Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.178/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_178/2012

Sentenza del 14 maggio 2012
Corte di diritto penale

Composizione
Giudici federali Mathys, Presidente,
Eusebio, Jacquemoud-Rossari,
Cancelliere Gadoni.

Partecipanti al procedimento
A.A.________,
patrocinato dall'avv. Costantino Delogu,
ricorrente,

contro

1. Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio
16, 6901 Lugano,
2. B.A.________, C.A.________ e D.A.________, patrocinati dall'avv. Patrizia
Casoni Delcò,
3. E.________,
opponenti.

Oggetto
Coazione, sottrazione di minorenne, minaccia, arbitrio, principio in dubio pro
reo,

ricorso in materia penale contro la sentenza emanata
il 2 febbraio 2012 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone
Ticino.

Fatti:

A.
Dopo una serie di atti che non occorre qui evocare, con sentenza del 5
settembre 2011 la Corte delle assise criminali ha riconosciuto A.A.________
autore colpevole di ripetuta coazione (in parte tentata), ripetuta sottrazione
di minorenne, ripetuta minaccia, lesioni semplici, ripetute vie di fatto,
ripetuta disobbedienza a decisioni dell'autorità, ingiuria, ripetuta guida
senza l'assicurazione di responsabilità civile e inosservanza dei doveri in
caso di infortunio. L'imputato ha essenzialmente commesso i reati nel contesto
della procedura di divorzio che lo opponeva alla moglie B.A.________, alla
quale spettava la custodia dei figli D.A.________ e C.A.________.
A.A.________, cui è stato riconosciuto di avere agito in stato di lieve scemata
imputabilità, è stato condannato alla pena detentiva di tre anni, da dedursi il
carcere preventivo sofferto. È inoltre stato condannato a versare
all'accusatrice privata B.A.________ fr. 5'000.-- a titolo di indennità per
torto morale. Il principio della riparazione del torto morale è stato
riconosciuto anche a favore dei figli, che sono tuttavia stati rinviati al foro
civile per la determinazione dell'indennità.

B.
Con giudizio del 2 febbraio 2012, la Corte di appello e di revisione penale
(CARP) ha parzialmente accolto un appello dell'imputato contro la sentenza di
primo grado, riducendo a ventiquattro mesi la pena detentiva. La Corte
cantonale ha sostanzialmente confermato la condanna per i citati reati.

C.
A.A.________ impugna questo giudizio con un ricorso in materia penale al
Tribunale federale, chiedendo di essere prosciolto dalle accuse di coazione,
sottrazione di minorenne, minaccia, lesioni semplici, vie di fatto e ingiuria.
Chiede una ricommisurazione della pena e la sua sospensione condizionale.
Postula inoltre la reiezione delle pretese civili e, subordinatamente, il
rinvio degli accusatori privati al foro civile. In via subordinata, chiede che
la causa sia rinviata alla precedente istanza per un nuovo giudizio. Il
ricorrente chiede inoltre di essere ammesso al beneficio dell'assistenza
giudiziaria e del gratuito patrocinio. Fa valere la violazione dell'art. 10
CPP, degli art. 1, 123, 126, 180, 181, 220 CP, nonché degli art. 9, 29 e 32
Cost.
Non sono state chieste osservazioni sul gravame.

Diritto:

1.
1.1 Conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF, il ricorso in
materia penale al Tribunale federale può essere presentato per violazione del
diritto, nel quale rientra pure il diritto costituzionale (DTF 136 II 101
consid. 3; 134 IV 36 consid. 1.4.1). Secondo l'art. 42 cpv. 2 LTF, nel ricorso
occorre spiegare per quali ragioni l'atto impugnato viola il diritto. Il
ricorrente deve quindi almeno concisamente confrontarsi con le considerazioni
esposte nella decisione impugnata (DTF 134 II 244 consid. 2.1). Le esigenze di
motivazione sono inoltre accresciute laddove il ricorrente lamenta l'arbitrio
nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, dato che ciò
equivale a sostenere che i fatti sono stati accertati in violazione dell'art. 9
Cost. e del diritto federale (DTF 134 IV 36 consid. 1.4.1). Trattandosi di
garanzie di rango costituzionale, a norma dell'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale
federale esamina infatti le relative censure soltanto se siano motivate in modo
chiaro e preciso, conformemente alla prassi precedentemente in vigore in
materia di ricorso di diritto pubblico (cfr. DTF 136 I 49 consid. 1.4.1; 134 I
83 consid. 3.2; 134 II 244 consid. 2.2; 133 IV 286 consid. 1.4). In questa
misura, argomentazioni vaghe o meramente appellatorie e semplici rinvii agli
atti cantonali non sono quindi ammissibili (DTF 134 I 83 consid. 3.2; 129 I 113
consid. 2.1).

