Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.472/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A_472/2012

Sentenza del 17 ottobre 2012
II Corte di diritto civile

Composizione
Giudici federali Escher, Giudice presidente,
L. Meyer, Marazzi,
Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento
1. A.A.________,
2. B.A.________,
ricorrenti,

contro

1. C.________,
2. Stato del Cantone Ticino,
3. Eredi fu D.________,
4. E.________,
tutti patrocinati dall'avv. Cesare Lepori,
5. F.________ SA,
6. G.________ SA,
opponenti,

Ufficio di esecuzione e fallimenti del Distretto di Blenio, 6716 Acquarossa.

Oggetto
avviso d'incanto,

ricorso contro la sentenza emanata il 30 maggio 2012 dalla Camera di esecuzione
e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di
vigilanza.

Fatti:

A.
A.a Alla base della presente vertenza stanno diversi precetti esecutivi emessi
nei confronti di H.A.________ e sfociati in numerose domande di realizzazione
di beni gravati da pegno rispettivamente pignorati, più precisamente di
numerosi immobili siti a X.________. Nel prosieguo della procedura ed in attesa
dell'asta di alcuni dei predetti fondi - pubblicata il 27 marzo 2009 e poi
sospesa in ragione dei ricorsi inoltrati da H.A.________ - in data 2 febbraio
2010 l'Ufficio di esecuzione e fallimenti del Distretto di Blenio (di seguito:
UEF) ha dato mandato all'arch. I.________ di aggiornare le perizie estimative
del febbraio 2006 e di allestirne di nuove su altri fondi. I gravami interposti
da H.A.________ contro tale decisione sono stati respinti rispettivamente
dichiarati inammissibili; le nuove perizie sono state pagate attingendo
all'anticipo di uno dei creditori procedenti, F.________ SA.
A.b H.A.________ è deceduta il 31 gennaio 2011. Il 27 gennaio 2012 alcuni
creditori hanno chiesto la continuazione dell'esecuzione contro la successione,
ovvero contro i figli B.A.________ ed A.A.________. Il 2 febbraio 2012 l'UEF ha
notificato agli interessati l'avviso d'incanto, indicando che l'asta sarebbe
stata (nuovamente) pubblicata il 17 febbraio 2012; B.A.________ ed A.A.________
hanno ricorso contro tale decisione in data 16 febbraio 2012. Il 29 febbraio
2012, l'UEF ha impartito ai ricorrenti un termine di 10 giorni per anticipare
le spese di una nuova perizia, determinate in fr. 10'000.--; anche contro
questa decisione B.A.________ ed A.A.________ hanno presentato ricorso in data
14 marzo 2012.

B.
Con la sentenza qui impugnata, datata 30 maggio 2012, la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale di appello del Cantone Ticino, quale autorità di
vigilanza, ha congiunto le procedure, respinto il ricorso 16 febbraio 2012
nella misura in cui esso era ricevibile e parzialmente accolto quello del 14
marzo 2012, assegnando contemporaneamente a B.A.________ ed A.A.________ un
nuovo termine di 10 giorni per versare l'importo di fr. 8'734.50 quale anticipo
delle spese per l'allestimento delle nuove perizie dei fondi da realizzare.

C.
Con allegato 21 giugno 2012, B.A.________ ed A.A.________ (qui di seguito:
ricorrenti) ricorrono contro la sentenza cantonale chiedendone l'annullamento,
la restituzione dell'eccedenza dell'anticipo fornito dalla loro madre nel 2006
per le stime dei fondi, la scelta fra almeno tre esperti e l'obbligo per l'UEF
di non realizzare beni a titolo preventivo.

Con decreto presidenziale 11 luglio 2012 è stato conferito al ricorso il
postulato effetto sospensivo.

Non sono state chieste determinazioni nel merito.

