Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.254/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_254/2012

Sentenza del 18 giugno 2012
Corte di diritto penale

Composizione
Giudici federali Mathys, Presidente,
Eusebio, Denys,
Cancelliera Ortolano Ribordy.

Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,

contro

Giudice dell'applicazione della pena,
via Bossi 3, 6900 Lugano,
opponente.

Oggetto
Richiesta di primo congedo,

ricorso in materia penale contro la sentenza emanata
il 7 marzo 2012 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.

Fatti:

A.
A.________ sta scontando presso il Penitenziario "La Stampa" la pena detentiva
di sei anni, inflittagli dalla Corte delle assise criminali del Cantone Ticino
con sentenza del 23 febbraio 2010. Il 24 giugno 2011 ha raggiunto un terzo
dell'espiazione di pena; il 23 giugno 2012 ne avrà espiato la metà, mentre il
23 giugno 2013 i due terzi. La fine della pena è prevista per il 23 giugno
2015.

B.
In seguito alla richiesta del detenuto di beneficiare di un primo congedo, il
Giudice dell'applicazione della pena (GIAP), raccolti i preavvisi della
Direzione delle Strutture Carcerarie e dell'Ufficio di assistenza riabilitativa
e sentito A.________, con decisione del 29 settembre 2011 ha respinto l'istanza
di congedo ritenuto dato in particolare il pericolo di fuga.

C.
Il reclamo presentato da A.________ contro questo giudizio è stato respinto
dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP)
con sentenza del 7 marzo 2012.

D.
Con scritti del 10 e 12 aprile 2012, corredati di diversi allegati, A.________
impugna la decisione dell'ultima autorità cantonale mediante ricorso in materia
penale al Tribunale federale. Postula la ricusa del GIAP e della CRP,
l'annullamento del giudizio contestato e la concessione di un primo congedo.

Non è stato ordinato uno scambio di scritti.

Diritto:

1.
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con pieno potere d'esame la sua
competenza (art. 29 cpv. 1 LTF) e l'ammissibilità del rimedio esperito (DTF 137
III 417 consid. 1).

1.1 Presentato dal detenuto che ha partecipato alla procedura dinanzi alla
precedente istanza e le cui conclusioni sono state disattese (art. 81 cpv. 1
LTF), diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF) concernente
l'esecuzione di pene e misure (art. 78 cpv. 2 lett. b LTF), il gravame,
tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF combinato con l'art. 46 cpv. 1 lett. a LTF), è
di massima ammissibile quale ricorso in materia penale.

1.2 Nella misura in cui l'insorgente critica l'operato del GIAP, l'impugnativa
risulta inammissibile, perché solo la decisione della CRP, quale autorità
cantonale di ultima istanza, può essere oggetto di impugnazione davanti al
Tribunale federale (art. 80 cpv. 1 LTF).

2.
L'insorgente postula la ricusa sia del GIAP sia della CRP in quanto avrebbero
abusato della loro autorità, non dando alcun seguito alle denunce e alle
irregolarità da lui segnalate e non trasmettendole alle competenti autorità.
Nella sua inutilmente prolissa e ripetitiva argomentazione, salvo ad accennare
genericamente al principio della buona fede, non si prevale delle garanzie
sgorganti dalla Costituzione né della violazione delle ulteriori pertinenti
norme in materia. Già per tale motivo, di per sé il ricorso su questo punto
sarebbe inammissibile (v. art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF; DTF 136 I 49 consid.
1.4.1; 134 II 244 consid. 2.1 e 2.2).

Giusta gli art. 30 cpv. 1 Cost. e 6 n. 1 CEDU, ognuno ha il diritto di essere
giudicato da un tribunale indipendente e imparziale. La parte che intende
chiedere la ricusazione di una persona che opera in seno a un'autorità deve
presentare la relativa domanda senza indugio, non appena è a conoscenza del
motivo di ricusazione. In concreto, la conclusione ricorsuale non può trovare
accoglimento, perché tardiva. Lasciando aperta la questione della pertinenza
delle ragioni avanzate a sostegno della domanda, l'insorgente ha infatti atteso
l'esito (negativo) del procedimento per formularla, benché a conoscenza dei
fatti già nelle more della procedura cantonale: prova ne sia il suo precedente
ricorso in materia penale del 10 dicembre 2011, evaso con sentenza 6B_9/2012
del 7 maggio 2012. Per invalsa giurisprudenza, chi tarda senza ragioni nel
chiedere la ricusa è precluso dalla possibilità di farlo ulteriormente (DTF 138
I 1 consid. 2.2 pag. 4).

