Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 4D.103/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
4D_103/2012

Sentenza del 14 maggio 2013

I Corte di diritto civile

Composizione
Giudici federali Klett, Presidente,
Kolly, Ramelli, Giudice supplente,
Cancelliere Hurni.

Partecipanti al procedimento
A.________ SA,
patrocinata dall'avv. Dott. Fulvio Faraci,
ricorrente,

contro

B.________,
opponente.

Oggetto
pretese salariali,

ricorso in materia costituzionale contro la sentenza emanata il 31 ottobre 2012
dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Visto:
che la controversia ha per oggetto le pretese salariali di B.________, istante,
macellaio assunto il 12 ottobre 2009 dalla C.________ SA, convenuta, e
licenziato in un primo tempo con disdetta regolare per il 30 giugno 2010, poi
per motivi gravi con effetto dal 12 giugno 2010;
che il 3 febbraio 2012 il Pretore aggiunto di Lugano ha condannato la convenuta
a pagare all'istante fr. 7'822.15 con interessi al 5 % dal 19 ottobre 2010 e a
versare oneri sociali e imposte alla fonte fino al 14 ottobre 2010;
che la II Camera civile del Tribunale di appello ticinese ha accolto
parzialmente l'appello della convenuta, divenuta nel frattempo A.________ SA,
obbligandola a regolare gli oneri sociali e le imposte alla fonte solo fino al
14 giugno 2010;
che la convenuta insorge davanti al Tribunale federale con un atto
intitolato "Ricorso ex artt. 74 e 113 LTF", chiedendo in via principale che la
sentenza cantonale sia riformata con l'accoglimento dell'istanza limitatamente
a fr. 6'311.45 (invece di fr. 7'822.15) con interessi al 5 % dal 19 giugno 2010
(invece che dal 19 ottobre 2010) e all'obbligo di regolare oneri sociali e
imposte alla fonte fino al 12 giugno 2010 (invece che 14 giugno 2010);
che in via subordinata essa chiede l'annullamento della sentenza impugnata e il
rinvio dell'incarto all'autorità cantonale per il completamento
dell'istruttoria mediante nuova audizione del testimonio D.________;
che l'istante osserva che il ricorso è inammissibile mentre l'autorità
cantonale non si è pronunciata;

