Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.266/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A_266/2012

Sentenza del 12 novembre 2012
II Corte di diritto civile

Composizione
Giudici federali Escher, Giudice presidente,
Marazzi, Herrmann,
Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento
A.________, per sé e per le figlie minorenni B.________ e C.________,
componenti la Comunione ereditaria fu D.________,
patrocinate dall'avv. Carlo Brusatori,
ricorrenti,

contro

Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino,
quale autorità di vigilanza, via Pretorio 16, 6901 Lugano.

Oggetto
rimunerazione dell'amministratore speciale del fallimento,

ricorso contro la sentenza emanata il 27 marzo 2012 dalla Camera di esecuzione
e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di
vigilanza.

Fatti:

A.
In data 10 giugno 1998 la prima assemblea dei creditori del fallimento
dell'eredità giacente fu E.________, già in X.________, nominò
un'amministrazione speciale composta dell'avv. F.________ e dei lic. oec.
D.________ e G.________; nominò pure una delegazione dei creditori composta di
cinque membri. Il 23 settembre 2005, preso atto del decesso di D.________, la
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello del Cantone Ticino
quale autorità di vigilanza (qui di seguito: Tribunale di appello) diede il
proprio assenso a che l'amministrazione speciale proseguisse con i due
rimanenti membri.

B.
B.a L'avv. F.________, il lic. oec. G.________ e le eredi fu lic. oec.
D.________ hanno fatto istanza, datata 3 ottobre 2011, al Tribunale di appello
affinché questo determinasse la remunerazione degli amministratori speciali,
proponendo l'importo di fr. 1'145'820.-- per l'avv. F.________ ed i suoi
collaboratori; fr. 966'730.-- per il lic. oec. G.________ ed i suoi
collaboratori; infine fr. 1'162'600.-- per il fu lic. oec. D.________ ed i suoi
collaboratori.
B.b Con la qui impugnata decisione 27 marzo 2012, il Tribunale di appello ha
riconosciuto all'avv. F.________ e collaboratori l'importo di fr. 769'872.50;
al lic. oec. G.________ e collaboratori fr. 626'906.--; ed al fu lic. oec.
D.________ e collaboratori fr. 784'358.75.

C.
Le eredi fu D.________, con atto firmato dal lic. oec. H.________ (non ammesso
come patrocinatore dinanzi al Tribunale federale, v. art. 40 cpv. 1 LTF), hanno
impugnato la menzionata decisione avanti al Tribunale federale con ricorso 6
aprile 2012, chiedendo che venga riconosciuta la retribuzione originariamente
proposta con l'istanza dell'amministrazione speciale datata 3 ottobre 2011.
Ossequiando un invito formulato con decreto 11 aprile 2012, in data 25 aprile
2012 le ricorrenti hanno fatto pervenire al Tribunale federale un esemplare del
ricorso firmato dalla vedova di fu D.________ per sé e per le figlie minorenni,
nonché dall'avv. Carlo Brusatori. Con decreto presidenziale 15 maggio 2012 è
stato conferito al gravame l'effetto sospensivo.

Non sono state chieste determinazioni nel merito.

Diritto:

1.
1.1 Impugnata è la decisione dell'autorità cantonale di vigilanza in materia di
esecuzione e fallimenti avente per oggetto la determinazione della
rimunerazione dell'amministrazione speciale di un fallimento (DTF 130 III 611
consid. 1.1). La competenza dell'autorità di vigilanza si fonda sull'art. 47
cpv. 1 dell'ordinanza del 23 settembre 1996 sulle tasse riscosse in
applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF; RS
281.35). Contro una tale decisione è dato il rimedio del ricorso in materia
civile indipendentemente dal valore di lite (art. 72 cpv. 2 lett. a, art. 74
cpv. 2 lett. c LTF); parimenti senza rilievo è il fatto che l'autorità di
vigilanza abbia deciso, in virtù di una delega del legislatore, quale istanza
unica e non su ricorso (sentenze 5A_524/2010 del 9 febbraio 2011 consid. 1.1;
5A_623/2008 del 29 ottobre 2008 consid. 1.2). Il ricorso è stato inoltrato
dalle eredi di uno degli amministratori che in istanza cantonale non hanno
avuto soddisfatte le proprie richieste, e che hanno dunque un interesse alla
modifica della decisione impugnata (art. 76 cpv. 1 LTF); il ricorso è peraltro
tempestivo, in quanto inoltrato entro il termine di legge (art. 100 cpv. 2
lett. a LTF) ed emendato entro il termine assegnato (art. 42 cpv. 5 LTF). Il
ricorso soddisfa pertanto i suddetti criteri formali.

