Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.441/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A_441/2012

Sentenza del 6 marzo 2013
II Corte di diritto civile

Composizione
Giudici federali Escher, Giudice presidente,
Marazzi, Schöbi,
Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento
K.________ SA (in rettifica della designazione iniziale della parte ricorrente
in A.________),
patrocinata dall'avv. Fabrizio Mion,
ricorrente,

contro

1. B.________ AG,
2. C.________ SA,
3. E.________ AG,
4. Dipartimento finanze e economia, Ufficio esazione e condoni, viale S.
Franscini 6, 6501 Bellinzona,
patrocinati dall'avv. Isabella Tarchini Ibranyan,
opponenti.

Oggetto
elenco oneri,

ricorso contro la sentenza emanata il 25 aprile 2012
dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone
Ticino.

Fatti:

A.
A.a L'eredità giacente di F.________ è stata sottoposta alla procedura di
liquidazione d'ufficio in via di fallimento con decreto 1° luglio 1999 della
Pretura del Distretto di Lugano. Nel quadro di detta procedura, quattro
creditori (B.________ AG, C.________ SA, E.________ AG e il Dipartimento delle
finanze e dell'economia del Cantone Ticino, Ufficio esazione e condoni) hanno
ottenuto, agendo in virtù di autorizzazione fondata sull'art. 260 LEF, la
revoca della donazione del fondo xxx RFD X.________ che il de cuius aveva
disposto a favore della figlia G.________. Quest'ultima è stata autorizzata ad
essere iscritta a registro fondiario quale proprietaria, con l'obbligo tuttavia
di tollerarne la realizzazione forzata.
A.b Nell'elenco oneri 15 ottobre 2007 relativo al fondo succitato figura un
credito di fr. 250'000.-- a favore di K.________ SA. Questo credito è garantito
da pegno immobiliare, e meglio da una cartella ipotecaria al portatore del 19
settembre 1994 detenuta in proprietà. I quattro precitati creditori hanno
convenuto allora in giudizio K.________ SA con azione di contestazione della
graduatoria ex art. 250 cpv. 2 LEF, motivandola con il sospetto che G.________,
figlia del de cuius, ed il marito A.________, general manager, fondatore ed
amministratore unico di K.________ SA, si fossero accordati al fine di
danneggiare i creditori dell'eredità giacente.
A.c Con decisione 8 novembre 2011 il Pretore del Distretto di Lugano ha accolto
la petizione ordinando lo stralcio dall'elenco oneri del credito di fr.
250'000.-- garantito da pegno immobiliare insinuato da K.________ SA.

B.
Adito da K.________ SA in data 7 dicembre 2011, il Tribunale di appello del
Cantone Ticino ha confermato il giudizio di prima istanza con la qui avversata
sentenza 25 aprile 2012.

C.
A.________ ha, in data 6 giugno 2012, inoltrato al Tribunale federale ricorso
contro la predetta sentenza di appello. Egli chiede che in accoglimento
dell'appello 7 dicembre 2011 di K.________ SA la petizione dei summenzionati
creditori sia respinta, con messa a carico di questi ultimi delle spese
giudiziarie e delle ripetibili di ogni grado.

Non sono state chieste determinazioni.

Diritto:

1.
1.1 Il gravame è inoltrato contro una decisione dell'autorità cantonale di
ultima istanza che ha deciso su ricorso (art. 75 cpv. 1 e 2 LTF) una vertenza
concernente la contestazione della graduatoria con riferimento non tanto al
rango, bensì alla sussistenza medesima di detta pretesa di diritto civile
federale. Si tratta pertanto di una vertenza di natura civile suscettibile di
ricorso in materia civile giusta l'art. 72 cpv. 1 LTF (DTF 135 III 545 consid.
1). Il ricorso è inoltre tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) ed è stato interposto
nelle forme di rito (art. 42 LTF). Il requisito del valore di lite (art. 74
cpv. 1 lett. b LTF) è soddisfatto.

