Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.79/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A_79/2012

Sentenza del 31 gennaio 2012
II Corte di diritto civile

Composizione
Giudice federale Hohl, Presidente,
Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,

contro

1. Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, via Ghiringhelli 15a, 6500
Bellinzona,
2. Stato del Cantone Ticino, 6500 Bellinzona,
rappresentato dall'Istituto delle assicurazioni sociali,
via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona,
opponenti,

Ufficio di esecuzione e fallimenti di Mendrisio, via Pollini 29, 6850
Mendrisio.

Oggetto
precetti esecutivi; avvisi di pignoramento,

ricorso contro la sentenza emanata l'11 gennaio 2012 dalla Camera di esecuzione
e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di
vigilanza.

Considerando:
che con sentenza 11 gennaio 2012 la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha
respinto un ricorso di A.________ contro l'operato dell'Ufficio di esecuzione e
fallimenti di Mendrisio, e meglio contro i precetti esecutivi e gli avvisi di
pignoramento emessi nei suoi confronti nelle esecuzioni promosse dalla Cassa
cantonale di compensazione AVS/AI/IPG e dallo Stato del Cantone Ticino
(esecuzioni relative all'incasso di crediti in restituzione di assegno
integrativo e di prima infanzia, di prestazione complementare e di sussidio
LAMal indebitamente percepiti);
che la Corte cantonale ha sottolineato come A.________ nell'atto di ricorso si
sia limitata a qualificare i precetti esecutivi come ingiustificati poiché
sarebbe pendente un non meglio definito procedimento penale;
che secondo la Corte cantonale l'escussa non ha tuttavia contestato di aver
ricevuto i precetti esecutivi né di aver omesso o rinunciato a formulare
opposizione;
che, in riferimento alla richiesta di A.________ di sospensione delle predette
esecuzioni, la Corte cantonale ha precisato che la sospensione di un'esecuzione
non colpita da opposizione presuppone una decisione giudiziaria (art. 85 o art.
85a LEF), la cui esistenza nel caso concreto non risulta né dalle allegazioni
dell'escussa né dagli atti;
che mediante ricorso in materia civile del 22 gennaio 2012 A.________ si
aggrava al Tribunale federale contro la sentenza cantonale;
che giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nella motivazione del ricorso occorre spiegare
perché l'atto impugnato viola il diritto e che in virtù dell'art. 106 cpv. 2
LTF il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali e di
disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha
sollevato e motivato tale censura;
che in concreto il ricorso non soddisfa i predetti requisiti di motivazione;
che infatti nel suo gravame la ricorrente non cita alcuna norma legale ritenuta
violata e non contesta gli argomenti addotti dalla Corte cantonale nella
sentenza impugnata a sostegno della reiezione del suo ricorso, ma si limita ad
affermare di non aver potuto interporre opposizione ai precetti esecutivi
"essendo nel bisogno" e a chiedere nuovamente la sospensione delle esecuzioni
fino alla conclusione "del procedimento penale";
che pertanto il ricorso si rivela inammissibile e può essere deciso dalla
Presidente della Corte nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b
LTF);
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);

per questi motivi, la Presidente pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 100.-- sono poste a carico della ricorrente.

3.
Comunicazione alle parti, all'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Mendrisio e
alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone
Ticino, quale autorità di vigilanza.

Losanna, 31 gennaio 2012

In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Hohl

La Cancelliera: Antonini