempestivo (art.
100 cpv. 1 in relazione con l'art. 46 cpv. 1 lett. a LTF), è sotto questi
aspetti ammissibile.

2.
2.1 Conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF, il ricorso in
materia penale al Tribunale federale può essere presentato per violazione del
diritto, nel quale rientra pure il diritto costituzionale (DTF 136 II 101
consid. 3; 134 IV 36 consid. 1.4.1). Secondo l'art. 42 cpv. 2 LTF, nel ricorso
occorre spiegare per quali ragioni l'atto impugnato viola il diritto. Il
ricorrente deve quindi almeno concisamente confrontarsi con le considerazioni
esposte nella decisione impugnata (DTF 134 II 244 consid. 2.1). Le esigenze di
motivazione sono inoltre accresciute laddove il ricorrente lamenta la
violazione di garanzie di rango costituzionale. A norma dell'art. 106 cpv. 2
LTF il Tribunale federale esamina infatti le relative censure soltanto se siano
motivate in modo chiaro e preciso, conformemente alla prassi precedentemente in
vigore in materia di ricorso di diritto pubblico (cfr. DTF 136 I 49 consid.
1.4.1; 134 I 83 consid. 3.2; 134 II 244 consid. 2.2; 133 IV 286 consid. 1.4).
In questa misura, argomentazioni vaghe o meramente appellatorie e semplici
rinvii agli atti cantonali non sono quindi ammissibili (DTF 134 I 83 consid.
3.2; 129 I 113 consid. 2.1).

2.2 Il ricorrente richiama i principi della legalità, della separazione dei
poteri e la garanzia della libertà economica. Nella motivazione del gravame
egli censura tuttavia essenzialmente la legalità dell'art. 3 cpv. 1
dell'ordinanza sull'indicazione dei prezzi, dell'11 dicembre 1978 (OIP; RS
942.211) che, a suo dire, travalicherebbe i limiti della delega legislativa
dell'art. 16 cpv. 2 LCSl. Laddove richiama semplicemente la libertà economica
(art. 27 Cost.), il ricorrente si limita ad addurre che la possibilità di
indicare il prezzo di vendita degli articoli esclusivamente in euro
rientrerebbe nella sfera di protezione della norma. Non spiega tuttavia con una
motivazione conforme alle esigenze degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF, per
quali ragioni il criticato obbligo di indicare il prezzo anche in franchi
svizzeri violerebbe l'invocata garanzia, segnatamente perché gli impedirebbe di
continuare ad esercitare la sua attività professionale o la ostacolerebbe in
modo inammissibile. Su questo aspetto il gravame, insufficientemente motivato,
non può pertanto essere esaminato nel merito.

3.
3.1 Le autorità cantonali hanno condannato il ricorrente in applicazione degli
art. 16, 24 cpv. 1 lett. e LCSl e degli art. 3 e 21 OIP, per avere permesso,
quale responsabile della B.________ SA, che nel mobilificio di X.________ il 20
% della merce esposta in vendita recasse il prezzo unicamente in euro. Il
ricorrente riconosce i fatti rimproveratigli, ma ne contesta la punibilità.
Sostiene che i prezzi indicati esclusivamente in euro corrisponderebbero
comunque ai "prezzi da pagare effettivamente" giusta l'art. 16 cpv. 1 LCSl.
Rileva che questa norma non fa riferimento a una valuta specifica, sicché
l'art. 3 cpv. 1 OIP, che impone l'indicazione del prezzo effettivamente
pagabile in franchi svizzeri, la travalicherebbe, comportando una limitazione
supplementare non prevista dal legislatore federale nella norma di delega
dell'art. 16 cpv. 2 LCSl. Secondo il ricorrente, l'obbligo di indicare i prezzi
anche in franchi svizzeri non garantirebbe né una maggiore trasparenza né una
migliore informazione del consumatore perché non lo esimerebbe dall'effettuare
calcoli al fine di stabilire il tasso di cambio effettivamente applicato.

3.2 L'art. 16 LCSl prevede l'obbligo di indicare i prezzi. Per le merci offerte
ai consumatori devono essere indicati i prezzi da pagare effettivamente, salvo
le eccezioni previste dal Consiglio federale. Eccezioni sono in particolare
ammissibili per motivi tecnici o di sicurezza. Lo stesso obbligo sussiste per
le prestazioni di servizi designati dal Consiglio federale (art. 16 cpv. 1
LCSl). Il Consiglio federale disciplina l'indicazione dei prezzi e delle mance
(art. 16 cpv. 2 LCSl). Fondandosi segnatamente su questa norma, il Consiglio
federale ha emanato l'OIP che, all'art. 3 cpv. 1, impone di contrassegnare le
merci offerte in vendita al consumatore con il prezzo effettivamente pagabile
in franchi svizzeri (prezzo al minuto). Giusta l'art. 24 cpv. 1 lett. e LCSl
chiunque, intenzionalmente, contravviene alle prescrizioni esecutive del
Consiglio federale in merito all'indicazione dei prezzi (art. 16 e 20), è
punito con la multa sino a fr. 20'000.--. Se l'autore ha agito per negligenza,
la pena è della multa (art. 24 cpv. 2 LCSl).

