Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.661/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_661/2012

Sentenza del 29 novembre 2012
I Corte di diritto civile

Composizione
Giudice federale Klett, Presidente,
Cancelliere Piatti.

Partecipanti al procedimento
A.________ SA,
ricorrente,

contro

B.________ AG,
patrocinata dall'avv. Gardo Petrini,
opponente.

Oggetto
locazione di una stazione di servizio,

ricorso contro la sentenza emanata il 2 ottobre 2012 dalla II Camera civile del
Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.

Considerando:
che il 12 novembre 2001 la A.________ SA ha dato in locazione alla B.________
AG una stazione di servizio edificata su un fondo di sua proprietà a X.________
per un corrispettivo di 5 centesimi netti per ogni litro di carburante venduto
con servizio alla clientela, ridotto a 4 centesimi netti in assenza di tale
servizio;
che con un annesso accordo la locatrice si era impegnata ad occuparsi
dell'assistenza e del servizio alla clientela nonché a riversare alla
conduttrice i proventi dalla vendita del carburante, di proprietà di
quest'ultima e su cui era poi calcolato il corrispettivo;
che dopo aver riscontrato ammanchi nel versamento degli incassi, la conduttrice
ha escusso la locatrice per ottenere il pagamento di fr. 57'741.25;
che la susseguente procedura giudiziaria iniziata con un'azione di
disconoscimento del debito, poi tramutata in azione di ripetizione
dell'indebito, si è conclusa con una decisione del Pretore della giurisdizione
di Mendrisio-sud sfavorevole alla locatrice, in cui questa viene pure
condannata a rifondere ripetibili alla convenuta;
che con sentenza 2 ottobre 2012 la II Camera civile del Tribunale di appello
del Cantone Ticino ha dichiarato inammissibile, per carenza di motivazione, un
appello presentato dalla A.________ SA;
che a titolo abbondanziale la Corte cantonale ha ritenuto l'appello pure
infondato, la conduttrice non essendo obbligata a sorvegliare i gestori della
stazione di servizio, legati contrattualmente alla locatrice, e l'importo di
fr. 57'741.25 rivelandosi "reale e giustificato";
che con ricorso in materia civile del 3 novembre 2012 la A.________ SA postula
l'annullamento della sentenza di appello, l'accoglimento della petizione e la
condanna della conduttrice alla restituzione di fr. 57'741.25, oltre interessi;
che con lettera del medesimo giorno la ricorrente ha pure postulato il
conferimento dell'effetto sospensivo al gravame per quanto attiene all'obbligo
di rimborsare ripetibili;
che non è stato ordinato uno scambio di allegati scritti;
che giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nella motivazione del ricorso occorre spiegare
perché l'atto impugnato viola il diritto;
che quando come nella fattispecie la sentenza impugnata si fonda su due
motivazioni alternative e indipendenti, il ricorrente deve confrontarsi con
entrambe, sotto pena di inammissibilità del ricorso, e il rimedio di diritto
può unicamente essere accolto se le critiche volte contro entrambe le
motivazioni si rivelano fondate (DTF 133 IV 119 consid. 6.3 e rif.);
che in concreto il gravame non soddisfa le predette esigenze, la ricorrente
limitandosi a indicare i motivi per cui ritiene ingiustificata la pretesa della
conduttrice, ma non censura minimamente l'argomentazione principale della
sentenza impugnata, secondo cui l'appello era irricevibile per la sua carente
motivazione;
che in queste circostanze il ricorso, manifestamente non motivato in modo
sufficiente, si appalesa inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte
nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF);
che con l'evasione del gravame la domanda di effetto sospensivo è divenuta
caduca;
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);

per questi motivi, la Presidente pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

3.
Comunicazione alle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.

Losanna, 29 novembre 2012

In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Klett

Il Cancelliere: Piatti