Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.743/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_743/2012

Sentenza del 17 gennaio 2013
I Corte di diritto civile

Composizione
Giudice federale Klett, Presidente,
Cancelliere Piatti.

Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,

contro

B.________,
patrocinata dall'avv. Simona Lepori,
opponente.

Oggetto
sfratto,

ricorso contro la sentenza emanata il 12 novembre 2012 dalla II Camera civile
del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Considerando:
che il Pretore del distretto di Lugano ha accolto il 16 ottobre 2012 la domanda
di sfratto presentata da B.________ nei confronti di A.________;
che con sentenza 12 novembre 2012 la II Camera civile del Tribunale di appello
del Cantone Ticino ha dichiarato inammissibile un appello presentato da
A.________;
che la Corte cantonale ha innanzi tutto ritenuto il rimedio di diritto,
consegnato alle Poste italiane il 3 novembre 2012 (data in cui scadeva il
termine di ricorso), tardivo perché è giunto alla Posta svizzera unicamente il
7 novembre 2012;
che a titolo abbondanziale i giudici di appello hanno rilevato l'assenza di
legittimazione del convenuto ad impugnare la decisione pretorile con la
conseguente inammissibilità del gravame cantonale, perché egli non si era
opposto alla domanda di espulsione in occasione dell'udienza tenutasi il 12
ottobre 2012 innanzi al giudice di primo grado;
che con ricorso 20 dicembre 2012 A.________ afferma di ravvedere "un difetto
procedurale" poiché egli non ha solo consegnato il rimedio cantonale alle Poste
italiane entro il termine di ricorso, ma ha pure trasmesso all'autorità
cantonale il rimedio di diritto tramite fax;
che non è stato ordinato uno scambio di allegati scritti;
che giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nella motivazione del ricorso occorre spiegare
perché l'atto contestato viola il diritto;
che quando come nella fattispecie la sentenza impugnata si fonda su due
motivazioni alternative e indipendenti il ricorrente deve confrontarsi con
entrambe, sotto pena di inammissibilità del ricorso, e l'impugnativa può
unicamente essere accolta se le critiche volte contro tutte e due le
motivazioni si rivelano fondate (DTF 133 IV 119 consid. 6.3 e rif.);
che in concreto il gravame non soddisfa le predette esigenze di motivazione, il
ricorrente limitandosi a indicare le ragioni per cui ritiene - a torto (art.
143 cpv. 1 CPC) - il suo appello tempestivo, ma non censura minimamente
l'argomentazione abbondanziale della Corte cantonale secondo cui l'appello si
sarebbe pure rivelato inammissibile per carenza di legittimazione;
che in queste circostanze il ricorso al Tribunale federale, manifestamente non
motivato in modo sufficiente, si appalesa inammissibile e va deciso dalla
Presidente della Corte nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b
LTF);
che viste le circostanze del caso non si prelevano spese giudiziarie (art. 66
cpv. 1 seconda frase LTF);

per questi motivi, la Presidente pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Non si prelevano spese giudiziarie.

3.
Comunicazione alle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.

Losanna, 17 gennaio 2013

In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Klett

Il Cancelliere: Piatti