Diritto:

1.
1.1 Il ricorso, inoltrato contro una decisione emanante dalla Corte suprema del
Cantone Ticino nella lingua ufficiale di questo Cantone, ovvero l'italiano, è
redatto in tedesco. Ciò è invero ammissibile. Il presente giudizio va tuttavia
redatto in italiano, conformemente alla regola dell'art. 54 cpv. 1 LTF.

1.2 Il ricorso è stato interposto tempestivamente (art. 100 cpv. 2 lett. a LTF)
dalle parti (parzialmente) soccombenti in sede cantonale (art. 76 cpv. 1 LTF;
sulla legittimazione della successione indivisa ad interporre ricorso v. DTF
113 III 79 consid. 3; 116 III 4 consid. 2a; circolare n. 16 del Tribunale
federale del 3 aprile 1925 [DTF 51 III 98; 122 III 327]; sentenze 7B.163/2003
del 30 luglio 2003 consid. 2,1; 7B.154/2003 del 17 luglio 2003 consid. 2.1,
pronunciate invero sotto l'egida del vecchio art. 19 LEF, ma valide anche
riguardo al ricorso in materia civile contro decisioni dell'autorità di
vigilanza) contro una decisione finale (art. 90 LTF; DTF 133 III 350 consid.
1.2) pronunciata dall'autorità ticinese di ultima (unica) istanza (art. 75 cpv.
1 e 2 LTF; MARCO LEVANTE, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über
Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 2a ed. 2010, n. 19 ad art. 19 LEF e la
giurisprudenza citata) in materia di esecuzione e fallimento (art. 72 cpv. 2
lett. a LTF). Trattandosi di una decisione dell'autorità cantonale di vigilanza
in materia di esecuzione e fallimento, il valore di causa è privo di rilievo
(art. 74 cpv. 2 lett. c LTF; DTF 133 III 350 consid. 1.2). Il ricorso in
materia civile si appalesa pertanto in linea di principio ammissibile.

1.3 Il Tribunale federale applica il diritto d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF).
Ciò nondimeno, giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF, nei motivi del ricorso occorre
spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Ciò
significa che il ricorrente deve almeno confrontarsi brevemente con i
considerandi della sentenza impugnata pena l'inammissibilità del gravame (DTF
134 II 244 consid. 2.1). L'errata applicazione di norme di diritto cantonale di
rango legislativo può essere impugnata unicamente se essa costituisce
contemporaneamente una violazione di un diritto costituzionale, segnatamente
del divieto dell'arbitrio (art. 95 lett. c LTF e contrario; DTF 133 III 462
consid. 4.4.1). Le esigenze di motivazione sono più rigorose quando è fatta
valere la violazione di diritti fondamentali. II Tribunale federale esamina
queste censure solo se la parte ricorrente le ha debitamente sollevate e
motivate, come prescritto dall'art. 106 cpv. 2 LTF. Ne discende che l'allegato
ricorsuale deve indicare chiaramente i diritti costituzionali che si pretendono
violati, precisando altresì in che consista tale violazione (DTF 134 II 244
consid. 2.2).

Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei
fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Esso può
scostarsene solo se è stato eseguito in violazione del diritto ai sensi
dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario (DTF 133
II 249 consid. 1.2.2). L'eliminazione del vizio indicato deve inoltre poter
influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF).
Non possono essere addotti nuovi fatti o nuovi mezzi di prova, a meno che non
ne dia motivo la decisione impugnata, ciò che la parte ricorrente deve
debitamente esporre nel proprio gravame (art. 99 cpv. 1 LTF; DTF 136 III 261
consid. 4.1). Non sono ammissibili nuove conclusioni (art. 99 cpv. 2 LTF).

