Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.18/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A_18/2012

Sentenza dell'11 aprile 2012
II Corte di diritto civile

Composizione
Giudici federali Hohl, Presidente,
Escher, Herrmann,
Cancelliere Savoldelli.

Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Sergio Salvioni,
ricorrente,

contro

1. B.________,
patrocinato dall'avv. Adriano Censi,
2. C.________,
opponenti.

Oggetto
nullità di disposizioni a causa di morte,

ricorso contro la sentenza emanata l'11 novembre 2011 dalla Prima Camera civile
del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
Dal matrimonio di F.________ ed E.________, cittadini germanici, sono nati
B.________ e A.________. Nel 1977 B.________ ha stipulato con i genitori un
contratto di rinuncia ereditaria. Dopo la morte della moglie, con testamento
pubblico dell'11 agosto 1993, F.________ ha istituito erede universale il
figlio A.________ e destinato una somma di denaro al figlio B.________. Il 18
luglio 2000 F.________ e B.________ hanno convenuto di annullare la citata
rinuncia d'eredità e il giorno seguente F.________ ha annullato, con un nuovo
testamento pubblico, quello precedente del 1993, ha suddiviso a metà fra i due
figli tutti i suoi beni, con obbligo di collazione delle liberalità ricevute
per A.________, e nominato il notaio rogante avv. C.________ suo esecutore
testamentario. Il 9 febbraio 2001 F.________ ha donato al figlio B.________ la
sua quota di comproprietà di un appartamento sito a X.________, senza obbligo
di collazione. F.________ è deceduto a X.________ (Canton Ticino), suo ultimo
domicilio, nel marzo 2001.

B.
B.a Con petizione 13 dicembre 2001, A.________ ha convenuto in giudizio davanti
al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna sia B.________ sia
l'esecutore testamentario, chiedendo che fossero invalidati - per vizio di
forma - l'annullamento della rinuncia ereditaria, la menzionata donazione,
nonché il testamento pubblico del 19 luglio 2000 nella misura in cui il
fratello veniva istituito erede ed il notaio designato esecutore testamentario.
In via subordinata, ha chiesto la riduzione della quota ereditaria spettante al
fratello, l'annullamento della donazione e delle disposizioni testamentarie che
concernono quest'ultimo, nonché la restituzione delle liberalità ricevute. Tale
causa, in fase istruttoria, è oggi sospesa.
B.b Nell'ambito della procedura penale avviata dal notaio C.________ nei
confronti del patrocinatore di A.________, quest'ultimo avvocato ha prodotto un
parere allestito il 29 gennaio 2003 dal dott. G.________, specialista in
medicina interna e geriatria, sulle condizioni mentali di F.________.
B.c L'11 novembre 2003 A.________ ha nuovamente convenuto in giudizio
B.________ e l'esecutore testamentario, chiedendo che l'annullamento della
rinuncia ereditaria fosse invalidato a causa dell'incapacità di discernimento
di F.________ e che per il medesimo motivo fosse pure annullato sia l'ultimo
testamento pubblico che la nota donazione. Ha altresì domandato che B.________
venisse obbligato a restituire quanto già ricevuto.
Dopo aver limitato l'udienza preliminare all'esame delle questioni d'ordine (25
marzo 2004), aver assunto agli atti il fascicolo della causa promossa il 13
dicembre 2001 e aver proceduto al dibattimento finale (23 maggio 2004), con
sentenza 9 settembre 2004 il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha
dichiarato l'azione perenta e ha respinto la petizione dell'11 novembre 2003.
B.d In accoglimento dell'appello presentato da A.________ contro tale giudizio,
il 13 marzo 2006 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino
ha giudicato l'azione non perenta e ritornato gli atti al Pretore per la
continuazione della causa. Adito con un ricorso per riforma e con un ricorso di
diritto pubblico da B.________, in data 19 ottobre 2006 il Tribunale federale
ha dichiarato gli stessi inammissibili (incarti 5C.117/2006 e 5P.185/2006).
B.e Statuendo il 15 aprile 2008, il Pretore ha nuovamente respinto la
petizione, poiché l'attore non aveva dimostrato che il defunto padre fosse
incapace di discernimento al momento di annullare la rinuncia ereditaria, di
disporre per testamento e di compiere la donazione.

C.
Con sentenza 11 novembre 2011, la I Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino, ha respinto, nella misura in cui fosse ricevibile, l'appello
introdotto da A.________ contro tale giudizio.

D.
Il 9 gennaio 2012, A.________ ha quindi impugnato la sentenza cantonale davanti
al Tribunale federale sia con un ricorso in materia civile che con un ricorso
sussidiario in materia costituzionale.
Udite le parti, con decreto presidenziale del 30 gennaio 2012, al ricorso in
materia civile è stato conferito l'effetto sospensivo. L'istanza relativa alla
prestazione di garanzie formulata dall'opponente B.________ è stata per contro
respinta.
Non è stato ordinato nessun ulteriore scambio di scritti.

Diritto:

1.
1.1 La sentenza impugnata è una decisione finale (art. 90 LTF) che è stata
emanata dall'ultima istanza cantonale (art. 75 cpv. 1 LTF) in una causa civile
(art. 72 cpv. 1 LTF) con un valore di lite manifestamente superiore al limite
di fr. 30'000.-- previsto dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Il tempestivo
ricorso in materia civile (art. 46 cpv. 1 lett. c in relazione con l'art. 100
cpv. 1 LTF), redatto dalla parte soccombente in sede cantonale (art. 76 cpv. 1
LTF) è quindi in linea di massima ammissibile.