1.2 L'atto di ricorso disattende in larga misura le esposte esigenze di
motivazione e non consente di massima un esame di merito. Il ricorrente si
limita infatti a criticare in maniera appellatoria il giudizio di condanna,
opponendo una propria versione a quella ritenuta dai giudici cantonali. Non si
confronta con la sentenza della Corte cantonale, la sola a costituire oggetto
dell'impugnativa, spiegando con chiarezza e precisione per quali ragioni essa
si fonderebbe su accertamenti di fatto arbitrari o violerebbe altrimenti il
diritto. La precedente istanza ha infatti esaminato e trattato in modo puntuale
le singole imputazioni contenute nell'atto di accusa del 21 luglio 2010 e in
quello aggiuntivo del 5 luglio 2011, spiegando le ragioni per cui ha
sostanzialmente confermato i fatti accertati dalla prima Corte. Il ricorrente
non si confronta specificatamente con i relativi consideranti, ma presenta
argomentazioni generali sui reati per i quali è stato condannato, senza
riferirsi con precisione agli specifici episodi ed ai fatti alla base del
giudizio di condanna.

2.
2.1 Secondo il ricorrente, la Corte cantonale avrebbe violato il suo diritto di
essere sentito respingendo la sua richiesta di audizione dei figli.

2.2 Ora, il diritto di essere sentito non impedisce all'autorità cantonale di
procedere a un apprezzamento anticipato delle prove richieste e di rinunciare
ad assumerle, se è convinta che non possono condurla a modificare la sua
opinione. Nell'ambito di questa valutazione, le spetta un vasto margine di
apprezzamento e il Tribunale federale interviene solo in caso di arbitrio (DTF
134 I 140 consid. 5.3; 131 I 153 consid. 3).
La precedente istanza si è rifiutata di assumere la prova richiesta per evitare
ai minorenni di vivere una situazione penosa, ritenuto che il giudizio poteva
essere reso facendo astrazione dalle loro dichiarazioni. Al riguardo, il
ricorrente si limita ad addurre che le versioni dei figli sarebbero state
utilizzate per fondare e corroborare le accuse, sicché si imponeva
necessariamente di sentirli, al fine di determinare se e in che modo egli abbia
influito sulla loro libertà di azione e di decisione. Il ricorrente disattende
tuttavia che, in realtà, la decisione impugnata è essenzialmente fondata sulle
dichiarazioni della moglie, sui rapporti della polizia, sulle deposizioni di
altri testimoni e su una valutazione complessiva dell'insieme delle
circostanze. La testimonianza dei figli non è l'unica prova disponibile, né ha
valore decisivo, sicché ai giudici cantonali non può di per sé essere
rimproverata una violazione del divieto dell'arbitrio e del diritto di essere
sentito del ricorrente per avere rinunciato ad assumerla. Manifestamente
infondata, la censura non deve essere vagliata oltre.

3.
Il ricorrente sostiene che la Corte cantonale avrebbe violato gli art. 1 CP, 10
CPP, 9 e 32 Cost., per avere fondato la quasi totalità del giudizio impugnato
sulle dichiarazioni della moglie, accusatrice privata nel procedimento penale.
Al riguardo, il ricorrente invoca il principio della libera valutazione delle
prove e quello "in dubio pro reo", limitandosi a criticare in modo generale il
fatto che i giudici cantonali hanno ritenuto credibile l'accusatrice privata.
Non si confronta tuttavia con le ragioni esposte dalla CARP a sostegno della
credibilità della moglie e dell'inattendibilità del ricorrente (cfr. sentenza
impugnata, consid. 12-14). Disattende inoltre che le dichiarazioni
dell'accusatrice privata sono state ritenute confortate, laddove possibile, da
quelle di testimoni e dai rapporti d'intervento della polizia. Il ricorrente
non si esprime poi sui singoli episodi oggetto delle specifiche imputazioni,
esaminate punto per punto dai giudici cantonali, spiegando dove sarebbe
ravvisabile l'arbitrio. Il gravame al riguardo disattende pertanto i requisiti
di motivazione degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF e si rivela inammissibile.

