Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.525/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A_525/2012

Sentenza del 18 marzo 2013
II Corte di diritto civile

Composizione
Giudici federali von Werdt, Presidente,
Hohl, Marazzi,
Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento
1. A.________,
2. B.________,
3. C1.________ e C2.________,
4. D.________,
5. E.________,
6. F.________,
7. G.________,
8. H1.________ e H2.________,
9. I.________,
10. J1.________ e J2.________,
11. K1.________ e K2.________,
12. L.________,
13. M.________,
14. N.________,
15. O.________,
16. P1.________ e P2.________,
17. Q.________,
18. R.________,
19. S.________,
patrocinati dall'avv. Marco Broggini,
ricorrenti,

contro

1. T1.________ e T2.________,
2. U1.________ e U2.________,
patrocinati dall'avv. Eros Bergonzoli,
opponenti.

Oggetto
accesso necessario,

ricorso contro la sentenza emanata il 30 maggio 2012 dalla I Camera civile del
Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.

Fatti:

A.
A.a T1.________ e T2.________ sono comproprietari della particella n. 1851 RFD
di X.________, sulla quale sorge una casa d'abitazione. U1.________ e
U2.________ sono comproprietari della contigua particella n. 927, anch'essa
edificata. Entrambi i fondi confinano a nord-est con la particella n. 929
(sulla quale sorge il Condominio V.________). La particella n. 1851 confina
inoltre a est con la particella n. 937 e a sud-ovest con la particella n. 1870,
la quale è contermine alla particella n. 1910, di proprietà del Patriziato di
X.________. Le particelle n. 927 e 1851 non hanno accesso veicolare alla
pubblica via, ma beneficiano di un diritto di passo pedonale sulla particella
n. 929 per raggiungere la via Y.________. Esse beneficiano anche di una servitù
di passo pedonale sulla particella n. 1870, in direzione opposta rispetto allo
sbocco sulla via Y.________.
A.b In accoglimento di una petizione 25 giugno 2008 promossa da T1.________ e
T2.________ e da U1.________ e U2.________ contro A.________, B.________,
C1.________ e C2.________, D.________, E.________, F.________, G.________,
H1.________ e H2.________, I.________, J1.________ e J2.________, K1.________ e
K2.________, L.________, M.________, N.________, O.________, P1.________ e
P2.________, Q.________, R.________ e S.________ (comproprietari della
particella n. 929), con decisione 10 febbraio 2009 il Pretore della
giurisdizione di Locarno Campagna ha ordinato l'iscrizione di una servitù di
accesso veicolare necessario in favore delle particelle n. 927 e 1851 sulla
particella n. 929, previo versamento di un'indennità di fr. 82'860.--.

B.
Con appello 27 febbraio 2009 i predetti comproprietari della particella n. 929
hanno chiesto la reiezione della petizione. Con sentenza 30 maggio 2012 la I
Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto l'appello
e confermato la decisione pretorile.

C.
Con ricorso in materia civile 10 luglio 2012 i comproprietari della particella
n. 929 sono insorti al Tribunale federale postulando l'annullamento della
sentenza 30 maggio 2012 ed il rinvio degli atti all'autorità cantonale per
nuova decisione ai sensi dei considerandi. Essi lamentano un arbitrario
accertamento dei fatti nonché una violazione degli art. 8 e 694 cpv. 2 CC.
Non sono state chieste osservazioni al ricorso.

Diritto:

1.
1.1 Il tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) ricorso in materia civile, interposto
dalle parti soccombenti nella sede cantonale (art. 76 cpv. 1 LTF), è diretto
contro una decisione finale (art. 90 LTF) emanata su ricorso dall'autorità
ticinese di ultima istanza (art. 75 cpv. 1 e 2 LTF) in una causa civile (art.
72 cpv. 1 LTF) di natura pecuniaria - atteso che la controversia verte sulla
concessione di un accesso necessario (DTF 80 II 311 consid. 1; 92 II 62;
sentenza 5A_500/2009 del 19 novembre 2009 consid. 1, non pubblicato in DTF 136
III 130) - il cui valore litigioso ammonta a fr. 315'400.-- e supera quindi
ampiamente il limite posto dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Il gravame si
rivela pertanto in linea di principio ammissibile.

