Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.667/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A_667/2012

Sentenza del 21 settembre 2012
II Corte di diritto civile

Composizione
Giudice federale Hohl, Presidente,
Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,

contro

B.________,
patrocinata dall'avv. Matteo Quadranti,
opponente.

Oggetto
modifica di provvedimenti cautelari (divorzio),

ricorso contro la sentenza emanata il 13 luglio 2012
dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.

Considerando:
che con sentenza 13 luglio 2012 la I Camera civile del Tribunale di appello del
Cantone Ticino ha respinto un appello di A.________ nella misura della sua
ricevibilità e ha confermato il decreto cautelare 9 luglio 2010 del Pretore
della giurisdizione di Mendrisio Nord concernente la modifica delle misure
provvisionali in pendenza di divorzio;
che con ricorso 14 settembre 2012 A.________ è insorto al Tribunale federale
avverso la sentenza 13 luglio 2012, postulando pure la concessione
dell'assistenza giudiziaria e l'adozione di misure cautelari per la durata
della procedura dinanzi al Tribunale federale;
che giusta l'art. 100 cpv. 1 LTF il ricorso contro una decisione deve essere
depositato presso il Tribunale federale entro trenta giorni dalla notificazione
del testo integrale della decisione;
che nelle procedure di ricorso che concernono, come in concreto, delle misure
cautelari ai sensi dell'art. 98 LTF (DTF 133 III 393 consid. 5.1) non si
applica la sospensione dei termini dal 15 luglio al 15 agosto incluso prevista
dall'art. 46 cpv. 1 lett. b LTF (art. 46 cpv. 2 LTF);

che in queste circostanze il rimedio consegnato alla posta svizzera il 14
settembre 2012 (art. 48 cpv. 1 LTF) si appalesa tardivo e quindi inammissibile,
la decisione cantonale essendo stata notificata al ricorrente il 1° agosto
2012;
che giusta l'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF il Presidente della Corte decide in
procedura semplificata sulla non entrata nel merito di ricorsi manifestamente
inammissibili;
che con l'emanazione della presente sentenza la richiesta di adozione di misure
cautelari è divenuta priva d'oggetto;
che la domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta per mancanza di
probabilità di esito favorevole del ricorso, indipendentemente dalla pretesa
indigenza del ricorrente (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF);
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);

per questi motivi, la Presidente pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta.

3.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

4.
Comunicazione alle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.

Losanna, 21 settembre 2012

In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Hohl

La Cancelliera: Antonini