1.2 Più delicata è la questione della legittimazione a ricorrere ai sensi
dell'art. 76 LTF.
1.2.1 Il ricorso in materia civile è stato inoltrato da A.________
personalmente (supra consid. in fatto C), genero del de cuius ed amministratore
della K.________ SA (supra consid. in fatto A.b). Solo in un secondo tempo, a
termine ricorsuale ormai scaduto, il patrocinatore di A.________ (nonché di
K.________ SA in sede cantonale) ha chiesto che la denominazione della parte
ricorrente venga rettificata in K.________ SA. Non è dunque chiaro se abbia
voluto ricorrere la persona fisica A.________ o se la sua designazione quale
ricorrente sia frutto di una mera svista.
Nel primo caso, si imporrebbe di constatare che A.________ non ha preso parte
sinora alla procedura, non lamenta di non esservi stato ammesso, e non è dunque
legittimato a ricorrere (art. 76 cpv. 1 lett. a LTF). Nel secondo caso, una
rettifica - con conseguente iscrizione di K.________ SA quale ricorrente -
sarebbe possibile, a condizione che l'errata designazione della parte
ricorrente non abbia potuto indurre in errore gli opponenti sulla reale
identità della loro controparte (DTF 131 I 57 consid. 2.2 e 2.3; 114 II 335
consid. 3a).
1.2.2 In concreto, tutta la procedura in prima e seconda sede è stata condotta
nei confronti di K.________ SA, che ha notificato le proprie pretese nella
liquidazione della successione di F.________. Inoltre, in due vertenze
parallele (v. sentenze 5A_442/2012 dell'11 marzo 2013 e 5A_443/2012 del 6 marzo
2013) A.________ agisce a titolo personale. Ciò porta a pensare che l'errata
designazione della parte ricorrente nella persona dell'amministratore di detta
società sia frutto di una svista. Né può essere causa di confusione per gli
opponenti, per i quali non può sussistere dubbio alcuno circa l'identità della
parte che loro stessi hanno convenuto in giudizio con riferimento alla presente
pretesa. Nel presente caso, queste circostanze hanno maggior peso di quanto
abbia il fatto che l'atto di ricorso fa inequivocabilmente menzione di
A.________ quale ricorrente.
La postulata rettifica della parte ricorrente può essere ammessa.
1.2.3 K.________ SA soddisfa peraltro le condizioni poste dalla legge per la
legittimazione a ricorrere avanti al Tribunale federale, poiché ha già
partecipato alla procedura dinanzi all'autorità inferiore (art. 76 cpv. 1 lett.
a LTF) e dispone evidentemente di un interesse degno di protezione alla
modifica o all'annullamento della sentenza impugnata (art. 76 cpv. 1 lett. b
LTF). La sua legittimazione va pertanto riconosciuta.
1.3
1.3.1 Il Tribunale federale applica il diritto d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF).
Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto dall'art.
42 cpv. 1 e 2 LTF, la cui mancata ottemperanza conduce all'inammissibilità del
gravame, il Tribunale federale esamina solo le censure sollevate (DTF 137 III
580 consid. 1.3; 134 III 102 consid. 1.1). Nei motivi del ricorso occorre
spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto.
Le esigenze di motivazione sono più rigorose quando è fatta valere la
violazione di diritti fondamentali. II Tribunale federale esamina queste
censure solo se la parte ricorrente le ha debitamente sollevate e motivate,
come prescritto dall'art. 106 cpv. 2 LTF. Ciò significa che il ricorrente deve
indicare in modo chiaro e dettagliato con riferimento ai motivi della decisione
impugnata in che modo sarebbero stati violati i suoi diritti costituzionali (
DTF 134 II 244 consid. 2.2).
1.3.2 In linea di massima il Tribunale federale fonda il suo ragionamento
giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105
cpv. 1 LTF). Può scostarsene o completarlo soltanto se è stato effettuato in
modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95
LTF (art. 105 cpv. 2 LTF). L'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza
impugnata può essere censurato alle stesse condizioni; occorre inoltre che
l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante
sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Se rimprovera all'autorità
cantonale un accertamento dei fatti manifestamente inesatto - ossia arbitrario
(DTF 133 II 249 consid. 1.2.2) - il ricorrente deve motivare la censura
conformemente alle esigenze poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 136 II 304
consid. 2.5). Non possono essere addotti nuovi fatti o nuovi mezzi di prova, a
meno che non ne dia motivo la decisione impugnata, ciò che la parte ricorrente
deve debitamente esporre nel proprio gravame (art. 99 cpv. 1 LTF; DTF 136 III
261 consid. 4.1). Non sono ammissibili nuove conclusioni (art. 99 cpv. 2 LTF).

