Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.680/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A_680/2012

Sentenza del 19 novembre 2012
II Corte di diritto civile

Composizione
Giudici federali Hohl, Presidente,
Marazzi, Herrmann,
Cancelliera Ortolano Ribordy.

Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,

contro

1. Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud,
avv. B.________,
2. C.________,
patrocinata dall'avv. Matteo Quadranti,
opponenti.

Oggetto
Ricusazione (divorzio ecc.),

ricorso contro la sentenza emanata il 9 luglio 2012 dalla I Camera civile del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
A.________ e C.________ hanno contratto matrimonio nel 1986. Tra loro sono
attualmente pendenti varie cause giudiziarie volte alla pronuncia di misure a
protezione dell'unione coniugale, alla separazione e allo scioglimento del
legame maritale, tre delle quali avviate rispettivamente nell'aprile e nel
maggio 2005 nonché nel settembre 2007 davanti al Pretore della giurisdizione di
Mendrisio Sud. Numerosi provvedimenti hanno regolato l'assetto provvisionale
tra le parti, segnatamente la custodia delle figlie minorenni e il diritto di
visita.
A.a Una prima istanza di ricusazione del Pretore della giurisdizione di
Mendrisio Sud, presentata il 28 maggio 2007 da A.________, è stata respinta con
sentenza del 21 aprile 2008 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino, atteso che, malgrado un'incerta gestione processuale e il
ritardo nell'accertare la propria competenza, il Pretore non denotava una
condotta unilaterale né comportamenti faziosi.
A.b Con sentenza del 7 luglio 2009, la I Camera civile del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino ha respinto una seconda istanza di ricusazione nei confronti
del medesimo Pretore, relativamente a tutte e tre le cause dinanzi a lui
pendenti, inoltrata il 18 dicembre 2008 da A.________, ritenendo insufficienti
i motivi addotti nell'istanza.

B.
Il 23 novembre 2009, A.________ ha presentato una nuova istanza di ricusazione
nei confronti del Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud, del suo
Segretario assessore, del Tribunale di appello e dei giudici della I Camera
civile.

Con sentenza del 9 luglio 2012, la I Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile l'istanza in quanto tesa alla
ricusazione nei confronti del Tribunale di appello in toto, l'ha respinta,
nella misura della sua ricevibilità, nei confronti dei giudici della I Camera
civile e l'ha respinta nei confronti del Pretore. Essa ha inoltre condannato
A.________ a rifondere un'indennità per ripetibili di fr. 1'000.-- a C.________
e di fr. 800.-- alla curatrice delle figlie.

C.
Con scritto del 14 settembre 2012, A.________ inoltra un ricorso al Tribunale
federale contro la decisione della I Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino, postulando in sostanza l'escussione di due testi, la ricusa del
Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud e dei Segretari assessori,
l'annullamento degli atti da loro emanati in violazione del diritto nonché
delle ripetibili riconosciute alla curatrice. Chiede inoltre il beneficio del
gratuito patrocinio.

Non è stato ordinato uno scambio di scritti.

Diritto:

1.
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con pieno potere d'esame la sua
competenza (art. 29 cpv. 1 LTF) e l'ammissibilità del rimedio esperito (DTF 138
III 471 consid. 1).

1.1 L'insorgente ha inoltrato un "ricorso" al Tribunale federale senza
ulteriori precisazioni. La sentenza impugnata, notificata separatamente,
costituisce una decisione incidentale in materia di ricusazione. Contro simile
decisione il ricorso al Tribunale federale è proponibile in forza dell'art. 92
LTF. La via d'impugnazione di decisioni incidentali segue essenzialmente quella
della vertenza di fondo (DTF 137 III 261 consid. 1.4). Nella fattispecie, il
merito della controversia concerne il divorzio. Trattasi dunque di una causa
civile (art. 72 cpv. 1 LTF) di natura non pecuniaria, atteso che il divorzio
non è ancora stato pronunciato (sentenza 5A_628/2011 del 17 febbraio 2012
consid. 1). Dinanzi al Tribunale federale è quindi di principio esperibile un
ricorso in materia civile. La mancanza di precisione nella designazione del
mezzo d'impugnazione non comporta alcun pregiudizio per l'insorgente (v. DTF
136 II 497 consid. 3.1).