1.2 Dato che tutte le censure sollevate dal ricorrente possono essere trattate
nell'ambito dell'esame del ricorso ordinario, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale inoltrato contemporaneamente al ricorso in materia civile è di
conseguenza inammissibile. In effetti, il Tribunale federale giudica i ricorsi
in materia costituzionale unicamente laddove non sia ammissibile il ricorso
ordinario (art. 113 LTF; sentenza 5A_715/2011 del 31 gennaio 2012 consid. 1.4).
Poiché il ricorrente ha inoltrato ricorso per il tramite di due atti distinti,
occorre per altro rilevare che il suo modo di procedere viola l'art. 119 LTF.
Chi intende avvalersi contemporaneamente dei due rimedi citati deve infatti
presentare una sola e medesima istanza (cpv. 1), la quale viene poi esaminata
nell'ambito di una sola e unica procedura, secondo le disposizioni applicabili
ai due diversi tipi di ricorso (cpv. 2 e 3).

2.
Dinanzi al Tribunale federale il ricorrente si prevale della violazione del
diritto federale, anche nella forma dell'apprezzamento giuridico erroneo e di
un accertamento incompleto e manifestamente inesatto dei fatti.

2.1 Con il ricorso in materia civile può essere fatta valere la violazione del
diritto federale (art. 95 lett. a LTF), che include anche i diritti
costituzionali dei cittadini (DTF 133 III 446 consid. 3.1 pag. 447). Salvo che
per i casi citati dall'art. 95 LTF, non può invece essere censurata la
violazione del diritto cantonale. È però sempre possibile fare valere che
l'errata applicazione del diritto cantonale da parte dell'autorità precedente
comporti una violazione del diritto federale, segnatamente del divieto
d'arbitrio (art. 9 Cost.; DTF 133 III 462 consid. 2.3 pag. 466).

2.2 Il Tribunale federale è tenuto ad applicare d'ufficio il diritto federale
(art. 106 cpv. 1 LTF). Non è vincolato né dagli argomenti sollevati nel ricorso
né dai motivi addotti dall'autorità inferiore, può accogliere un ricorso per
motivi diversi da quelli invocati dalla parte insorgente e respingerlo
adottando un'argomentazione differente da quella esposta nel giudizio impugnato
(DTF 134 II 235 consid. 4.3.4 pag. 241). Nondimeno, tenuto conto dell'onere di
allegazione e motivazione posto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, la cui mancata
ottemperanza conduce all'inammissibilità del gravame, il Tribunale federale
esamina di regola solo le censure sollevate (DTF 134 III 102 consid. 1.1 pag.
104 seg.). Nell'atto di ricorso occorre pertanto spiegare in modo conciso,
riferendosi all'oggetto del litigio, in cosa consiste la violazione del diritto
e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 134 II 244 consid.
2.1 pag. 245 seg.).
Le esigenze di motivazione sono più rigorose quando è fatta valere la
violazione di diritti fondamentali. II Tribunale federale esamina queste
censure solo se la parte ricorrente le ha debitamente sollevate e motivate,
come prescritto dall'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 134 II 244 consid. 2.2 pag. 246).
Ne discende che l'allegato ricorsuale deve indicare chiaramente i diritti
costituzionali che si pretendono violati, precisando altresì in che consista
tale violazione (DTF 134 II 244 consid. 2.2 pag. 246; 133 III 393 consid. 6
pag. 397); critiche appellatorie non sono ammissibili. Non basta segnatamente
che il ricorrente affermi l'arbitrarietà della decisione impugnata adducendo
considerazioni generiche (DTF 133 III 589 consid. 2 pag. 591 seg.).

2.3 Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento
dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF); può scostarsene
o completarlo solo se è stato svolto in violazione del diritto ai sensi
dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF).
L'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata può essere
censurato alle stesse condizioni; occorre inoltre che l'eliminazione
dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della
causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Tocca alla parte che propone una fattispecie
diversa da quella contenuta nella sentenza criticata il compito di esporre in
maniera circostanziata il motivo che la induce a ritenere adempiute queste
condizioni (art. 97 cpv. 1 LTF; DTF 133 IV 286 consid. 6.2 pag. 288).
Dato che la definizione di "manifestamente inesatto" corrisponde a quella di
arbitrario (DTF 133 Il 249 consid. 1.2.2 pag. 252) e configura dunque a sua
volta una violazione di un diritto fondamentale (art. 9 Cost.; DTF 134 IV 36
consid. 1.4.1 pag. 39), valgono anche in questo contesto le esigenze di
motivazione poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF. In particolare, qualora sia
lamentata la violazione del divieto d'arbitrio (art. 9 Cost.), non è possibile
criticare la decisione impugnata opponendovi semplicemente la propria opinione,
come in una procedura d'appello, bensì occorre dimostrare, con
un'argomentazione chiara e dettagliata, che essa è manifestamente insostenibile
(DTF 134 II 244 consid. 2.2 pag. 246).

2.4 Con particolare riferimento all'apprezzamento delle prove e
all'accertamento dei fatti, visto l'ampio potere che esso riconosce in
proposito alle autorità cantonali, il Tribunale federale si mostra inoltre
prudente: ammette una violazione dell'art. 9 Cost. unicamente qualora il
giudice non abbia manifestamente compreso il senso e la portata di un mezzo di
prova, se ha omesso di considerare un mezzo di prova pertinente senza serio
motivo, infine se, sulla base degli elementi fattuali raccolti, il giudice
cantonale ha tratto delle deduzioni insostenibili (DTF 129 I 8 consid. 2.1 pag.
9; 127 I 38 consid. 2a pag. 41 con rinvii). Anche in questo caso, pena
l'inammissibilità della censura, spetta al ricorrente dimostrare con
precisione, e per ogni accertamento di fatto censurato, in quale modo le prove
assunte avrebbero dovuto essere valutate, per quale ragione l'apprezzamento da
parte dell'autorità cantonale sia insostenibile e in che misura la violazione
invocata sarebbe suscettibile d'avere un'influenza sull'esito della lite (DTF
133 IV 286 consid. 1.4 pag. 287 seg.; 128 I 295 consid. 7a pag. 312; 125 I 492
consid. 1b pag. 495 con rinvii).