2.
Il Tribunale di appello ha trattato in un'unica sentenza due ricorsi inoltrati
dai ricorrenti. Il primo è quello rivolto contro l'avviso d'incanto 2 febbraio
2012 dell'UEF (supra consid. in fatto A.b).
2.1
2.1.1 Dalla sentenza impugnata si evince che i ricorrenti si erano lamentati
già in sede cantonale del fatto che la decisione 2 febbraio 2012 dell'UEF non
menzionasse i rimedi di diritto. A ciò, i Giudici cantonali - rinviando alla
giurisprudenza di questo Tribunale federale - hanno risposto che nessuna norma
impone simili indicazioni nelle decisioni degli uffici di esecuzione e
fallimenti. Peraltro, l'inoltro del ricorso al Tribunale di appello avrebbe
dimostrato che la possibilità di ricorrere era ben nota ai ricorrenti.
2.1.2 Avanti al Tribunale federale, i ricorrenti si limitano a precisare che si
erano sentiti in dovere di inoltrare il ricorso al Tribunale di appello a causa
dell'insicurezza giuridica scaturente dall'assenza dell'indicazione dei rimedi
di diritto. Censurano poi il tono della sentenza impugnata, a loro avviso
sminuente.
2.1.3 Esprimendosi in tali termini, i ricorrenti non discutono gli argomenti
proposti dai Giudici cantonali. In particolare, non indicano quale norma
imponga anche agli uffici di esecuzione e fallimenti di menzionare i rimedi di
diritto proponibili contro le loro decisioni. Su questo punto, il ricorso si
appalesa inammissibile in quanto insufficientemente motivato. Per completezza
d'informazione, la decisione cantonale è comunque corretta: soltanto per
l'autorità di vigilanza sussiste l'obbligo di indicare le vie di ricorso aperte
contro le proprie decisioni (art. 20a cpv. 2 n. 4 LEF; DTF 123 II 231 consid.
8a; con specifico riferimento al ricorso dell'art. 17 LEF v. da ultimo sentenza
5A_65/2012 del 23 gennaio 2012, con rinvio alla sentenza 7B.75/2006 del 6
luglio 2006 consid. 2.2.2).
Perché poi la decisione impugnata sia motivata in termini inappropriati o
addirittura sminuenti ("erniedrigende Bemerkungen", secondo i ricorrenti), non
è dato di capire né è da loro spiegato.

2.2 I ricorrenti discutono anche il considerando 4 della decisione impugnata.
In particolare chiedono che le spese della pubblicazione non siano poste a loro
carico, ritenuto che la pubblicazione fu ordinata prima che venissero
comunicate le nuove stime e che scadesse l'eventuale termine ricorsuale. Il
ricorso non è chiaro, in particolare non si capisce a quali spese di
pubblicazione si riferiscano i ricorrenti, non menzionate al considerando 4
della decisione impugnata né, per quanto si possa dedurre, oggetto dello
stesso: discorso è unicamente del diritto dei ricorrenti di chiedere una nuova
stima. La censura è inammissibile.