1.2 Il ricorso in materia civile ha carattere riformatorio (art. 107 cpv. 2
LTF). Ne segue che in linea di principio il ricorrente deve formulare una
conclusione sul merito della vertenza e non può limitarsi a chiedere
l'annullamento della decisione impugnata (DTF 137 II 313 consid. 1.3 con
rinvii). Eccezionalmente, basta una conclusione cassatoria (semplice domanda di
annullamento della decisione impugnata o richiesta di rinvio della causa
all'autorità inferiore per nuova decisione) quando il Tribunale federale, in
caso di accoglimento del ricorso, non potrebbe statuire sul merito del litigio
perché mancano i necessari accertamenti di fatto, ma dovrebbe rinviare la causa
all'autorità inferiore (DTF 134 III 379 consid. 1.3; 133 III 489 consid. 3.1).

Nella fattispecie i ricorrenti si limitano a postulare l'annullamento della
sentenza d'appello ed il rinvio della causa all'autorità cantonale per nuova
decisione ai sensi dei considerandi, ma non formulano alcuna conclusione sul
merito della vertenza. Essi nemmeno spiegano perché il Tribunale federale,
qualora dovesse ritenere fondato il gravame, non potrebbe giudicare esso stesso
la causa nel merito. Dalla lettura delle censure ricorsuali emerge tuttavia che
i ricorrenti rimproverano all'autorità inferiore di non aver esaminato per
quali fondi vicini la creazione di un passo veicolare sarebbe stata di minor
danno ai sensi dell'art. 694 cpv. 2 seconda frase CC. In caso di accoglimento
di tale critica, il Tribunale federale dovrebbe rinviare la causa ai Giudici
cantonali per nuovi accertamenti di fatto. La conclusione cassatoria è
ammissibile.

1.3 Il Tribunale federale applica il diritto d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF).
Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto dall'art.
42 cpv. 1 e 2 LTF, la cui mancata ottemperanza conduce all'inammissibilità del
gravame, il Tribunale federale esamina solo le censure sollevate (DTF 137 III
580 consid. 1.3; 134 III 102 consid. 1.1). Nei motivi del ricorso occorre
spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto.
Le esigenze di motivazione sono più rigorose quando è fatta valere la
violazione di diritti fondamentali. II Tribunale federale esamina queste
censure solo se la parte ricorrente le ha debitamente sollevate e motivate,
come prescritto dall'art. 106 cpv. 2 LTF. Ciò significa che il ricorrente deve
indicare in modo chiaro e dettagliato con riferimento ai motivi della decisione
impugnata in che modo sarebbero stati violati i suoi diritti costituzionali (
DTF 134 II 244 consid. 2.2).

1.4 In linea di massima il Tribunale federale fonda il suo ragionamento
giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105
cpv. 1 LTF). Può scostarsene o completarlo soltanto se è stato effettuato in
violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente
inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF). L'accertamento dei fatti contenuto nella
sentenza impugnata può essere censurato alle stesse condizioni; occorre inoltre
che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante
sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Se rimprovera all'autorità
cantonale un accertamento dei fatti manifestamente inesatto - ossia arbitrario
ai sensi dell'art. 9 Cost. (DTF 133 II 249 consid. 1.2.2) - il ricorrente deve
motivare la censura conformemente alle esigenze poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF.
Per lamentare con un'ammissibile censura la violazione del divieto
dell'arbitrio non è segnatamente sufficiente formulare una critica meramente
appellatoria (DTF 136 II 489 consid. 2.8) e contestare la decisione impugnata
come in una procedura d'appello, nella quale l'autorità di ricorso gode di
cognizione libera, opponendo semplicemente la propria opinione a quella del
Tribunale cantonale (DTF 134 II 349 consid. 3).

