Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.4/2012
Zurück zum Index II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2012
Retour à l'indice II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2012


Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A_4/2012

Sentenza dell'11 gennaio 2012
II Corte di diritto civile

Composizione
Giudice federale Hohl, Presidente,
Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,

contro

Clinica psichiatrica cantonale.

Oggetto
trattamento ambulatoriale coatto,

ricorso contro la sentenza emanata il 12 dicembre 2011 dal Tribunale
amministrativo del Cantone Ticino.

Considerando:
che con decisione 24 novembre 2011 la Commissione giuridica in materia di
assistenza sociopsichiatrica (CGASP) ha parzialmente accolto un ricorso di
A.________ contro il trattamento ambulatoriale coatto deciso dalla Clinica
psichiatrica cantonale nel senso di sostituire - alla luce delle risultanze di
una perizia - il medicamento xxx con il medicamento yyy;
che con sentenza 12 dicembre 2011 il Tribunale amministrativo del Cantone
Ticino ha respinto un ricorso di A.________ avverso la predetta decisione della
CGASP;
che a mente dei Giudici cantonali la provata relazione tra l'erogazione delle
cure ed il netto miglioramento dello stato di salute di A.________
(sessantunenne affetta, oltre che da importanti patologie somatiche, da
schizofrenia paranoide, che manifesta con sintomi quali deliri paranoidi,
allucinazioni acustiche e stati di irritazione e di diffidenza, con
esacerbazioni dovute alla mancata presa di coscienza della malattia)
giustificano la misura terapeutica adottata, la quale è sorretta da una chiara
base legale (art. 20 cpv. 2 della legge del Cantone Ticino del 2 febbraio 1999
sull'assistenza sociopsichiatrica [RL 6.3.2.1]);
che secondo il Tribunale amministrativo del Cantone Ticino la necessità di un
trattamento farmacologico controllato è evidente e inconfutabile, tenuto conto
segnatamente del grave rischio di ricadute nonché del fatto che l'incolumità
fisica di A.________ potrebbe essere messa in pericolo a seguito di
comportamenti causati da un mancato monitoraggio della malattia psichica;
che sempre a mente dei Giudici cantonali l'obbligo di doversi presentare dal
medico ogni 28 giorni per la somministrazione del medicamento yyy
(antipsicotico di seconda generazione con una migliore tollerabilità del
medicamento xxx) non appare in concreto eccessivamente gravoso;
che mediante ricorso in materia civile del 2 gennaio 2012 A.________ si aggrava
al Tribunale federale contro la sentenza cantonale;
che giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nella motivazione del ricorso occorre spiegare
perché l'atto impugnato viola il diritto e che in virtù dell'art. 106 cpv. 2
LTF il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali e di
disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha
sollevato e motivato tale censura;
che in concreto il ricorso non soddisfa i predetti requisiti di motivazione,
non contenendo alcuna critica rivolta contro la sentenza impugnata;
che infatti la ricorrente si limita a far valere di aver sentito che il
medicamento yyy sarebbe stato interdetto, fondando in tal modo il suo ricorso
su un inammissibile novum (art. 99 cpv. 1 LTF; a titolo abbondanziale va
precisato che il farmaco yyy non è in ogni modo stato proibito, ma occorre
tenere conto di controindicazioni com'è il caso per numerosi altri farmaci), e
a narrare vicissitudini risalenti ai periodi durante i quali è stata ricoverata
presso ospedali o istituti psichiatrici e sottoposta ad altri trattamenti
farmacologici;
che pertanto il ricorso si rivela inammissibile e può essere deciso dalla
Presidente della Corte nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b
LTF);
che nella fattispecie si può rinunciare al prelievo di spese giudiziarie (art.
66 cpv. 1 in fine LTF);

per questi motivi, la Presidente pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Non si prelevano spese giudiziarie.

3.
Comunicazione alle parti e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Losanna, 11 gennaio 2012

In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Hohl

La Cancelliera: Antonini