3.
Il secondo ricorso cantonale era diretto contro l'obbligo fatto ai ricorrenti
di anticipare le spese delle nuove perizie degli immobili da realizzare (supra
consid. in fatto A.b).
3.1
3.1.1 In proposito, il Tribunale di appello ha ricordato che la defunta madre
dei ricorrenti aveva effettivamente versato all'UEF in data 20 luglio 2006 un
anticipo di fr. 10'000.-- destinati alla perizia di alcuni suoi fondi, ma che
era rimasta un'eccedenza dell'anticipo (pari a fr. 6'950.--). L'UEF, tuttavia,
non era riuscito ad ottenere dall'allora escussa i riferimenti bancari
necessari per una restituzione a lei di tale eccedenza, ed aveva allora
ritenuto di poter saldare con quell'importo spese connesse con la gestione
degli immobili. I Giudici cantonali hanno espresso dubbi sull'operato dell'UEF,
ma hanno concluso di poter lasciare la questione irrisolta, poiché l'UEF aveva
informato H.A.________ delle proprie decisioni. Sollevata soltanto in sede di
ricorso, la censura è stata considerata dunque tardiva e pertanto
inammissibile.
3.1.2 I ricorrenti sostengono in primo luogo che dagli atti non emerge alcuna
richiesta alla defunta madre affinché ella indicasse una relazione bancaria o
postale. Così facendo, non rimettono in discussione la constatazione del
Tribunale di appello in virtù della quale la loro defunta madre era stata
effettivamente tenuta al corrente dall'UEF. La loro censura non appare atta a
controbattere la tesi della tardività dell'obiezione.
3.1.3 I ricorrenti ribadiscono poi che non sussiste alcun obbligo di avere un
conto bancario o postale. L'importo versato dalla loro defunta madre sarebbe
stato un prestito di una terza persona, alla quale dovette poi essere
restituito. Concludono che l'agire dell'UEF è dunque stato scorretto. Questa
obiezione cade nel vuoto: anche il Tribunale di appello ha infatti espresso
fieri dubbi sull'agire dell'UEF, ma ha concluso di potersi esimere dal
determinarsi in proposito visto che il gravame era, su questo punto, tardivo.
Reiterando le proprie critiche all'operato dell'UEF, i ricorrenti non
sovvertono l'argomento fondato sulla tardività della loro opposizione. Né si
vede come possa influire sulla decisione il fatto che, a detta dei ricorrenti,
l'anticipo versato dalla loro defunta madre non produca interessi: il ritardo
che rimprovera loro il Tribunale di appello concerne unicamente la mancata
formulazione di tempestive obiezioni. Al limite dell'ammissibilità vista la
pochezza della motivazione, la censura qui discussa va respinta.
3.2
3.2.1 Il Tribunale di appello ha respinto l'obiezione dei ricorrenti
sull'importo chiesto a titolo di anticipo. Ha precisato che la perizia del 2010
era una seconda perizia solo con riferimento a determinati fondi ma non ad
altri. Considerata l'entità del lavoro che attende il perito, che dovrà
"ricominciare daccapo", e paragonato l'importo chiesto con le spese relative
alle perizie del 2010, i Giudici cantonali hanno ritenuto adeguato l'anticipo
di fr. 10'000.-- richiesto. Lo hanno nondimeno ridotto di fr. 1'265.25, ossia
della rimanenza dell'originario anticipo di fr. 10'000.-- versato da
H.A.________ nel 2006.
3.2.2 I ricorrenti persistono nel ritenere troppo elevato l'importo chiesto
loro a titolo di anticipo per le nuove perizie. Affermano che, contrariamente a
quanto ritenuto dal Tribunale di appello, si tratterebbe soltanto di una
seconda perizia ai sensi dell'art. 9 del regolamento del Tribunale federale del
23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata di fondi (RFF; RS 281.42).
A loro dire, un anticipo di poco inferiore a fr. 5'000.-- sarebbe sufficiente.
3.2.3 L'art. 9 cpv. 2 RFF stabilisce che ogni parte interessata può chiedere
all'autorità di vigilanza una nuova stima a mezzo di periti; a tal fine deve
depositare preventivamente le spese occorrenti. I dettagli di un tale anticipo
delle spese non sono regolati dal diritto federale: spetta all'autorità
cantonale di vigilanza fissare l'ammontare dell'anticipo ed il termine entro il
quale esso va versato (DTF 60 III 189; sentenza 7B.13/2003 del 3 aprile 2003
consid. 3.1). La procedura avanti alle autorità di vigilanza cantonali è di
competenza dei Cantoni: lo stabilisce, riservati determinati principi (art. 20a
cpv. 2 LEF), l'art. 20a cpv. 3 LEF, rimasto in proposito immutato anche dopo
l'introduzione della nuova procedura civile federale (COMETTA/MÖCKLI, in Basler
Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 2a ed. 2010,
n. 1 e 38 seg. ad art. 20a LEF). L'errata applicazione di tali norme può essere
impugnata unicamente se essa costituisce contemporaneamente una violazione di
un diritto costituzionale, segnatamente del divieto dell'arbitrio (supra
consid. 1.3).
3.2.4 La critica ricorsuale si esaurisce nell'esposizione del punto di vista
personale dei ricorrenti a proposito della mole di lavoro che attende il
perito. I ricorrenti non menzionano tuttavia una norma di legge che reputano
violata, ed ancor meno un diritto costituzionale (ad esempio il divieto
dell'arbitrio, art. 9 Cost., v. sentenza 5A_864/2011 del 16 marzo 2012 consid.
4.3), né fanno valere una violazione delle disposizioni contenute all'art. 20a
cpv. 2 LEF. La loro critica si appalesa pertanto meramente appellatoria e
pertanto inammissibile.
Abbondanzialmente sia puntualizzato che, contrariamente a quanto eccepiscono i
ricorrenti, la seconda perizia prevista dall'art. 9 cpv. 2 RFF non consiste in
una mera completazione della prima, bensì in una stima nuova e del tutto
indipendente dalla prima (sentenza 5A_338/2011 del 7 luglio 2011 consid. 2.3),
come peraltro rettamente esposto dal Tribunale di appello.

