Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.685/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_685/2012

Sentenza del 10 dicembre 2012
I Corte di diritto civile

Composizione
Giudice federale Klett, Presidente,
Cancelliere Piatti.

Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinata dall'avv. Mauro Trentini,
ricorrente,

contro

B.________SA,
patrocinata dall'avv. Roberto Macconi,
opponente.

Oggetto
contratto di lavoro; decisione incidentale,

ricorso contro la sentenza emanata il 10 ottobre 2012 dalla II Camera civile
del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.

Considerando:
che la B.________SA ha assunto con contratto 31 luglio 2008 A.________ quale
ausiliaria-cameriera di uno snack bar;
che il rapporto di lavoro si è concluso nell'estate 2009;
che il 26 maggio 2010 A.________ ha adito il Pretore del distretto di
Bellinzona con un'azione tendente alla condanna della B.________SA al pagamento
di fr. 28'745.17, oltre interessi;
che l'udienza preliminare è stata limitata alla questione di sapere se il
rapporto di lavoro fosse sottoposto al Contratto collettivo nazionale di lavoro
dell'industria alberghiera e della ristorazione (CCNL);
che il 2 febbraio 2012 il Pretore ha emanato una decisione con cui si è
limitato ad accertare l'inapplicabilità del CCNL al rapporto di lavoro fra le
parti e a condannare l'attrice a rifondere alla convenuta fr. 1'500.-- a titolo
di ripetibili;
che con sentenza 10 ottobre 2012 la II Camera civile del Tribunale di appello
del Cantone Ticino ha respinto, nella misura in cui era ricevibile, un appello
presentato da A.________;
che con ricorso in materia civile del 15 novembre 2012 A.________ chiede al
Tribunale federale di accertare l'applicabilità del CCNL al rapporto di lavoro
e di rinviare l'incarto alla Pretura di Bellinzona per la continuazione
dell'istruttoria;
che non è stato ordinato uno scambio di scritti;
che contrariamente a quanto sostiene la ricorrente la decisione impugnata non
pone fine alla procedura iniziata innanzi al Pretore, le autorità cantonali non
essendosi ancora pronunciate sulla summenzionata domanda di pagamento, e non è
quindi finale nel senso dell'art. 90 LTF (DTF 135 III 212 consid. 1.2; 134 III
426 consid. 1.1);
che si tratta invece di una decisione pregiudiziale o incidentale nel senso
dell'art. 93 cpv. 1 LTF unicamente suscettiva di un ricorso alle condizioni
elencate in tale norma (DTF 133 V 477 consid. 4.1.3);

che, vista la domanda di rinvio degli atti al Pretore per continuazione
dell'istruttoria, l'accoglimento del ricorso non potrebbe comportare nella
fattispecie una decisione finale, ragione per cui l'ipotesi prevista dall'art.
93 cpv. 1 lett. b LTF non entra in linea di conto;
che la decisione impugnata è quindi unicamente suscettiva di un ricorso al
Tribunale federale se può causare un danno irreparabile (art. 93 cpv. 1 lett. a
LTF);
che un tale pregiudizio dev'essere di natura giuridica e quindi non deve poter
essere ulteriormente eliminato, perlomeno non completamente, nemmeno mediante
l'emanazione di una decisione finale - anche solo da parte del Tribunale
federale - favorevole al ricorrente (DTF 134 III 188 consid. 2.1, con rinvii);
che tale condizione non è in concreto adempiuta;
che infatti la ricorrente non spiega, né è ravvisabile, per quali motivi ella
non potrebbe prevalersi della pretesa applicabilità del CCNL al rapporto di
lavoro con un ricorso contro la decisione finale, qualora questa dovesse
risultare a lei sfavorevole;
che in queste circostanze il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e
va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art.
108 cpv. 1 lett. a LTF);
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 65 cpv. 4 lett. c);

per questi motivi, la Presidente pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 10 dicembre 2012

In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Klett

Il Cancelliere: Piatti