4.
Il ricorrente contesta la condanna per coazione (art. 181 CP), adducendo che la
sua sola presenza nelle vicinanze dell'abitazione famigliare sarebbe stata
finalizzata unicamente a potere vedere i figli ed a consegnare loro dei regali.
Sostiene di non avere avuto l'intenzione di compiere atti coercitivi nei
confronti loro e della moglie, ma di essere stato mosso da un "eccessivo zelo
genitoriale". Nuovamente il ricorso si appalesa inammissibile, siccome il
ricorrente si scosta dai fatti accertati senza però dimostrarne l'arbitrio. La
Corte cantonale non gli ha infatti soltanto rimproverato di essersi avvicinato
all'abitazione famigliare disobbedendo ai divieti imposti dalle autorità
competenti, ma gli ha addebitato specifici atti di intralcio alla libertà di
agire della moglie e dei figli. D'altra parte, la precedente istanza ha
sufficientemente spiegato le ragioni per cui le azioni del ricorrente
realizzavano, anche sotto il profilo soggettivo, il reato di coazione ai sensi
dell'art. 181 CP.

5.
5.1 Il ricorrente contesta l'adempimento del reato di sottrazione di minorenne
giusta l'art. 220 CP, adducendo che la moglie non sarebbe mai stata
effettivamente e concretamente privata dell'esercizio dell'autorità parentale,
trattandosi di periodi di breve durata. Sostiene di avere agito nella
convinzione di intervenire nell'interesse dei figli e di non avere voluto
sottrarli alla madre, la quale avrebbe sempre saputo dove si trovavano. Secondo
il ricorrente, laddove ha riconosciuto soltanto una tentata sottrazione, la
Corte cantonale avrebbe inoltre dovuto riconoscere una sua desistenza
volontaria, rispettivamente un suo pentimento e, per la scarsa gravità del
fatto, mandarlo esente da pena.

5.2 Con queste argomentazioni, il ricorrente tenta semplicemente di sminuire la
portata delle fattispecie rimproverategli, ma non considera i tre specifici
episodi oggetto di condanna per sottrazione di minorenne, né vi si confronta
puntualmente con un'argomentazione conforme alle esposte esigenze di
motivazione. Contrariamente a quanto sembrerebbe intendere il ricorrente, le
autorità cantonali non gli hanno semplicemente rimproverato di avere ecceduto
di poco i limiti del diritto di visita, ma gli hanno addebitato nelle tre
occasioni di avere forzato i figli a salire sulla sua autovettura, sottraendoli
alla madre. D'altra parte, nell'ambito della commisurazione della pena, la
Corte cantonale ha tenuto conto della breve durata delle sottrazioni, del fatto
che i figli non ne abbiano particolarmente sofferto, nonché, nel caso del
tentativo, della desistenza spontanea del ricorrente e della gravità soltanto
lieve dell'atto.

6.
Riguardo al reato di minaccia (art. 180 CP), il ricorrente ribadisce la propria
versione dei fatti nei tre episodi oggetto di condanna. Ancora una volta, non
si confronta però con i considerandi della decisione impugnata, dimostrando che
sarebbe inficiata di arbitrio o altrimenti lesiva del diritto. Laddove sostiene
poi di essere stato condannato due volte per gli stessi fatti, siccome alcuni
suoi comportamenti sarebbero stati ritenuti costitutivi sia del reato di
minaccia sia di quello di coazione, che lo assorbirebbe, il ricorrente non
spiega in quali specifici casi ciò sarebbe avvenuto. Non si confronta in
particolare con gli atti oggetto dei singoli capi di imputazione, spiegando che
si tratterebbe dei medesimi fatti. In tali circostanze, non occorre quindi
esaminare la questione del concorso tra gli art. 180 e 181 CP.

7.
Il gravame è parimenti inammissibile nella misura in cui il ricorrente critica
la sua condanna per il reato di lesioni semplici (art. 123 CP) limitandosi ad
esporre e ribadire una sua versione dei fatti, diversa da quella ritenuta dai
giudici cantonali, senza prendere posizione sui considerandi del giudizio
impugnato e senza sostanziare arbitrio nei relativi accertamenti. Sulla natura
delle lesioni subite dall'accusatrice privata, confortate da un certificato
medico, e sull'affidabilità delle sue dichiarazioni riguardo allo svolgimento
dei fatti, la CARP si è infatti puntualmente espressa nei considerandi 14.32 e
18.1, con i quali il ricorrente non si confronta.

