Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.654/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A_654/2012

Sentenza del 4 aprile 2013
II Corte di diritto civile

Composizione
Giudici federali Escher, Giudice presidente,
Hohl, Marazzi,
Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento
A.________AG,
ricorrente,

contro

B.________,
patrocinato dall'avv. Maurizio Agustoni,
opponente.

Oggetto
inventario preventivo (art. 170 LEF),

ricorso contro la sentenza emanata il 30 luglio 2012 dalla Camera di esecuzione
e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
A.a La procedura fallimentare avviata da B.________ con istanza 9 luglio 2010
nei confronti di A.________AG è stata sospesa il 16 marzo 2011 dal competente
Pretore del Distretto di Lugano nell'ambito della causa di accertamento
dell'inesistenza del debito posto in esecuzione.
A.b Con istanza 19 dicembre 2011 B.________ ha chiesto al Pretore
l'allestimento dell'inventario dei beni di A.________AG quale provvedimento
conservativo ex art. 170 LEF; lo stesso giorno il Pretore ha respinto
l'istanza. A seguito del parziale accoglimento di un reclamo dell'istante e di
un fatto nuovo (modifica dell'amministratore unico di A.________AG), il Pretore
è tornato sui suoi passi: con decisione 5 giugno 2012 ha dato seguito
favorevole all'istanza e ha ordinato l'erezione dell'inventario preventivo di
A.________AG, delegandone la messa in atto all'Ufficio di esecuzione di Lugano
(qui di seguito: UE). L'operato dell'UE, ed in particolare l'ordine di
produzione del bilancio di A.________AG al 31 dicembre 2011, ha fatto oggetto
di impugnazione avanti al Tribunale di appello del Cantone Ticino (sentenza 12
luglio 2012) e avanti questa Corte (sentenza 5A_548/2012 del 28 settembre
2012).

B.
La decisione pretorile di erezione dell'inventario 5 giugno 2012, dal canto
suo, è stata impugnata avanti al Tribunale di appello del Cantone Ticino con
reclamo 18 giugno 2012 e forma l'oggetto della presente procedura. Con la qui
avversata sentenza 30 luglio 2012, il Tribunale di appello ha respinto il
gravame, con conseguenza di tassa, spese e ripetibili a carico di A.________AG.

C.
Con ricorso in materia civile 10 settembre 2012, A.________AG (ricorrente)
chiede l'annullamento della sentenza 30 luglio 2012 e la reiezione dell'istanza
di erezione dell'inventario preventivo; subordinatamente postula il rinvio
dell'incarto all'istanza precedente perché questa la rinvii a sua volta al
primo giudice per nuovi accertamenti.

Non sono state chieste determinazioni.

Diritto:

1.
Il ricorso è stato interposto tempestivamente (art. 100 cpv. 1 LTF) dalla parte
soccombente in sede cantonale (art. 76 cpv. 1 LTF) contro una decisione
pronunciata su ricorso dall'autorità giudiziaria ticinese di ultima istanza
(art. 75 LTF) in materia di esecuzione e fallimento (art. 72 cpv. 2 lett. a
LTF). Trattandosi di una decisione del giudice del fallimento, il valore di
causa è irrilevante (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF; PHILIPPE NORDMANN, in Basler
Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II, 2a ed.
2010, n. 12 ad art. 170 LEF). Nell'ottica dei criteri menzionati il ricorso in
materia civile appare pertanto ammissibile.

2.
La decisione impugnata concerne misure cautelari prese in applicazione
dell'art. 170 LEF.

2.1 Decisioni concernenti misure cautelari sono decisioni finali ai sensi
dell'art. 90 LTF se sono emanate in una procedura a se stante (DTF 138 III 76
consid. 1.2; 137 III 324 consid. 1.1; 134 I 83 consid. 3.1; v. anche sentenza
5A_340/2010 del 19 ottobre 2010 consid. 1.1, non pubblicato in DTF 137 III 143,
riferito al diniego di un inventario dei beni ai sensi dell'art. 162 LEF; di
opinione apparentemente divergente OTTOMANN/MARKUS, in Basler Kommentar,
Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II, 2a ed. 2010, n. 18 ad
art. 162 LEF, che non distinguono fra casi di concessione e casi di diniego
dell'inventario dei beni). Decisioni cautelari notificate separatamente che
vengono emanate prima o durante la procedura principale e che rimangono in
vigore unicamente per la durata di questa, rispettivamente a condizione che una
procedura principale venga incoata, sono invece decisioni incidentali ai sensi
dell'art. 93 LTF (DTF 138 III 76 consid. 1.2; 137 III 324 consid. 1.1; 134 I 83
consid. 3.1). In concreto, la decisione impugnata costituisce una decisione
incidentale atteso che l'ordine del giudice di erigere un inventario preventivo
ex art. 170 LEF vale soltanto per la durata della procedura (principale) di
fallimento.

2.2 Il ricorso in materia civile contro decisioni incidentali concernenti
misure cautelari e notificate separatamente è ammissibile se esse possono
causare un pregiudizio irreparabile (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF; sentenza 4A_36
/2012 del 26 giugno 2012 consid. 1.1). È tale unicamente quel pregiudizio che
nemmeno una decisione favorevole nel merito riesce a cancellare completamente.
Tale pregiudizio deve inoltre essere di natura giuridica; un inconveniente
semplicemente di fatto o economico come l'estensione della durata della
procedura o dei suoi costi, è insufficiente (DTF 138 III 190 consid. 6 con
rinvii; 137 III 380 consid. 1.2.1 con rinvii). Incombe al ricorrente dimostrare
perché la decisione impugnata sia atta a causargli un pregiudizio irreparabile,
a meno che ciò non appaia con evidenza dalla sentenza impugnata o non sia
insito nella natura medesima della vertenza (DTF 137 III 324 consid. 1.1; 134
III 426 consid. 1.2; 133 III 629 consid. 2.3.1).

2.3 La ricorrente non si pone la domanda del pregiudizio suo irreparabile,
bensì parte dall'errato presupposto che si sia in presenza di una decisione
finale. In proposito, non si esprime dunque del tutto.

Un pregiudizio irreparabile non emerge nemmeno con evidenza dalla decisione
impugnata: in particolare non risulta che i beni della ricorrente abbiano fatto
oggetto di blocco. Il Tribunale di appello ha anzi considerato la misura in
discussione "relativamente poco invasiva". Del tutto privo di motivazione circa
il pregiudizio irreparabile, il gravame non può che essere dichiarato
inammissibile.

3.
Tassa e spese di giustizia vanno poste a carico della ricorrente soccombente
(art. 66 cpv. 1 LTF). Non sono dovute ripetibili all'opponente, non invitato ad
esprimersi e dunque non incorso in spese della sede federale (art. 68 cpv. 1
LTF e contrario).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico della ricorrente.

3.
Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 4 aprile 2013

In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero

La Giudice presidente: Escher

La Cancelliera: Antonini