2.
Il creditore che intende contestare il credito oppure il grado di un altro
creditore iscritto in graduatoria deve promuovere azione contro l'interessato.
Se la domanda è ammessa, il riparto destinato secondo lo stato di ripartizione
al convenuto serve al soddisfacimento dell'attore fino a concorrenza del suo
intero credito, comprese le spese processuali. L'eventuale eccedenza è
ripartita secondo la graduatoria rettificata (art. 250 cpv. 2 LEF). Si tratta
dunque di un'azione di merito, avente per scopo di determinare se ed in quale
misura il credito litigioso debba partecipare alla liquidazione del fallimento
(DTF 119 III 84 consid. 2; sentenza 5A_329/2012 del 5 settembre 2012 consid.
4.4.2 con rinvii; sulla distinzione fra censure da sollevare mediante azione
civile oppure mediante ricorso all'autorità di sorveglianza v. quest'ultima
sentenza, consid. 4.4.1 e 4.4.2). La parte attrice si attiva per incassare la
parte di dividendo (contestata) spettante al creditore convenuto a proprio
beneficio e - per l'eccedenza - a beneficio della massa (sentenza 5C.185/2002
del 31 ottobre 2002 consid. 2.1).

3.
L'acquirente di una cartella ipotecaria è protetto se ha agito in buona fede
(art. 973 cpv. 1 e art. 3 CC; v. DTF 137 III 153 consid. 4.1; PAUL-HENRI
STEINAUER, Les droits réels, vol. I, 5a ed. 2012, n. 916 segg., e vol. III, 3a
ed. 2003, n. 3000, 3001, 3003 e 3005). Si suole definire la buona fede come
l'ignoranza non colpevole del vizio che affligge un determinato negozio. Essa è
presunta (art. 3 cpv. 1 CC), ma la parte avversa di colui che si professa in
buona fede è ammessa a provare che l'interessato era a conoscenza del vizio.
Questa prova concerne un fatto interiore, che non può essere accertato se non
in virtù di circostanze esteriori quali ad esempio una comunicazione fatta
all'interessato. La consapevolezza del vizio è una questione di fatto, in
merito alla quale il potere d'esame del Tribunale federale è limitato; la
critica ricorsuale deve soddisfare i criteri esposti all'art. 97 LTF (supra
consid. 1.2.2). La parte avversa di colui che si professa in buona fede può
anche far valere che l'interessato non può invocare la buona fede per non aver
prestato l'attenzione esatta dalle circostanze (art. 3 cpv. 2 CC), questione di
diritto che il Tribunale federale esamina liberamente (sentenza 5C.122/2006 del
6 ottobre 2006 consid. 2.2 con numerosi esempi e rinvii dottrinali, in SJ 2007
I pag. 209 e RNRF 88/2007 pag. 474; DTF 131 II 418 consid. 2.3.1 con rinvii;
HEINRICH HONSELL, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch, vol. I, 4a ed. 2010, n.
30 ad art. 3 CC).

4.
4.1 Per una corretta comprensione della complessa fattispecie è indispensabile
rammentare gli antefatti.
La cartella ipotecaria di cui è qui discorso venne costituita il 19 settembre
1994 per un valore nominale di fr. 250'000.-- da F.________, allora
proprietario del fondo xxx RFD X.________. F.________ ha donato il fondo alla
figlia G.________ (moglie di A.________) il 13 gennaio 1998; la donazione è
stata impugnata con successo, sicché il fondo è stato assoggettato alla
realizzazione forzata come se la donazione non avesse avuto luogo (art. 285
cpv. 1 LEF).

La cartella ipotecaria garantiva il mutuo presso il precedente creditore, che
ha tuttavia precisato di non averla mai utilizzata a garanzia di un prestito
supplementare ma di esserne stato semplice depositario. Il 2 agosto 2007, la
precedente detentrice della cartella ipotecaria ha riconsegnato la cartella a
G.________, che l'ha a sua volta ceduta a K.________ SA il 28 agosto 2007.
La qui ricorrente ha allora - siamo a ottobre 2007 - fatto iscrivere all'elenco
oneri relativo al fondo xxx RFD X.________ un credito di fr. 250'000.--
garantito dalla cartella ipotecaria in questione, asserendo di aver finanziato
i costi di ristrutturazione al primo piano dell'immobile, costi che G.________
aveva saldato tramite la cessione della cartella ipotecaria. A detta della
ricorrente, tale modo di procedere aveva estinto l'originario credito per gli
interventi edilizi, novato dal credito di cartella.

