Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.258/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A_258/2012

Sentenza dell'11 giugno 2012
II Corte di diritto civile

Composizione
Giudici federali Escher, Giudice presidente,
Marazzi, von Werdt,
Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,

contro

1. Cassa cantonale di compensazione AVS, via Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona,
2. B.________AG,
3. C.________,
4. D.________,
5. Stato del Cantone Ticino,
rappresentato dal Dipartimento delle istituzioni
del Cantone Ticino, Sezione della popolazione,
6500 Bellinzona
6. Stato del Cantone Ticino,
rappresentato dall'Ufficio esazione e condoni
del Cantone Ticino, 6501 Bellinzona,
opponenti,

Ufficio di esecuzione e fallimenti di Mendrisio, via Pollini 29, 6850
Mendrisio.

Oggetto
pignoramento,

ricorso contro la sentenza emanata il 12 marzo 2012 dalla Camera di esecuzione
e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di
vigilanza.

Fatti:

A.
Nell'ambito delle esecuzioni promosse contro A.________ dalla Cassa cantonale
di compensazione AVS, da B.________AG, da C.________, da D.________ nonché
dallo Stato del Cantone Ticino, il 6 ottobre 2011 l'Ufficio di esecuzione e
fallimenti di Mendrisio ha pignorato un'autovettura di proprietà dell'escussa.

B.
Con ricorso 16 gennaio 2012 A.________ si è opposta al pignoramento
argomentando di necessitare dell'autovettura in caso di urgenze riguardanti la
figlia nonché per la ricerca di un posto di lavoro. Mediante sentenza 12 marzo
2012 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone
Ticino, quale autorità di vigilanza, ha respinto il ricorso.

C.
Con ricorso 31 marzo 2012 A.________ ha impugnato la sentenza dell'autorità di
vigilanza dinanzi al Tribunale federale, sostenendo in sostanza che la sua
autovettura sarebbe impignorabile. Mediante scritti successivi la ricorrente ha
chiesto la concessione del beneficio dell'assistenza giudiziaria ed il
conferimento dell'effetto sospensivo al suo gravame.

Con decreto 22 maggio 2012 all'impugnativa è stato conferito l'effetto
sospensivo. Non sono state chieste risposte al ricorso.

Diritto:

1.
1.1 Il ricorso è stato interposto tempestivamente (art. 100 cpv. 2 lett. a LTF)
dalla parte soccombente in sede cantonale (art. 76 cpv. 1 LTF) contro una
decisione finale (art. 90 LTF; DTF 133 III 350 consid. 1.2) pronunciata
dall'autorità ticinese di ultima istanza che ha statuito su ricorso (art. 75
cpv. 1 e 2 LTF) in materia di esecuzione e fallimento (art. 72 cpv. 2 lett. a
LTF). Trattandosi di una decisione dell'autorità cantonale di vigilanza in
materia di esecuzione e fallimento, il valore di causa è privo di rilievo (art.
74 cpv. 2 lett. c LTF; DTF 133 II 350 consid. 1.2). Il ricorso in materia
civile si appalesa pertanto in linea di principio ammissibile.

1.2 Il Tribunale federale applica il diritto d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF).
Ciò nondimeno, giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF, nei motivi del ricorso occorre
spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Ciò
significa che il ricorrente deve almeno confrontarsi brevemente con i
considerandi della sentenza impugnata pena l'inammissibilità del gravame (DTF
134 II 244 consid. 2.1).

Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei
fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Esso può
scostarsene solo se è stato eseguito in violazione del diritto ai sensi
dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario (DTF 133
II 249 consid. 1.2.2). L'eliminazione del vizio indicato deve inoltre poter
influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF).
Non possono essere addotti nuovi fatti o nuovi mezzi di prova, a meno che non
ne dia motivo la decisione impugnata, ciò che la parte ricorrente deve
debitamente esporre nel proprio gravame (art. 99 cpv. 1 LTF; DTF 136 III 261
consid. 4.1).

2.
L'autorità di vigilanza, lasciata irrisolta la questione della tempestività del
ricorso, ha osservato che un autoveicolo è impignorabile in virtù dell'art. 92
cpv. 1 n. 3 LEF solo se è necessario al debitore per l'esercizio della sua
professione. Dato che ciò non viene preteso dall'escussa, che non esercita
alcuna attività lucrativa, la sua autovettura non può essere riconosciuta quale
bene impignorabile.

L'autorità di vigilanza ha inoltre sottolineato che l'autovettura non potrebbe
essere riconosciuta quale bene impignorabile nemmeno se l'escussa fosse
riuscita a dimostrare la necessità dell'auto per potersi occupare
convenientemente della figlia, poiché spese di questo genere non rientrano fra
quelle riconosciute in base agli attuali principi giurisprudenziali e
dottrinali riferiti al calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto
esecutivo. Inoltre, l'argomento secondo il quale l'autoveicolo faciliterebbe la
ricerca di un posto di lavoro non è sufficiente per dichiarare la vettura
oggetto impignorabile, atteso che l'escussa, abitando a X.________, può
disporre dei mezzi pubblici per presentarsi ad un eventuale posto di lavoro.

3.
3.1 Nel suo gravame dinanzi al Tribunale federale la ricorrente ripropone
dapprima i due argomenti già invocati dinanzi all'autorità di vigilanza a
sostegno dell'impignorabilità della sua autovettura. Sostiene cioè di
necessitare di un'automobile per far fronte ad eventuali urgenze mediche della
figlia di tre anni, della quale è genitore monoparentale, nonché per il futuro
impiego di lavoro.
3.1.1 Ai sensi dell'art. 92 cpv. 1 n. 1 LEF sono impignorabili gli oggetti
destinati all'uso personale del debitore o della sua famiglia, quali abiti,
effetti personali, utensili, utensili di casa, mobili o altri oggetti, in
quanto indispensabili a garantire una qualità minima di vita. Conformemente
alla giurisprudenza del Tribunale federale, di principio ciò non è il caso per
gli autoveicoli destinati ad un uso privato (DTF 106 III 104).

La ricorrente afferma di necessitare della sua autovettura in caso di urgenze
mediche della figlia. Ciò non basta tuttavia a fondare un'eccezione al
principio suesposto. Non si vede infatti, e la ricorrente non spiega, perché in
caso di urgenze mediche l'uso di un proprio autoveicolo sarebbe indispensabile
(v. DTF 108 III 60 consid. 3) ed ella non potrebbe utilizzare altri mezzi di
trasporto (taxi, autoambulanza).

La censura si appalesa infondata.
3.1.2 In virtù dell'art. 92 cpv. 1 n. 3 LEF sono impignorabili gli arnesi, gli
apparecchi, gli strumenti e i libri, in quanto siano necessari al debitore e
alla sua famiglia per l'esercizio della professione. Nel caso di un debitore
disoccupato, l'autoveicolo è impignorabile se è necessario per l'esercizio di
un futuro impiego, ma soltanto se l'automobile possedeva già il carattere di
impignorabilità prima dell'inizio della disoccupazione e se il periodo di
interruzione dell'attività professionale è unicamente di breve durata (sentenza
7B.16/2005 del 28 febbraio 2005 consid. 2.2, in Pra 2005 n. 133 pag. 901).

La ricorrente, alla ricerca di un impiego "ormai da diversi mesi", nemmeno
sostiene che l'autovettura fosse già impignorabile prima dell'inizio della
disoccupazione. Ella per giunta non spiega quale attività professionale stia
cercando e non dimostra che un autoveicolo sia necessario per esercitare tale
attività.

La ricorrente si limita infatti ad affermare che per i datori di lavoro presso
i quali si è presentata l'essere muniti di una propria automobile sarebbe un
requisito fondamentale per l'assunzione. In tal modo adduce però un fatto
nuovo, inammissibile in questa sede poiché la condizione dell'art. 99 cpv. 1
LTF non è adempiuta e la stessa ricorrente non pretende il contrario (supra
consid. 1.2).

