Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.653/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_653/2012

Sentenza del 15 luglio 2013

II Corte di diritto civile

Composizione
Giudici federali von Werdt, Presidente,
Escher, Marazzi,
Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,

contro

1.  B.________ SA,
2.  Amministrazione federale delle contribuzioni, Schwarztorstrasse 50, 3003
Berna,
3.  Comune di X.________,
4.  C.________ Sagl,
5.  Comune di Y.________,
6. D.________,
patrocinato dall'avv. Yves Flückiger,
7.  Stato del Cantone Ticino, 6500 Bellinzona, rappresentato dall'Ufficio
esazione e condoni del Cantone Ticino, viale S. Franscini 6, 6501 Bellinzona,
8.  Confederazione Svizzera, 3003 Berna,
rappresentata dall'Ufficio esazione e condoni del Cantone Ticino, viale S.
Franscini 6, 6501 Bellinzona,
opponenti,

Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona, via Generale Guisan 3, 6501
Bellinzona.

Oggetto
elenco oneri,

ricorso contro la sentenza emanata il 27 agosto 2012 dalla Camera di esecuzione
e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di
vigilanza.

Fatti:

A.
Il 10 luglio 2012 l'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona ha
notificato alle parti interessate l'elenco oneri 17 marzo 2009/10 luglio 2012
riferito alle PPP da xxx a yyy del fondo base zzz RFD di Y.________, allestito
nel quadro delle esecuzioni in via di realizzazione del pegno immobiliare
promosse da B.________ SA nei confronti di A.________ e di D.________. Per
quanto di rilevanza nella presente fattispecie tale elenco oneri prevedeva,
alle voci 2.A.1 e 2.A.2 alla rubrica ipoteche convenzionali, due crediti a
favore di B.________ SA: un prestito (fr. 1'418'097.45, più fr. 236'802.85 pari
agli interessi di mora legali al 5 % su fr. 1'418'097.45 dal 3 giugno 2009 al 4
ottobre 2012) ed un conto corrente costruzione (fr. 2'120'699.35, più fr.
354'127.74 pari agli interessi di mora legali al 5 % su fr. 2'120'699.35 dal 3
giugno 2009 al 4 ottobre 2012).

B.
Con scritto 23 luglio 2012 indirizzato all'Ufficio di esecuzione e fallimenti
di Bellinzona, A.________ ha contestato gli interessi di mora legali indicati
nell'elenco oneri alle voci 2.A.1 e 2.A.2 alla rubrica ipoteche convenzionali,
argomentando che tali interessi avrebbero dovuto essere calcolati per il
prestito su fr. 850'000.-- (e non su fr. 1'418'097.45) e per il conto corrente
costruzione su fr. 1'150'000.-- (e non su fr. 2'120'699.35). Egli ha inoltre
sostenuto che l'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona avrebbe omesso
di indicare nell'elenco oneri le indennità assicurative ricevute per i danni
allo stabile e le pigioni versate dai conduttori.
Con osservazioni 16 agosto 2012 il predetto Ufficio ha trasmesso lo scritto
alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone
Ticino, quale autorità di vigilanza. Mediante sentenza 27 agosto 2012
quest'ultima ha parzialmente accolto il ricorso di A.________ e ha modificato
l'elenco oneri tenendo conto dell'acquiescenza di B.________ SA, che ha
accettato di conteggiare gli interessi di mora legali al 5 % dal 3 giugno 2009
al 4 ottobre 2012 su fr. 850'000.-- per il prestito (e non su fr. 1'418'097.45)
e su fr. 1'150'000.-- per il conto corrente costruzione (e non su fr.
2'120'699.35).

C.
Con ricorso in materia civile 10 settembre 2012 A.________ è insorto al
Tribunale federale, chiedendo - previo conferimento dell'effetto sospensivo al
suo gravame - l'annullamento della sentenza dell'autorità di vigilanza ed il
rinvio degli atti all'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona
" affinché proceda a norma dell'art. 107 cpv. 5 LEF ".
Con decreto presidenziale 22 ottobre 2012 al gravame è stato conferito il
postulato effetto sospensivo. Con risposta 13 giugno 2013 B.________ SA ha
chiesto la reiezione del ricorso, mentre con osservazioni 17 giugno 2013
C.________ Sagl ne ha proposto l'accoglimento. Gli altri partecipanti al
procedimento non hanno formulato osservazioni al ricorso o si sono rimessi al
giudizio del Tribunale federale.

Diritto:

1.

1.1. Il ricorso è stato interposto tempestivamente (art. 100 cpv. 2 lett. a
LTF) dalla parte parzialmente soccombente in sede cantonale (art. 76 cpv. 1
LTF) contro una decisione finale (art. 90 LTF; DTF 133 III 350 consid. 1.2)
pronunciata dall'autorità ticinese di ultima (unica) istanza (art. 75 LTF;
 MARCO LEVANTE, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und
Konkurs, vol. I, 2 ^aed. 2010, n. 19 ad art. 19 LEF) in materia di esecuzione e
fallimento (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF). Trattandosi di una decisione
dell'autorità cantonale di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento, il
valore di causa è privo di rilievo (art. 74 cpv. 2 lett. c LTF; DTF 133 III 350
consid. 1.2). Nell'ottica dei criteri menzionati il ricorso in materia civile
appare pertanto ammissibile.