2.5 Nella fattispecie, l'impugnativa rispetta solo in parte i requisiti
esposti. Nella misura in cui sono disattesi - segnatamente poiché il ricorrente
formula critiche manifestamente appellatorie rispettivamente si limita a
considerare che le conclusioni tratte nel giudizio impugnato sarebbero a vario
titolo illegali, incostituzionali o contrarie al diritto internazionale, senza
minimamente motivare queste censure -, il gravame dev'essere dichiarato a
priori inammissibile. Sull'ammissibilità delle ulteriori censure, verrà per
contro detto contestualmente al loro esame.

3.
Controversa è in via principale la capacità di discernimento di F.________ il
18 luglio 2000, quando ha annullato convenzionalmente con il figlio B.________
la rinuncia ereditaria del 18 marzo 1977; il 19 luglio 2000, quando ha revocato
il testamento dell'11 agosto 1993, ha disposto la suddivisione di tutti i suoi
beni a metà tra i figli, ha tenuto A.________ a collazionare le liberalità
ricevute e ha designato l'avv. C.________ in qualità di esecutore
testamentario; infine il 9 febbraio 2001, quando ha donato ad B.________ la
quota di un mezzo della proprietà per piani yyy di X.________ senza obbligo di
collazione.

3.1 Il litigio riveste un carattere internazionale in ragione della nazionalità
tedesca del de cuius, F.________. In assenza di una convenzione internazionale
specifica che tratti la materia in questione, il giudice svizzero applica
pertanto la legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale
privato (LDIP, RS 291; DTF 136 III 142 consid. 3.2 pag. 144; 135 III 562
consid. 3.2 pag. 564; 131 III 153 consid. 3 pag. 156).

3.2 Per quanto qui di rilievo, l'art. 86 cpv. 1 LDIP prescrive che per il
procedimento successorio e le controversie ereditarie sono competenti le
autorità o i tribunali svizzeri dell'ultimo domicilio dell'ereditando. Per
l'art. 90 LDIP, salvo nei casi in cui, per testamento o per contratto
successorio, lo straniero abbia sottoposto la successione ad uno dei suoi
diritti nazionali, la successione di una persona con ultimo domicilio in
Svizzera è regolata dal diritto svizzero. Per quanto specificatamente riguarda
la capacità di disporre, l'art. 94 LDIP stabilisce infine che una persona può
disporre a causa di morte se, al momento della disposizione, ne ha la capacità
giusta il diritto del domicilio o della dimora abituale o giusta un suo diritto
nazionale.

3.3 Dal giudizio impugnato risulta che F.________ è deceduto a X.________, suo
ultimo domicilio, il 16 marzo 2001. Da esso non emerge che egli abbia
sottoposto la successione ad uno dei suoi diritti nazionali e nemmeno che sia
finora mai stato fatto valere che la capacità di disporre dovesse essere
esaminata alla luce di un diritto che non fosse quello svizzero. Così come le
istanze cantonali chiamate per competenza a giudicare la vertenza, anche il
Tribunale federale esaminerà quindi la stessa applicando il diritto svizzero. A
questo stadio della procedura, la pretesa secondo cui la capacità di disporre
dovesse essere esaminata in base ad un diritto diverso da quello svizzero
comporterebbe per altro una chiara violazione del principio della buona fede
(al riguardo, cfr. analogamente DTF 136 III 174 consid. 5.1.2 pag. 177 seg.;
134 I 20 consid. 4.3.1 pag. 21 seg.; 132 II 485 consid. 4.3 pag. 496 seg.; 130
III 66 consid. 4.3 pag. 75 seg.).

4.
4.1 In virtù dell'art. 519 cpv. 1 n. 1 CC una disposizione a causa di morte può
essere giudizialmente annullata, se al momento in cui fu fatta il disponente
non aveva la capacità di disporre (art. 519 cpv. 1 n. 1 CC), segnatamente
perché privo della capacità di discernimento richiesta dall'art. 467 CC.

