Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.666/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_666/2012

Sentenza del 3 luglio 2013

II Corte di diritto civile

Composizione
Giudici federali von Werdt, Presidente,
Marazzi, Schöbi,
Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Filippo Gianoni,
ricorrente,

contro

B.________,
patrocinata dall'avv. Rachele Allidi Tresoldi,
opponente.

Oggetto
nullità di un testamento,

ricorso contro la sentenza emanata il 30 luglio 2012
dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.

Fatti:

A.
C.________, cittadina tedesca domiciliata a X.________, è stata ricoverata
all'ospedale di Y.________ dal 26 giugno al 9 luglio 2003, sofferente di un
carcinoma al seno con metastasi ossee. In seguito è stata trasferita in una
clinica di Z.________, dove le sono state somministrate elevate dosi di
oppiacei per alleviarle i forti dolori. Ella è deceduta a Z.________ il 13
agosto 2003, lasciando quale unica erede legittima la figlia B.________.

In un testamento olografo 7 marzo 1973 C.________ aveva disposto che la casa di
X.________, i gioielli ed un conto bancario andassero in usufrutto esclusivo
all'ex marito, specificando che alla di lui morte il tutto sarebbe passato alla
figlia. L'ex marito è premorto alla testatrice, nel 2002. In un testamento
olografo 26 aprile 2003 C.________ ha diseredato la figlia B.________ e ha
istituito suo erede universale A.________. L'11 settembre 2003 il notaio avv.
D.________ ha proceduto alla pubblicazione dei due testamenti olografi.

In accoglimento di una petizione 5 giugno 2004 introdotta da B.________, con
sentenza 11 febbraio 2011 il Pretore di Locarno Campagna ha annullato il
testamento olografo 26 aprile 2003 e ha rilasciato un certificato ereditario in
cui ha dichiarato B.________ unica erede di C.________.

B.
Con sentenza 30 luglio 2012 la I Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino ha respinto un appello di A.________ e ha confermato la
decisione pretorile.

C.
A.________, con ricorso in materia civile 14 settembre 2012 (firmato dall'avv.
Filippo Gianoni e dal dott. E.________, Germania), è insorto al Tribunale
federale chiedendo l'annullamento della sentenza cantonale e la reiezione della
petizione 5 giugno 2004. Non sono state chieste determinazioni nel merito.

Diritto:

1.

1.1. La sentenza impugnata è una decisione finale (art. 90 LTF) che è stata
emanata su ricorso dall'ultima istanza cantonale (art. 75 cpv. 1 e 2 LTF) in
una causa civile (art. 72 cpv. 1 LTF) con un valore di lite superiore al limite
di fr. 30'000.-- previsto dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Il tempestivo
ricorso in materia civile (art. 46 cpv. 1 lett. b in relazione con l'art. 100
cpv. 1 LTF), redatto dalla parte soccombente in sede cantonale (art. 76 cpv. 1
LTF), è quindi in linea di massima ammissibile.

1.2. Il ricorso in esame è stato redatto in lingua tedesca, ciò che era diritto
del ricorrente (art. 42 cpv. 1 LTF). Nel gravame non viene tuttavia fatta
valere alcuna ragione per scostarsi dalla regola sancita dall'art. 54 cpv. 1
LTF. In ossequio a questa norma, la presente sentenza è quindi emanata nella
lingua della decisione impugnata, ossia in italiano.

1.3. Nelle cause civili sono ammessi come patrocinatori dinanzi al Tribunale
federale soltanto gli avvocati che la legge federale del 23 giugno 2000 sulla
libera circolazione degli avvocati (LLCA; RS 935.61) o un trattato
internazionale autorizza a esercitare la rappresentanza in giudizio in Svizzera
(art. 40 cpv. 1 LTF). In concreto il dott. E.________, Germania, non ha
giustificato di poter esercitare la rappresentanza in giudizio in Svizzera.
Tale irregolarità non incide tuttavia sull'ammissibilità del ricorso, atteso
che l'atto è stato pure firmato dall'avv. Filippo Gianoni, iscritto nel
registro degli avvocati del Cantone Ticino (v. art. 4 LLCA).

