Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.139/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A_139/2012

Sentenza del 5 aprile 2012
II Corte di diritto civile

Composizione
Giudici federali Escher, Giudice presidente,
von Werdt, Herrmann,
Cancelliere Savoldelli.

Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Olivier Ferrari,
ricorrente,

contro

B.________,
patrocinato dall'avv. Gabriele Padlina,
opponente,

Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio, via Pollini 29, 6850 Mendrisio.

Oggetto
pignoramento,

ricorso contro la sentenza emanata il 26 gennaio 2012 della Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale
autorità di vigilanza.

Fatti:

A.
Nel contesto delle esecuzioni www e xxx promosse contro A.________ da
B.________, in data 7 dicembre 2011 l'Ufficio esecuzione e fallimenti di
Mendrisio ha proceduto al pignoramento dell'importo di fr. 277'036.22
depositato presso lo stesso e concernente "onorari a saldo vantati da
A.________ nei confronti della C.________SA di Y.________".

B.
Con ricorso del 19 dicembre 2011, inoltrato alla Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d'appello in qualità di autorità di vigilanza,
A.________ ha chiesto che la procedura di pignoramento fosse annullata.
Ritenute soddisfatte le condizioni per procedere al pignoramento degli onorari
in discussione, l'impugnativa è stata respinta con decisione del 26 gennaio
successivo.

C.
In riforma della sentenza dell'Autorità di vigilanza, con ricorso in materia
civile del 10 febbraio 2012, A.________ chiede ora nuovamente che la procedura
di pignoramento sia annullata.
Udite le parti, con decreto presidenziale del 2 marzo 2012, all'impugnativa è
stato conferito l'effetto sospensivo nel senso che per la durata della
procedura innanzi al Tribunale federale la somma pignorata non deve essere
distribuita al creditore. Non è stato ordinato nessun ulteriore scambio di
scritti.

Diritto:

1.
Il ricorso è stato interposto tempestivamente (art. 100 cpv. 2 lett. a LTF)
dalla parte soccombente in sede cantonale (art. 76 cpv. 1 LTF) contro una
decisione finale (art. 90 LTF; DTF 133 III 350 consid. 1.2 pag. 351)
pronunciata dall'autorità ticinese di ultima istanza (art. 75 cpv. 1 LTF) in
materia di esecuzione e fallimento (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF). Trattandosi di
una decisione dell'autorità cantonale di vigilanza in materia di esecuzione e
fallimenti, il valore di causa è privo di rilievo (art. 74 cpv. 2 lett. c LTF).
Nell'ottica dei requisiti menzionati, il gravame è pertanto in linea di
principio ammissibile.

2.
2.1 Con il ricorso in materia civile può tra l'altro venir censurata la
violazione del diritto federale (art. 95 lett. a LTF), nozione che comprende i
diritti costituzionali dei cittadini (DTF 133 III 446 consid. 3.1 pag. 447
seg.). Rispettate le condizioni di cui all'art. 42 cpv. 2 LTF, il Tribunale
federale applica il diritto d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF) e può accogliere o
respingere un ricorso anche per motivi diversi da quelli invocati o su cui si è
fondata l'autorità precedente (DTF 133 II 249 consid. 1.4.1 pag. 254). Esigenze
più severe si applicano però in relazione alla violazione di diritti
fondamentali. Il Tribunale federale esamina infatti simili censure soltanto se
l'insorgente le ha sollevate e motivate in modo preciso (art. 106 cpv. 2 LTF;
DTF 135 III 232 consid. 1.2 pag. 234 con rinvii).

2.2 Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento
dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Esso può
scostarsene solo se è stato eseguito in violazione del diritto ai sensi
dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario (DTF 136
III 552 consid. 4.2 pag. 560). L'eliminazione del vizio indicato deve inoltre
poter influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1
LTF). A meno che non ne dia motivo la decisione impugnata, non possono neanche
essere addotti nuovi fatti o nuovi mezzi di prova (art. 99 cpv. 1 LTF).
Ritenuto che il ricorrente non spiega perché essa sarebbe giustificata dal
giudizio impugnato e nemmeno risulta dagli atti che così possa essere, la
richiesta di assunzione di nuove prove formulata nel ricorso è pertanto
inammissibile (art. 99 cpv. 1 LTF).

3.
3.1 In relazione al pignoramento in discussione, il ricorrente fa in sostanza
valere la violazione dell'art. 93 cpv. 1 LEF, norma secondo cui soggetto a
pignoramento è tra l'altro ogni provento del lavoro che non sia assolutamente
necessario al sostentamento del debitore e della sua famiglia.
Con l'impugnativa, il ricorrente a ragione non contesta la conclusione secondo
cui tra i proventi del lavoro limitatamente pignorabili giusta l'art. 93 cpv. 1
LEF ricadano anche gli onorari (DTF 86 III 15; 54 III 159).
Egli è ciò nondimeno dell'avviso che l'art. 93 LEF sia stato nella fattispecie
violato, poiché ritiene che il pignoramento non sia stato preceduto
dall'accertamento dei suoi redditi e del suo fabbisogno minimo. Sempre a tal
proposito, sostiene quindi come il suo fabbisogno così come quello della moglie
non sarebbe in realtà coperto dalle entrate mensili, motivo per cui gli onorari
in questione avrebbero dovuto essere considerati impignorabili.

3.2 Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, il giudizio impugnato non
viola però il diritto federale nemmeno con riferimento all'aspetto del calcolo
del fabbisogno minimo.
3.2.1 Denunciando l'omissione dell'accertamento delle sue entrate e del suo
fabbisogno minimo da parte delle autorità esecutive, il ricorrente viene
chiaramente smentito dagli atti. Questi ultimi contengono infatti un verbale,
redatto dall'Ufficio esecuzione e fallimenti competente e sottoscritto dal
ricorrente medesimo, in cui sono indicati sia i suoi redditi, sia il suo minimo
vitale.
3.2.2 Nella misura in cui la critica del ricorrente possa essere in qualche
modo letta come una contestazione del calcolo svolto dall'Ufficio esecuzione e
fallimenti - per quanto ammissibile, poiché formulata omettendo qualsiasi
confronto con detto calcolo -, essa è altrettanto votata all'insuccesso.
Così come davanti alla Corte cantonale, il ricorrente non sostiene in effetti
di aver fatto valere un fabbisogno minimo maggiore al momento della stesura del
verbale da parte dell'Ufficio esecuzione e fallimenti, nel rispetto del dovere
di collaborazione che anche davanti a tale Ufficio gli incombeva (DTF 119 III
70 consid. 1 pag. 71 seg.). Al contrario, si limita a criticare ex post gli
accertamenti svolti fornendo una propria versione dei fatti, che certo non
basta a rimettere in discussione quanto accertato dalle autorità - cui in
questo campo è riconosciuto ampio margine di apprezzamento (DTF 134 III 323
consid. 2 pag. 324 seg. con rinvii) - e che è per altro già stato confermato
dal ricorrente medesimo con la sottoscrizione del verbale sottopostogli.

3.3 In considerazione del calcolo del fabbisogno minimo agli atti, che indicava
redditi mensili di fr. 5'042.-- e costi di fr. 3'486.--, la Corte cantonale
poteva quindi considerare gli onorari in discussione quale importo pignorabile
e confermarne il pignoramento.

4.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. Le spese giudiziarie
seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si giustifica l'assegnazione
di ripetibili per la sede federale (art. 68 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, all'Ufficio esecuzione e fallimenti
di Mendrisio e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.

Losanna, 5 aprile 2012

In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero

La Giudice presidente: Escher

Il Cancelliere: Savoldelli