4.2 La capacità di discernimento è relativa e dipende dalla complessità
dell'atto che dev'essere compiuto (DTF 124 III 5 consid. 4c/bb pag. 16 seg.).
Nel caso di adulti, in base all'esperienza generale della vita, essa è di
regola presunta (art. 16 CC), motivo per cui spetta alla parte che ne pretende
l'inesistenza di provare tale affermazione. Per ovviare alle difficoltà
probatorie che incontra la parte che intende prevalersi dell'incapacità di
discernimento in un determinato momento del disponente deceduto, la
giurisprudenza ha tuttavia previsto una riduzione del grado della prova alla
cosiddetta verosimiglianza preponderante (sentenza 5C.32/2004 del 6 ottobre
2004 consid. 3.2.2, che precisa la giurisprudenza anteriore [DTF 124 III 5
consid. 1b pag. 8 seg. e 117 II 231 consid. 2b pag. 234 seg.] a seguito della
DTF 130 III 321 [consid. 3.3 pag. 325 seg.]).
Quando invece l'esperienza generale della vita fa presumere con verosimiglianza
preponderante, ad esempio nel caso di una persona colpita da infermità mentale
dovuta all'età, il contrario, e cioè l'assenza della capacità di discernimento,
la presunzione legale dell'art. 16 CC è sovvertita e spetta alla controparte
portare la controprova, pure con una verosimiglianza preponderante (sentenza
5A_204/2007 del 16 ottobre 2007 consid. 5.2), che il defunto ha preso le sue
disposizioni in un momento di lucidità (sentenza 5C.282/2006 del 2 luglio 2007
consid. 2.2; DTF 124 III 5 consid. 1b pag. 8 seg.).
Tuttavia, l'incapacità di discernimento è presunta solo quando il disponente si
trovava, al momento in cui ha redatto le disposizioni in discussione, in uno
stato di degrado duraturo delle sue facoltà mentali legato alla malattia o
all'età. Essa non è per contro presunta e dev'essere stabilita, in base ad una
verosimiglianza preponderante, quando il disponente in età avanzata è toccato
nella sua salute fisica, è temporaneamente confuso, soffre solo di assenze a
seguito di un attacco cerebrale o, ancora, è confrontato a dei vuoti di memoria
dovuti all'età (sentenza 5A_12/2009 del 25 marzo 2009 consid. 2.2 con ulteriori
rinvii).

4.3 L'esame della capacità di discernimento di una persona attiene sia
all'accertamento dei fatti, sia all'applicazione del diritto federale. Sul
piano dei fatti, il giudice di merito accerta sia lo stato mentale di una
persona nel periodo determinante che il tipo e la portata di eventuali
disturbi: constata in particolare se e in che misura l'interessato era capace
di valutare le conseguenze del suo agire e di resistere a tentativi volti ad
influenzare la sua volontà. La conclusione che un giudice trae quanto
all'applicazione dell'una o dell'altra delle due regole presentate nel
precedente considerando 4.2 costituisce per contro una questione di diritto.
Chiamato ad esprimersi al riguardo, il Tribunale federale procede pertanto ad
un riesame libero (sentenza 5A_204/2007 del 16 ottobre 2007 consid. 5.3 con
ulteriori rinvii).
La distinzione fra questioni di fatto e di diritto - non sempre agevole
nell'ambito in discussione - ha mantenuto anche sotto la LTF una primordiale
importanza sia per quanto concerne le esigenze di motivazione di un ricorso,
sia per quanto attiene al potere d'esame del Tribunale federale (precedente
consid. 2).

5.
Fatto rinvio alle norme e alla giurisprudenza indicati, accertati i fatti e
proceduto ad un apprezzamento delle prove addotte, il Tribunale d'appello
ritiene che nella fattispecie la capacità di discernimento dovesse essere
presunta, che la dimostrazione - nella forma della verosimiglianza
preponderante (precedente consid. 4.2) - dell'incapacità di discernimento del
de cuius spettasse quindi all'attore e che tale dimostrazione non sia stata in
concreto apportata. Di conseguenza, riconosciuta la capacità di discernimento
del de cuius nei momenti determinanti (precedente consid. 3), nella misura in
cui lo giudica ricevibile, respinge l'appello e conferma integralmente il
giudizio del Pretore.

5.1 Riferendosi allo stato mentale del de cuius, i Giudici d'appello elencano
dapprima i ricoveri ospedalieri di F.________, si esprimono sul referto
peritale del dott. G.________, nonché sulla deposizione e sui documenti
prodotti dal dott. H.________.
In merito alle degenze ospedaliere, osservano che nessuna di esse risulta
essere stata dovuta a problemi di ordine psichico. Riguardo al referto peritale
del dott. G.________ - prodotto dal ricorrente a sostegno della demenza di cui
sarebbe stato affetto il padre, ma non considerato determinante dal Giudice di
prime cure - confermano il giudizio datone dal Pretore, rilevando che lo stesso
è stato redatto senza mai conoscere F.________ e senza chiedere le cartelle
cliniche al medico curante dott. H.________. In relazione alla deposizione ed
ai documenti prodotti dal dott. H.________ sottolineano per contro che
quest'ultimo è stato medico di F.________ a partire dal 25 gennaio 1995 e fino
alla sua morte, che in tale contesto egli lo visitava regolarmente e che,
tranne negli ultimi giorni di vita in cui il paziente si trovava in uno stato
comatoso, non aveva mai avuto modo di dubitare del fatto che fosse capace di
intendere e di volere.

5.2 Esprimendosi sempre sullo stato di salute del de cuius, la Corte cantonale
analizza in seguito le deposizioni dei differenti testi e conclude che nemmeno
queste sono atte ad attestare, con verosimiglianza preponderante, una sua
incapacità d'intendere e di volere nei giorni in questione.
Nel suo giudizio, la Corte si sofferma su una serie di testimonianze dalle
quali emerge che F.________ è rimasto lucido di mente praticamente fino alla
fine e che tale lucidità ha contraddistinto anche la revoca della rinuncia
ereditaria del 18 luglio 2000, la sottoscrizione del testamento di data 19
luglio 2000 così come del contratto di donazione del 9 febbraio 2001. Considera
d'altra parte l'unica deposizione secondo la quale il de cuius si comportava
"come un demente", riconducendola ad un periodo ben preciso, che non coincide
con quello qui in discussione, oltre che ai cattivi rapporti intercorsi tra la
teste che ha reso tale giudizio e F.________.