2.

2.1. Il Tribunale federale è tenuto ad applicare d'ufficio il diritto federale
(art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e
motivazione posto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, la cui mancata ottemperanza
conduce all'inammissibilità del gravame, il Tribunale federale esamina di
regola solo le censure sollevate (DTF 137 III 580 consid. 1.3; 134 III 102
consid. 1.1). Nell'atto di ricorso occorre pertanto spiegare in modo conciso,
riferendosi all'oggetto del litigio, in cosa consiste la violazione del diritto
e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 134 II 244 consid.
2.1).

Le esigenze di motivazione sono più rigorose quando è fatta valere la
violazione di diritti fondamentali. II Tribunale federale esamina queste
censure solo se la parte ricorrente le ha debitamente sollevate e motivate,
come prescritto dall'art. 106 cpv. 2 LTF. Ne discende che l'allegato ricorsuale
deve indicare chiaramente i diritti costituzionali che si pretendono violati,
precisando altresì in che consista tale violazione (DTF 134 II 244 consid. 2.2;
133 III 393 consid. 6).
Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei
fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF); può scostarsene o
completarlo solo se è stato svolto in violazione del diritto ai sensi dell'art.
95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF). L'accertamento
dei fatti contenuto nella sentenza impugnata può essere censurato alle stesse
condizioni; occorre inoltre che l'eliminazione dell'asserito vizio possa
influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF).
Se rimprovera all'autorità cantonale un accertamento dei fatti manifestamente
inesatto - ossia arbitrario (DTF 137 III 268 consid. 1.2; 133 II 249 consid.
1.2.2) - il ricorrente deve motivare la censura conformemente alle esigenze
poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 136 II 304 consid. 2.5). Per lamentare con
un'ammissibile censura la violazione dell'art. 9 Cost. (sulla nozione di
arbitrio v. DTF 137 I 1 consid. 2.4) non è segnatamente sufficiente formulare
una critica meramente appellatoria (DTF 136 II 489 consid. 2.8) e contestare la
decisione impugnata come in una procedura d'appello, nella quale l'autorità di
ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente la propria opinione
a quella del Tribunale cantonale (DTF 134 II 349 consid. 3). Siccome il giudice
cantonale fruisce di un grande potere discrezionale nel campo
dell'apprezzamento delle prove (o dell'accertamento dei fatti in genere), chi
invoca l'arbitrio deve dimostrare che la sentenza impugnata ha ignorato il
senso e la portata di un mezzo di prova preciso, ha omesso senza ragioni valide
di tenere conto di una prova importante suscettibile di modificare l'esito
della lite, oppure ha ammesso o negato un fatto ponendosi in aperto contrasto
con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 137 I 58
consid. 4.1.2; 134 V 53 consid. 4.3; 129 I 8 consid. 2.1).

2.2. L'atto ricorsuale, inutilmente prolisso, disattende in larga misura queste
esigenze di motivazione. Il ricorrente si dilunga in gran parte in
considerazioni generali che hanno solo parzialmente un legame con la
motivazione della sentenza impugnata. Qui di seguito verranno unicamente
trattate le censure chiaramente individuabili e in relazione con i considerandi
del giudizio cantonale, atteso che le altre argomentazioni contenute nel
ricorso si rivelano già di primo acchito inammissibili poiché
insufficientemente motivate.

3.
Litigiosa è in concreto la data del 26 aprile 2003 che figura sul testamento
olografo mediante il quale la de cuius ha diseredato la figlia e ha istituito
suo erede universale il qui ricorrente.