2.
2.1 Giusta l'art. 694 cpv. 1 CC, il proprietario che non ha un accesso
sufficiente dal suo fondo ad una strada pubblica può pretendere che i vicini
gli consentano il passaggio necessario dietro piena indennità. Il diritto di
passo necessario implica, come altre restrizioni legali indirette alla
proprietà (p. es. la condotta e la fontana necessaria), "un'espropriazione di
diritto privato", di modo che, per giurisprudenza costante, il Tribunale
federale ha posto condizioni severe alla concessione del diritto di passo
necessario. Fondandosi sull'origine dell'art. 694 CC, esso ha dedotto che la
pretesa all'ottenimento di un diritto di passo necessario fondato sui rapporti
di vicinato può essere fatta valere solo in presenza di un vero stato di
necessità. Vi è un tale stato di necessità quando non esiste un accesso alla
pubblica via o lo stesso si rivela insufficiente per poter utilizzare il fondo
in modo conforme alla sua destinazione (DTF 136 III 130 consid. 3.1 con
rinvii).
Le zonizzazione dovrebbe avere per conseguenza che, in una zona edificabile, i
fondi siano urbanizzati conformemente al piano e che i diritti di passo
necessari siano così superflui. In realtà, può accadere nondimeno che fondi
destinati alla costruzione non dispongano di un accesso sufficiente ad una
strada pubblica. La giurisprudenza stabilisce che il proprietario del fondo
debba allora ricorrere in primo luogo agli strumenti appositi creati dal
diritto pubblico. Se un collegamento adeguato può essere creato mediante tali
strumenti, non vi è uno stato di necessità. Il proprietario che postula la
concessione di un diritto di passo necessario ex art. 694 CC deve pertanto
dimostrare di essersi adoperato invano per ottenere un accesso al suo fondo
sulla base delle norme di diritto pubblico applicabili (DTF 136 III 130 consid.
3.3.1 con rinvii).

2.2 L'art. 694 cpv. 2 CC prevede che la domanda concernente un passaggio
necessario è diretta in primo luogo contro il vicino dal quale, a causa dello
stato preesistente della proprietà e della viabilità, si può più
ragionevolmente esigere la concessione del passo; in secondo luogo contro
coloro per i quali il passaggio è di minor danno.

Ove sia riconosciuta la necessità di un diritto di passo e qualora più fondi
vicini offrano un accesso alla strada pubblica, l'art. 694 cpv. 2 CC stabilisce
un ordine di priorità. Occorre in primo luogo tenere conto dello stato
preesistente della proprietà e della viabilità. Nel caso in cui la particella
non abbia più accesso alla strada pubblica a seguito della divisione di un
fondo o dell'alienazione di una particella contigua appartenente allo stesso
proprietario, il passo sarà concesso sull'altra particella che possiede ancora
un accesso alla pubblica via. Occorre pure esaminare lo stato preesistente
della viabilità, tendendo conto dei diritti di passo esistenti in precedenza,
ma non di semplici autorizzazioni di passo concesse a titolo puramente
precario. Se nessun fondo soddisfa tale criterio, ovvero qualora lo stato di
necessità non risulti da una modifica dello stato della proprietà o della
viabilità, il diritto di passo può essere chiesto al vicino per il quale il
passaggio è di minor danno (sentenza 5C.246/2004 del 2 marzo 2005 consid. 2.2
con numerosi rinvii dottrinali, in RNRF 88/2007 pag. 121).

3.
3.1 La Corte cantonale ha osservato che non consta che un'autorità
amministrativa abbia definitivamente accertato l'esistenza di un accesso
sufficiente ai fondi degli opponenti e che incombe quindi al giudice civile
esaminare a titolo pregiudiziale se vi sia uno stato di necessità che
giustifichi un diritto di passo necessario ai sensi dell'art. 694 CC.

I Giudici cantonali hanno accertato, sulla base di una perizia, che per
raggiungere i fondi n. 927 e 1851 dalla strada pubblica (via Y.________) gli
opponenti percorrono un viale largo 1.40 m e lungo 70 m passando sul fondo n.
929. Considerato che le particelle n. 927 e 1851 si trovano in una zona
destinata all'abitazione, non sono in declivio e la morfologia dei luoghi non
le rende irraggiungibili con veicoli a motore, secondo la Corte cantonale tale
passo pedonale di 70 m non offre un accesso sufficiente ad una strada pubblica.