1.2 Il Tribunale federale applica il diritto d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF).
Ciò nondimeno, giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF, nei motivi del ricorso occorre
spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Ciò
significa che il ricorrente deve almeno confrontarsi brevemente con i
considerandi della sentenza impugnata pena l'inammissibilità del gravame (DTF
134 II 244 consid. 2.1). Inoltre, il Tribunale federale esamina la violazione
di diritti fondamentali soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale
censura (art. 106 cpv. 2 LTF). Il ricorrente deve pertanto spiegare in modo
chiaro e dettagliato, alla luce dei considerandi della sentenza impugnata, in
che modo sarebbero stati violati diritti costituzionali (DTF 135 III 232
consid. 1.2 in fine con rinvii).

1.3 In linea di massima il Tribunale federale fonda il suo ragionamento
giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105
cpv. 1 LTF). Può scostarsene o completarlo soltanto se è stato effettuato in
violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente
inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF); quest'ultima definizione corrisponde a quella
di arbitrio (DTF 133 II 249 consid. 1.2.2). L'accertamento dei fatti contenuto
nella sentenza impugnata può essere censurato alle stesse condizioni; occorre
inoltre che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera
determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF).

2.
Contestata è con il presente ricorso unicamente la tariffa oraria adottata dal
Tribunale di appello per la rimunerazione del fu lic. oec. D.________ e dei
suoi collaboratori.

2.1 Se la procedura fallimentare richiede particolari indagini della
fattispecie o giuridiche, la rimunerazione per l'amministrazione ordinaria e
speciale del fallimento è fissata dall'autorità di vigilanza; questa tiene
segnatamente conto delle difficoltà e della rilevanza del caso, del volume del
lavoro e del tempo impiegato (art. 47 cpv. 1 OTLEF).

È legittimo parlare di procedure complesse quando sono necessarie conoscenze
specialistiche o giuridiche; la qualifica si fonda su criteri qualitativi ed
esige un apprezzamento dell'incarto, della documentazione e delle informazioni
acquisite dalle parti coinvolte. L'autorità di vigilanza dispone di un ampio
margine d'apprezzamento nella fissazione della rimunerazione: essa può tener
conto di tariffari di associazioni professionali, senza esservi tuttavia
vincolata, e deve sempre porre particolare attenzione a che la retribuzione
accordata rimanga in un ragionevole rapporto con gli emolumenti del tariffario
LEF d'un lato e con gli interessi della massa fallimentare dall'altro, senza
scordare la natura sociale di detta attività (DTF 138 III 443 consid. 2.1.1 e
2.1.2; 130 III 611 consid. 3.1; 108 III 68 consid. 2; sentenza 5A_31/2010 del
29 aprile 2010 consid. 2.2, in RDAF 2010 I pag. 272 e Pra 2011 n. 75 pag. 536).
Laddove è discorso dell'esercizio del potere d'apprezzamento del giudice, il
Tribunale federale interviene - in applicazione dell'art. 9 Cost. - unicamente
in caso di eccesso o di abuso di tale potere: ciò si verifica ad esempio
qualora l'autorità cantonale abbia applicato criteri inappropriati
rispettivamente trascurato criteri e circostanze pertinenti. Avanti al
Tribunale federale non può essere fatto valere che una decisione sia meramente
opinabile o inadeguata (DTF 138 III 443 consid. 2.1.3; 134 III 323 consid. 2;
130 III 176 consid. 1.2; 130 III 611 consid. 1.2).

