Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.752/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
4A_752/2012

Sentenza del 14 agosto 2013

I Corte di diritto civile

Composizione
Giudice federale Klett, Presidente,
Cancelliere Piatti.

Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,

contro

B.________ SA,
opponente.

Oggetto
assicurazione complementare contro le malattie; indennità giornaliere,

ricorso contro la sentenza emanata il 7 novembre 2012 dal Tribunale delle
assicurazioni del Cantone Ticino.

Considerando:
che con sentenza 7 novembre 2012 il Tribunale delle assicurazioni del Cantone
Ticino ha respinto la petizione con cui A.________ aveva convenuto in giudizio
la B.________ SA al fine di ottenere la continuazione del versamento delle
indennità giornaliere da questa corrisposte fino al 30 giugno 2011;
che A.________ ha impugnato al Tribunale federale la sentenza cantonale con
ricorso 11 dicembre 2012, postulando altresì di essere posto al beneficio
dell'assistenza giudiziaria;
che con decreto del 17 giugno 2013 la I Corte di diritto civile ha respinto la
domanda di assistenza giudiziaria per carenza di possibilità di esito
favorevole del ricorso e ha invitato il ricorrente a fornire entro l'8 luglio
2013 un anticipo per le spese presunte del processo di fr. 3'000.--;
che il 17 luglio 2013 è stato impartito al ricorrente il termine suppletorio
dell'art. 62 cpv. 3 LTF per provvedere al predetto pagamento entro il 2 agosto
2013;
che il 22 luglio 2013 A.________ ha rinnovato la richiesta di "gratuito
patrocinio e sospensione spese giudiziarie", asseverando l'assenza di risorse
economiche e la fondatezza del suo gravame;
che come già indicato nel decreto del 17 giugno 2013 sulla domanda di
assistenza giudiziaria, l'indigenza dell'istante è unicamente uno dei due
presupposti per accogliere tale richiesta;
che l'assenza della seconda condizione, attinente alle possibilità di esito
favorevole del ricorso, è stata stabilita nel predetto decreto e nello scritto
del 22 luglio 2013 il ricorrente non ha sollevato alcun argomento idoneo a
giustificare l'apertura di una procedura di revisione o riesame di tale
decisione;
che il 12 agosto 2013 la Cassa del Tribunale federale ha costatato che il
richiesto anticipo spese non è stato pagato né accreditato sul suo conto
postale e che non le è pervenuto alcun avviso di addebito di un conto bancario
o postale;
che in queste circostanze il Tribunale federale non può entrare nel merito del
ricorso (art. 48 cpv. 4 e 62 cpv. 3 LTF);
che pertanto il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e va deciso
dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv.
1 lett. a LTF);
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);

per questi motivi, la Presidente pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione alle parti e al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino.

Losanna, 14 agosto 2013

In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Klett

Il Cancelliere: Piatti

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