8.
8.1 Il ricorrente contesta la condanna per vie di fatto (art. 126 CP), per
avere, l'8 settembre 2008, colpito l'accusatrice privata con una manata alla
spalla, tanto da farla urtare contro la bucalettere. Rimprovera alla precedente
istanza di avere disatteso il divieto dell'arbitrio e il principio "in dubio
pro reo", dando per accertato l'evento nonostante la ritrattazione
dell'interessata, che in un secondo tempo ha dichiarato al magistrato
inquirente di non ricordare se il ricorrente l'avesse colpita o meno con una
manata.

8.2 Al riguardo, la Corte cantonale ha richiamato le dichiarazioni rilasciate
il 9 settembre 2008 dall'accusatrice privata alla polizia cantonale, secondo
cui il giorno precedente il marito l'aveva in particolare colpita con una forte
manata sulla spalla destra, tanto da scaraventarla contro la bucalettere. Ha
poi rilevato che dinanzi al magistrato inquirente, il 22 aprile 2010, essa ha
confermato le circostanze dell'episodio dell'8 settembre 2008, precisando
nondimeno di non ricordarsi più se il marito l'avesse colpita o meno con una
manata. È comunque in modo sostenibile che la Corte cantonale ha ritenuto come
potesse essere naturale scordarsi dell'aspetto della manata alla distanza di un
anno e mezzo dai fatti e in un contesto caratterizzato da innumerevoli dissidi.
Se si considerano inoltre le molteplici prevaricazioni commesse dal ricorrente
nei confronti dei famigliari su un periodo di tempo rilevante e l'accertata
generale credibilità dell'accusatrice privata, è in modo scevro di arbitrio che
la CARP non ha attribuito un peso decisivo alla dimenticanza relativa alla
manata.
Riguardo agli ulteriori capi d'imputazione per vie di fatto, il gravame non
adempie le citate esigenze di motivazione, giacché il ricorrente si limita ad
accennare ad una "manifesta assenza di concreti elementi probanti, stante la
versione dei fatti del ricorrente che elide quella della moglie".

9.
Il ricorrente contesta poi la condanna per ingiuria (art. 177 CP), per avere
offeso l'onore dell'accusatrice privata, tacciandola di "bastarda". Sostiene
che l'epiteto sarebbe stato da lui proferito nel contesto della minaccia
"t'ammazzo, ti vedrò la notte", sicché il reato di ingiuria verrebbe assorbito
da quello di minaccia, rispettivamente di coazione.
La fattispecie di minaccia (così come quella di coazione) tutela il bene
giuridico della libertà di agire, mentre quella di ingiuria protegge l'onore e
non comprende elementi tipici di coercizione o di messa in pericolo. In
concreto, insultando la moglie e minacciando di ucciderla, il ricorrente ha
violato entrambi i beni giuridici protetti. Contrariamente alla sua opinione,
occorre quindi riconoscere un concorso perfetto tra i suddetti reati, di modo
che la censura risulta infondata nella misura della sua ammissibilità.

10.
Laddove critica infine la commisurazione della pena e le pretese civili
riconosciute agli accusatori privati, il ricorso deve nuovamente essere
dichiarato inammissibile per difetto di motivazione. Il ricorrente si diparte
infatti da un suo proscioglimento e, per il rimanente, non si confronta con il
giudizio della CARP, che ha puntualmente motivato la pena inflittagli anche per
quanto concerne la prognosi sfavorevole e il suo stato di lieve scemata
imputabilità. D'altra parte, in materia di commisurazione della pena, l'art. 47
CP conferisce al giudice un ampio potere di apprezzamento. Il Tribunale
federale interviene solo quando il giudice cantonale cade nell'eccesso o
nell'abuso del potere di apprezzamento, ossia laddove la pena esca dal quadro
legale, sia valutata in base a elementi estranei all'art. 47 CP o appaia
eccessivamente severa o clemente (DTF 135 IV 130 consid. 5.3.1 e rinvii).
Simili estremi non sono seriamente addotti dal ricorrente, né appaiono
ravvisabili in concreto.

11.
Ne segue che, in quanto ammissibile, il ricorso deve essere respinto.
La domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio presentata in
questa sede deve essere respinta, essendo il gravame fin dall'inizio privo di
possibilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF). Le spese giudiziarie sono di
conseguenza poste a carico del ricorrente, in considerazione della sua
soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Vista la sua situazione finanziaria, si
giustifica tuttavia di prelevare una tassa di giustizia ridotta (art. 65 cpv. 2
LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

3.
Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente.

4.
Comunicazione alle parti, rispettivamente ai loro patrocinatori, e alla Corte
di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.

Losanna, 14 maggio 2012

In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Mathys

Il Cancelliere: Gadoni