5.3 Ritenendoli anch'essi non suscettibili di provare, con verosimiglianza
preponderante, l'incapacità di discernimento di F.________, la sentenza
impugnata apprezza poi una serie di altri fatti.
In questo contesto, esamina in primo luogo le affermazioni dell'esecutore
testamentario in relazione a quanto riferitogli dal de cuius circa presunte
inadempienze del ricorrente nei suoi confronti. Rileva come sia emerso che il
legale non disponeva di alcun elemento per dubitare dello stato mentale del
testatore e considera che, pur volendo presumere che F.________ errasse
manifestamente riguardo a tali inadempienze da parte di suo figlio, da tale
errore non sarebbe ancora possibile dedurre nessuna incapacità di
discernimento.
Considera quindi che la demenza del de cuius non possa essere dedotta nemmeno
dai dubbi da lui espressi in merito al fatto che il ricorrente fosse
effettivamente suo figlio, dalle sue errate affermazioni riguardo alla tomba di
famiglia, dall'avversione mostrata nei confronti del ricorrente medesimo e da
circostanze attinenti alle visite da quest'ultimo rese al padre.

5.4 Soffermandosi sulla motivazione addotta a titolo abbondanziale dal Pretore,
in relazione all'indicazione inesatta del nome del padre del de cuius sul
testamento pubblico del 19 luglio 2000, il Tribunale d'appello osserva infine
che il solo sbaglio del nome non indizia un'incapacità di discernimento e che
la stessa non può essere nemmeno semplicemente dedotta da un cambio di
atteggiamento del de cuius nei confronti del figlio B.________.

6.
Nella sua impugnativa, il ricorrente si oppone sia alla conclusione in base
alla quale la capacità di discernimento dovesse essere in casu presunta
(successivi consid. 6.1 e 6.2), sia a quella secondo cui la prova
dell'incapacità di discernimento nei momenti determinanti del 18 luglio 2000,
del 19 luglio 2000 e del 9 febbraio 2001 non è stata in concreto portata
(successivo consid. 7).

6.1 Pronunciandosi in merito al primo aspetto, il ricorrente si richiama
semplicemente ai contenuti del referto peritale del dott. G.________
rispettivamente ad una descrizione dei fatti che non trova riscontro alcuno nel
giudizio impugnato, per poi giungere in modo apodittico a considerare
inevitabile la conclusione che l'onere della prova andasse nella fattispecie
invertito.
Accompagnata dal richiamo ad una serie di norme (art. 8, 16, 18, 519 cpv. 1 n.
1 CC), ma volta in sostanza esclusivamente a criticare gli accertamenti di
fatto e la valutazione delle prove, la predetta critica è pertanto
manifestamente inammissibile per difetto di una motivazione qualificata della
censura d'arbitrio che solleva e non può essere ulteriormente esaminata
(precedente consid. 2.3 seg.).

6.2 Il solo richiamo alla sentenza 5A_294/2009 del 24 dicembre 2009,
frammentario e incompleto, e la mancanza di un reale confronto con le
argomentazioni della Corte cantonale in merito alla questione dell'onere della
prova - richiesto dall'art. 42 cpv. 2 LTF (precedente consid. 2.2) - non
permette nel contempo nemmeno di mettere in discussione la conclusione tratta
in merito all'onere della prova nel giudizio impugnato, sulla base dei fatti
accertati e del pertinente rinvio alle sentenze 5A_12/2009 del 25 marzo 2009
(consid. 2.2.) e 5A_204/2007 del 16 ottobre 2007 (consid. 5.3), già menzionate
anche in questa sede e da cui risulta chiaramente che - anche in età avanzata -
una persona dev'essere normalmente considerata capace di discernimento.

6.3 Dato che in base al giudizio impugnato, che dev'essere su questo punto
confermato, l'onere della prova spettava al ricorrente, occorre nel seguito
esaminare le critiche da lui sollevate riguardo alla conclusione secondo cui la
prova dell'incapacità di discernimento nei momenti determinanti non è stata in
concreto fornita.

7.
In relazione a tale aspetto, il ricorrente formula una serie di censure con cui
denuncia nuovamente un accertamento arbitrario dei fatti e una valutazione
arbitraria delle prove. Ritiene quindi che, sulla base di un accertamento dei
fatti e di un apprezzamento delle prove non inficiato d'arbitrio, la Corte
cantonale avrebbe dovuto ammettere, con verosimiglianza preponderante,
l'incapacità di discernimento del padre ed abbia pertanto violato l'art. 519
cpv. 1 n. 1 CC.

7.1 Sennonché, considerato che un gravame che denuncia l'arbitrio
nell'accertamento dei fatti e nell'apprezzamento delle prove non può essere
sorretto da argomentazioni con cui il ricorrente contrappone il suo parere a
quello dell'autorità giudiziaria, ma necessita di una motivazione da cui emerga
in che misura i giudici cantonali non abbiano manifestamente compreso il senso
e la portata di un mezzo di prova o abbiano omesso senza una seria ragione di
tenere conto di un mezzo di prova importante (DTF 136 III 552 consid. 4.2 pag.
560; 134 V 53 consid. 4.3 pag. 62; 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9; 127 I 38 consid.
2a pag. 40 seg.), le critiche mosse dal ricorrente riguardo ai fatti accertati
ed al loro apprezzamento sfuggono anch'esse ad un esame di merito.

7.2 Riprendendo le argomentazioni sviluppate dal Tribunale d'appello e
diffondendosi lungamente sulle stesse, il ricorrente passa in effetti in
rassegna e discute le prove raccolte come se si trovasse davanti a un'istanza
d'appello con pieno potere di riesame dei fatti. In sostanza, egli valuta a suo
modo le singole prove e oppone la sua versione dei fatti a quella della Corte
cantonale, fondandosi su fatti che non emergono dalla sentenza impugnata e
omettendo nel contempo di contestare - attraverso un'argomentazione che ne
dimostri la manifesta insostenibilità - quelli ch'essa invece accerta, sulla
base del grande potere discrezionale che le viene riconosciuto (precedente
consid. 2.4), e su cui poi si basa per applicare l'art. 519 cpv. 1 n. 1 CC.