2.2 Il Tribunale di appello ha considerato, in ingresso, che la liquidazione
dell'eredità giacente fu E.________ si è rivelata particolarmente impegnativa,
almeno ai suoi inizi, avendo gli amministratori speciali dovuto liquidare
l'azienda del defunto, ancora in attività al momento del suo decesso, dovendo
raggruppare in un unico sito e verificare la documentazione aziendale,
riorganizzare la contabilità e l'amministrazione, procedere alla realizzazione
di 64 fondi, cedere il ramo aziendale, corrispondere con i creditori ed i
debitori ecc. Quanto alla tariffa oraria proposta dagli amministratori speciali
(fr. 240.-- per l'avv. F.________, fr. 220.-- per gli altri due amministratori
speciali - fra i quali il lic. oec. fu D.________ - e per gli avvocati dello
studio F.________, fr. 150.-- per i contabili e fr. 80.-- per il segretariato),
i Giudici cantonali hanno constatato preliminarmente che essa supera quella
massima riconosciuta dalla competente Camera del Tribunale di appello (fr.
140.-- a 170.-- per i liberi professionisti con titolo accademico; fr. 120.-- a
150.-- per dipendenti con titolo accademico; fr. 110.-- a 140.-- per i liberi
professionisti senza titolo accademico; fr. 100.-- a 130.-- per dipendenti
senza titolo accademico; fr. 50.-- a 80.-- per dipendenti con mansioni
contabili; fr. 30.-- a 50.-- per dipendenti con mansioni di segretariato;
tariffe nel frattempo linearmente aumentate di fr. 10.-- dal 1° marzo 2010
senza effetto retroattivo). Hanno sottolineato che si tratta di valori medi,
applicabili alle mansioni tipiche di una liquidazione fallimentare, il che non
esclude maggiorazioni puntuali e debitamente motivate. Nel caso di specie, gli
istanti non avrebbero però dimostrato che il loro operato abbia esulato dalla
tipica attività di liquidazione fallimentare. Quand'anche un'uniformazione dei
criteri di determinazione della retribuzione delle amministrazioni speciali a
livello svizzero potrebbe apparire auspicabile, hanno proseguito i Giudici
cantonali, l'art. 47 cpv. 1 OTLEF e la relativa giurisprudenza federale
conferiscono alle singole autorità di vigilanza un ampio potere
d'apprezzamento. Un adeguamento generalizzato all'importo orario di fr. 290.--,
proposto dagli istanti in sede cantonale e da essi dedotto sulla base di
determinati precedenti giudiziari posti a confronto, non appare giustificato
già per l'assenza di informazioni puntuali relative ai casi presi a paragone.
Di rilievo è poi che gli importi tratti da incarti ginevrini ed addotti a
paragone erano stati fissati ad inizio della procedura, mentre nel caso
presente gli istanti chiedono a posteriori, a procedura quasi terminata ed a 13
anni dal suo inizio, un adeguamento delle tariffe. Ciò contravviene al
principio della non retroattività degli aumenti tariffali, adottato al momento
dell'adeguamento delle tariffe nel 2010, né gli istanti hanno allegato che la
competente Camera del Tribunale di appello o i creditori avrebbero avallato la
retribuzione oraria oggi postulata. Si evince anzi dalle tabelle dettagliate
relative alle prestazioni dal 1998 al 2005 che convenuta era una retribuzione
oraria prossima ai massimi ammessi dalla predetta Camera: fr. 165.-- per le
prestazioni (non giudiziarie) dell'avv. F.________; fr. 125.-- per i compiti da
lui delegati ad altro legale del suo studio; fr. 145.-- per i lic. oec.
G.________ e fu D.________; fr. 135.-- per i lavori di un contabile diplomato;
fr. 80.-- per i lavori di un contabile; fr. 60.-- per le prestazioni dell'aiuto
contabile; fr. 50.-- per i lavori di segretariato. Un calcolo fondato su
tariffe di associazioni professionali stabilite su base commerciale non è
pertinente visto anche il carattere sociale della norma dell'OTLEF; le
divergenti regolamentazioni ad esempio del Canton Vaud non sono motivo di
decidere diversamente e rendono privo di pertinenza il rimando alle tariffe
professionali degli Ordini di avvocatura vallesano o grigionese.

In base ai criteri appena esposti (e segnatamente alla tariffa oraria
convenuta, vincolante per gli istanti), i Giudici cantonali sono pervenuti ad
una retribuzione globale, per il fu lic. oec. D.________ ed i suoi
collaboratori, di fr. 784'358.75 invece dei fr. 1'162'600.-- postulati.

3.
3.1 La critica ricorsuale in fatto, secondo la quale non sarebbe vero che
all'inizio della procedura fallimentare gli amministratori speciali si siano
impegnati a fatturare sulla base dei parametri ritenuti dal Tribunale di
appello, è priva di un'approfondita motivazione rispondente ai criteri esposti
supra (consid. 1.3). Essa è piuttosto una generica contestazione che si
esaurisce nel riproporre il proprio modo di vedere delle ricorrenti, senza
puntuale rinvio agli atti e senza discussione dell'argomento principale addotto
dai Giudici cantonali, ovvero del fatto che la ridotta retribuzione oraria in
definitiva adottata scaturirebbe dalle tabelle delle prestazioni 1998-2005, e
che gli istanti non avrebbero neppure allegato divergenti pattuizioni con i
creditori o divergenti accordi con la competente Camera del Tribunale di
appello (supra consid. 2.2).

Insufficientemente motivata, la relativa censura si appalesa inammissibile.

3.2 In diritto, l'apprezzamento effettuato dai Giudici di appello è conforme ai
principi suesposti (supra consid. 2.1) e si fissa ancora entro i limiti della
rarefatta giurisprudenza del Tribunale federale. Siano esemplificativamente
ricordate, poiché particolarmente rappresentative, la DTF 130 III 611 e le
sentenze 7B.86/2005 del 18 luglio 2005 e 5A_31/2010 del 29 aprile 2010
(quest'ultima pubblicata in RDAF 2010 I pag. 272 e in Pra 2011 n. 75 pag. 536).
3.2.1 Nella prima delle qui menzionate sentenze, risalente all'anno 2004, il
Tribunale federale aveva avallato una decisione dell'autorità di vigilanza del
Cantone Neuchâtel nella quale la tariffa oraria era stata fissata in fr. 200.--
per operazioni particolarmente significative, fr. 140.-- per operazioni
specialistiche e fr. 50.-- per operazioni esecutive correnti (sulla distinzione
del genere d'attività v. DTF 130 III 611 consid. 3.2; sentenza 7B.86/2005 del
18 luglio 2005 consid. 3.1.3 e 3.2.3); in assenza di particolari qualifiche ed
esperienza dell'allora ricorrente, aveva considerato la retribuzione oraria
richiesta di fr. 290.-- manifestamente esorbitante.
3.2.2 Nel secondo caso, concernente il Cantone Zurigo e deciso nel 2005, il
Tribunale federale ha confermato la retribuzione stabilita dall'autorità di
vigilanza in fr. 280.-- per l'avvocato amministratore speciale del fallimento e
per i suoi partner, fr. 220.-- per gli avvocati dipendenti e fr. 90.-- per le
attività di segretariato. In questa decisione, il Tribunale federale ha
ribadito il carattere meramente indicativo dei tariffari d'associazione,
rammentando di avere in precedenza fatto riferimento alle tariffe del
patrocinio d'ufficio (sentenza 7B.86/2005 del 18 luglio 2005 consid. 3.1.4, con
rinvio alla DTF 120 III 97 consid. 3a); inoltre, ha ricordato che è
nell'interesse del debitore e dei creditori che colui che accetta di assumere
una funzione nell'ambito dell'esecuzione forzata non venga retribuito in base a
criteri puramente commerciali ("orientées vers le gain"; sentenza 7B.86/2005
del 18 luglio 2005 consid. 3.1.4, con rinvio alla DTF 103 III 65 consid. 2).
3.2.3 La terza decisione menzionata è significativa poiché rammenta un
ulteriore principio: la retribuzione dell'amministrazione speciale può avvenire
in due tempi, con una fissazione della tariffa oraria in un primo tempo ed
un'approvazione della fattura finale in un secondo tempo. Laddove è discorso
della tariffa oraria, non è ammissibile ridiscutere a posteriori una tariffa
definita all'inizio della procedura emettendo una fattura finale a tariffa ben
superiore: ciò equivale a porre l'autorità davanti al fatto compiuto (sentenza
5A_31/2010 del 29 aprile 2010 consid. 4.1).

