II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.538/2012
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Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_538/2012 Sentenza del 19 luglio 2012 II Corte di diritto civile Composizione Giudice federale Escher, Giudice presidente, Cancelliera Antonini. Partecipanti al procedimento A.________, ricorrente, contro B.________, opponente. Oggetto rigetto definitivo dell'opposizione, ricorso contro la sentenza emanata il 22 giugno 2012 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Considerando: che A.________ ha escusso B.________ per l'incasso di fr. 48'000.-- oltre interessi e spese, corrispondenti a contributi alimentari che non sarebbero stati pagati dall'escusso per il figlio C.________; che con istanza 8 gennaio 2012 A.________ ha chiesto il rigetto definitivo dell'opposizione interposta dall'escusso al precetto esecutivo; che con decisione 30 maggio 2012 il Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona ha respinto l'istanza; che il Giudice di prime cure ha rilevato che il contratto per l'obbligo del mantenimento di minori e per il diritto alle relazioni personali sottoscritto dalle parti il 30 marzo 2007 e approvato dalla Commissione tutoria regionale di Bellinzona costituisce in sé titolo di rigetto definitivo dell'opposizione giusta l'art. 80 LEF per l'importo di fr. 650.-- mensili dal 3 febbraio 2007, nascita del figlio C.________, fino al 25 novembre 2011, data del precetto esecutivo; che il Pretore aggiunto ha tuttavia rilevato che l'escutente non può far valere in giudizio le pretese per i contributi alimentari non pagati dall'escusso, avendo ella ceduto le stesse pretese in data 13 aprile 2010 al Dipartimento della sanità e della socialità del Cantone Ticino; che con sentenza 22 giugno 2012 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato inammissibile un reclamo di A.________ avverso la sentenza pretorile; che la Corte cantonale ha confermato la motivazione del Pretore aggiunto e ha osservato che con il suo reclamo A.________ non ha contestato la cessione delle pretese e non ha nemmeno obiettato che l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento del Cantone Ticino non si sia adoperato per anticiparle quanto dovuto e non soluto dal debitore, ma si è limitata a rivolgere critiche all'escusso, senza fornire alcun elemento utile a modificare in suo favore la decisione di prima sede; che con ricorso in materia civile 15 luglio 2012 A.________ si aggrava al Tribunale federale contro la sentenza 22 giugno 2012; che giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nella motivazione del ricorso occorre spiegare perché l'atto impugnato viola il diritto e che in virtù dell'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura; che in concreto il ricorso non soddisfa i predetti requisiti di motivazione; che infatti nel suo gravame la ricorrente non cita alcuna norma legale ritenuta violata e non contesta gli argomenti addotti dalla Corte cantonale nella sentenza impugnata a sostegno dell'inammissibilità del suo reclamo; che la ricorrente si limita a produrre una dichiarazione 15 giugno 2012 dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento del Cantone Ticino, secondo la quale la cessione del 13 aprile 2010 sarebbe valida unicamente a decorrere dal 1° dicembre 2010 ed A.________ potrebbe quindi intraprendere le procedure d'incasso per quanto riguarda i contributi alimentari arretrati e non anticipati dal predetto Ufficio sino al 30 novembre 2010; che la ricorrente, tuttavia, non sostiene di avere già addotto tale documento dinanzi alla Corte cantonale; che di conseguenza il suo gravame si fonda su un mezzo di prova nuovo e pertanto inammissibile (art. 99 cpv. 1 LTF); che in queste circostanze il ricorso si rivela inammissibile e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a e b LTF; che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF); per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico della ricorrente. 3. Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 19 luglio 2012 In nome della II Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero La Giudice presidente: Escher La Cancelliera: Antonini