3.
Al fine di permettere al detenuto di curare le relazioni con il mondo esterno,
di preparare il ritorno alla vita libera o per altre ragioni particolari,
l'art. 84 cpv. 6 CP, che non conferisce un diritto, prevede che gli vadano
concessi adeguati congedi, purché il suo comportamento durante l'esecuzione
della pena non vi si opponga e non vi sia il rischio che si dia alla fuga o che
commetta nuovi reati. Il rischio di fuga va valutato alla luce dei criteri
sviluppati nella giurisprudenza del Tribunale federale in materia di carcere
preventivo. Non si può concludere sull'esistenza di questo rischio solo sulla
base di una possibilità astratta di fuga. Occorre piuttosto una certa
probabilità, fondata su concreti motivi, che il detenuto posto in libertà si
sottragga all'esecuzione della pena, dandosi alla fuga. Va quindi preso in
considerazione l'insieme delle circostanze proprie al detenuto, quali per
esempio le sue condizioni personali, i legami familiari, la sua situazione
professionale e finanziaria, nonché le sue relazioni all'estero (sentenza
6B_577/2011 del 12 gennaio 2012 consid. 2.1 e 2.2; sentenza 1S.3/2006 del 2
marzo 2006 consid. 5.3).

Nell'ambito dell'esecuzione della pena e quindi anche dell'esame delle domande
di congedo, le autorità cantonali dispongono di un ampio potere di
apprezzamento. Il Tribunale federale interviene pertanto unicamente in caso di
abuso o eccesso di tale potere (sentenza citata 6B_577/2011 consid. 2.4).

4.
4.1 La CRP ha condiviso i motivi che hanno indotto il GIAP a negare il congedo
al ricorrente. Nella richiesta, preavvisata negativamente dai servizi
interpellati, volta a poter far visita al fratello, al cui domicilio sarebbero
giunti pure le due sorelle e dalla Turchia i genitori, egli non spiegava né le
ragioni per cui il loro incontro non potesse avvenire in carcere, né in che
modo il congedo rientrasse nella progressiva esecuzione della pena e
perseguisse gli scopi dell'art. 84 cpv. 6 CP, tanto più che l'insorgente aveva
rifiutato di collaborare all'elaborazione del piano di esecuzione (PES). La
Corte ha poi ritenuto un concreto pericolo di fuga sulla base di molteplici
fattori: l'entità del residuo di pena ancora da scontare; l'incertezza sulla
possibilità del condannato di restare in Svizzera alla liberazione condizionale
o a fine pena; l'assenza di rapporti significativi al di fuori di parenti e
connazionali e quindi di un legame con il territorio; la mancanza di un PES
congiuntamente elaborato, di un progetto concreto di reinserimento e
risocializzazione e infine la non accettazione della sentenza di condanna.

4.2 Il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 37 cpv. 2 Cost., ritenendosi
discriminato a causa della sua nazionalità. Contesta il pericolo di fuga e
sostiene che la CRP avrebbe dovuto dimostrare un suo concreto interesse e una
sua reale possibilità di fuggire, nonché indicare l'eventuale destinazione.
Visto il suo statuto di rifugiato, sarebbe infatti impensabile una fuga verso
il suo paese d'origine. L'insorgente nega la possibilità di collegare
un'eventuale revoca del permesso di soggiorno con il pericolo di fuga.
Puntualizza poi di non avere intenzione, né motivi per fuggire: la pena ancora
da scontare non sarebbe lunga, tra un solo anno raggiungerebbe i due terzi e le
denunce sporte contro diverse autorità cantonali dimostrerebbero la sua volontà
di restare e lottare per provare la sua innocenza. Rimprovera infine ai giudici
cantonali di aver distorto il senso delle sue lettere alle autorità federali e
le ragioni per le quali ha rifiutato di partecipare all'elaborazione del PES.

