Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.538/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A_538/2012

Sentenza del 19 luglio 2012
II Corte di diritto civile

Composizione
Giudice federale Escher, Giudice presidente,
Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,

contro

B.________,
opponente.

Oggetto
rigetto definitivo dell'opposizione,

ricorso contro la sentenza emanata il 22 giugno 2012 dalla Camera di esecuzione
e fallimenti del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Considerando:
che A.________ ha escusso B.________ per l'incasso di fr. 48'000.-- oltre
interessi e spese, corrispondenti a contributi alimentari che non sarebbero
stati pagati dall'escusso per il figlio C.________;
che con istanza 8 gennaio 2012 A.________ ha chiesto il rigetto definitivo
dell'opposizione interposta dall'escusso al precetto esecutivo;
che con decisione 30 maggio 2012 il Pretore aggiunto del Distretto di
Bellinzona ha respinto l'istanza;
che il Giudice di prime cure ha rilevato che il contratto per l'obbligo del
mantenimento di minori e per il diritto alle relazioni personali sottoscritto
dalle parti il 30 marzo 2007 e approvato dalla Commissione tutoria regionale di
Bellinzona costituisce in sé titolo di rigetto definitivo dell'opposizione
giusta l'art. 80 LEF per l'importo di fr. 650.-- mensili dal 3 febbraio 2007,
nascita del figlio C.________, fino al 25 novembre 2011, data del precetto
esecutivo;
che il Pretore aggiunto ha tuttavia rilevato che l'escutente non può far valere
in giudizio le pretese per i contributi alimentari non pagati dall'escusso,
avendo ella ceduto le stesse pretese in data 13 aprile 2010 al Dipartimento
della sanità e della socialità del Cantone Ticino;
che con sentenza 22 giugno 2012 la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato inammissibile un reclamo
di A.________ avverso la sentenza pretorile;
che la Corte cantonale ha confermato la motivazione del Pretore aggiunto e ha
osservato che con il suo reclamo A.________ non ha contestato la cessione delle
pretese e non ha nemmeno obiettato che l'Ufficio del sostegno sociale e
dell'inserimento del Cantone Ticino non si sia adoperato per anticiparle quanto
dovuto e non soluto dal debitore, ma si è limitata a rivolgere critiche
all'escusso, senza fornire alcun elemento utile a modificare in suo favore la
decisione di prima sede;
che con ricorso in materia civile 15 luglio 2012 A.________ si aggrava al
Tribunale federale contro la sentenza 22 giugno 2012;
che giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nella motivazione del ricorso occorre spiegare
perché l'atto impugnato viola il diritto e che in virtù dell'art. 106 cpv. 2
LTF il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali e di
disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha
sollevato e motivato tale censura;
che in concreto il ricorso non soddisfa i predetti requisiti di motivazione;
che infatti nel suo gravame la ricorrente non cita alcuna norma legale ritenuta
violata e non contesta gli argomenti addotti dalla Corte cantonale nella
sentenza impugnata a sostegno dell'inammissibilità del suo reclamo;
che la ricorrente si limita a produrre una dichiarazione 15 giugno 2012
dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento del Cantone Ticino,
secondo la quale la cessione del 13 aprile 2010 sarebbe valida unicamente a
decorrere dal 1° dicembre 2010 ed A.________ potrebbe quindi intraprendere le
procedure d'incasso per quanto riguarda i contributi alimentari arretrati e non
anticipati dal predetto Ufficio sino al 30 novembre 2010;
che la ricorrente, tuttavia, non sostiene di avere già addotto tale documento
dinanzi alla Corte cantonale;
che di conseguenza il suo gravame si fonda su un mezzo di prova nuovo e
pertanto inammissibile (art. 99 cpv. 1 LTF);
che in queste circostanze il ricorso si rivela inammissibile e può essere
deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a e b
LTF;
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);

per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico della ricorrente.

3.
Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 19 luglio 2012

In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero

La Giudice presidente: Escher

La Cancelliera: Antonini