Interposto tempestivamente dalla parte la cui istanza di ricusazione è stata
disattesa, il ricorso è di massima ammissibile anche sotto il profilo degli
art. 76 cpv. 1 nonché 100 cpv. 1 unitamente all'art. 46 cpv. 1 lett. b LTF.

1.2 Oltre a essere redatti in una lingua ufficiale, firmati e contenere i
motivi come pure l'indicazione dei mezzi di prova, l'art. 42 cpv. 1 LTF esige
che gli atti scritti includano anche le conclusioni. Nonostante in sede
cantonale l'insorgente - avvocato di professione - abbia richiesto la
ricusazione di tutti i giudici della Camera adita e del Tribunale d'appello,
nella sua dettagliata lista di conclusioni riformatorie formulate innanzi al
Tribunale federale egli non la postula più. Quanto alla domanda di ricusazione
dei Segretari assessori, espressamente ribadita in sede di conclusioni al
ricorso, essa è priva di ogni e qualsiasi motivazione e sfugge pertanto a un
esame nel merito. La disamina della decisione impugnata sarà quindi limitata
all'aspetto della ricusazione nei confronti del Pretore.

1.3 Giusta l'art. 75 cpv. 1 LTF il ricorso è proponibile contro le decisioni
pronunciate dalle autorità cantonali di ultima istanza. Queste autorità devono
essere dei tribunali superiori e giudicare su ricorso, tranne nei casi previsti
dall'art. 75 cpv. 2 lett. a-c LTF. Il termine transitorio accordato ai Cantoni
per adeguare la loro legislazione alle esigenze dell'art. 75 cpv. 2 LTF è
scaduto con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2011, del Codice di diritto
processuale civile svizzero (CPC; art. 130 cpv. 2 LTF). A partire da questa
data, il ricorso in materia civile, come pure quello sussidiario in materia
costituzionale (art. 114 LTF), è ammissibile unicamente se diretto contro una
decisione emanata, in ultima istanza cantonale, da un tribunale superiore
statuente - salvo eccezioni - su ricorso (DTF 137 III 424 consid. 2.1). Nessuna
deroga è prevista per le decisioni incidentali in genere, riservato il caso in
cui il tribunale superiore ha reso una decisione incidentale nell'ambito di una
procedura ricorsuale (DTF 138 III 41 consid. 1.1 pag. 42; v. anche sentenza
4A_158/2012 del 7 maggio 2012 consid. 1.3).
1.3.1 In concreto, il Tribunale d'appello non ha giudicato né su ricorso né
nell'ambito di una procedura di ricorso, ma piuttosto come prima e unica
istanza cantonale. La domanda di ricusazione non è infatti stata presentata
contestualmente a un rimedio giuridico avverso una determinata decisione del
giudice di prime cure. Resta dunque da esaminare se sia data un'eccezione al
principio della doppia istanza ai sensi dell'art. 75 cpv. 2 lett. a LTF, le
ulteriori ipotesi menzionate dalla norma alle lett. b e c non entrando
manifestamente in considerazione.
1.3.2 Fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, ai
procedimenti già pendenti al momento dell'entrata in vigore del CPC si applica
il diritto procedurale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC). Secondo l'art. 405
cpv. 1 CPC, alle impugnazioni invece si applica il diritto in vigore al momento
della comunicazione (ossia dell'invio, DTF 137 III 127 consid. 2 pag. 130)
della decisione. In virtù di questa disposizione, il nuovo diritto processuale
civile svizzero determina e disciplina i rimedi giuridici esperibili contro le
decisioni inviate posteriormente all'entrata in vigore del CPC, siano esse
finali o incidentali (DTF 138 III 41 consid. 1.2.2 pag. 43). Orbene, l'art. 50
cpv. 2 CPC permette di impugnare mediante reclamo giusta gli art. 319 segg. CPC
la decisione sull'istanza di ricusazione (DTF 138 III 41 consid. 1.2.2; v. pure
sentenza 5A_9/2012 del 30 aprile 2012 consid. 2.3). Ne segue che la legge
federale, nello specifico il CPC, non prevede un'istanza cantonale unica ai
sensi dell'art. 75 cpv. 2 lett. a LTF.
1.3.3 La procedura di ricusazione in parola e le procedure di merito in cui si
inserisce sono state avviate prima dell'entrata in vigore del CPC federale.
Conformemente all'art. 404 cpv. 1 CPC, il Tribunale d'appello ha statuito in
applicazione del diritto processuale cantonale, e meglio del Codice di
procedura civile ticinese del 17 febbraio 1971 (CPC/TI). In virtù dell'art. 30
cpv. 1 CPC/TI, la cognizione dei motivi di ricusazione e di esclusione del
pretore spettava alla Camera civile del Tribunale d'appello (sotto l'egida del
nuovo diritto tale competenza è demandata alla pretura viciniore, v. art. 37
cpv. 5 della legge sull'organizzazione giudiziaria ticinese del 10 maggio 2006,
LOG/TI, RL 3.1.1.1). L'art. 30 cpv. 3 CPC/TI prevedeva inoltre che il suo
giudizio non poteva essere impugnato. La via del ricorso al Tribunale federale
era allora aperta.