1.2. Con tale rimedio può, tra l'altro, essere censurata la violazione del
diritto federale (art. 95 lett. a LTF). Il Tribunale federale è tenuto ad
applicare d'ufficio il diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno,
tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto dall'art. 42 cpv. 1
e 2 LTF, la cui mancata ottemperanza conduce all'inammissibilità del gravame,
il Tribunale federale esamina di regola solo le censure sollevate (DTF 137 III
580 consid. 1.3; 134 III 102 consid. 1.1). Nell'atto di ricorso occorre
pertanto spiegare in modo conciso, riferendosi all'oggetto del litigio, in cosa
consiste la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato
viene impugnato (DTF 134 II 244 consid. 2.1).

2.

2.1. Secondo l'art. 140 cpv. 1 LEF (applicabile all'esecuzione in via di
realizzazione del pegno su rinvio dell'art. 156 cpv. 1 LEF), prima
dell'incanto, l'ufficiale constata, in base alle insinuazioni presentate dagli
aventi diritto e all'estratto del registro fondiario, gli oneri gravanti il
fondo (servitù, oneri fondiari, pegni immobiliari, diritti personali annotati).
L'ufficiale comunica l'elenco di tali oneri agli interessati; nella
comunicazione sarà indicato che il termine per impugnare, presso l'Ufficio di
esecuzione, l'esistenza, l'estensione, il grado o l'esigibilità di una pretesa
è di dieci giorni dalla comunicazione (art. 140 cpv. 2 LEF; art. 37 cpv. 2 del
regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la
realizzazione forzata di fondi [RFF; RS 281.42], applicabile all'esecuzione in
via di realizzazione del pegno su rinvio dell'art. 102 RFF). In caso di
contestazione, l'appuramento avviene secondo i principi della procedura di
rivendicazione (art. 106-109 LEF; art. 140 cpv. 2 LEF); l'art. 39 RFF
(applicabile all'esecuzione in via di realizzazione del pegno su rinvio
dell'art. 102 RFF) precisa che l'Ufficio di esecuzione procederà a stregua
dell'articolo 107 capoverso 5 LEF (assegnazione di un termine di venti giorni
per promuovere l'azione) e che, ove si tratti di un diritto iscritto nel
registro fondiario la cui esistenza o il cui grado dipenda dall'iscrizione, la
parte di attore incomberà a colui che chiede la modificazione o la
cancellazione di questo diritto. La procedura di appuramento dell'elenco oneri
serve all'accertamento giudiziale della pretesa litigiosa (sentenza 5A_608/2012
dell'8 ottobre 2012 consid. 2.1 con rinvio).

La via del ricorso all'autorità di vigilanza (art. 17 LEF) è invece aperta per
correggere vizi formali dell'elenco oneri (sentenza 5A_608/2012 dell'8 ottobre
2012 consid. 2.1; Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et
concordat, 5a ed. 2012, pag. 316 n. 1310; Andreas Feuz, in Basler Kommentar,
Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 2a ed. 2010, n. 126 ad
art. 140 LEF; Bernheim/Känzig, in Kurzkommentar SchKG, 2009, n. 10 ad art. 140
LEF; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 2008, §
28 n. 39).

2.2. Nel suo gravame al Tribunale federale il ricorrente sostiene che il suo
scritto 23 luglio 2012 non andava inteso quale ricorso ex art. 17 LEF, " ma
quale richiesta di appuramento dell'elenco oneri in base agli art. 37-40 RFF ".
L'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona avrebbe quindi " dovuto
procedere come previsto dall'art. 105 (recte: 107) cpv. 5 LEF, impartendo il
termine di 20 giorni per promuovere l'azione di accertamento davanti alla
competente pretura ". A dire del ricorrente la rettifica dell'elenco oneri da
parte dell'autorità di vigilanza sarebbe perciò inammissibile.

2.3. Come già ricordato (supra consid. in fatto B), con scritto 23 luglio 2012
l'escusso ha contestato il conteggio degli interessi di mora legali contenuto
nell'elenco oneri alle voci 2.A.1 e 2.A.2 alla rubrica ipoteche convenzionali.
Egli ha inoltre sostenuto che l'Ufficio di esecuzione e fallimenti di
Bellinzona avrebbe omesso di indicare nell'elenco oneri le indennità
assicurative ricevute per i danni allo stabile e le pigioni versate dai
conduttori.