Sostiene poi di necessitare dell'autovettura per presentarsi ai colloqui di
lavoro e, in futuro, per recarsi presso il nuovo posto di lavoro, dato che a
suo dire gli orari dei mezzi pubblici (allegati al suo gravame) non le
permettono di conciliare tali spostamenti con l'orario dello scuolabus della
figlia. La ricorrente, tuttavia, ancora una volta non spende una parola per
spiegare perché le condizioni per ammettere in questa sede nuovi mezzi di prova
(ossia gli orari dei mezzi pubblici) sarebbero in concreto realizzate (art. 99
cpv. 1 LTF; supra consid. 1.2) e in ogni modo non dimostra, con la breve
motivazione testé riassunta, che l'utilizzo dei mezzi pubblici non possa essere
ragionevolmente preteso (sentenza 7B.53/2005 del 12 maggio 2005 consid. 3.4.1;
v. anche 5A_837/2010 dell'11 febbraio 2011 consid. 3.2 con rinvii).

Nella misura in cui è ammissibile, la censura si rivela pertanto infondata.

3.2 La ricorrente si avvale poi di un argomento nuovo, ossia dell'applicazione
dell'art. 92 cpv. 2 LEF che prevede l'impignorabilità degli oggetti per i quali
vi è senz'altro da presumere che il ricavo eccederebbe di così poco la somma
delle spese da non giustificare la loro realizzazione. Sostiene che, malgrado
nel verbale di pignoramento l'autovettura sia stata stimata a fr. 8'000.--,
secondo le controperizie da lei richieste il suo valore sarebbe in realtà
inferiore a tale importo, a causa segnatamente dei costi di riparazione.
Afferma inoltre che anche il funzionario che si occupa della realizzazione ai
pubblici incanti delle autovetture pignorate l'avrebbe informata che la sua
automobile sarebbe stata aggiudicata per al massimo fr. 200.--, senza tener
conto dei danni presenti. Il ricavo derivante dalla realizzazione
dell'autoveicolo non potrebbe quindi coprire i debiti per i quali è stato
chiesto il pignoramento, pari a fr. 9'000.--.

La norma dell'art. 92 cpv. 2 LEF mira ad escludere la pignorabilità di un
oggetto se il ricavo sarà senz'altro di poco superiore alle spese per la sua
realizzazione (sentenza 5F_5/2011 del 27 giugno 2011 consid. 3). A torto quindi
la ricorrente sostiene che il ricavo debba essere superiore ai debiti per i
quali è stato chiesto il pignoramento. Peraltro i fatti e le prove allegate a
sostegno del presunto ricavo sono nuovi, inammissibili in questa sede poiché in
nessun modo traenti origine dalla decisione impugnata (art. 99 cpv. 1 LTF;
supra consid. 1.2). In tali circostanze si deve concludere che la ricorrente
non riesce a dimostrare che la Corte cantonale avrebbe dovuto constatare
l'impignorabilità della sua autovettura in applicazione dell'art. 92 cpv. 2
LEF, ricordato inoltre che la valutazione dell'impignorabilità di un oggetto ai
sensi di quest'ultima norma rientra nel potere di apprezzamento dell'Ufficio di
esecuzione (sentenza 5A_330/2011 del 22 settembre 2011 consid. 3.1).

Nella misura in cui è ammissibile, pure questa censura si appalesa infondata.

3.3 La Corte cantonale poteva quindi considerare l'autovettura della ricorrente
pignorabile e confermarne il pignoramento.

4.
Da quanto precede discende che il ricorso, nella misura in cui è ammissibile,
si rivela infondato e come tale va respinto. Pure la domanda di concessione
dell'assistenza giudiziaria dev'essere respinta, a prescindere dall'asserita
indigenza della ricorrente, atteso che il ricorso non aveva fin dall'inizio
probabilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF). Le spese giudiziarie seguono
pertanto la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
La domanda di assistenza giudiziaria della ricorrente è respinta.

3.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

4.
Comunicazione alle parti, all'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Mendrisio e
alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone
Ticino, quale autorità di vigilanza.

Losanna, 11 giugno 2012

In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero

La Giudice presidente: Escher

La Cancelliera: Antonini