3.3 Dagli esempi qui riportati si deve dedurre che le tariffe orarie ritenute
dal Tribunale di appello nel caso qui discusso non si discostano in maniera
significativa da quanto sottoposto in tempi recenti al Tribunale federale,
seppur vada ammesso che esse si situano al limite inferiore dello spettro
considerato - tant'è vero che le direttive ticinesi in proposito sono state
adeguate verso l'alto nel 2010 (supra consid. 2.2).
Emerge poi che il Tribunale federale ha avallato tariffe orarie fortemente
divergenti fra una regione e l'altra della Svizzera, senza esprimere
un'esigenza di uniformazione dovuta al fatto che la LEF è una legge federale,
come invece pretendono le ricorrenti.

Inoltre, ribadito che la retribuzione va fissata caso per caso secondo le
specificità della concreta procedura di fallimento, incombe all'istante l'onere
di esporre in modo circostanziato in cosa la sua attività sia di difficoltà o
impegno superiori alla media, e di conseguenza giustifichi una retribuzione più
elevata.

Infine, qualora sia accertato - come nel caso concreto, senza arbitrio (supra
consid. 3.1) - che era stata concordata una tariffa retributiva all'inizio
della loro attività, i membri dell'amministrazione speciale non possono
modificarla unilateralmente sottoponendo all'autorità di vigilanza per
approvazione una fattura finale basata su tariffe maggiorate.

3.4 Peraltro, le ricorrenti non si confrontano con l'argomentazione dei Giudici
cantonali né sviluppano un'argomentazione fondata sui principi suesposti, bensì
si limitano a ribadire apoditticamente l'esigenza di adeguare le tariffe in
vigore in Ticino a quelle più elevate applicate nel resto della Svizzera. In
particolare, nel loro ricorso manca ogni e qualsiasi illustrazione delle
ragioni che spingono le ricorrenti a considerare che l'amministrazione speciale
qui in discussione possa essere paragonata a quelle oggetto dei precedenti
giudiziari da loro segnalati, e che di conseguenza sia imprescindibile
l'adozione di tariffe orarie del medesimo ordine di grandezza. La critica
ricorsuale è, in altre parole, lungi dal dimostrare che gli importi retributivi
unitari adottati dall'autorità di vigilanza ticinese siano il risultato di un
apprezzamento fondato su criteri non pertinenti o abbia, al contrario,
trascurato fatti ed altri criteri invece pertinenti (supra consid. 2.1). Il
principio è e rimane quello dell'ampia autonomia di giudizio dell'autorità
cantonale di vigilanza, autonomia che giustifica tariffe anche sensibilmente
inferiori a quelle delle categorie professionali cui appartengono gli
amministratori, senza voler escludere eccezioni adeguatamente motivate e
comprovate; autonomia, infine, che non impone il principio di un'uniformità
tariffale in tutto il Paese. L'argomentazione ricorsuale, motivata al limite
della sufficienza, va respinta in quanto ammissibile.
Quanto alla censura relativa alla mancata rivalutazione monetaria della
retribuzione visto il lasso di tempo trascorso dall'apertura del fallimento e
dall'insediamento dell'amministrazione speciale, vi è da chiedersi se non si
tratti in verità di una nuova conclusione, di principio inammissibile a questo
stadio della procedura (art. 99 cpv. 2 LTF). In ogni caso, la critica si
appalesa inammissibile per carenza di motivazione, atteso che le ricorrenti non
discutono minimamente l'argomento del Tribunale di appello giusta il quale la
tariffa oraria convenuta non poteva più essere rimessa in discussione a
procedura praticamente terminata.

4.
Il ricorso va, in conclusione, respinto nella misura della sua ammissibilità,
con conseguenza di tassa e spese a carico delle ricorrenti soccombenti in
solido (art. 66 cpv. 1 e 5 LTF). Non sono dovute ripetibili (art. 68 cpv. 3
LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 5'000.-- sono poste a carico delle ricorrenti in
solido.

3.
Comunicazione al patrocinatore delle ricorrenti e alla Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di
vigilanza.

Losanna, 12 novembre 2012

In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero

La Giudice presidente: Escher

La Cancelliera: Antonini