3.3 Adito con un ricorso in materia penale, il Tribunale federale può esaminare
la legalità e la costituzionalità delle ordinanze del Consiglio federale. Nel
caso di un'ordinanza dipendente, fondata su una delega legislativa, il
Tribunale federale vaglia se il Consiglio federale è rimasto entro i limiti
delle facoltà conferitegli dalla legge. Nella misura in cui la delega
legislativa non consente all'Esecutivo federale di derogare alla Costituzione,
il Tribunale federale può ugualmente controllare la costituzionalità
dell'ordinanza. Quando la delega legislativa concede al Consiglio federale un
potere di apprezzamento molto ampio per stabilire le disposizioni esecutive, in
virtù dell'art. 190 Cost. questo margine di apprezzamento è vincolante per il
Tribunale federale. In tal caso, esso non può sostituire il proprio potere di
apprezzamento a quello del Consiglio federale, ma deve limitarsi ad esaminare
se l'ordinanza oltrepassa manifestamente il quadro delle competenze delegate al
Governo, oppure se risulti contraria alla legge o alla Costituzione per altri
motivi (DTF 137 III 217 consid. 2.3 e rinvii; 128 IV 177 consid. 2.1).

3.4 L'art. 16 cpv. 2 LCSl lascia al Consiglio federale la competenza di
disciplinare l'indicazione dei prezzi in generale e gli concede quindi in
quest'ambito un ampio potere di apprezzamento (cfr. DTF 128 IV 177 consid. 2).
La regolamentazione dell'ordinanza è finalizzata ad assicurare, per ragioni di
concorrenza leale e di trasparenza del mercato, che i prezzi siano comunicati
ai consumatori in modo univoco, chiaro, confrontabile e tale da evitare che
l'acquirente sia indotto in errore (cfr. art. 1 OIP; DTF 132 II 240 consid.
4.3.1). Deve altresì essere evitato, soprattutto nell'interesse del consumatore
meno avveduto, che per determinare il prezzo si rendano necessari calcoli o
domande al venditore (cfr. DTF 132 II 240 consid. 4.3.1 e 4.3.4; 128 IV 177
consid. 2.3 pag. 182). L'obbligo di indicare in franchi svizzeri il prezzo
effettivamente pagabile, imposto dal contestato art. 3 cpv. 1 OIP, è idoneo a
perseguire questi scopi. Esso permette di evitare che il consumatore incorra in
errori e gli consente di effettuare confronti, in primo luogo sul mercato
interno. Contrariamente all'opinione del ricorrente, l'imposizione del prezzo
in franchi non contrasta con l'obbligo di indicare "i prezzi da pagare
effettivamente" giusta l'art. 16 cpv. 1 LCSl. La disposizione esecutiva non
modifica infatti la disposizione legale, ma la concretizza precisandone il
contenuto. Certo, segnatamente nel caso di merci importate dall'Unione europea,
per il consumatore può essere di interesse conoscere anche il prezzo in euro.
L'OIP non esclude tuttavia che accanto all'esposizione del prezzo in franchi
svizzeri sia aggiunto quello in euro, permettendo quindi un eventuale confronto
anche con questa valuta. Il fatto che una doppia indicazione dei prezzi in
franchi svizzeri e in euro comporti per il mobilificio del ricorrente un
dispendio amministrativo maggiore, non basta di per sé a fare ritenere illegale
l'art. 3 cpv. 1 OIP. Come visto, questa Corte non può sostituire il proprio
potere di apprezzamento a quello del Consiglio federale ed esaminare se anche
altre ipotesi siano adeguate e possano eventualmente entrare in considerazione.
Non spetta quindi al Tribunale federale stabilire se, alla luce della
situazione monetaria attuale e della svalutazione dell'euro rispetto al franco
svizzero, la soluzione prospettata dal ricorrente sia preferibile a quella
prevista dal diritto vigente.
Nelle esposte circostanze, tenuto conto dell'ampio margine di apprezzamento
conferitogli dalla legge nell'ambito dell'indicazione dei prezzi, il Consiglio
federale non ha oltrepassato le sue competenze adottando l'art. 3 cpv. 1 OIP.

4.
Ne segue che il ricorso deve essere respinto in quanto ammissibile. Le spese
giudiziarie seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico del
ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, all'Ufficio del commercio e dei
passaporti del Dipartimento delle istituzioni e alla Corte di appello e di
revisione penale del Cantone Ticino.

Losanna, 16 luglio 2012

In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Mathys

Il Cancelliere: Gadoni