4.2 Con la decisione qui impugnata, il Tribunale di appello ha confermato la
conclusione del Pretore del Distretto di Lugano, che con sentenza 8 novembre
2011 ha accolto la petizione e deciso lo stralcio della pretesa di K.________
SA dalla graduatoria. Il Tribunale di appello ha considerato, in sunto, di
poter lasciare aperta la questione di una possibile applicazione per analogia
del vecchio art. 855 cpv. 1 CC (in vigore fino al 31 dicembre 2011): la
novazione consisterebbe essenzialmente in una limitazione delle eccezioni
opponibili all'acquirente della cartella ipotecaria, a condizione che
quest'ultimo sia in buona fede, ciò che il Tribunale di appello ha negato
nell'evenienza concreta. La buona fede deve sussistere al momento in cui la
cartella ipotecaria viene trasferita all'acquirente; nell'ambito del
fallimento, l'atto di disposizione deve precedere l'annotazione a registro
fondiario del fallimento medesimo, poiché a partire da quel momento
l'incapacità di disporre del fondo ex art. 204 LEF diviene evidente.

I Giudici cantonali hanno in proposito stabilito che G.________ è rientrata in
possesso della cartella ipotecaria dopo il 2 agosto 2007, ovvero dopo
l'accoglimento in data 16 maggio 2007 dell'azione revocatoria relativa alla
donazione del fondo a lei e dopo che ella era stata obbligata a tollerarne la
realizzazione forzata (sentenza del Tribunale di appello del 3 luglio 2007); ne
hanno dedotto che ella, procedendo ad una nuova emissione di detta cartella,
aveva volutamente aumentato l'aggravio su un immobile del quale sapeva non più
poter disporre.

Quanto a K.________ SA qui ricorrente, premesso che essa non sarebbe comunque
legittimata a invocare la buona fede di G.________, i Giudici cantonali hanno
rilevato che la liquidazione in via fallimentare dell'eredità giacente di
F.________ era stata aperta il 1° luglio 1999, che una restrizione della
facoltà di disporre del fondo in oggetto era stata annotata a registro
fondiario in data 11 novembre 1999, che a carico del medesimo fondo era stata
annotata a registro fondiario l'11 luglio 2007 l'esistenza del fallimento ed
infine che la diffida per insinuare gli oneri gravanti il fondo in oggetto
risaliva al 10 agosto 2007: da ciò essi hanno dedotto che la ricorrente non
poteva non comprendere che G.________ non era legittimata a disporre della
cartella ipotecaria ceduta il 28 agosto 2007 a titolo di pagamento. Ne hanno
concluso che la ricorrente non può beneficiare della protezione offerta ai
terzi in buona fede di cui agli art. 973 cpv. 1 e 3 CC, e non può così evitare
lo stralcio del credito di cartella da lei insinuato ed oggetto della presente
vertenza.

5.
Il ricorso solleva in modo confuso e disorganizzato svariate censure in fatto
ed in diritto. Verranno qui di seguito trattate unicamente quelle censure la
cui pertinenza è sufficientemente illustrata in sede di ricorso, o almeno
appare evidente di primo acchito.