considerando:
che il Tribunale di appello ha stabilito in fr. 4'772.30 il valore litigioso
davanti ad esso (art. 51 cpv. 1 lett. a LTF), per cui il ricorso in materia
civile è ammissibile soltanto alle condizioni dell'art. 74 cpv. 2 LTF;
che la convenuta invoca la lettera a di tale norma e spiega che le questioni di
diritto d'importanza fondamentale sono due: d'un canto la possibilità di
risentire un testimonio davanti all'autorità cantonale, dall'altro la
ripartizione dell'onere della prova nelle controversie salariali;
che nell'uno e nell'altro caso, come si dirà, le critiche della convenuta sono
volte in realtà contro l'apprezzamento delle prove effettuato a suo sfavore dal
Tribunale di appello e non coinvolgono affatto questioni di diritto
d'importanza fondamentale, per cui il ricorso in materia civile non è
ammissibile (sulla nozione si veda DTF 137 III 580 consid. 1.1 e, con
riferimento ai "casi-bagatella" come quello in esame qui, la sentenza 4A_512/
2007 del 13 maggio 2008, consid. 1);
che rimane perciò aperta solo la via del ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113 LTF), i cui requisiti formali secondo gli art. 75 cpv.
1, 100 cpv. 1 e 115 lett. a LTF sono adempiuti;
che mediante questo rimedio la convenuta può prevalersi della violazione dei
suoi diritti costituzionali (art. 116 LTF) e deve spiegare in modo chiaro e
dettagliato, confrontandosi con i considerandi della sentenza cantonale, quali
essi siano e come siano stati violati (art. 42 cpv. 2, 106 cpv. 2 e 117 LTF;
DTF 135 III 232 consid. 1.2);
che ciò vale in modo particolare per le censure d'arbitrio volte contro
l'accertamento dei fatti della sentenza impugnata, mediante le quali occorre
dimostrare che l'autorità cantonale ha travisato manifestamente il senso e la
portata di una prova, ha omesso senza ragioni valide di tenere conto di una
prova importante suscettibile di modificare l'esito della lite oppure ha
ammesso o negato un fatto ponendosi in contrasto aperto con gli atti di causa o
interpretandoli in modo insostenibile (sentenza 4D_77/2009 del 14 luglio 2009,
consid. 2 e rif.);
che nell'apprezzare le diverse prove agli atti la Corte cantonale, confermando
il giudizio del Pretore, ha ritenuto che la deposizione del testimonio
D.________ apparisse poco credibile, essendo egli compagno dell'amministratrice
unica della convenuta e quindi interessato alla lite, circostanza rimasta
incontestata;
che la convenuta ritiene arbitrario tale accertamento dal momento che nessuna
prova attesterebbe il suddetto legame, ch'essa avrebbe del resto contestato con
la duplica;
che la censura è infondata, poiché l'istante ha addotto che D.________ fosse
compagno dell'amministratrice nella replica orale davanti al Pretore e la
convenuta, contrariamente a quanto sostiene, non ha affatto contestato tale
allegazione nella successiva duplica, e neppure nell'atto di appello, ove si è
limitata a sostenere l'attendibilità del testimonio;
che la convenuta, richiamando gli art. 229 cpv. 3 e 317 cpv. 1 CPC, critica il
rifiuto della Corte cantonale di risentire il testimonio D.________ per
chiarire fatti rimasti a suo dire lacunosi, ma tale censura, espressa in modo
piuttosto confuso, non sostanzia l'arbitrio come richiesto dagli art. 116 e 106
cpv. 2 LTF e sarebbe comunque infondata, non permettendo evidentemente le norme
citate -e neppure l'art. 316 cpv. 3 CPC - di riassumere una prova davanti
all'autorità d'appello allo scopo di rettificare l'apprezzamento effettuato
dall'istanza inferiore (cfr. DTF 138 III 374 consid. 4.3.1);
che non adempiono le esigenze rigorose di motivazione neppure le argomentazioni
con le quali la convenuta mette in dubbio e discute come se si trovasse in
istanza d'appello gli accertamenti concernenti la data dell'ultimo giorno di
lavoro dell'istante in relazione con lo stipendio dovuto, le modalità in uso
per il pagamento e il ruolo avuto da D.________;
che l'unica censura che emerge dalla discussione appellatoria è che la Corte
cantonale avrebbe commesso un errore grave ignorando che il teste D.________ ha
dichiarato di essere intervenuto soltanto dopo il ricovero in ospedale
dell'amministratrice unica della società;
ch'essa è però temeraria, poiché nel giudizio impugnato il passaggio della
deposizione in questione è addirittura riportato tra virgolette ed è stato
valutato insieme ad altri elementi istruttori;
che laddove la convenuta si diffonde sulla "corretta distribuzione e gradazione
dell'onere della prova secondo l'art. 8 CC, in merito all'avvenuto pagamento
del saldo sul salario d'aprile 2010" dimentica, oltre che le regole di
motivazione del ricorso in materia costituzionale, che la norma citata, che
definisce le conseguenze dell'assenza di prova di un fatto, non è d'aiuto
quando, come nel caso in esame, un fatto è invece accertato per apprezzamento
delle prove (DTF 130 III 591 consid. 5.4 e rif.);
che la convenuta rimprovera infine all'autorità cantonale di avere applicato
arbitrariamente l'art. 311 CPC e violato gli art. 16 e 29 cpv. 2 Cost. non
ammettendo il rinvio alle allegazioni proposte davanti al Pretore in merito
all'inadempienza contrattuale del lavoratore;
che anche quest'ultima censura è infondata, poiché dall'obbligo istituito
dall'art. 311 cpv. 1 CPC di motivare l'atto di appello - succintamente nella
procedura semplificata - la giurisprudenza federale deriva l'inammissibilità
del semplice rinvio agli atti del procedimento dell'istanza inferiore (DTF 138
III 374 consid. 4.3.1);
che oltre tutto, sebbene la Corte cantonale abbia esaminato le scarne
allegazioni d'appello sul tema dell'inadempienza, concludendo ch'esse non
influenzano gli accertamenti determinanti del Pretore, la convenuta non si cura
affatto di tali considerazioni della sentenza impugnata;
che le spese sono a carico della parte soccombente (art. 66 cpv. 1 e 65 cpv. 4
LTF), la quale non è tenuta a pagare ripetibili all'istante che davanti al
Tribunale federale non si è avvalso del patrocinio di un avvocato (DTF 133 III
439 consid. 4).

per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 600.-- sono poste a carico della ricorrente.

3.
Comunicazione alle parti, rispettivamente al loro patrocinatoree alla II Camera
civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 14 maggio 2013

In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Klett

Il Cancelliere: Hurni

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