7.3 Quanto osservato vale per tutte le critiche mosse all'accertamento e
all'apprezzamento dei fatti che hanno portato la Corte cantonale a concludere
che l'incapacità di discernimento non è stata provata, quindi pure per quanto
attiene alla perizia commissionata dal ricorrente al dott. G.________, sul cui
determinante rilievo l'impugnativa insiste a più riprese.
In effetti, anche in relazione a questa prova, le critiche sollevate consistono
in sostanza nell'estrapolazione di singoli passaggi del giudizio impugnato e
nella contrapposizione agli stessi di stralci di affermazioni contenute in
allegati introdotti dalle parti, di documenti agli atti, ecc.: ciò che non
permette automaticamente né di sostanziare l'arbitrio degli accertamenti di
fatto contenuti nel giudizio impugnato, né di mettere in discussione
l'apprezzamento delle prove, che è il risultato di una valutazione complessiva
del materiale probatorio, che si estende in casu - tra circostanziate
valutazioni e puntuali raffronti - su oltre 14 pagine del giudizio impugnato
(precedente consid. 5.4, nel quale le argomentazioni contenute nel giudizio
impugnato sono state solo succintamente riassunte).

7.4 Come già ricordato, occorre infatti sottolineare che la parte che propone
una fattispecie diversa da quella contenuta nella sentenza criticata deve anche
chiaramente dimostrare per quali motivi l'eliminazione dell'asserito vizio
possa avere un'influenza determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1
LTF): dimostrazione che, nella fattispecie, comportava appunto una presa di
posizione in merito all'apprezzamento complessivo delle prove contenuto nel
giudizio impugnato e che non poteva pertanto esaurirsi in precisazioni in
merito a fatti che "contribuiscono a dimostrare" il degradato stato mentale del
de cuius e in semplici affermazioni secondo cui la Corte cantonale avrebbe
omesso di valutare singoli fatti o prove "rilevanti" o "determinanti" ai fini
della causa (precedente consid. 2.4 e la giurisprudenza ivi menzionata).

7.5 Nella misura in cui il ricorrente accompagna alle critiche all'accertamento
dei fatti ed all'apprezzamento delle prove la denuncia della violazione del suo
diritto di essere sentito, è infine appena il caso di ricordare che -
quand'anche ammissibile - simile censura sarebbe destinata all'insuccesso. Il
diritto di ottenere una decisione motivata non impone infatti all'autorità
giudicante di pronunciarsi su tutti gli argomenti sottopostile dalle parti,
bensì di menzionare le ragioni che l'hanno indotta a decidere in un senso
piuttosto che nell'altro e porre quindi gli interessati nella condizione di
rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità di
impugnazione (DTF 133 III 439 consid. 3.3 pag. 445 con rinvii).

7.6 Per quanto precede, confermata dev'essere anche la conclusione della Corte
cantonale secondo cui la prova dell'incapacità di discernimento nei momenti
determinanti non è stata in concreto fornita.
La denuncia della violazione dell'art. 519 cpv. 1 n. 1 CC, che il ricorrente
formula insieme alle critiche rivolte all'accertamento dei fatti e
all'apprezzamento delle prove, è in effetti subordinata all'accoglimento di
tali critiche e non deve pertanto essere ulteriormente trattata.

8.
Per il caso in cui il Tribunale federale dovesse giungere, come è giunto, a
ritenere che nei momenti determinanti di cui si è detto (precedente consid. 3)
F.________ fosse capace di discernimento e fosse quindi in grado di disporre,
il ricorrente contesta al Tribunale d'appello la mancata analisi dell'esistenza
di un errore nell'espressione di libera volontà del testatore in applicazione
dell'art. 519 cpv. 1 n. 2 CC. In questo ambito, rimprovera quindi alla Corte
cantonale anche un accertamento dei fatti lesivo dell'art. 95 LTF
rispettivamente la valutazione arbitraria di fatti o complessi di fatto, in
urto con quanto risulterebbe dagli atti.

8.1 Sostenendo un errore nell'espressione di libera volontà del testatore in
applicazione dell'art. 519 cpv. 1 n. 2 CC, il ricorrente - che tenta invano di
asserire il contrario - si avvale di un'argomentazione giuridica cui non aveva
fatto capo davanti al Tribunale d'appello e che si concretizza pertanto in una
nuova proposta di sussunzione. La formulazione di una nuova argomentazione
davanti al Tribunale federale è di principio ammissibile, presuppone tuttavia
che la Corte cantonale abbia già accertato la realizzazione dei presupposti
fattuali della nuova ipotesi giuridica e che questi emergano dalla decisione
impugnata (art. 105 cpv. 1 LTF; DTF 130 III 28 consid. 4.4 pag. 34; 129 III 135
consid. 2.3.1 pag. 144).
Così però manifestamente non è nella fattispecie: tant' è che l'accertamento
dei fatti lesivo dell'art. 95 LTF e la valutazione arbitraria di fatti
determinanti al riconoscimento dell'errore sono pure oggetto di specifici
rimproveri da parte del ricorrente.