3.1. Il litigio riveste un carattere internazionale in ragione della
nazionalità tedesca della testatrice il cui ultimo domicilio prima del decesso
si situava in Svizzera. Per il procedimento successorio e le controversie
ereditarie, l'art. 86 cpv. 1 LDIP (RS 291) prevede la competenza dei tribunali
o delle autorità svizzeri dell'ultimo domicilio dell'ereditando. Per quanto qui
di rilievo, l'art. 93 cpv. 1 LDIP prescrive poi che la forma del testamento è
regolata dalla convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961 sui conflitti di leggi
relativi alla forma delle disposizioni testamentarie (RS 0.211.312.1). In virtù
dell'art. 1 di tale convenzione, una disposizione testamentaria è valida quanto
alla forma se soddisfa al diritto interno: del luogo ove il testatore ha
disposto (lett. a), di uno Stato di cui il testatore possedeva la cittadinanza
quando ha fatto il testamento o quando è morto (lett. b), di un luogo ove il
testatore aveva il domicilio quando ha fatto il testamento o quando è morto
(lett. c), del luogo ove il testatore aveva la dimora abituale quando ha fatto
il testamento o quando è morto (lett. d), o, per gli immobili, del luogo ove
essi sono siti (lett. e).
Il testamento olografo all'esame è pertanto valido quanto alla forma se
soddisfa al diritto interno svizzero oppure a quello tedesco (v. DTF 127 III
390 consid. 2d). La Corte cantonale, dopo aver stabilito che entrambi gli
ordinamenti prescrivono che un testamento olografo deve contenere l'indicazione
dell'anno, del mese e del giorno in cui fu scritto (art. 505 cpv. 1 CC; § 2247
cpv. 2 BGB tedesco) e prevedono una regolamentazione analoga sulla validità del
testamento olografo in caso di mancanza o di inesattezza della data (art. 520a
CC; § 2247 cpv. 5 BGB tedesco; v. anche FF 1994 III 481 n. 342 con riferimento
a PETER BREITSCHMID, Formvorschriften im Testamentsrecht, 1982, n. 749), si è
limitata ad esaminare la fattispecie in virtù del diritto interno svizzero.

Il ricorrente sembra a tratti sostenere che l'autorità inferiore avrebbe mal
interpretato il diritto successorio tedesco quando ha considerato che fosse
analogo al diritto successorio svizzero A parte il fatto che la decisione
concerne una causa di natura pecuniaria e che pertanto il ricorrente avrebbe
dovuto avvalersi di un'applicazione arbitraria del diritto estero richiamato
dal diritto internazionale privato (v. art. 96 lett. b LTF a contrario; DTF 135
III 670 consid. 1.4; 133 III 446 consid. 3.1), occorre evidenziare che, in
definitiva, egli non contesta il modo di procedere dell'autorità inferiore che
- come appena spiegato - si è limitata ad applicare il diritto interno
svizzero. Il ricorrente afferma anzi che tutti i criteri di collegamento
condurrebbero ad un'applicazioneesclusiva del diritto successorio svizzero. In
tali condizioni, anche il Tribunale federale esaminerà la presente fattispecie
alla luce di tale diritto.

3.2. L'art. 520 cpv. 1 CC prevede che la disposizione affetta da un vizio di
forma può essere annullata giudizialmente. Secondo l'art. 520a CC, se
l'indicazione dell'anno, del mese e del giorno della confezione di un
testamento olografo manca o è inesatta, il testamento può essere annullato
soltanto se i dati temporali necessari non possono essere determinati in altro
modo e se la data è necessaria per determinare la capacità di disporre,
l'ordine cronologico di più testamenti o un'altra questione relativa alla
validità del testamento.

4.

4.1. Secondo l'autorità inferiore, in sostanza, la data del 26 aprile 2003
appare inesatta poiché le risultanze istruttorie indicano che prima del
ricovero della testatrice nella clinica di Z.________, avvenuto il 9 luglio
2003, il testamento olografo non era ancora stato redatto. La Corte cantonale
ha tenuto conto, in particolar modo, del fatto che l'avv. D.________ si è visto
consegnare dal qui ricorrente il testamento allorché la testatrice era già
ospite di tale clinica e del fatto che le conoscenti di lei hanno ricavato
l'impressione, dai colloqui avuti all'ospedale di Y.________, che ella non
avesse ancora fatto testamento. L'autorità di vigilanza ha inoltre osservato
che "mal si comprende" perché il ricorrente "si sia rivolto all'avvocato
D.________ "qualche giorno dopo" il 30 giugno 2003 (secondo il legale) per
ottenere ragguagli, oltre che sulle difficoltà "se si fosse fatta una donazione
dell'immobile", sulle possibilità e formalità per la stesura di disposizioni
testamentarie. Quel giorno infatti egli doveva già essere in possesso del
testamento in suo favore, datato 26 aprile 2003 e affidatogli - secondo lui -
da C.________ allorché questa non era ancora stata ricoverata".