I Giudici cantonali hanno poi stabilito che l'accesso veicolare non può essere
creato mediante gli strumenti offerti dal diritto pubblico. Secondo il
"rapporto" 11 aprile 2005 del pianificatore del Comune di X.________ (allestito
su richiesta degli opponenti), infatti, le particelle n. 927 e 1851
costituiscono "una piccola area isolata dal sistema viario comunale all'interno
di un comparto di terreni completamente urbanizzati" ed "è da escludere che
l'ente pubblico possa risolvere questa situazione provvedendo a un
allacciamento individuale neanche nell'ambito della revisione del piano
regolatore, soprattutto in considerazione dell'entità dell'oggetto".

3.2 I ricorrenti non contestano la conclusione secondo la quale le particelle
degli opponenti non dispongono di un accesso sufficiente alla pubblica via nel
senso dell'art. 694 cpv. 1 CC, ma affermano che l'accertamento di fatto della
Corte cantonale secondo il quale il diritto pubblico non offrirebbe i mezzi per
ottenere un accesso veicolare sarebbe arbitrario in quanto fondato
sull'opinione dell'allora pianificatore del Comune di X.________, inviata agli
opponenti senza alcun commento da parte del Municipio. La Corte cantonale non
avrebbe inoltre tenuto conto del fatto che l'opinione del pianificatore,
stilata nel 2005, non sarebbe più attuale.
Così facendo, però, i ricorrenti non si confrontano minimamente con la
motivazione del Tribunale d'appello, il quale ha osservato che il "rapporto" 11
aprile 2005 non può dirsi semplicemente riflettere l'opinione del
pianificatore, già per il fatto che è stato trasmesso agli opponenti dal
Municipio di X.________, il quale deve quindi averne approvato il contenuto, e
che nulla lascia supporre che tale posizione possa essere mutata nel frattempo,
anche perché mal si intravvede come in quel comparto il piano regolatore possa
prevedere la formazione di nuove vie, per lo più onerose. Accontentandosi di
ribadire gli argomenti già proposti dinanzi ai Giudici cantonali e di
riproporre la propria valutazione dei fatti, i ricorrenti non formulano alcuna
critica idonea a far apparire arbitrario l'accertamento di fatto. La censura
non soddisfa i requisiti di cui all'art. 106 cpv. 2 LTF e va dichiarata
inammissibile.
Inconferente risulta poi l'affermazione dei ricorrenti secondo la quale gli
opponenti non avrebbero dimostrato l'impossibilità di ottenere un accesso
veicolare facendo capo agli strumenti offerti dal diritto pubblico per non aver
formalmente "chiesto al Municipio e/o al Patriziato di X.________ di potere
disporre di un accesso alla loro proprietà passando sul fondo patriziale
particella n. 1910".

4.
4.1 Riconosciuto agli opponenti il diritto di ottenere un passaggio (veicolare)
necessario ex art. 694 cpv. 1 CC, la Corte cantonale ha esaminato contro quale
fondo vicino debba essere diretta la domanda. Fondandosi sullo stato
preesistente dei rapporti di proprietà e segnatamente sul fatto che - come
emerge dalle risultanze della già menzionata perizia - fino al 1951 il
proprietario del fondo n. 1851 era anche proprietario del fondo n. 929 (che
lambiva la via Y.________), il Tribunale d'appello ha dedotto che l'accesso
alla strada pubblica per le particelle attualmente di proprietà degli opponenti
avveniva verso est, in direzione della predetta via Y.________ (e non verso
ovest, dove vi era un terreno patriziale incolto). In virtù del primo criterio
dell'art. 694 cpv. 2 CC, la Corte cantonale ha quindi ritenuto che l'accesso
veicolare necessario debba gravare il fondo n. 929 dei ricorrenti, avendo
quest'ultimo sottratto ai fondi degli opponenti - per intervenute modifiche di
proprietà - la possibilità di accesso alla pubblica via.

