Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 4D.65/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4D_65/2012

Sentenza del 10 settembre 2012
I Corte di diritto civile

Composizione
Giudice federale Klett, Presidente,
Cancelliere Piatti.

Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,

contro

B.________ SA,
opponente.

Oggetto
contratto di carta di credito,

ricorso contro la sentenza emanata l'11 giugno 2012 dalla Camera civile dei
reclami del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Considerando:
che la B.________ SA ha fatto notificare ad A.________, quale debitore
solidale, un precetto esecutivo per l'incasso di fr. 2'795.50, oltre interessi,
importo reclamato per l'utilizzo di una carta di credito aziendale;
che il 22 febbraio 2012 la B.________ SA si è rivolta al giudice di pace del
circolo di Lugano ovest chiedendo di convocare le parti a un tentativo di
conciliazione e di formulare, nel caso di mancata conciliazione, una proposta
di giudizio tendente alla condanna di A.________ al pagamento del predetto
importo, oltre interessi, e al rigetto dell'opposizione interposta al precetto
esecutivo;
che all'udienza del 18 aprile 2012 l'attrice ha confermato le sue domande,
mentre il convenuto non è comparso;
che l'8 maggio 2012 il Giudice di pace ha inviato alle parti una proposta di
giudizio nel senso dell'accoglimento dell'istanza della B.________ SA con
l'avvertenza che, in caso di mancato rifiuto entro 20 giorni, la proposta
sarebbe stata considerata accettata con effetti di decisione passata in
giudicato;
che il 14 maggio 2012 il Giudice di pace ha respinto, richiamando l'art. 129
CPC, la richiesta di A.________ di tradurre la proposta di giudizio in tedesco;
che il 21 maggio 2012 A.________ ha contestato al Tribunale di appello del
Cantone Ticino "la decisione 23 febbraio 2012";
che con sentenza 11 giugno 2012, dopo aver constatato l'inesistenza nella
descritta procedura di una decisione del 23 febbraio 2012, la Camera civile dei
reclami del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato il
summenzionato atto irricevibile se considerato un reclamo, ha ritornato
l'incarto al predetto Giudice di pace affinché tratti lo scritto 22 [recte: 21]
maggio 2012 alla stregua di un rifiuto della proposta di giudizio dell'8 maggio
2012 e ha rinunciato al prelievo di spese giudiziarie e all'assegnazione di
ripetibili;
che con ricorso del 7 luglio 2012 A.________ afferma che l'esecuzione contro di
lui promossa sarebbe tardiva e recante un nome errato e che la sentenza sarebbe
anche da annullare con riferimento alle spese e da riesaminare sulla base dei
documenti prodotti;
che il ricorrente postula pure la concessione dell'assistenza giudiziaria;
che nonostante il ricorso formulato in tedesco, in applicazione della regola
prevista dall'art. 54 cpv. 1 LTF, la presente sentenza viene redatta in
italiano, lingua della decisione impugnata;
che in quanto rivolto contro una decisione pronunciata nel quadro di una causa
civile di carattere pecuniario il cui valore litigioso non raggiunge fr.
30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF) e il cui contenuto non riguarda una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF),
lo scritto del ricorrente può essere tenuto in considerazione solo quale
ricorso sussidiario in materia costituzionale, con cui può unicamente essere
censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF);
che nell'atto di ricorso il ricorrente deve quindi indicare, confrontandosi con
i considerandi della sentenza impugnata, quali diritti costituzionali sarebbero
stati violati dalla Corte cantonale (art. 106 cpv. 2 richiamato dall'art. 117
LTF);
che nella fattispecie il ricorso non soddisfa le predette esigenze di
motivazione, il ricorrente non prevalendosi di una violazione di garanzie
costituzionali e non prendendo in alcun modo posizione sull'argomentazione
della sentenza impugnata, ma limitandosi a sollevare contestazioni attinenti
alla pretesa della qui opponente e alla procedura esecutiva da questa avviata;
che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si appalesa
inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte nella procedura
semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF);

che in queste circostanze pure la richiesta di assistenza giudiziaria
dev'essere respinta per mancanza di possibilità di esito favorevole del ricorso
(art. 64 cpv. 1 e 3 LTF), indipendentemente da un'eventuale indigenza del
ricorrente;
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);

per questi motivi, la Presidente pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta.

3.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

4.
Comunicazione alle parti e alla Camera civile dei reclami del Tribunale
d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 10 settembre 2012

In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Klett

Il Cancelliere: Piatti