Lo scritto, seppure redatto dall'allora patrocinatore dell'escusso, si appalesa
ambiguo. Non è infatti chiaro se con lo stesso egli intendesse sollevare una
contestazione dell'elenco oneri ex art. 140 cpv. 2 LEF, introdurre un ricorso
ex art. 17 LEF oppure entrambe le cose. Se, come sostiene il ricorrente nel
gravame all'esame, l'intenzione era quella di sollevare una contestazione
dell'elenco oneri ai sensi dell'art. 140 cpv. 2 LEF, occorre
inoltre sottolineare il fatto che egli non ha minimamente protestato dopo che
gli erano state notificate le osservazioni 16 agosto 2012 dell'Ufficio di
esecuzione e fallimenti di Bellinzona, indirizzate all'autorità di vigilanza,
dalle quali risultava chiaramente che lo scritto 23 luglio 2012 veniva trattato
- unicamente - quale ricorso ex art. 17 LEF (tenuto conto, per giunta, che
l'escusso era a quel momento patrocinato da un legale).

2.4. Occorre in ogni modo ammettere che l'autorità di vigilanza era
incompetente per statuire sulla contestazione degli interessi di mora
legali indicati nell'elenco oneri alle voci 2.A.1 e 2.A.2 alla rubrica ipoteche
convenzionali, come ha d'altronde essa stessa riconosciuto nel giudizio
querelato. In tali circostanze essa non poteva modificare l'elenco oneri
tenendo conto dell'acquiescenza di B.________ SA, ma avrebbe dovuto
ritrasmettere lo scritto 23 luglio 2012 all'Ufficio di esecuzione e fallimenti
di Bellinzona affinché esaminasse la contestazione (supra consid. 2.1; v.
sentenza 5A_157/2013 del 21 maggio 2013; sull'ammissibilità della contestazione
di pretese del creditore procedente v. Ingrid Jent-Sørensen, Die
Rechtsdurchsetzung bei der Grundstückverwertung in der Spezialexecution, 2003,
pag. 174 seg. n. 408-410).

Su questo punto il ricorso merita pertanto accoglimento.

2.5. L'autorità di vigilanza era per contro competente per statuire sulla
lamentela rivolta contro l'operato dell'Ufficio di esecuzione e fallimenti di
Bellinzona, che a dire del ricorrente avrebbe omesso di indicare nell'elenco
oneri le indennità assicurative ricevute per i danni allo stabile e le pigioni
versate dai conduttori (supra consid. 2.1 in fine). Nel giudizio querelato
l'autorità di vigilanza ha giustamente osservato che tali elementi non devono
essere menzionati nell'elenco oneri, poiché non costituiscono un aggravio per
il fondo.

Su questo punto la censura si appalesa perciò infondata e va respinta.

3.
Dato l'esito della censura esaminata al considerando precedente non occorre
esaminare la (comunque nebulosa) doglianza del ricorrente con la quale, sulla
scorta di una tabella allegata al gravame, sembra chiedere a titolo subordinato
la modifica del calcolo degli interessi di mora legali risultante dalla
sentenza impugnata (calcolo che, come già spiegato, tiene conto
dell'acquiescenza di B.________ SA). Giova del resto precisare che la predetta
tabella costituisce un mezzo di prova nuovo, inammissibile in questa sede
poiché la condizione dell'art. 99 cpv. 1 LTF non è adempiuta e lo stesso
ricorrente non pretende il contrario (DTF 133 III 393 consid. 3).

4.
Da quanto precede discende che il ricorso va parzialmente accolto nella misura
della sua ammissibilità. La sentenza impugnata è annullata nella misura in cui
modifica gli interessi di mora legali indicati nell'elenco oneri alle voci
2.A.1 e 2.A.2 alla rubrica ipoteche convenzionali. Lo scritto 23 luglio 2012
del ricorrente contenente la contestazione dell'elenco oneri è trasmesso per
esame all'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona. Per il resto, il
ricorso è respinto.
Le spese giudiziarie seguono la reciproca soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF) e
vanno pertanto poste a carico del ricorrente in misura di un terzo e a carico
dell'opponente B.________ SA in misura di due terzi. In assenza di
patrocinatori, non si giustifica assegnare ripetibili (art. 68 cpv. 1 e 2 LTF;
DTF 135 III 127 consid. 4; 133 III 439 consid. 4).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è parzialmente accolto. La
sentenza impugnata è annullata nella misura in cui modifica gli interessi di
mora legali indicati nell'elenco oneri alle voci 2.A.1 e 2.A.2 alla rubrica
ipoteche convenzionali. Lo scritto 23 luglio 2012 del ricorrente contenente la
contestazione dell'elenco oneri è trasmesso per esame all'Ufficio di esecuzione
e fallimenti di Bellinzona. Per il resto, il ricorso è respinto.

2.
Le spese giudiziarie, fissate in complessivi fr. 3'000.--, sono poste a carico
del ricorrente in misura di fr. 1'000.-- e a carico dell'opponente B.________
SA in misura di fr. 2'000.--.

3.
Comunicazione alle parti, all'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona
e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone
Ticino, quale autorità di vigilanza.

Losanna, 15 luglio 2013

In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: von Werdt

La Cancelliera: Antonini

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