5.1 La ricorrente censura dapprima l'accertamento dell'autorità inferiore
secondo il quale G.________ non avrebbe agito in buona fede.
5.1.1 Manifestamente infondato è il rimprovero mosso al Tribunale di appello di
aver applicato l'art. 204 LEF al comportamento di G.________, soggetto non
fallito. Tema del passaggio incriminato della sentenza cantonale è determinare
il momento nel quale accertare la buona fede del proprietario del fondo. Il
fatto che G.________ fosse invero proprietaria del fondo ma non soggetto della
procedura di fallimento è conseguenza della particolare situazione di fatto, in
specie della decisione del Tribunale di appello di autorizzarne l'iscrizione a
registro fondiario quale proprietaria seppur soggetta a limitazioni di
disporre. Cionondimeno, i criteri temporali evocati dai Giudici cantonali
valgono legittimamente quali indizi di mala fede anche qui, ove a disporre del
fondo non è direttamente il proprietario fallito, bensì il proprietario il cui
titolo è stato dichiarato non vincolante ai fini della realizzazione forzata
dell'immobile.
5.1.2 La ricorrente, a favore della pretesa buona fede di G.________, adduce
poi il fatto che quest'ultima ha amministrato i beni immobili godendo
pienamente della loro proprietà, senza restrizione alcuna; in particolare non
risulta alcuna restrizione della facoltà di disporre ai sensi dell'art. 960
cpv. 1 CC relativa al fondo xxx RFD X.________ fino alla decisione di
amministrazione coatta pronunciata il 14 novembre 2007 dall'Ufficio di
esecuzione e fallimenti di Lugano.
Le obiezioni sono inammissibili.

In primo luogo, la ricorrente non pretende di aver già eccepito avanti alle
autorità cantonali la mancanza di una decisione di restrizione della facoltà di
disporre di G.________; l'argomento appare pertanto fondato su un fatto nuovo
e, come tale, inammissibile (art. 99 cpv. 1 LTF; supra consid. 1.3.2). Di
riflesso, essendo inammissibile l'argomento che la ricorrente vorrebbe
suffragare riferendosi alla sentenza 13 febbraio 2008 della Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello del Cantone Ticino non entra
in linea di conto ammettere la produzione tardiva di quest'ultima ex art. 99
cpv. 1 LTF, potendosi lasciare aperta la questione se tale produzione sarebbe
davvero dovuta ad un argomento nuovo emerso unicamente nella sentenza
impugnata.
In secondo luogo, la ricorrente non si confronta con le considerazioni dei
Giudici cantonali, che per negare la buona fede di G.________ hanno fatto
riferimento non già ad una decisione del giudice civile di iscrizione della
restrizione della facoltà di disporre ex art. 960 CC - di cui la ricorrente
contesta l'esistenza - bensì ad altre circostanze, quali segnatamente il fatto
che G.________ era rientrata in possesso della cartella ipotecaria
posteriormente alla revoca della donazione tramite la quale aveva acquisito il
fondo dal padre, di cui doveva essere a conoscenza in quanto parte a quel
procedimento. In tali circostanze, le censure appaiono insufficientemente
motivate.

5.2 Con riferimento alla pretesa propria buona fede, e per essa del suo
amministratore A.________, la ricorrente fonda la critica ricorsuale sui poteri
di libera amministrazione di cui godeva G.________ fino alla decisione 14
novembre 2007 di amministrazione coatta degli stabili, poteri dei quali la
ricorrente era evidentemente a conoscenza.

Argomentando in questo modo, la ricorrente sembra ritenere di poter derivare la
propria buona fede dalla buona fede di G.________. Come esposto al consid. 5.1
supra, tuttavia, la ricorrente non ha saputo invalidare l'accertamento di fatto
della Corte cantonale secondo il quale G.________ non ha agito in buona fede.
La ricorrente inoltre non si confronta a sufficienza con l'argomento della
Corte cantonale giusta il quale essa non può invocare la propria buona fede
poiché era nelle condizioni di comprendere che G.________ non era affatto
legittimata a disporre della cartella ipotecaria - argomento, dal tenore
sibillino, che sembra riferirsi al caso previsto dall'art. 3 cpv. 2 CC (v.
supra consid. 3).

La censura è infondata nella minima misura della sua ammissibilità.

5.3 La ricorrente lamenta indi che la sentenza impugnata non tiene conto della
situazione che esisteva al momento delle donazioni poi revocate, conformemente
all'art. 285 LEF, ed in particolare degli ammortamenti che G.________ ha
effettuato permettendo alla cartella ipotecaria di divenire libera. Sulla
scorta di questo argomento, la ricorrente pare postulare un nuovo calcolo
dell'aggravio ipotecario dei tre fondi la cui donazione è stata revocata.