3.3 I ricorrenti chiedono che l'importo di fr. 6'950.-- loro spettante ed
altrimenti utilizzato dall'UEF venga loro restituito (interessi inclusi) prima
della fissazione di un termine per il versamento dell'anticipo qui litigioso.
Dalla sentenza impugnata, tuttavia, non risulta che essi avessero formulato
tale richiesta già in sede cantonale, né essi lo pretendono. Se lo fosse, si
tratterebbe allora di una conclusione nuova e come tale inammissibile (art. 99
cpv. 2 LTF). Comunque, l'impossibilità di dare seguito favorevole a questa
conclusione dipende, nel merito, dalla tardività con la quale i ricorrenti
hanno eccepito l'utilizzo fatto della rimanenza dell'anticipo relativo alle
perizie del 2006 (supra consid. 3.1); se invece essa fosse da intendersi quale
domanda di risarcimento rivolta contro l'UEF (art. 5 LEF), essa non sarebbe
formulata nella sede e nella forma appropriate (DTF 138 III 265 consid. 3.2,
3.3.3 e 3.3.4).

4.
A proposito delle ulteriori conclusioni, sia da ultimo rilevato che il petitum
n. 3, con il quale i ricorrenti postulano che sia loro sottoposta una scelta di
almeno tre periti, è privo di sufficiente motivazione: nel grava-me i
ricorrenti si limitano infatti a sollevare dubbi sull'imparzialità del
precedente perito, fondandosi peraltro su fatti non accertati dai Giudici
cantonali (ossia la denuncia penale proposta nei suoi confronti - non si sa
quando né in quale contesto - da H.A.________). Il petitum n. 4, con il quale i
ricorrenti chiedono che sia fatto ordine all'UEF di non realizzare beni a
titolo preventivo, è anche privo di sufficiente motivazione. Entrambi non
possono essere esaminati nel merito. I ricorrenti inoltre non affermano, né
tantomeno dimostrano, di aver formulato queste conclusioni già in precedenza;
nuove, esse sono pertanto inammissibili (art. 99 cpv. 2 LTF).

5.
In conclusione il ricorso appare infondato nella ridotta misura della sua
ricevibilità. Esso va pertanto respinto rispettivamente dichiarato
inammissibile, con conseguenza di tassa e spese a carico dei ricorrenti in
ragione di metà ciascuno ed in solido (art. 66 cpv. 1 e 5 LTF). Non sono dovute
ripetibili agli opponenti, che hanno visto respinte le loro opposizioni alla
concessione dell'effetto sospensivo e non sono stati invitati a determinarsi
nel merito avanti al Tribunale federale (art. 68 cpv. 1 e 2 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti in
solido.

3.
Comunicazione alle parti, all'Ufficio di esecuzione e fallimenti del Distretto
di Blenio e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.

Losanna, 17 ottobre 2012

In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero

La Giudice presidente: Escher

La Cancelliera: Antonini