8.2 Sennonché anche tali censure, volte a criticare rispettivamente a
completare e correggere l'accertamento dei fatti svolto dalla Corte cantonale,
al fine di permettere al Tribunale federale l'applicazione dell'invocato art.
519 cpv. 1 n. 2 CC, non risultano affatto ammissibili.
8.2.1 Un accertamento dei fatti svolto in violazione del diritto ai sensi
dell'art. 95 LTF può senza dubbio risiedere in una fattispecie incompleta,
poiché l'autorità inferiore viola il diritto materiale se non accerta tutti i
fatti pertinenti alla sua applicazione. Se intende completare l'accertamento
dei fatti per ottenere una corretta applicazione del diritto, il ricorrente
deve tuttavia indicare di aver già allegato le circostanze di fatto addotte nel
gravame in sede cantonale, nei modi e nei tempi previsti dalle disposizioni
procedurali applicabili e di aver fornito i relativi mezzi di prova, ciò che
egli ha omesso nella fattispecie di fare (sentenze 4A_653/2010 del 24 giugno
2011 consid. 1.3; 5A_730/2009 del 2 marzo 2010 consid. 2; 4A_290/2007 del 10
dicembre 2007 consid. 5.1).
Ritenuto che - così come la legge federale sull'organizzazione giudiziaria del
16 dicembre 1943 (OG) - anche la LFT non conferisce alle parti il diritto di
completare ad libitum i fatti constatati dall'autorità cantonale, sulla base
del solo pretesto che ciò condurrebbe ad una soluzione differente del litigio,
la critica secondo cui i fatti sarebbero stati accertati in violazione del
diritto ai sensi dell'art. 95 LFT è pertanto inammissibile (sentenza 4A_214/
2008 del 9 luglio 2008 consid. 1.2 non pubblicata in DTF 134 III 570).
8.2.2 Limitandosi in sostanza a dar rilievo ad aspetti che ritiene determinanti
per l'esame della nuova fattispecie proposta, il ricorrente non presenta nel
contempo nemmeno una censura che permette di sostanziare un accertamento e una
valutazione dei fatti manifestamente errati.
Una critica d'arbitrio, come quella sollevata (precedente consid. 2.3), non può
in effetti esaurirsi nell'esposizione di una propria versione dei fatti,
integrata da estratti di documenti agli atti di cui il ricorrente fornisce una
personale lettura (sentenza 4A_653/2010 del 24 giugno 2011 consid. 1.3).
Anche in questo caso, necessaria è la chiara e precisa dimostrazione, in
concreto non fornita, che i giudici cantonali hanno manifestamente
misconosciuto il senso e la portata di un mezzo di prova, hanno omesso senza
valida ragione di tener conto di un elemento di prova importante, suscettibile
di modificare l'esito della vertenza, oppure hanno ammesso o negato un fatto
ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo
insostenibile (DTF 134 V 53 consid. 4.3 pag. 62; 133 III 393 consid. 7.1 pag.
398, 462 consid. 2.4 pag. 466 seg.).

8.3 Per i motivi che precedono, le critiche sollevate in relazione al
riconoscimento di un possibile errore giusta l'art. 519 cpv. 1 n. 2 CC, devono
essere tutte dichiarate inammissibili.

9.
9.1 In un ulteriore punto della sua impugnativa, il ricorrente denuncia come la
Corte cantonale non abbia né esaminato né deciso le domande formulate ai punti
I § 2 e I § 3 del petito di appello. Tale omissione sarebbe arbitraria, poiché
nessun motivo giustificherebbe un simile silenzio. In questo silenzio sarebbe
inoltre ravvisabile una violazione del suo diritto di essere sentito.

9.2 Nel punto I § 2 del petito d'appello, sostanziato alla lettera W
dell'appello, il ricorrente chiedeva di condannare B.________ a restituire
quanto percepito, rispettivamente prelevato dal compendio successorio a partire
dal 19 luglio 2000. Nel punto I § 3 del petito d'appello, egli postulava invece
l'accertamento della nullità rispettivamente l'annullamento dell'istituzione
dell'avv. C.________ quale esecutore testamentario. Secondo il petito, entrambe
le richieste menzionate erano chiaramente subordinate alla domanda principale
d'annullamento della sentenza del 15 aprile 2008 del Pretore di
Locarno-Campagna e all'accoglimento della petizione dell'11 novembre 2003, una
volta tratta la conclusione che - nei momenti determinanti (precedente consid.
3) - il de cuius non era capace di discernimento.
A simile conclusione il Tribunale d'appello non è però giunto, poiché ha
confermato che la capacità di discernimento era in realtà data. Confermando in
toto il giudizio del Pretore, la Corte cantonale ha quindi respinto, senza
incorrere in arbitrio, anche le richieste subordinate ad un accoglimento della
domanda principale. Su questo punto, per quanto formulate in maniera
ammissibile (art. 106 cpv. 2 LTF) e per quanto non fondate su fatti nuovi, che
non risultano dal giudizio impugnato, le critiche sollevate con il ricorso
devono pertanto essere dichiarate infondate.

10.
Un'ultima censura è volta a contestare la conferma da parte del Tribunale
d'appello della decisione sulle ripetibili presa dal Pretore sulla base della
Tariffa dell'Ordine degli Avvocati del Cantone Ticino (TOA), così come a
criticare l'ammontare delle ripetibili decise per la procedura d'appello.