4.2 A mente dei ricorrenti, i Giudici d'appello non avrebbero saputo accertare
lo stato preesistente della proprietà e della viabilità ed avrebbero quindi
violato l'art. 694 cpv. 2 CC per non aver fatto capo al secondo criterio
previsto da tale disposizione, vale a dire per non aver esaminato per quali
fondi vicini la creazione di un passo veicolare sarebbe stata di minor danno.
4.2.1 Occorre innanzi tutto esaminare le censure rivolte contro le
constatazioni di fatto dell'autorità cantonale.
I ricorrenti affermano che l'accertamento secondo il quale fino al 1951 il
proprietario della particella n. 1851 era pure proprietario della particella n.
929 sarebbe arbitrario in quanto non troverebbe il benché minimo fondamento nel
materiale probatorio agli atti. Essi sembrano tuttavia dimenticare che tale
accertamento si fonda sulle risultanze di una perizia. Ora, se l'autorità
cantonale ritiene la perizia concludente e ne fa proprio il risultato, il
Tribunale federale accoglie una censura di apprezzamento arbitrario unicamente
se il perito non ha risposto ai quesiti postigli, se le sue conclusioni sono
contraddittorie e se in altro modo la perizia è affetta da vizi talmente
evidenti e riconoscibili che anche senza conoscenze specifiche il giudice non
poteva ignorarli. Non spetta al Tribunale federale esaminare se tutte le
asserzioni peritali sono esenti da arbitrio: il suo compito si limita piuttosto
a esaminare se l'autorità cantonale poteva aderire, senza incorrere
nell'arbitrio, alle conclusioni della perizia (sentenza 4A_365/2011 del 13
settembre 2011 consid. 3.2 con rinvii). Nella fattispecie i ricorrenti si
limitano ad apoditticamente contestare l'accertamento del perito, senza
minimamente dimostrare che la perizia sia affetta da quei vizi che permettono
l'accoglimento di una censura d'arbitrio.

A mente dei ricorrenti, inoltre, pure la deduzione del Tribunale d'appello
secondo la quale, considerati i rapporti di proprietà preesistenti, per le
particelle attualmente di proprietà degli opponenti l'accesso alla strada
pubblica avveniva verso est, in direzione della via Y.________, sarebbe
arbitraria. Tuttavia, limitandosi ad affermare in modo apodittico che nel 1951
pure la via Y.________ sarebbe stata sostanzialmente un passaggio sterrato e ad
evocare la vaga possibilità di accesso alla pubblica via in direzione ovest
passando da un terreno incolto, essi non riescono a far apparire arbitraria la
predetta deduzione.

Le critiche rivolte contro gli accertamenti di fatto della Corte cantonale,
insufficientemente motivate, si rivelano pertanto inammissibili.

Giova inoltre precisare che quando, come in concreto, un fatto è accertato per
apprezzamento delle prove la questione della ripartizione dell'onere della
prova diviene senza oggetto (DTF 132 III 626 consid. 3.4 con rinvio; 130 III
591 consid. 5.4). Contrariamente a quanto fatto valere dai ricorrenti, una
violazione dell'art. 8 CC non entra quindi in linea di conto.
4.2.2 Atteso che - sulla base delle constatazioni di fatto contenute del
giudizio impugnato - la particella n. 929 soddisfa il criterio prioritario
dello stato preesistente della proprietà, l'autorità inferiore non era tenuta a
ricorrere al criterio sussidiario dell'art. 694 cpv. 2 CC, vale a dire al
criterio del minor danno (supra consid. 2.2). I ricorrenti, inoltre, non
pretendono che siano adempiuti i presupposti, avendo riguardo agli interessi
delle due parti (art. 694 cpv. 3 CC), per scostarsi dall'ordine di priorità
stabilito nel secondo capoverso della norma in discussione (v. sentenza 5A_174/
2007 del 30 novembre 2007 consid. 3; HEINZ/STREBEL, in Basler Kommentar,
Zivilgesetzbuch, vol. II, 4a ed. 2011, n. 15 ad art. 694 CC; ARTHUR
MEIER-HAYOZ, Berner Kommentar, 1975, n. 33 ad art. 694 CC; KARIN CARONI-RUDOLF,
Der Notweg, 1969, pag. 98). La censura di violazione dell'art. 694 cpv. 2 CC si
appalesa pertanto infondata.

5.
Da quanto precede discende che il ricorso, nella misura in cui è ammissibile,
si rivela infondato e come tale va respinto. Le spese giudiziarie seguono la
soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si giustifica assegnare ripetibili agli
opponenti, che non sono stati invitati a presentare una risposta al ricorso e
non sono pertanto incorsi in spese per la sede federale.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 5'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti.

3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla I Camera civile del Tribunale
d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 18 marzo 2013

In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: von Werdt

La Cancelliera: Antonini