4.3 Nella misura in cui è criticata l'interpretazione data ai diversi scritti
del ricorrente, l'impugnativa risulta inammissibile, perché non sostanzia
arbitrio nella valutazione delle prove (sulla cui definizione v. DTF 137 I 58
consid. 4.1.2; sulle esigenze di motivazione v. DTF 137 V 57 consid. 1.3). Per
il resto, gli elementi presi in considerazione dalla CRP sono pertinenti e
idonei a fondare l'esistenza di un pericolo di fuga. Sebbene la possibilità di
una revoca del permesso di soggiorno da sola non sia sufficiente per negare un
congedo, il Tribunale federale ha comunque precisato trattarsi di un fattore
che di regola accresce sensibilmente il pericolo di fuga (sentenza 6B_577/2011
del 12 gennaio 2012 consid. 4.1). Dalla sentenza impugnata risulta che
l'insorgente non ha stretto particolari legami con il territorio e il suo caso
è già al vaglio dell'Ufficio federale della migrazione. Pur beneficiando dello
statuto di rifugiato, né il diritto federale (v. art. 63 segg. LAsi; RS 142.31)
né quello internazionale (v. art. 32 seg. della Convenzione del 28 luglio 1951
sullo statuto dei rifugiati; RS 0.142.30) gli assicurano una permanenza in
Svizzera. Peraltro va ricordato che nel rischio di fuga rientra sia il fatto di
partire all'estero sia quello di nascondersi in Svizzera (v. ALEXIS SCHMOCKER,
in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, n. 12 ad art. 221 CPP).
Quanto poi alla pretesa disparità di trattamento con altri detenuti, vietata
dall'art. 8 Cost., la censura è infondata. Difatti il pericolo di fuga non è
stato ritenuto solo in ragione dell'incertezza riguardo al mantenimento del
permesso di soggiorno, bensì sulla base di ulteriori elementi, tra cui l'entità
della pena ancora da espiare e la sua mancata accettazione della condanna,
risentita come il risultato dell'agire quantomeno scorretto delle autorità e
dei legali intervenuti nel procedimento di merito. Orbene, secondo la
giurisprudenza, il fatto che il detenuto consideri ingiusta la sua pena può
essere valutato quale indizio per il pericolo di fuga (sentenza 1P.470/2004 del
15 ottobre 2004 consid. 4.5). Benché l'insorgente abbia il diritto di
professare la propria innocenza, non può non essere considerato il suo
comportamento processuale: prima ha proclamato la sua estraneità ai fatti
imputatigli, in seguito li ha ammessi (beneficiando dell'attenuante specifica
del sincero pentimento) e infine ha ritrattato tutto, adducendo soprusi vari.
Ciò ha un evidente influsso sul giudizio della sua affidabilità. Inoltre, come
rettamente osservato dalla CRP, la mancata collaborazione all'allestimento del
PES e più in generale l'atteggiamento negativo assunto dal ricorrente,
l'assenza di un progetto concreto di reinserimento e risocializzazione
concorrono ad affievolire il suo legame con il territorio e a concretizzare il
pericolo di fuga, posto che il residuo di pena ancora da scontare è pur sempre
importante, anche se tra un anno potrebbe essergli concessa la libertà
condizionale.

Nel ritenere un rischio concreto di fuga e rifiutare il congedo al ricorrente,
la CRP non ha pertanto abusato, né ecceduto nel suo ampio potere
d'apprezzamento, sicché la sentenza impugnata va confermata.

5.
L'insorgente chiede infine che venga trasmessa al Ministero pubblico della
Confederazione (MPC) la sua segnalazione sui comportamenti di asserita valenza
penale delle autorità cantonali, segnatamente sui pretesi reati di abuso
d'autorità e falsità in documenti. A prescindere dall'ammissibilità di una
simile domanda in questa sede, le infrazioni ipotizzate non soggiacciono alla
giurisdizione federale (v. art. 23 seg. CPP), né d'altronde il ricorrente
pretende il contrario, sicché non si giustifica dar seguito alla sua richiesta,
precisando che le competenti autorità cantonali sono già state adite dallo
stesso. Egli resta nondimeno libero di trasmettere personalmente le sue denunce
al MPC.

6.
Ne segue che, in quanto ammissibile, il ricorso è infondato e dev'essere
respinto.

Al ricorrente soccombente sono addossate le spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1
LTF), il cui importo già tiene conto della sua situazione finanziaria (art. 65
cpv. 2 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione alle parti, alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino e alla Direzione delle Strutture Carcerarie.

Losanna, 18 giugno 2012

In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Mathys

La Cancelliera: Ortolano Ribordy