10.1 Per quanto riguarda le ripetibili riconosciute ad B.________ e all'avv.
C.________ in prima istanza, il Tribunale d'appello ha deciso di non entrare
nel merito delle richieste formulate, poiché le ha ritenute non cifrate e
pertanto inammissibili alla luce dell'art. 309 cpv. 2 lett. e CPC-TI. Il
ricorrente contesta per contro di non aver cifrato le sue richieste e considera
di conseguenza che la conclusione tratta dalla Corte cantonale sia il risultato
di una valutazione arbitraria dei fatti.
10.1.1 Nell'atto d'appello il ricorrente ha sostenuto che le ripetibili dovute
a B.________ dovevano essere calcolate "sicuramente sotto il minimo della TOA,
vista la semplicità della vertenza, senza nessun aumento". In merito
all'indenntà riconosciuta dal Pretore all'avv. C.________ ha invece affermato
che la TOA non avrebbe dovuto essere applicata e che neppure erano date le
premesse per il riconoscimento di ripetibili a un avvocato che vince una causa
propria difendendosi da solo. Parlando di entrabi i convenuti, ha inoltre
osservato che essi avevano probabilmente discusso i propri allegati, riducendo
l'impegno reso necessario per allestire i rispettivi memoriali, motivo per cui
nemmeno si giustificava un cumulo delle ripetibili a favore dei litisconsorti.
10.1.2 Contrariamente a quanto crede, riferendosi a tali affermazioni e
sostenendo che le sue richieste dovessero in realtà essere intese come cifrate,
il ricorrente non dimostra affatto che la Corte cantonale è incorsa in arbitrio
(precedente consid. 2). Il ricorrente - che non solleva per altro nemmeno
censure valide in merito all'applicazione del diritto cantonale - si limita in
effetti a fornirne una propria interpretazione di quelle stesse affermazioni ed
a contrapporre il suo parere a quello dell'autorità giudiziaria (DTF 136 III
552 consid. 4.2 pag. 560; 134 V 53 consid. 4.3 pag. 62; 129 I 8 consid. 2.1
pag. 9; 127 I 38 consid. 2a pag. 40 seg.).
Di conseguenza, anche le critiche mosse in relazione alla decisione del
Tribunale d'appello di non esaminare la correttezza dell'ammontare delle
ripetibili stabilite dal Pretore, poiché le richieste del ricorrente non erano
cifrate, per quanto ammissibili, non possono essere condivise.

10.2 Per la procedura d'appello, il giudizio impugnato ha stabilito le
ripetibili dovute a B.________ in base all'art. 11 del regolamento sulla
tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la
fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007 (RL/TI 3.1.1.7.1). Partendo da
un valore di causa di fr. 5'000'000.--, ha quindi riconosciuto a quest'ultimo
un importo di fr. 75'000.--, IVA e spese comprese. Per quanto riguarda l'avv.
C.________, non riferendosi alla tariffa prevista dal regolamento menzionato,
il Tribunale d'appello ha invece fissato l'indennità sulla base di criteri
equitativi, riconoscendogli un importo ridotto del 30 % pari a fr. 52'500.--.
In entrambi i casi, il ricorrente non concorda con la decisione del Tribunale
d'appello, poiché ritiene essenzialmente che sia frutto di un'applicazione
arbitraria del diritto cantonale.
10.2.1 Riferendosi alle ripetibili di B.________, il ricorrente considera che
la somma riconosciuta ecceda illecitamente l'importo massimo previsto dalla
tariffa applicabile, pari a fr. 60'000.--. Così argomentando applica però,
senza spiegarne i motivi, la tariffa del 2 % valida per cause con un valore non
pari a fr. 5'000'000.-- bensì eccedente questo importo, ciò che non risulta
manifestamente essere il caso nella fattispecie. A prescindere da tale aspetto,
che inficia già di per sé la critica formulata, anche in questo caso egli si
limita poi a parlare d'arbitrio senza addurre nessuna reale argomentazione in
merito. Nemmeno il rimprovero secondo cui la decisione sarebbe immotivata, può
infine assumere carattere autonomo. Sempre che il ricorrente intendesse far con
ciò davvero valere una carente motivazione del giudizio impugnato, avrebbe in
effetti dovuto formulare una censura vertente sulla violazione del suo diritto
di essere sentito, che fosse nel contempo conforme all'art. 106 cpv. 2 LTF.
10.2.2 Non motivata è anche la censura d'arbitrio sollevata riguardo alle
ripetibili riconosciute all'avv. C.________. Come già più volte rammentato,
l'arbitrio non è infatti ravvisabile nella mera possibilità che un'altra
soluzione sembri eventualmente possibile o addirittura preferibile, occorre
piuttosto che la decisione impugnata sia manifestamente insostenibile non solo
nella motivazione, ma anche nel suo risultato (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag.
153; 132 III 209 consid. 2.1 pag. 211; 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219).
La critica sollevata basa per altro sull'errato assunto che la Corte cantonale
abbia calcolato le ripetibili d'appello dovute all'avv. C.________ facendo
anche in questo caso capo al regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio
d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,
dalla cui tariffa il Tribunale d'appello si è invece scostato. Per quanto
ammissibile, ogni critica sollevata partendo da tale errato assunto - compresa
quella secondo cui la decisione impugnata contravverrebbe su questo punto alle
regole sulla retribuzione del mandato - risulta quindi anch'essa infondata.

11.
Da quanto precede discende che il ricorso, formulato quale ricorso in materia
civile rispettivamente quale ricorso sussidiario in materia costituzionale,
nella misura in cui è ammissibile, è infondato e come tale va respinto, sia per
quanto riguarda le domande presentate in via principale che subordinata. Le
spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Per quanto
riguarda le ripetibili, occorre rilevare che gli opponenti hanno unicamente
dovuto pronunciarsi sulla domanda di conferimento dell'effetto sospensivo,
risultando soccombenti. Non si giustifica pertanto l'assegnazione di ripetibili
per la sede federale.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 20'000.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione alle parti e alla Prima Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.

Losanna, 11 aprile 2012

In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Hohl

Il Cancelliere: Savoldelli