Sennonché, la sentenza essendo stata inviata nel luglio 2012, ovvero dopo
l'entrata in vigore del CPC, per effetto dei combinati disposti art. 405 cpv. 1
e 50 cpv. 2 CPC essa avrebbe dovuto poter essere impugnata in sede cantonale
mediante reclamo ai sensi degli art. 319 segg. CPC (v. supra consid. 1.3.2)
prima di essere sottoposta al vaglio del Tribunale federale, conformemente
all'art. 75 LTF nella sua versione modificata in vigore dal 1° gennaio 2011. Il
Cantone Ticino è obbligato a mettere a disposizione un'istanza di ricorso
competente per statuire sui rimedi giuridici previsti e disciplinati, in virtù
dell'art. 405 cpv. 1 CPC, dal nuovo diritto, nello specifico una via di reclamo
contro la decisione emanata dalla I Camera civile del Tribunale d'appello
sull'istanza di ricusazione del Pretore (v. DTF 137 III 127 consid. 1 pag.
128).

1.4 In simili circostanze, non è possibile entrare nel merito del ricorso
perché diretto contro una decisione di un tribunale cantonale superiore che non
ha giudicato su ricorso (art. 75 cpv. 2 LTF).

L'avversato giudizio indica quale rimedio giuridico esperibile il ricorso in
materia civile al Tribunale federale. Tuttavia l'indicazione errata dei rimedi
di diritto contenuta nella sentenza impugnata non può avere per effetto di
creare una via diretta di ricorso al Tribunale federale, altrimenti non
immediatamente aperta (v. DTF 129 IV 197 consid. 1.5 pag. 201; 129 III 88
consid. 2.1).
Il ricorso viene quindi trasmesso all'autorità che in sede cantonale ha
statuito per ultima affinché, eventualmente dopo essersi concertata con le
altre autorità suscettibili di entrare in considerazione, lo faccia pervenire a
un tribunale superiore competente per giudicare in seconda istanza
conformemente all'art. 75 LTF (v. DTF 135 II 94 consid. 6.2).

2.
Ne segue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le ulteriori
conclusioni ricorsuali divengono in tal modo caduche.

Considerate le particolarità del caso, segnatamente l'indicazione inesatta dei
rimedi giuridici (art. 49 LTF; v. pure sentenza 4A_198/2009 del 14 luglio 2009
consid. 2), si rinuncia a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 LTF).
L'istanza di gratuito patrocinio non può essere accolta, avendo il ricorrente
agito senza l'ausilio di un avvocato in una causa che lo concerne personalmente
(art. 64 cpv. 2 LTF).

Gli opponenti non sono stati invitati a presentare osservazioni sul gravame e
non sono quindi incorsi in spese necessarie per la sede federale. Non v'è
pertanto motivo di assegnare indennità per ripetibili (art. 68 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Il ricorso è trasmesso alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone
Ticino.

3.
Non si prelevano spese giudiziarie.

4.
L'istanza di gratuito patrocinio è respinta.

5.
Comunicazione alle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.

Losanna, 19 novembre 2012

In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Hohl

La Cancelliera: Ortolano Ribordy