Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 4D.26/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4D_26/2012

Sentenza del 3 aprile 2012
I Corte di diritto civile

Composizione
Giudice federale Klett, Presidente,
Cancelliere Piatti.

Partecipanti al procedimento
A.________ e B.________,
ricorrenti,

contro

C.________,
opponente.

Oggetto
sfratto,

ricorso in materia costituzionale contro la sentenza emanata il 10 febbraio
2012 dalla II Camera civile
del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Considerando:
che con decisione 11 gennaio 2012 il Pretore del distretto di Lugano ha accolto
l'istanza di sfratto presentata dalla C.________ nei confronti di A.________ e
B.________, disponendone l'esecuzione effettiva;
che con sentenza 10 febbraio 2012 la II Camera civile del Tribunale di appello
del Cantone Ticino ha dichiarato improponibile, per carenza di motivazione, un
appello presentato dai convenuti;
che contro la predetta sentenza B.________ e A.________ sono insorti al
Tribunale federale con ricorso del 29 febbraio 2012, postulando la sospensione
della procedura di sfratto fino alla ricezione dell'aiuto chiesto al Cantone;
che, in quanto rivolto contro una decisione pronunciata nel quadro di una causa
civile di carattere pecuniario concernente una controversia in materia di
diritto della locazione, il cui valore litigioso non raggiunge fr. 15'000.--
(art. 51 cpv. 2 e 74 cpv. 1 lett. a LTF; sulla determinazione del valore
litigioso minimo quando controverso è solo lo sfratto e non anche la disdetta
cfr. sentenza 4A_107/2007 del 22 giugno 2007 consid. 2.3, non pubblicato in DTF
133 III 539) e il cui contenuto non riguarda una questione di diritto
d'importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF), lo scritto dei
ricorrenti può venir tenuto in considerazione solo quale ricorso sussidiario in
materia costituzionale, disciplinato dall'art. 113 segg. LTF;
che con un tale rimedio può solo essere fatta valere la violazione di diritti
costituzionali (art. 116 LTF) e che nell'atto di ricorso il ricorrente deve
indicare, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, quali
diritti costituzionali sono stati violati dalla Corte cantonale (art. 42 cpv. 2
e art. 106 cpv. 2 richiamato dall'art. 117 LTF; DTF 134 II 244 consid. 2.1);
che nella fattispecie il ricorso non soddisfa le predette esigenze di
motivazione, i ricorrenti non prendendo in alcun modo posizione
sull'argomentazione della sentenza impugnata, limitandosi a descrivere le
difficoltà incontrate nella ricerca di un nuovo alloggio;
che pertanto il ricorso, insufficientemente motivato, si rivela inammissibile e
va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art.
108 cpv. 1 lett. b LTF);
per questi motivi, la Presidente pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico dei ricorrenti.

3.
Comunicazione alle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.

Losanna, 3 aprile 2012

In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Klett

Il Cancelliere: Piatti