Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 4D.89/2012
Zurück zum Index I. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 2012
Retour à l'indice I. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 2012


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
4D_89/2012

Sentenza del 2 maggio 2013

I Corte di diritto civile

Composizione
Giudici federali Klett, Presidente,
Corboz, Kolly,
Cancelliere Piatti.

Partecipanti al procedimento
A.________ Sagl,
patrocinata dall'avv. Cesare Lepori,
ricorrente,

contro

B.________,
patrocinato dall'avv. Olivier Ferrari,
opponente.

Oggetto
contratto di mediazione; spese,

ricorso contro la sentenza emanata il 28 agosto 2012 dalla Camera civile dei
reclami del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1.
Il 16 aprile 2009 B.________ e la A.________ Sagl hanno concluso un contratto
di mediazione esclusiva per la vendita di un appartamento a Gerra Gambarogno al
prezzo di fr. 265'000.-- con una mercede pari al 4 % di tale importo. Il
contratto prevede pure che nell'eventualità in cui il fondo fosse alienato
senza l'intervento della mediatrice, quest'ultima avrebbe nondimeno diritto ad
un'indennità per lavoro e spese corrispondente al 2 % del prezzo di vendita,
anche in caso di rescissione anticipata dell'accordo (clausola n. 6). Dopo aver
disdetto il 13 novembre 2009 il contratto con effetto immediato, B.________ ha
venduto senza intermediazione il suo appartamento per la menzionata somma.

2.
Il Pretore del distretto di Bellinzona ha accolto l'11 ottobre 2011, in
applicazione dell'art. 413 cpv. 3 CO, la petizione con cui la A.________ Sagl
aveva chiesto di condannare B.________ a pagarle fr. 5'702.80, importo
corrispondente al 2 % del prezzo di vendita.

3.
Con sentenza 28 agosto 2012 la Camera civile dei reclami del Tribunale di
appello ha, in accoglimento di un reclamo del convenuto, respinto la petizione
della A.________ Sagl. Ha escluso l'applicazione dell'art. 413 cpv. 3 CO,
rilevando in particolare che " l'attrice non solo non ha dimostrato le
prestazioni svolte a favore del mandante, ma neppure le ha genericamente
allegate ". Ha poi ritenuto nulla la clausola n. 6 del contratto, perché lesiva
del diritto di revoca.

4.
Con ricorso sussidiario in materia costituzionale del 5 ottobre 2012 la
A.________ Sagl postula, previo conferimento dell'effetto sospensivo al
gravame, l'annullamento della sentenza di seconda istanza e la conferma della
decisione di primo grado. La ricorrente lamenta un'applicazione arbitraria
dell'art. 150 cpv. 1 CPC, perché essa avrebbe specificato nell'udienza del 4
ottobre 2011 che la sua richiesta concernerebbe " un'indennità forfaitaria
limitata al lavoro e alle spese sostenute" per l'esecuzione del mandato,
ragione per cui ritiene che avrebbe dovuto provare " l'effettività di dette
spese ", da cui il Pretore avrebbe rettamente dedotto una pretesa ex art. 413
cpv. 3 CO, solo se la controparte ne avesse contestato " l'esistenza,
l'ammontare o l'entità ".

 
La domanda di conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso è stata respinta
con decreto 29 ottobre 2012.

B.________ propone con risposta 5 novembre 2012 la reiezione del ricorso. Con
scritti del 22 novembre 2012 e 5 dicembre 2012 le parti hanno spontaneamente
replicato e duplicato.

5.
Giusta l'art. 116 LTF con un ricorso sussidiario in materia costituzionale può
unicamente essere censurata la violazione di diritti costituzionali. Il
Tribunale federale esamina la violazione di questi diritti soltanto se il
ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 106 cpv. 2 LTF a cui
rinvia l'art. 117 LTF). Ciò significa che il ricorrente deve spiegare in modo
chiaro e dettagliato, alla luce dei considerandi della sentenza impugnata, in
che modo sarebbero stati violati i suoi diritti costituzionali (DTF 135 III 232
consid. 1.2, con rinvii). Qualora la sentenza impugnata si fondi su due
motivazioni alternative e indipendenti, il ricorrente deve confrontarsi, pena
l'inammissibilità, con entrambe (DTF 133 IV 119 consid. 6.3).

In concreto la ricorrente incentra il suo gravame sull'affermazione che nella
fattispecie essa non avrebbe dovuto provare la sua pretesa, perché basata su
fatti non contestati, e che l'opinione contraria dei giudici di seconda istanza
violerebbe in modo arbitrario l'art. 150 CPC. Essa dimentica però che la Corte
cantonale ha - pure - ritenuto non allegate le eventuali prestazioni svolte per
l'opponente e le spese sostenute in tale ambito da cui potrebbe derivare una
pretesa di risarcimento ex art. 413 cpv. 3 CO. Ora, invano nel ricorso si cerca
una qualsiasi critica che soddisfi le - accresciute - esigenze di motivazione
previste dall'art. 106 cpv. 2 LTF, con cui la ricorrente tenterebbe di
dimostrare l'arbitrarietà di quest'ultima considerazione.

6.
Da quanto precede discende che il ricorso si rivela inammissibile in seguito
alla sua carente motivazione. Le spese giudiziarie e le ripetibili seguono la
soccombenza (art. 66 cpv. 1 e art. 68 cpv. 1 LTF).

per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico della ricorrente, che
rifonderà all'opponente fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili per la procedura
innanzi al Tribunale federale.

3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla Camera civile dei reclami del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 2 maggio 2013

In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Klett

Il Cancelliere: Piatti

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben