Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.732/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_732/2012

Sentenza del 18 gennaio 2013
I Corte di diritto civile

Composizione
Giudice federale Klett, Presidente,
Cancelliere Piatti.

Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,

contro

C.________ SA,
opponente.

Oggetto
assicurazione complementare contro le malattie; indennità giornaliere,

ricorso contro la sentenza emanata il 22 novembre 2012 dal Giudice delegato del
Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino.

Considerando:
che il 29 novembre 2007 A.________ è stato vittima di un tamponamento per le
cui conseguenze ha ricevuto prestazioni dall'assicurazione infortuni fino al 31
marzo 2012, data a partire da cui quest'ultima ha negato il sussistere di un
nesso causale fra il predetto sinistro e i disturbi lamentati;
che A.________ è stato licenziato il 15 gennaio 2008 con effetto al 29 febbraio
2008 dalla D.________ SA, la quale aveva stipulato per i suoi dipendenti
un'assicurazione contro la perdita di guadagno in caso di malattia presso la
C.________ SA;
che con petizione 10 maggio 2012 A.________ ha convenuto in giudizio la
C.________ SA per ottenere la corresponsione di indennità giornaliere per
malattia dal 1° aprile 2012;
che il Giudice delegato del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha
respinto la petizione con sentenza 22 novembre 2012, rilevando segnatamente
l'estinzione della copertura assicurativa con il termine del contratto di
lavoro;
che con ricorso 12 dicembre 2012 A.________ postula l'annullamento della
decisione cantonale, la condanna della C.________ SA a versargli le indennità
giornaliere per malattia a partire dal 1° aprile 2012 e la concessione
dell'assistenza giudiziaria;
che il ricorrente ritiene la copertura assicurativa non estinta, perché il
licenziamento emanato nei confronti di una persona inabile al lavoro durante il
periodo di protezione previsto dal CO sarebbe nullo;
che con decreto 19 dicembre 2012 il ricorrente è stato invitato a sanare
l'assenza della propria firma sul ricorso (art. 42 cpv. 5 LTF), allestito
dall'ufficio giuridico e firmato dal "rappresentante legale" della B.________;
che infatti, come peraltro già indicato nella sentenza 4A_251/2011 del 4 maggio
2011 pure attinente ad una richiesta di indennità giornaliere da
un'assicurazione retta dalla LCA per un attore rappresentato dalla B.________,
nelle cause civili come quella all'esame sono unicamente ammessi quali
patrocinatori innanzi al Tribunale federale gli avvocati di cui all'art. 40
LTF;
che il 3 gennaio 2013 è stato trasmesso al Tribunale federale un esemplare del
ricorso firmato personalmente dal ricorrente e una dichiarazione 2 gennaio 2013
con cui quest'ultimo comunica di eleggere domicilio presso la B.________;
che nella propria sentenza il Tribunale federale può unicamente fondarsi su una
fattispecie diversa da quella constatata nella decisione impugnata, se il
ricorrente censura con successo un accertamento dei fatti svolto in modo
manifestamente inesatto o in violazione dell'art. 95 LTF;
che se rispetta i termini di protezione previsti dall'art. 336c cpv. 1 lett. b
CO, un datore di lavoro può validamente disdire il rapporto di lavoro quando il
lavoratore è impedito di lavorare a causa di malattia o infortunio (DTF 107 II
169 consid. 2b);
che in concreto la ex datrice di lavoro del ricorrente ha osservato il termine
di protezione applicabile nel primo anno di servizio e che dalla sentenza
impugnata non risulta una durata di servizio più lunga;
che il ricorrente non lamenta un accertamento dei fatti svolto in modo
arbitrario o incompleto, ma si limita ad apoditticamente affermare la nullità
del licenziamento perché avvenuto durante il periodo di protezione;
che quindi l'impugnativa, fondata su una fattispecie non constatata nella
sentenza impugnata, si rivela manifestamente inammissibile e va decisa dalla
Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1
lett. a LTF);
che così stando le cose la richiesta di assistenza giudiziaria dev'essere
respinta per mancanza di possibilità di esito favorevole del ricorso (art. 64
cpv. 1 e 3 LTF), indipendentemente da un'eventuale indigenza del ricorrente;
che tuttavia, viste le particolarità del caso, non si prelevano spese
giudiziarie dal ricorrente;
che si giustifica però porre a carico della B.________ le spese inutili causate
dal ripetuto tentativo di inammissibilmente patrocinare un ricorrente in una
causa civile innanzi al Tribunale federale (art. 66 cpv. 3 LTF);

per questi motivi, la Presidente pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta.

3.
Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico della B.________.

4.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e
alla B.________ per le spese.

Losanna, 18 gennaio 2013

In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Klett

Il Cancelliere: Piatti