Questa censura è all'apparenza di natura giuridica e rivolta contro un'errata
applicazione dell'art. 285 LEF.
5.3.1 Nella misura in cui pare voler ridiscutere l'azione revocatoria, la
censura è tuttavia fuori tema. Tema della presente sentenza è infatti
unicamente la legittimità dell'ulteriore cessione della cartella alla
ricorrente. In merito, il Tribunale di appello ha constatato che G.________ è
rientrata in possesso della cartella ipotecaria in un momento in cui ella non
poteva non sapere di non essere autorizzata a procedere con una nuova emissione
della medesima cartella. Discussi sono, in altre parole, unicamente atti che
hanno avuto luogo a partire dall'estate del 2007, quando l'azione revocatoria
ex art. 285 LEF era ormai conclusa; una ridiscussione dell'azione revocatoria è
del tutto fuori contesto.
5.3.2 Nella misura in cui la ricorrente afferma che la nuova emissione della
cartella nelle circostanze descritte non aumenta l'aggravio sull'immobile,
poiché a far stato deve essere l'aggravio al momento delle donazioni poi
revocate, essa sottace - senza discutere del tutto l'argomento - che il
Tribunale di appello ha sottolineato come la cartella, visto lo svolgimento
temporale dei fatti ed in particolare la sua restituzione temporanea a
G.________, avrebbe dovuto essere cancellata d'ufficio (riferendosi a DANIEL
STAEHELIN, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch, vol. II, 3a ed. 2007, n. 9 ad
[vecchio] art. 859 CC).
5.3.3 Peraltro, nella misura in cui la ricorrente pare voler proporre una
revisione dell'aggravio ipotecario degli svariati fondi da realizzare, sia
sommessamente rammentato che non tutti formano oggetto della presente vertenza
(v. sentenze 5A_442/2012 dell'11 marzo 2013 e 5A_443/2012 del 6 marzo 2013).
5.3.4 La censura si rivela del tutto fuori contesto rispettivamente sprovvista
di sufficiente motivazione, dunque inammissibile.

5.4 Riassumendo, i Giudici cantonali non sono certamente caduti nell'arbitrio
quando hanno rigettato la tesi ricorsuale secondo la quale G.________, dopo
annose procedure, avrebbe legittimamente ritenuto di poter liberamente disporre
di fondi la cui donazione era stata revocata e che erano stati espressamente
destinati ai pubblici incanti, vale a dire quando hanno negato che ella abbia
agito in buona fede (questione di fatto, v. supra consid. 3). Né violazione del
diritto federale è ravvisabile quando gli stessi Giudici cantonali hanno
escluso che la ricorrente possa invocare la propria buona fede, essendo
quest'ultima incompatibile con l'attenzione che le circostanze permettevano di
esigere da lei (questione di diritto, v. supra consid. 3 e 5.2).

A corroborare la conclusione dei Giudici cantonali concorrono, oltre a quelle
espressamente e ripetutamente messe in evidenza nella sentenza impugnata, anche
altre circostanze che essi non hanno ritenuto di dover richiamare, ma alle
quali aveva fatto riferimento il Pretore: si pensi in particolare alla
verosimiglianza, invero pari a zero, delle causae di crediti poi incorporati
nelle cartelle, ed ancora alla prossimità della cedente con l'amministratore
della cessionaria - moglie e marito costretti a seguire, partecipandovi
attivamente, l'annosa procedura di liquidazione in via di fallimento
dell'eredità di F.________; si pensi infine alla mera cronologia dei fatti
salienti, che vede G.________ ottenere dai creditori precedenti la restituzione
delle cartelle in questione proprio nelle settimane immediatamente successive
alla conferma della revoca delle donazioni immobiliari, ed emettere nuovamente
le medesime cartelle nell'arco di pochi giorni nelle mani del marito (a titolo
personale o, qui, quale amministratore di K.________ SA), appena in tempo
affinché quest'ultimo notifichi le proprie pretese all'elenco oneri.

6.
Il ricorso va dunque respinto nella ridotta misura della sua ammissibilità, con
conseguenza di tassa e spese a carico della ricorrente soccombente (art. 66
cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili, gli opponenti non essendo stati
invitati ad esprimersi avanti al Tribunale federale e non essendo pertanto
incorsi in costi dell'istanza federale (art. 68 cpv. 1 e 2 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
La designazione della parte ricorrente è rettificata in K.________ SA.

2.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

3.
Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico della ricorrente.

4.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 6 marzo 2013

In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero

La Giudice presidente: Escher

La Cancelliera: Antonini