La Corte cantonale ha poi rilevato che in concreto la data è determinante per
accertare se al momento di redigere il testamento olografo la testatrice era
capace di disporre; giusta gli accertamenti, a partire dal 15 luglio 2003 le
era infatti venuta meno una sufficiente capacità di discernimento e pertanto
solo un testamento redatto tra il 9 ed il 15 luglio 2003 sarebbe valido. I dati
temporali necessari non potendo essere determinati in altro modo, l'autorità
inferiore ha confermato la decisione del Giudice di prime cure di annullare la
disposizione di ultima volontà.

4.2. Il ricorrente sostiene che la Corte cantonale avrebbe annullato a torto il
testamento olografo all'esame.

4.2.1. Egli lamenta la violazione dell'art. 8 CC, sostenendo che incombeva
all'opponente dimostrare che la data indicata nel testamento olografo era
inesatta e che la determinazione dei dati temporali era necessaria.

L'art. 8 CC definisce la ripartizione dell'onere probatorio, in particolare
pone le conseguenze dell'assenza di prova di un fatto a carico della parte che
ne porta l'onere (DTF 130 III 321 consid. 3.1). Esso non disciplina invece
l'apprezzamento delle prove, non prescrive al giudice né quali prove assumere,
né come valutarle (DTF 122 III 219 consid. 3c). In concreto, l'inesattezza
della data del testamento olografo, l'incapacità di disporre della testatrice a
partire dal 15 luglio 2003 e l'impossibilità di determinare i dati temporali in
altro modo sono state, in definitiva, accertate dall'autorità inferiore sulla
base delle risultanze istruttorie. In tali circostanze la questione dell'onere
della prova diviene senza oggetto (DTF 132 III 626 consid. 3.4 con rinvio; 130
III 591 consid. 5.4). L'argomentazione ricorsuale va pertanto respinta, il
richiamo all'art. 8 CC essendo inconferente. Entra unicamente in linea di conto
la possibilità di lamentarsi di un apprezzamento delle prove e di un
accertamento dei fatti manifestamente inesatto, e cioè arbitrario.

4.2.2. Doglianza invocata in concreto dal ricorrente. A suo dire, infatti, le
prove raccolte (ossia il testamento olografo stesso, la perizia medica, le
testimonianze e, soprattutto, la perizia calligrafica) indicherebbero che la
data del 26 aprile 2003 è in realtà esatta. Egli pare inoltre sostenere che il
testamento olografo sarebbe in ogni modo valido anche se retrodatato, dato che
- come emergerebbe dalle risultanze istruttorie - al momento della sua stesura
la testatrice era senz'altro capace di disporre.
Il ricorrente si diffonde però in una discussione di tipo appellatorio. Egli si
limita infatti a valutare a modo suo le singole prove, senza prendere posizione
in merito al loro apprezzamento complessivo contenuto nella sentenza impugnata,
e ad opporre la sua versione dei fatti a quella dell'autorità inferiore,
fondandosi in larga misura su circostanze che non emergono minimamente dal
giudizio querelato ed omettendo nel contempo di contestare in modo mirato -
attraverso un'argomentazione che ne dimostri l'insostenibilità - quelle che
essa invece ha accertato e sulle quali si è basata per applicare gli art. 520
cpv. 1 e 520a CC. La censura non soddisfa le accresciute esigenze di
motivazione poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF e si appalesa pertanto
inammissibile.

5.
Da quanto precede discende che il ricorso va respinto nella ridotta misura in
cui risulta ammissibile. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66
cpv. 1 LTF). Non si giustifica assegnare ripetibili all'opponente che non è
stata invitata a pronunciarsi sul ricorso e non è quindi incorsa in spese della
sede federale.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 12'000.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla I Camera civile del Tribunale
d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 3 luglio 2013

In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: von Werdt

La Cancelliera: Antonini

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